Ordinanza collegiale 25 marzo 2025
Ordinanza collegiale 4 novembre 2025
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 13/04/2026, n. 6692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6692 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06692/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07032/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7032 del 2020, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Davide Binacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- del 17 gennaio 2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 22 settembre 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. RI AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- del 17 gennaio 2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 22 settembre 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emersi sul suo conto i seguenti elementi pregiudizievoli di carattere penale: in data 25 agosto 2010, deferimento all’A.G. dalla Stazione dei Carabinieri di Carpenedolo (BS) per il reato di false dichiarazione sulla identità ex art. 496 c.p.; in data 19 aprile 2002, deferimento all’A.G. dalla DIGOS di Brescia per il reato di cui all’art. 582 c.p. (lesioni personali).
I richiamati pregiudizi hanno indotto l’Amministrazione a valutare negativamente l’istanza di cittadinanza dandone comunicazione all’interessato con ministeriale del 29 marzo 2019, resa ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, in riscontro della quale veniva rappresentato che le opposte segnalazioni di reato sono risalenti e che l’istante risulta essere perfettamente integrato nel tessuto sociale italiano, non essendo indagato in alcun procedimento penale.
Avverso il diniego impugnato si eccepiscono i vizi di “difetto, carenza, insufficienza, contraddittorietà della motivazione, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti ed insufficiente attività istruttoria” , non avendo l’Amministrazione tenuto in alcun conto le osservazioni e della documentazione prodotta nella fase sub-procedimentale successiva alla comunicazione di preavviso di diniego da parte del ricorrente, il quale nella realtà dei fatti non avrebbe mai posto in essere condotte antisociali e comunque non risulta essere mai stato condannato in sede penale ovvero imputato in alcun procedimento penale, trascorrendo un’esistenza pacifica dedicata al lavoro ed alla famiglia, con regolare permesso di soggiorno.
Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito di ordinanze interlocutorie n. 6045 del 25 marzo 2025 e n. 19473 del 4 novembre 2025, l’Amministrazione ha depositato agli atti di causa comunicazione della Procura di Brescia da cui non risulta la presenza del fascicolo relativo alla c.n.r. della DIGOS di Brescia del 19 aprile 2002 per il reato di cui all’art. 582 c.p. (lesioni personali).
Alla pubblica udienza del giorno 25 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
Nel merito il ricorso appare destituito di fondamento e va, pertanto respinto, avendo l’Amministrazione valutato in maniera non irragionevole la posizione dell’odierno ricorrente, anche alla luce del solo addebito di false dichiarazione sulla identità ex art. 496 c.p., sufficientemente apprezzabile quale indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale di cui si aspira a diventare cittadino e di mancanza di rispetto delle Istituzioni dello Stato di cui intende divenire parte integrante.
Occorre infatti ricordare che la produzione o l’uso di falsi documenti di identità, così come la falsa dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla propria identità o sul proprio stato, assumono notevole rilevanza nell’ambito del giudizio prognostico sull’inserimento del richiedente nella collettività nazionale, in quanto comportamenti indicativi di scarsa affidabilità nel rapportarsi con le Istituzioni dello Stato di cui aspira a divenire cittadino (cfr., di recente, T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, nn. 2947/2022 e 3026/2022, con specifico riferimento alle false autocertificazioni in sede di domanda di concessione della cittadinanza italiana, ma con considerazioni che valgono più in generale).
Valga inoltre considerare che il suddetto reato è punito dall’art. 496 c.p. con pena edittale pari o superiore a 3 anni, tale da farlo rientrare tra quelli automaticamente ostativi all’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 91/1992 che è a fortiori preclusivo della naturalizzazione (vedi, tra tante, da ultimo, T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 5539/2023).
Tale condotta non può dunque non assumere rilevanza ai fini dell’espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività della personalità dell’autore, anche perché ricadenti nel c.d. “periodo di osservazione”, ovvero il decennio antecedente la domanda (che nel caso in esame è stata presentata il 22 settembre 2015), in cui devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status, compreso quello dell’irreprensibilità della condotta.
Deve inoltre evidenziarsi, in linea con la giurisprudenza anche di questo Tribunale, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, che la discrezionalità dell’Amministrazione procedente nella concessione dello status civitatis , di cui sono stati delineati sopra gli ampi margini di esercizio – a tutela dei rilevanti interessi dello Stato – nella valutazione in ambito amministrativo della condotta e dell’inserimento sociale dell’interessato, consente che “le valutazioni volte all’accertamento di una responsabilità penale si pongano su di un piano assolutamente differente e autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, con la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possano valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali penali” (ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. I ter, nn. 10323/2021, 3345/2020, 347/2019, 6824/2018, Sez. II, n. 1833/2015).
Alla luce di siffatta osservazione – che si fonda sul noto fenomeno della “pluriqualificazione” del fatto giuridico, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, ecc., a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite [poiché simile scrutinio si pone su un piano differente e autonomo rispetto alla valutazione dello stesso fatto ai fini dell’accertamento di una responsabilità penale (cfr. Cons. St., sez. III, 15/02/2019 n. 802)] – non potrebbe neppure valere a superare i fattori ostativi esistenti e noti all’Amministrazione al momento della decisione, l’osservazione di parte ricorrente circa l’assenza di procedimenti penali o di condanne per la condotta contestata, la quale rimane comunque valutabile dalla PA come fatto storico e come tale assunto a fondamento di un provvedimento di rigetto motivato sul disvalore dello stesso, in quanto indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza, tale da giustificare il diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057; id. 28 maggio 2021, n. 4122; id., 16 novembre 2020, n. 7036; id., 23 dicembre 2019, n. 8734; id., 21 ottobre 2019, n. 7122; id., 14 maggio 2019, n. 3121; sez. IV, n. 1788/2009, n. 4862/2010; T.A.R. Lazio sez. V bis, n. 2944/2022; sez. II quater, n. 10590/12; 10678/2013).
Non coglie pertanto nel segno l’intervenuta archiviazione, in data 17 novembre 2012, del reato in argomento, la quale, come noto, non equivale né ad assoluzione né a riabilitazione.
I riferiti elementi consentono pertanto di applicare alla fattispecie l’indirizzo secondo cui “ai fini della concessione della cittadinanza non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato” (vedi, da ultimo, Cons. St., sez. III, n. 4684/2023; cfr. nn. 1390 e 3121 del 2019).
Conferma le suesposte conclusioni, anche la dichiarazione non veritiera fatta dal ricorrente in sede di domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in ordine alla sussistenza del suddetto addebito ex art. 496 c.p. (per come risultante ex actis dall’attestazione ex art. 335 c.p.p. in data 15 gennaio 2026 prodotta dalla difesa erariale), la quale è suscettibile di determinare la reiezione della domanda anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, essendo indicativa di una non compiuta integrazione e dell’interruzione del rapporto di fiducia, collaborazione e rispetto delle Istituzioni della Comunità di cui aspira a far parte, nell’intento di indurre in errore le Autorità, a spregio del principio su cui si fonda il sistema delle autocertificazioni.
Quanto esposto vale pertanto a confermare la legittimità del negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine alle condotte valutate come ostative alla concessione della cittadinanza, a prescindere dalla dedotta insussistenza del primo addebito contestato (ovvero il reato di lesioni personali il cui fascicolo non risulta alla Procura di Brescia), essendo sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa per condurre al rigetto dell’intero ricorso (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 6470 del 2021).
L’atto gravato è infatti un provvedimento strutturalmente plurimotivato, ossia fondato su distinte ragioni, ciascuna autonomamente in grado di sorreggere la valutazione amministrativa, sicché l’eventuale illegittimità di una di esse non è sufficiente ad inficiare il provvedimento stesso (Cons. Stato, sez. IV, 27 settembre 2021 n. 6470; 30 agosto 2021 n. 6115; 1° luglio 2021 n. 5018; sez. II, 18/02/2020, n. 1240).
D’altra parte il ricorrente neppure contesta la sussistenza della condotta da ultimo contestata, né offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il fatto che il ricorrente sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che, per quanto riguarda il (diverso) procedimento di naturalizzazione, costituiscono solo le condizioni minime, che devono essere necessariamente soddisfatte per poter di presentare la domanda di cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, dato che il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1, lett. f), della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno” che legittima la presentazione dell’istanza, in quanto indicativo del “legame” che si è venuto a instaurato con il Paese di accoglienza, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione”, in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere - per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità.
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone infatti l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
In altri termini, il diniego impugnato risulta fondato su un insieme di circostanze esplicitate che appaiono idonee a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione nel tessuto sociale, con conseguente esito negativo sulla concessione della cittadinanza.
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RI IZ, Presidente
RI AT, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AT | RI IZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.