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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 160/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GN LORELLA, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 366/2024 depositato il 23/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24023002850 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24023002850 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 734/2025 depositato il 09/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: “1) annullare l'atto impugnato e disporre la restituzione, a favore del ricorrente, dell'importo pari ad Euro 100,00 (cento virgola zero zero), versato dallo stesso ricorrente al solo fine di non incorrere nell'applicazione della sanzione e degli interessi di legge;
2) condannare, in ogni caso, l'Ufficio al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”
Resistente: “rigettare il ricorso in quanto infondato nel merito e condannare il ricorrente alle spese del giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il Notaio Dott. , come in atti rappresentato e difeso, ha impugnato l'avviso di liquidazione di imposta di registro, ipotecaria e catastale relativa ad un atto di trasferimento immobiliare (nuda proprietà e costituzione di usufrutto) dallo stesso rogato;
atto con il quale l'Agenzia delle Entrate chiede il pagamento di una somma ulteriore rispetto a quella versata ed autoliquidata. Mentre il Notaio rogante ha effettuato l'autoliquidazione delle imposte afferenti il trasferimento immobiliare e la costituzione di diritte reali in base al disposto dell'art. 10 del D.Lgs. 23/2011, comma 3 (se l'imposta di registro risulta superiore ad € 1.000,00, le imposte ipotecarie e catastali si liquidano in misura fissa) l'Agenzia ha recuperato le maggiori imposte ipotecarie e catastali per l'importo complessivo di euro 100,00 (euro 50,00 per imposta catastale ed euro 50,00 per imposta ipotecaria), ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 23/2011 e in applicazione dell'art. 21 TUR. Ciò sul presupposto che l'atto rogato di cui si discute contenesse due diverse disposizioni -cessione della nuda proprietà e costituzione di usufrutto- non necessariamente derivanti l'una dall'altra, e pertanto da tassare autonomamente. Il ricorrente, citando numerosi precedenti giurisprudenziali di questa Corte di Giustizia Tributaria, sostiene l'errata applicazione da parte dell'Ufficio delle disposizioni di cui agli artt. 20 e 21 TUR 131/86: e chiede l'annullamento della pretesa erariale ex comma 5-bis, dell'art. 7, D.lgs. n.546/1992, per carenza di prova della fondatezza del recupero asseritamente fondato sull'errata interpretazione di norme di legge sulla base di meri documenti di prassi e di giurisprudenza di legittimità risalente a prima all'entrata in vigore dell'art. 10 D.Lgs. 23/2011. A parere del ricorrente, la fattispecie in oggetto dovrebbe qualificarsi come “negozio complesso” caratterizzato da una causa unica e contenente disposizione che derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre;
ipotesi in relazione alla quale l'art. 21 comma 2 del TUR prevede la liquidazione delle imposte, come si l'atto contenesse una sola disposizione, quella più onerosa. Il ricorrente, documentando di aver provveduto al pagamento delle imposte come richieste per evitare ulteriori aggravi, chiede il rimborso di quanto pagato in caso di accoglimento del ricorso. L'Agenzia delle Entrate si è tempestivamente costituita in giudizio per eccepire in via preliminare il difetto di Ricorrente_1legittimazione attiva del Notaio rispetto alla domanda di ripetizione delle somme versate in relazione al provvedimento impugnato, in quanto, quale destinatario dell'avviso di liquidazione, “è legittimato solo a contestarne il contenuto/fondatezza affinchè questo non divenga definitivo, mentre non può agire per la restituzione di imposte che si ritengano indebitamente versate (Cass. n. 4954/2006; Cass.125620 del 2022)”. Nel merito, l'Agenzia chiede il rigetto del ricorso, confermando la correttezza del proprio operato sulla base, di quanto previsto dall'art. 21 comma 1 TUR: non ravvisando un collegamento di “derivazione necessaria” tra le due disposizioni contenute nell'unico rogito (cessione nuda proprietà e costituzione di usufrutto) vanno tassate separatamente le singole disposizioni contrattuali. La causa è stata discussa in camera di consiglio all'udienza del 5/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. Va rigettata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva del ricorrente rispetto alla domanda di ripetizione di imposte pagate ma non dovute. E' indubbio che il notaio rogante è formalmente soggetto estraneo al rapporto di imposta ma obbligato in solido con i contraenti al pagamento dei tributi al solo fine di facilitarne la riscossione;
ciò non esclude che il notaio sia comunque legittimato, in proprio, a impugnare l'avviso di liquidazione, allorquando questo gli sia stato direttamente e personalmente notificato in quanto responsabile solidale per il pagamento dell'imposta. Nel caso di specie, il pagamento è stato eseguito in relazione ad una pretesa azionata direttamente dall'Agenzia nei confronti del responsabile solidale mediante notifica allo stesso dell'avviso di liquidazione. Non vi è ragione, dunque, per non riconoscere il capo al notaio rogante, che ha eseguito in proprio il pagamento dell'imposta di cui all'avviso di liquidazione impugnato, di chiedere il rimborso in caso di accertamento della non debenza del tributo. Nel merito si osserva che l'atto assoggettato ad autoliquidazione da parte del Notaio Rogante va correttamente interpretato come “negozio complesso” attraverso il quale il cedente ha inteso trasferire la piena proprietà di un immobile, seppure mediante separata cessione a due soggetti diversi della nuda proprietà e dell'usufrutto. Le due disposizioni contenute nell'atto di cui si discute, non possono ritenersi espressione, ciascuna di esse, di autonoma capacità contributiva tanto da giustificare la tassazione separata delle stesse ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 131/86. Le due disposizioni devono, invece, essere interpretata come strettamente ed oggettivamente legate tra di loro in quanto funzionali al raggiungimento dello scopo dell'atto pubblico di cessione immobiliare. La fattispecie in oggetto, dunque, è disciplinata dall'art. 10, commi 1, 2 e 3 del D.lgs. n. 23/2011, secondo il quale, a prescindere dalla pluralità oggettiva e soggettiva della cessione, “(…) le nuove imposte ipotecaria e catastale siano dovute una sola volta (…) e per l'ammontare predeterminato di euro 50 ognuna”. La giurisprudenza di legittimità citata dall'Agenzia resistente non pare pertinente considerato che è risalente rispetto all'entrata in vigore del D.lgs. n. 23/2011. Ritenendo di dover dar seguito all'indirizzo giurisprudenziale già adottata da questa Corte di Giustizia Tributaria (CGT di I grado Bo, n. 313/01/2025; nei medesimi termini: nn.567/2024, 180/2025, 514/2025, 515/2025, 538/2025 e 548/2025, si accoglie il ricorso e si compensano integralmente le spese di lite, tenuto conto della natura meramente interpretativa delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa e/o da ritenersi assorbita:
-accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato;
-compensa integralmente le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio del 5/12/2025 Il Giudice Monocratico Lorella Fregnani
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GN LORELLA, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 366/2024 depositato il 23/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24023002850 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24023002850 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 734/2025 depositato il 09/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: “1) annullare l'atto impugnato e disporre la restituzione, a favore del ricorrente, dell'importo pari ad Euro 100,00 (cento virgola zero zero), versato dallo stesso ricorrente al solo fine di non incorrere nell'applicazione della sanzione e degli interessi di legge;
2) condannare, in ogni caso, l'Ufficio al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”
Resistente: “rigettare il ricorso in quanto infondato nel merito e condannare il ricorrente alle spese del giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il Notaio Dott. , come in atti rappresentato e difeso, ha impugnato l'avviso di liquidazione di imposta di registro, ipotecaria e catastale relativa ad un atto di trasferimento immobiliare (nuda proprietà e costituzione di usufrutto) dallo stesso rogato;
atto con il quale l'Agenzia delle Entrate chiede il pagamento di una somma ulteriore rispetto a quella versata ed autoliquidata. Mentre il Notaio rogante ha effettuato l'autoliquidazione delle imposte afferenti il trasferimento immobiliare e la costituzione di diritte reali in base al disposto dell'art. 10 del D.Lgs. 23/2011, comma 3 (se l'imposta di registro risulta superiore ad € 1.000,00, le imposte ipotecarie e catastali si liquidano in misura fissa) l'Agenzia ha recuperato le maggiori imposte ipotecarie e catastali per l'importo complessivo di euro 100,00 (euro 50,00 per imposta catastale ed euro 50,00 per imposta ipotecaria), ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 23/2011 e in applicazione dell'art. 21 TUR. Ciò sul presupposto che l'atto rogato di cui si discute contenesse due diverse disposizioni -cessione della nuda proprietà e costituzione di usufrutto- non necessariamente derivanti l'una dall'altra, e pertanto da tassare autonomamente. Il ricorrente, citando numerosi precedenti giurisprudenziali di questa Corte di Giustizia Tributaria, sostiene l'errata applicazione da parte dell'Ufficio delle disposizioni di cui agli artt. 20 e 21 TUR 131/86: e chiede l'annullamento della pretesa erariale ex comma 5-bis, dell'art. 7, D.lgs. n.546/1992, per carenza di prova della fondatezza del recupero asseritamente fondato sull'errata interpretazione di norme di legge sulla base di meri documenti di prassi e di giurisprudenza di legittimità risalente a prima all'entrata in vigore dell'art. 10 D.Lgs. 23/2011. A parere del ricorrente, la fattispecie in oggetto dovrebbe qualificarsi come “negozio complesso” caratterizzato da una causa unica e contenente disposizione che derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre;
ipotesi in relazione alla quale l'art. 21 comma 2 del TUR prevede la liquidazione delle imposte, come si l'atto contenesse una sola disposizione, quella più onerosa. Il ricorrente, documentando di aver provveduto al pagamento delle imposte come richieste per evitare ulteriori aggravi, chiede il rimborso di quanto pagato in caso di accoglimento del ricorso. L'Agenzia delle Entrate si è tempestivamente costituita in giudizio per eccepire in via preliminare il difetto di Ricorrente_1legittimazione attiva del Notaio rispetto alla domanda di ripetizione delle somme versate in relazione al provvedimento impugnato, in quanto, quale destinatario dell'avviso di liquidazione, “è legittimato solo a contestarne il contenuto/fondatezza affinchè questo non divenga definitivo, mentre non può agire per la restituzione di imposte che si ritengano indebitamente versate (Cass. n. 4954/2006; Cass.125620 del 2022)”. Nel merito, l'Agenzia chiede il rigetto del ricorso, confermando la correttezza del proprio operato sulla base, di quanto previsto dall'art. 21 comma 1 TUR: non ravvisando un collegamento di “derivazione necessaria” tra le due disposizioni contenute nell'unico rogito (cessione nuda proprietà e costituzione di usufrutto) vanno tassate separatamente le singole disposizioni contrattuali. La causa è stata discussa in camera di consiglio all'udienza del 5/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. Va rigettata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva del ricorrente rispetto alla domanda di ripetizione di imposte pagate ma non dovute. E' indubbio che il notaio rogante è formalmente soggetto estraneo al rapporto di imposta ma obbligato in solido con i contraenti al pagamento dei tributi al solo fine di facilitarne la riscossione;
ciò non esclude che il notaio sia comunque legittimato, in proprio, a impugnare l'avviso di liquidazione, allorquando questo gli sia stato direttamente e personalmente notificato in quanto responsabile solidale per il pagamento dell'imposta. Nel caso di specie, il pagamento è stato eseguito in relazione ad una pretesa azionata direttamente dall'Agenzia nei confronti del responsabile solidale mediante notifica allo stesso dell'avviso di liquidazione. Non vi è ragione, dunque, per non riconoscere il capo al notaio rogante, che ha eseguito in proprio il pagamento dell'imposta di cui all'avviso di liquidazione impugnato, di chiedere il rimborso in caso di accertamento della non debenza del tributo. Nel merito si osserva che l'atto assoggettato ad autoliquidazione da parte del Notaio Rogante va correttamente interpretato come “negozio complesso” attraverso il quale il cedente ha inteso trasferire la piena proprietà di un immobile, seppure mediante separata cessione a due soggetti diversi della nuda proprietà e dell'usufrutto. Le due disposizioni contenute nell'atto di cui si discute, non possono ritenersi espressione, ciascuna di esse, di autonoma capacità contributiva tanto da giustificare la tassazione separata delle stesse ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 131/86. Le due disposizioni devono, invece, essere interpretata come strettamente ed oggettivamente legate tra di loro in quanto funzionali al raggiungimento dello scopo dell'atto pubblico di cessione immobiliare. La fattispecie in oggetto, dunque, è disciplinata dall'art. 10, commi 1, 2 e 3 del D.lgs. n. 23/2011, secondo il quale, a prescindere dalla pluralità oggettiva e soggettiva della cessione, “(…) le nuove imposte ipotecaria e catastale siano dovute una sola volta (…) e per l'ammontare predeterminato di euro 50 ognuna”. La giurisprudenza di legittimità citata dall'Agenzia resistente non pare pertinente considerato che è risalente rispetto all'entrata in vigore del D.lgs. n. 23/2011. Ritenendo di dover dar seguito all'indirizzo giurisprudenziale già adottata da questa Corte di Giustizia Tributaria (CGT di I grado Bo, n. 313/01/2025; nei medesimi termini: nn.567/2024, 180/2025, 514/2025, 515/2025, 538/2025 e 548/2025, si accoglie il ricorso e si compensano integralmente le spese di lite, tenuto conto della natura meramente interpretativa delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa e/o da ritenersi assorbita:
-accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato;
-compensa integralmente le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio del 5/12/2025 Il Giudice Monocratico Lorella Fregnani