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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2024, n. 4487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4487 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 45523/2023 , introdotta da
TRA
(ROMA (RM), 23/08/1979), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
BRECCOLOTTI ALESSANDRA;
-ricorrente- E
(ROMA (RM), 14/01/1981), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
BRECCOLOTTI ALESSANDRA;
-resistente-
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 01/06/2006 in Roma (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune dell'anno 2006 atto 00095 parte 1 Serie 53) e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“• i coniugi verranno autorizzati a vivere separati e nel reciproco rispetto;
• ognuno dei coniugi, avendo autonoma capacità reddituale, provvederà al proprio mantenimento;
Per_
• le figlie minori e aranno affidate ad entrambi i genitori con collocamento Per_2 prevalente presso il padre;
le parti provvederanno direttamente al mantenimento delle figlie minori nei periodi di permanenza delle stesse presso di loro;
• Le spese straordinarie mediche, sportive, ricreative e scolastiche, previamente concordate e documentate e facendo comunque riferimento al protocollo del Tribunale di
Roma da intendersi qui di seguito integralmente trascritto, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
• La casa familiare è stata rilasciata da entrambi e ognuno dei coniugi ha già reperito una propria autonoma situazione abitativa;
• La madre vedrà e terrà con sé le figlie minori quando vorrà e comunque nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì (ivi compresi i relativi pernotti); mentre il padre terrà con sé le figlie dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
Per_
• Le figlie e trascorreranno le festività natalizie e pasquali con i genitori, Per_2 alternandosi negli anni ed in particolare con il padre gli anni pari e con la madre gli anni dispari;
• Le figlie trascorreranno con il padre il giorno del compleanno dello stesso mentre con la madre il giorno del compleanno della stessa;
le figlie trascorreranno il giorno del proprio compleanno con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari.
• Le figlie trascorreranno il periodo di vacanze estive, ossia dall'ultimo giorno di scuola fino all'inizio del nuovo anno scolastico, secondo il seguente piano di frequentazione: con il padre la prima metà del periodo estivo e con la madre nella seconda metà del periodo estivo;
• I coniugi, prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), Parte_1
23/08/1979) e (ROMA (RM), 14/01/1981), che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in Roma in data 01/06/2006 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune dell'anno 2006 atto 00095 parte 1 Serie 53) e, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
- Compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 05/03/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 45523/2023 , introdotta da
TRA
(ROMA (RM), 23/08/1979), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
BRECCOLOTTI ALESSANDRA;
-ricorrente- E
(ROMA (RM), 14/01/1981), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
BRECCOLOTTI ALESSANDRA;
-resistente-
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 01/06/2006 in Roma (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune dell'anno 2006 atto 00095 parte 1 Serie 53) e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“• i coniugi verranno autorizzati a vivere separati e nel reciproco rispetto;
• ognuno dei coniugi, avendo autonoma capacità reddituale, provvederà al proprio mantenimento;
Per_
• le figlie minori e aranno affidate ad entrambi i genitori con collocamento Per_2 prevalente presso il padre;
le parti provvederanno direttamente al mantenimento delle figlie minori nei periodi di permanenza delle stesse presso di loro;
• Le spese straordinarie mediche, sportive, ricreative e scolastiche, previamente concordate e documentate e facendo comunque riferimento al protocollo del Tribunale di
Roma da intendersi qui di seguito integralmente trascritto, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
• La casa familiare è stata rilasciata da entrambi e ognuno dei coniugi ha già reperito una propria autonoma situazione abitativa;
• La madre vedrà e terrà con sé le figlie minori quando vorrà e comunque nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì (ivi compresi i relativi pernotti); mentre il padre terrà con sé le figlie dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
Per_
• Le figlie e trascorreranno le festività natalizie e pasquali con i genitori, Per_2 alternandosi negli anni ed in particolare con il padre gli anni pari e con la madre gli anni dispari;
• Le figlie trascorreranno con il padre il giorno del compleanno dello stesso mentre con la madre il giorno del compleanno della stessa;
le figlie trascorreranno il giorno del proprio compleanno con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari.
• Le figlie trascorreranno il periodo di vacanze estive, ossia dall'ultimo giorno di scuola fino all'inizio del nuovo anno scolastico, secondo il seguente piano di frequentazione: con il padre la prima metà del periodo estivo e con la madre nella seconda metà del periodo estivo;
• I coniugi, prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), Parte_1
23/08/1979) e (ROMA (RM), 14/01/1981), che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in Roma in data 01/06/2006 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune dell'anno 2006 atto 00095 parte 1 Serie 53) e, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
- Compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 05/03/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi