Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 1132
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Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata applicazione delle attenuanti generiche

    La Corte di appello ha negato le attenuanti generiche in ragione della rilevante gravità delle condotte (partecipazione a sodalizio mafioso, reati fine come tentata estorsione aggravata di matrice mafiosa e trasferimento fraudolento di valori di matrice mafiosa) e del numero dei reati, ritenendo tali elementi ostativi all'applicazione della diminuente. La motivazione è considerata congrua e immune da incongruenze logiche.

  • Rigettato
    Determinazione della pena base

    La pena per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. è stata modificata più volte nel tempo. La sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio secondo cui il regime sanzionatorio applicabile si determina con riferimento alla data di cessazione della permanenza. Poiché il reato associativo è stato contestato in forma aperta ("sino alla data odierna", fino al 13/12/2019), è stata correttamente ritenuta applicabile la disciplina sanzionatoria vigente a tale data, che prevedeva un minimo di dodici anni di reclusione.

  • Rigettato
    Aumenti per la continuazione non motivati

    La sentenza impugnata, pur facendo propri i criteri individuati dal giudice di primo grado per la quantificazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione, ha motivato in modo specifico per ciascun reato satellite, tenendo conto dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (entità della somma oggetto di estorsione, numero e qualità dei soggetti coinvolti nell'estorsione, rilevanza economica delle attività trasferite, peculiarità delle organizzazioni aziendali). La modestia degli aumenti per alcuni capi consente di escludere l'abuso del potere discrezionale e depone per una ponderata valutazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 1132
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1132
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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