Art. 13. (Direttrici della scuola materna statale)
Le direttrici soprintendono al funzionamento ed alle attivita' delle scuole materne statali del rispettivo circolo.
Le direttrici sono assunte mediante concorso nazionale per titoli ed esami, al quale sono ammesse le insegnanti di scuole materne statali in possesso dei titoli prescritti dal primo comma dell'articolo 9 che abbiano da almeno tre anni la qualifica di ordinario. Sono altresi' ammesse al concorso le insegnanti di scuole materne statali che, pur non essendo in possesso dei titoli prescritti dal primo comma dell'articolo 9, abbiano da almeno dieci anni la qualifica di ordinario. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".
Le direttrici soprintendono al funzionamento ed alle attivita' delle scuole materne statali del rispettivo circolo.
Le direttrici sono assunte mediante concorso nazionale per titoli ed esami, al quale sono ammesse le insegnanti di scuole materne statali in possesso dei titoli prescritti dal primo comma dell'articolo 9 che abbiano da almeno tre anni la qualifica di ordinario. Sono altresi' ammesse al concorso le insegnanti di scuole materne statali che, pur non essendo in possesso dei titoli prescritti dal primo comma dell'articolo 9, abbiano da almeno dieci anni la qualifica di ordinario. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".