CASS
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da PP CA NN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/01/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA De AS, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito l'Avvocato Loredana Tulino, in sostituzione dell'Avvocato Kathya Ziletti, difensore della parte civile Comune di Campobello di Mazara, che si è riportata alla nota scritta depositata e che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque che sia rigettato;
udito l'Avvocato Loredana Tulino Loredana, in sostituzione dell'Avvocato Francesco Vasile, difensore del Comune di Castelvetrano, costituito parte civile, che ha depositato nota scritta, e che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
uditi gli Avvocati Giuseppe Belcastro e Francesco Petrelli, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 1132 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 14/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 maggio 2023 la Corte di appello di Palermo, confermando la sentenza del Tribunale di Marsala del 15 dicembre 2021, ha ritenuto CA NN PP responsabile dei delitti di partecipazione pluriaggravata all'associazione mafiosa Cosa nostra, di tentata estorsione continuata pluriaggravata e di una serie di reati di trasferimento fraudolento di valori. Con sentenza n. 29120 del 3 aprile 2024, la Seconda Sezione di questa Corte ha annullato la sentenza di appello, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416- bis, comma 6, cod. pen. e al trattamento sanzionatorio, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto. 2. Con sentenza del 14 gennaio 2025 la Corte di Appello di Palermo, giudicando in sede di rinvio, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. e ha rideterminato la pena inflitta a CA NN PP, confermando nel resto la sentenza di condanna del Tribunale di Marsala. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato per violazione di legge e difetto di motivazione, in relazione agli artt. 62-bis, 69, 81 e 133 cod. pen, in quanto: a) la sentenza sarebbe apodittica in relazione alle circostanze attenuanti generiche, che non potrebbero essere negate avendo riguardo unicamente alla pluralità dei reati commessi, poiché, così facendo, si finirebbe con l'onerare due volte l'imputato dell'effetto sfavorevole di un medesimo fatto processuale. Ai medesimi fini, poi, non sarebbe ostativa neppure la gravità dei reati commessi, in quanto l'applicazione delle attenuanti generiche non implica necessariamente un giudizio di non gravità del fatto. Nella prospettazione difensiva, le predette attenuanti avrebbero dovuto essere applicate con prevalenza sull'aggravante di cui al all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen., tenuto conto che al ricorrente non sono ascritti reati violenti e che l'unico episodio estorsivo originava dal tentativo di recupero di un credito di origine lecita;
b) la Corte di appello, senza alcuna motivazione, ha applicato la pena base di dodici anni di reclusione, corrispondenti al minimo della pena per la fattispecie di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. nella sua attuale formulazione. Tuttavia, prima della riforma introdotta con I. 27 maggio 2015 n. 69, il quarto comma dell'art. 416-bis prevedeva un minimo edittale di nove anni, per cui, tenuto conto del tempus commissi delicti, la sentenza avrebbe dovuto indicare la legge applicabile e specificarne le ragioni. 2 p7r- In ogni caso, l'applicazione della nuova, più severa, norma, avrebbe dovuto avere quanto meno delle ricadute sull'applicazione delle attenuanti generiche;
c) gli aumenti per la continuazione non sarebbero motivati, essendosi la Corte di appello limitata a un rinvio alla sentenza di primo grado. 4. Disposta la trattazione orale su istanza del ricorrente, le parti hanno concluso come in epigrafe riportato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. 2. Con sentenza n. 29130 del 03/04/2024 la Seconda Sezione di questa Corte ha annullato la sentenza di appello per difetto di motivazione in riferimento alla individuazione della pena base, alla misura degli aumenti di pena per i meno gravi reati satellite, alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata ha negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e ha rideterminato la pena, in ragione dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. 3. Le censure relative alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche sono infondate. Va premesso che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 — 01). È, altresì, opportuno specificare che l'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. rientra nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, al quale la legge conferisce il potere di prendere in considerazione circostanze diverse da quelle previste dal precedente art. 62, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. L'esercizio di tale potere non è censurabile in sede di legittimità, sempre che la decisione sia sorretta da una motivazione congrua. 4. Nel caso di specie la Corte di appello ha rilevato che, nonostante l'incensuratezza del ricorrente, la rilevante gravità delle condotte per cui è 3 intervenuta condanna - consistenti nella partecipazione a un sodalizio mafioso armato, nella realizzazione di diversi reati fine, quali una tentata estorsione aggravata di matrice mafiosa e il concorso nel trasferimento fraudolento di valori di matrice mafiosa- e il numero delle stesse siano ostativi all'applicazione delle attenuanti generiche. Tale motivazione, che fa emergere in modo chiaro la valutazione del giudice di merito circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, è coerente con riguardo alle emergenze acquisite, oltre che immune da incongruenze logiche, per cui sfugge al sindacato di legittimità. 5. La doglianza relativa alla determinazione della pena base è infondata. 5.1. Sul punto occorre rilevare che la pena per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. è stata ripetutamente modificata dal legislatore nel tempo;
al momento della introduzione della fattispecie, la partecipazione all'associazione armata (comma 4) era punita con una pena compresa tra quattro e dieci anni di reclusione;
la legge 5 dicembre 2005, n. 251, ha aumentato la pena portandola da sette a quindici anni. Con il d.l. n. 92/2008, convertito nella I. 24 luglio 2008 , n. 14, la sanzione è stata ancora una volta elevata, con aumento della pena minima stabilita in nove anni;
infine, un ultimo aumento della pena edittale è stato stabilito dalla legge 27 maggio 2015. n. 69, che ha portato la pena da dodici a venti anni di reclusione. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di successione di leggi penali nel tempo, il regime sanzionatorio applicabile al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. deve determinarsi con riferimento alla data di cessazione della permanenza, ossia alla data indicata nel capo di imputazione come momento di consumazione del reato, se la contestazione è in forma cd. chiusa, oppure alla data di rinvio a giudizio, se la contestazione è in forma cd. aperta con la formula "sino ad oggi" (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476). 5.2. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto, come rilevato dalla sentenza di primo grado, sul punto confermata, il reato associativo è stato contestato in forma aperta con la formula "sino alla data odierna", ossia fino alla data del decreto che dispone il giudizio (13/12/2019). Per questo motivo è stata correttamente ritenuta applicabile la disciplina sanzionatoria vigente a quella data, risultante dalla modifica di cui alla I. 27 maggio 2015. n. 69. che, come detto, prevedeva come pena minima quella di dodici anni di reclusione. 6. Infondata è, infine, anche la censura relativa al difetto di motivazione in ordine agli aumenti di pena per i reati satellite. 4 6.1. E' opportuno precisare che, se è vero che, nel determinare la pena complessiva per gli aumenti dei reati satellite ritenuti in continuazione, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, il giudice deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, è vero anche che l'astratto rigore che assiste tale decisione deve essere di volta in volta calato nel caso concreto. Ciò in quanto l'onere motivazionale in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere funzionale alla verifica del rispetto del rapporto di proporzione esistente tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, con particolare riferimento ai limiti previsti dall'art. 81 cod. pen., al fine di garantire che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01). La motivazione è, infatti, funzionale a garantire il controllo sul buon uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale, non essendo invece consentita la complessiva determinazione della pena senza indicazione della pena stabilita per ciascun reato, di quello ritenuto più grave e dell'aumento per la continuazione (Sez. U, n. 7930 del 21/04/1995, Zouine, Rv. 201549-01). La sentenza "Pizzone" citata, pur rilevando come il peso in concreto assegnato dal giudice a ciascun reato satellite concorra a determinare un razionale trattamento sanzionatorio con la conseguente necessità che siano palesati gli elementi che hanno condotto al risultato cui si è pervenuti, ha tuttavia precisato che l'obbligo della motivazione non può essere astrattamente circoscritto secondo canoni predeterminati. Una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena da irrogare è, pertanto, necessaria allorché la determinazione avvenga in misura prossima al massimo edittale. Gli stessi principi governano la determinazione della pena e la relativa motivazione in ordine ai reati satellite, dovendosi ritenere che un aumento per la continuazione di esigua entità esclude l'abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005). 6.2. La sentenza impugnata, dopo aver determinato la pena base nel minimo edittale, ha fatto propri i criteri individuati da giudice di primo grado per la quantificazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione, ritenendoli del tutto congrui alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. Pertanto, la pena è stata aumentata, richiamando e facendo proprie le argomentazioni su ciascun punto contenute nella sentenza di primo grado, nelle misure sotto riportati: - di un anno e quattro mesi di reclusione per la tentata estorsione aggravata di matrice mafiosa e di cui al capo 2, tenuto conto della entità della somma di 5 denaro oggetto della condotta estorsiva, del numero e della qualità dei soggetti coinvolti quali intermediari nel tentativo di illecita esazione;
- di mesi quattro per il trasferimento fraudolento di valori di matrice mafiosa di quel capo 6, alla luce della rilevanza economica delle attività gestite;
- di mesi due per il trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 7, in ragione della peculiarità delle organizzazioni aziendali;
- di mesi uno ciascuno per i trasferimenti fraudolenti di valori di cui ai capi 8 e 10. Il richiamo espresso alla motivazione della sentenza di primo grado e ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., nonché la assoluta modestia dell'aumento di pena per i capi 8 e 10 consentono di escludere l'abuso del potere discrezionale conferito al giudice dall'art. 132 cod. pen. e depongono per una ponderata valutazione degli elementi posti a base della decisione in ordine al trattamento sanzionatorio. 7. In conclusione il ricorso va rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 8. Quanto alle parti civili, va data continuità all'orientamento di questa Corte secondo cui «in tema di impugnazioni, non sussiste l'interesse della parte civile a partecipare al giudizio di rinvio scaturito da annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione in punto di determinazione della pena o di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di profili strettamente penalistici, non idonei a incidere sulla responsabilità civile» (Sez. 3, n. 4 del 04/10/2023, Repetto, Rv. 285697 - 01). Pertanto, non spetta alle parti civili il rimborso delle spese del presente grado, avendo il ricorso ad oggetto solamente profili non incidenti sulla responsabilità civile.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 14/11/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA De AS, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito l'Avvocato Loredana Tulino, in sostituzione dell'Avvocato Kathya Ziletti, difensore della parte civile Comune di Campobello di Mazara, che si è riportata alla nota scritta depositata e che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque che sia rigettato;
udito l'Avvocato Loredana Tulino Loredana, in sostituzione dell'Avvocato Francesco Vasile, difensore del Comune di Castelvetrano, costituito parte civile, che ha depositato nota scritta, e che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
uditi gli Avvocati Giuseppe Belcastro e Francesco Petrelli, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 1132 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 14/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 maggio 2023 la Corte di appello di Palermo, confermando la sentenza del Tribunale di Marsala del 15 dicembre 2021, ha ritenuto CA NN PP responsabile dei delitti di partecipazione pluriaggravata all'associazione mafiosa Cosa nostra, di tentata estorsione continuata pluriaggravata e di una serie di reati di trasferimento fraudolento di valori. Con sentenza n. 29120 del 3 aprile 2024, la Seconda Sezione di questa Corte ha annullato la sentenza di appello, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416- bis, comma 6, cod. pen. e al trattamento sanzionatorio, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto. 2. Con sentenza del 14 gennaio 2025 la Corte di Appello di Palermo, giudicando in sede di rinvio, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. e ha rideterminato la pena inflitta a CA NN PP, confermando nel resto la sentenza di condanna del Tribunale di Marsala. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato per violazione di legge e difetto di motivazione, in relazione agli artt. 62-bis, 69, 81 e 133 cod. pen, in quanto: a) la sentenza sarebbe apodittica in relazione alle circostanze attenuanti generiche, che non potrebbero essere negate avendo riguardo unicamente alla pluralità dei reati commessi, poiché, così facendo, si finirebbe con l'onerare due volte l'imputato dell'effetto sfavorevole di un medesimo fatto processuale. Ai medesimi fini, poi, non sarebbe ostativa neppure la gravità dei reati commessi, in quanto l'applicazione delle attenuanti generiche non implica necessariamente un giudizio di non gravità del fatto. Nella prospettazione difensiva, le predette attenuanti avrebbero dovuto essere applicate con prevalenza sull'aggravante di cui al all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen., tenuto conto che al ricorrente non sono ascritti reati violenti e che l'unico episodio estorsivo originava dal tentativo di recupero di un credito di origine lecita;
b) la Corte di appello, senza alcuna motivazione, ha applicato la pena base di dodici anni di reclusione, corrispondenti al minimo della pena per la fattispecie di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. nella sua attuale formulazione. Tuttavia, prima della riforma introdotta con I. 27 maggio 2015 n. 69, il quarto comma dell'art. 416-bis prevedeva un minimo edittale di nove anni, per cui, tenuto conto del tempus commissi delicti, la sentenza avrebbe dovuto indicare la legge applicabile e specificarne le ragioni. 2 p7r- In ogni caso, l'applicazione della nuova, più severa, norma, avrebbe dovuto avere quanto meno delle ricadute sull'applicazione delle attenuanti generiche;
c) gli aumenti per la continuazione non sarebbero motivati, essendosi la Corte di appello limitata a un rinvio alla sentenza di primo grado. 4. Disposta la trattazione orale su istanza del ricorrente, le parti hanno concluso come in epigrafe riportato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. 2. Con sentenza n. 29130 del 03/04/2024 la Seconda Sezione di questa Corte ha annullato la sentenza di appello per difetto di motivazione in riferimento alla individuazione della pena base, alla misura degli aumenti di pena per i meno gravi reati satellite, alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata ha negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e ha rideterminato la pena, in ragione dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. 3. Le censure relative alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche sono infondate. Va premesso che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 — 01). È, altresì, opportuno specificare che l'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. rientra nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, al quale la legge conferisce il potere di prendere in considerazione circostanze diverse da quelle previste dal precedente art. 62, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. L'esercizio di tale potere non è censurabile in sede di legittimità, sempre che la decisione sia sorretta da una motivazione congrua. 4. Nel caso di specie la Corte di appello ha rilevato che, nonostante l'incensuratezza del ricorrente, la rilevante gravità delle condotte per cui è 3 intervenuta condanna - consistenti nella partecipazione a un sodalizio mafioso armato, nella realizzazione di diversi reati fine, quali una tentata estorsione aggravata di matrice mafiosa e il concorso nel trasferimento fraudolento di valori di matrice mafiosa- e il numero delle stesse siano ostativi all'applicazione delle attenuanti generiche. Tale motivazione, che fa emergere in modo chiaro la valutazione del giudice di merito circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, è coerente con riguardo alle emergenze acquisite, oltre che immune da incongruenze logiche, per cui sfugge al sindacato di legittimità. 5. La doglianza relativa alla determinazione della pena base è infondata. 5.1. Sul punto occorre rilevare che la pena per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. è stata ripetutamente modificata dal legislatore nel tempo;
al momento della introduzione della fattispecie, la partecipazione all'associazione armata (comma 4) era punita con una pena compresa tra quattro e dieci anni di reclusione;
la legge 5 dicembre 2005, n. 251, ha aumentato la pena portandola da sette a quindici anni. Con il d.l. n. 92/2008, convertito nella I. 24 luglio 2008 , n. 14, la sanzione è stata ancora una volta elevata, con aumento della pena minima stabilita in nove anni;
infine, un ultimo aumento della pena edittale è stato stabilito dalla legge 27 maggio 2015. n. 69, che ha portato la pena da dodici a venti anni di reclusione. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di successione di leggi penali nel tempo, il regime sanzionatorio applicabile al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. deve determinarsi con riferimento alla data di cessazione della permanenza, ossia alla data indicata nel capo di imputazione come momento di consumazione del reato, se la contestazione è in forma cd. chiusa, oppure alla data di rinvio a giudizio, se la contestazione è in forma cd. aperta con la formula "sino ad oggi" (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476). 5.2. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto, come rilevato dalla sentenza di primo grado, sul punto confermata, il reato associativo è stato contestato in forma aperta con la formula "sino alla data odierna", ossia fino alla data del decreto che dispone il giudizio (13/12/2019). Per questo motivo è stata correttamente ritenuta applicabile la disciplina sanzionatoria vigente a quella data, risultante dalla modifica di cui alla I. 27 maggio 2015. n. 69. che, come detto, prevedeva come pena minima quella di dodici anni di reclusione. 6. Infondata è, infine, anche la censura relativa al difetto di motivazione in ordine agli aumenti di pena per i reati satellite. 4 6.1. E' opportuno precisare che, se è vero che, nel determinare la pena complessiva per gli aumenti dei reati satellite ritenuti in continuazione, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, il giudice deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, è vero anche che l'astratto rigore che assiste tale decisione deve essere di volta in volta calato nel caso concreto. Ciò in quanto l'onere motivazionale in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere funzionale alla verifica del rispetto del rapporto di proporzione esistente tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, con particolare riferimento ai limiti previsti dall'art. 81 cod. pen., al fine di garantire che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01). La motivazione è, infatti, funzionale a garantire il controllo sul buon uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale, non essendo invece consentita la complessiva determinazione della pena senza indicazione della pena stabilita per ciascun reato, di quello ritenuto più grave e dell'aumento per la continuazione (Sez. U, n. 7930 del 21/04/1995, Zouine, Rv. 201549-01). La sentenza "Pizzone" citata, pur rilevando come il peso in concreto assegnato dal giudice a ciascun reato satellite concorra a determinare un razionale trattamento sanzionatorio con la conseguente necessità che siano palesati gli elementi che hanno condotto al risultato cui si è pervenuti, ha tuttavia precisato che l'obbligo della motivazione non può essere astrattamente circoscritto secondo canoni predeterminati. Una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena da irrogare è, pertanto, necessaria allorché la determinazione avvenga in misura prossima al massimo edittale. Gli stessi principi governano la determinazione della pena e la relativa motivazione in ordine ai reati satellite, dovendosi ritenere che un aumento per la continuazione di esigua entità esclude l'abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005). 6.2. La sentenza impugnata, dopo aver determinato la pena base nel minimo edittale, ha fatto propri i criteri individuati da giudice di primo grado per la quantificazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione, ritenendoli del tutto congrui alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. Pertanto, la pena è stata aumentata, richiamando e facendo proprie le argomentazioni su ciascun punto contenute nella sentenza di primo grado, nelle misure sotto riportati: - di un anno e quattro mesi di reclusione per la tentata estorsione aggravata di matrice mafiosa e di cui al capo 2, tenuto conto della entità della somma di 5 denaro oggetto della condotta estorsiva, del numero e della qualità dei soggetti coinvolti quali intermediari nel tentativo di illecita esazione;
- di mesi quattro per il trasferimento fraudolento di valori di matrice mafiosa di quel capo 6, alla luce della rilevanza economica delle attività gestite;
- di mesi due per il trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 7, in ragione della peculiarità delle organizzazioni aziendali;
- di mesi uno ciascuno per i trasferimenti fraudolenti di valori di cui ai capi 8 e 10. Il richiamo espresso alla motivazione della sentenza di primo grado e ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., nonché la assoluta modestia dell'aumento di pena per i capi 8 e 10 consentono di escludere l'abuso del potere discrezionale conferito al giudice dall'art. 132 cod. pen. e depongono per una ponderata valutazione degli elementi posti a base della decisione in ordine al trattamento sanzionatorio. 7. In conclusione il ricorso va rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 8. Quanto alle parti civili, va data continuità all'orientamento di questa Corte secondo cui «in tema di impugnazioni, non sussiste l'interesse della parte civile a partecipare al giudizio di rinvio scaturito da annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione in punto di determinazione della pena o di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di profili strettamente penalistici, non idonei a incidere sulla responsabilità civile» (Sez. 3, n. 4 del 04/10/2023, Repetto, Rv. 285697 - 01). Pertanto, non spetta alle parti civili il rimborso delle spese del presente grado, avendo il ricorso ad oggetto solamente profili non incidenti sulla responsabilità civile.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 14/11/2025