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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/12/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 574/2022 R. G. vertente tra nata a [...] il [...], c. f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bontempo (con PEC indicata) per procura da intendersi in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo, in
Tortorici, via Vittorio Emanuele n. 8,
APPELLANTE contro in persona del procuratore speciale dr. Controparte_1 [...]
, c.f. e P.IVA: , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Napolitano CP_2 P.IVA_1
(con PEC indicata) per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta rilasciata in primo grado,
APPELLATA
__________________
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 548/2022 emessa il 12 luglio 2022 dal Tribunale di
Patti in materia di indennizzo assicurativo.
**************
CONCLUSIONI delle PARTI.
Per l'appellante: “richiama tutte le eccezioni e deduzioni formulate nell'atto di appello, atti e verbali di causa conferma le conclusioni;
chiede che la causa venga decisa;
con condanna alle spese sia di primo grado che di secondo grado, con distrazione a favore del sott. procuratore che li ha anticipati e non riscossi”.
1 Per l'appellata: “si riporta alla comparsa di costituzione e risposta in appello e alle istanze tutte ivi formulate. Chiede accoglimento integrale delle rassegnate conclusioni che qui si abbiano per ripetute e trascritte e, per l'effetto, il rigetto del proposto gravame in ogni sua parte nonché delle richieste ivi formulate, alla luce delle argomentazioni esposte in parte motiva. Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita confermare in toto la sentenza n. 548/2022 pronunciata dal Tribunale di Patti all'esito del giudizio incardinato al numero di RG 316/2016, perché legittima, giusta e motivata, con ogni conseguenza in ordine alle spese per il secondo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29 luglio 2022 ha proposto appello Parte_1 nei confronti della in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., avverso la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Patti ha rigettato le domande da lei proposte – volte ad ottenere il risarcimento dei danni personali e morali subiti, giusta polizza infortuni stipulata con la compagnia convenuta, ammontanti complessivamente a € 10.000 o a quella maggiore o minore somma ritenuta equa – e l'ha condannata al rimborso delle spese di lite (liquidate come da dispositivo), comprese quelle di c.t.u. già liquidate in atti.
L'appellante ha criticato la pronuncia impugnata per il motivo di cui si dirà più avanti e ha chiesto che, in riforma della stessa ed in accoglimento della sua domanda, fosse dichiarato che il sinistro si è verificato cosi come da lei descritto, rientrando perfettamente, per la sua liquidazione, nella polizza infortuni da lei stipulata, e, per l'effetto, che fosse condannata la al risarcimento dei danni quantificabili in € 7.500,00 Controparte_1
(come da c.t.u. redatta dal dott. ), determinati sulla scorta della tenuta dell'apparecchio Per_1 ingessato per gg. 50, per la diaria giornaliera di € 150,00 + le spese mediche documentate in atti, per € 500,00, nonché che fosse dichiarata la vessatorietà e la nullità della clausola limitativa della responsabilità della società assicuratrice e fosse riformata la sentenza di primo grado nella parte relativa alla condanna alle spese, dichiarandole non dovute o compensate o, in subordine, liquidate nei minimi di legge.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 25 novembre 2022 si è costituita in persona del procuratore speciale dr. Controparte_1 [...]
(d'ora in avanti, per brevità, solo , resistendo all'appello, di cui ha eccepito CP_2 CP_1 preliminarmente l'inammissibilità ai sensi degli artt. 342 e/o 348 bis e/o 345 c.p.c.; nel merito ne ha, comunque, contestato le ragioni, chiedendone il rigetto, ove non dichiarato inammissibile.
2 Celebratasi la prima udienza davanti alla seconda sezione civile e trasmesso poi il procedimento, per competenza tabellare, a questa sezione (giusta disposizione del Primo
Presidente f.f.), con ordinanza del 7 luglio 2023 la Corte ha ritenuto non inammissibile l'appello e ha fissato la data del 15 aprile 2024 per la precisazione delle conclusioni, differita poi al 16 dicembre 2024 per il carico di ruolo.
In tale udienza, svoltasi in modalità “sostitutiva” ex art. 127 ter c.p.c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione del disposto del primo comma dell'art. 342 c.p.c., dato che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn.
40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante, per quanto concise ed a tratti generiche, risultano esposte in modo da poter enucleare le ragioni di critica avverso l'impianto motivazionale della pronuncia impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame
Sull'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. la Corte si è già pronunciata alla relativa udienza, avendola rigettata.
Infondata è, poi, l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 345 c.p.c. con la quale l'appellata deduce che solo in grado di appello la ha chiesto l'applicazione Pt_1 dei dettami della polizza, argomentando in ordine agli artt. 12 e 13 delle condizioni generali del
3 contratto, laddove in primo grado aveva domandato solo il “risarcimento dei danni” e, in risposta alle plurime eccezioni da lei sollevate, si era limitata a replicare, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., che in punto di responsabilità sarebbe stato necessario solamente verificare se l'evento occorsole rientrasse o meno nel novero di quelli oggetto di copertura assicurativa.
Parimenti solo in grado di appello ha dedotto la vessatorietà della clausola di cui all'art. 5 delle condizioni generali (prevedente la franchigia), con conseguente inammissibilità della questione poiché non formulata in primo grado.
Rileva la Corte, quanto al primo profilo, che, seppur concisamente e con espressioni non propriamente tecniche, nell'atto introduttivo del giudizio la ha evidentemente Pt_1 inteso azionare il proprio diritto all'indennizzo assicurativo, con riferimento alla polizza n.
8735691 stipulata con la in relazione ai danni asseritamente subiti a seguito CP_1 dell'infortunio occorsole in data 24 febbraio 2015, quando, mentre stava per scendere le scale della propria abitazione, era scivolata, riportando lesioni ed escoriazioni.
Ed invero, pur avendo ella utilizzato nell'atto di citazione, in maniera inappropriata,
l'espressione “risarcimento dei danni”, si capisce dal tenore complessivo dell'atto che, in effetti, ha inteso avanzare nei confronti della compagnia assicuratrice domanda di indennizzo in relazione ai pretesi danni suddetti, com'è reso palese, in particolare, dal fatto che nella narrativa dell'atto di citazione di primo grado è contenuto uno specifico riferimento al “regolamento di polizza” (quanto, in particolare, all'apparecchio gessato applicatole) e, più in generale, alla polizza infortuni n. 8735691 già vigente alla data del sinistro.
Nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., poi, l'attrice ha evidenziato, in replica all'eccezione della convenuta, che il problema nella specie sarebbe stato solo quello di verificare se l'evento occorsole rientrasse o meno nell'oggetto della polizza, così avendo confermato, entro i termini delle preclusioni assertive, la riconducibilità della causa petendi e del petitum al rapporto assicurativo di cui alla polizza anzidetta e, rispettivamente, al conseguente pagamento dell'indennizzo relativo.
Tale che il richiamo in appello alle clausole nn. 5, 12 e 13 delle condizioni generali del contratto non può considerarsi un novum vietato ex art. 345 c.p.c., come vorrebbe l'appellata, trattandosi di argomentazioni difensive correlate e intrinseche alla predetta causa petendi, appartenenti, perciò, ab origine al thema decidendum cristallizzatosi in primo grado, seppure esplicitate in maniera specifica solo nel presente grado.
Quanto al secondo aspetto – quello, cioè, dell'eccepita “vessatorietà” della clausola di cui al punto 5 dell'art. 27 delle C.G.C., prevedente la “franchigia standard B2” -, è sufficiente
4 evidenziare, in punto di sua ammissibilità, che, come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare più volte in occasione dell'approfondimento del tema relativo alla nullità delle clausole onerose indicate nell'art. 1341 c.c. non approvate specificamente per iscritto, la nullità medesima può essere sollevata da chiunque ne abbia interesse, ed è altresì rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase di legittimità, sempreché, in quest'ultimo caso, i presupposti di fatto di tale eccezione, e cioè il carattere vessatorio della clausola e l'inesistenza della prescritta approvazione specifica, risultino già acquisiti agli atti del processo (così Cass. civ. 26987/2009; 16394/2009; 18680/2009; 18680/2003; 547/2003).
Da ciò si ricava, come logico corollario, che la questione della “vessatorietà” di una clausola contrattuale e quella della sua nullità per mancata specifica approvazione per iscritto, non formando oggetto di altrettante eccezioni in senso stretto, ma semmai di eccezioni in senso lato, non sono soggette al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., essendo da disattendere, perciò, l'eccezione in esame, sia in rapporto alla sua proponibilità in ogni stato e grado del processo, sia in relazione all'avvenuta acquisizione agli atti del processo, sin dal primo grado, della documentazione attestante la stipulazione della clausola medesima e la sua mancata approvazione specifica, entrambe rinvenibili nel contratto stipulato tra le parti e tempestivamente versato agli atti nel giudizio di primo grado.
La questione della “vessatorietà”, sebbene non inammissibile in rito, è, però, infondata secondo quanto si dirà appresso.
Venendo ora al merito del gravame, con un unico motivo, variamente articolato, l'appellante evidenzia che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente interpretato le risultanze di cui al contratto di polizza n. 8735691 del 12 settembre 2014.
Più in particolare, si duole, come si accennava da ultimo, che il Tribunale non abbia preso in considerazione la vessatorietà della clausola contrattuale che prevede la franchigia assoluta, come da pag. 5 punto 5 del formulario CGC, da ritenere “vessatoria” ai sensi dell'art. 33 del D.
Lgs. n. 206/2005 (cd. “Codice del consumo”) e, quindi, da dichiarare nulla ex officio per mancanza di specifica approvazione per iscritto.
Contesta, poi, l'omessa corretta valutazione, da parte del Tribunale, delle altre clausole della polizza e, segnatamente, quelle relative all'indennizzo per ingessatura di cui all'art. 12 delle suddette condizioni generali ed al rimborso delle spese di cura per infortunio di cui all'art. 13 delle stesse.
Queste circostanze, seppure documentate per iscritto e depositate agli atti, non sarebbero state minimamente valutate dal primo Giudice, il quale – continua l'appellante – si sarebbe fermato solamente alla valutazione della franchigia.
5 Il motivo, in tutte le sue articolazioni, non merita accoglimento.
Va subito evidenziato che, diversamente da quanto assume l'appellante, è principio pacifico nell'interpretazione della Suprema Corte che nel contratto di assicurazione non possono mai dirsi vessatorie le clausole che delimitano il rischio, posto che, concernendo la “quantità di sicurezza” che l'assicurato acquista dall'assicuratore, le stesse appartengono all'oggetto del contratto, la cui delimitazione è lasciata dalla legge alla libera contrattazione delle parti e, come tale, non può dar luogo ad un giudizio di vessatorietà.
Sono vessatorie, infatti, le clausole che stabiliscono mere limitazioni di responsabilità a favore di colui che le ha predisposte e nei confronti dell'altro contraente, come previsto dall'art. 1341, comma 2, c.c., quelle, cioè, che riducono o restringono, in relazione allo specifico oggetto del contratto, l'ambito obiettivo della responsabilità già fissata con più ampia estensione da precetti normativi o convenzionali.
Tra esse non possono farsi rientrare, invece, le clausole che stabiliscono quale debba essere l'effettiva estensione delle reciproche prestazioni dedotte in obbligazione: nel contratto di assicurazione, in particolare, in virtù di questi principi, sono “vessatorie” solo quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono del tutto il rischio garantito e non già le clausole che, come quella di “franchigia”, riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia, dirette solamente a specificare il rischio garantito (cfr. fra le tante
Cass. civ. nn. 2660/2021; 12119/2020; 15598/2019; 19997/2016; 1877/2012; 8235/2010;
23741/2009).
Ora, nell'ipotesi in esame, il contratto di assicurazione stipulato da con Parte_1
l' quanto alle “somme assicurate ed alle garanzie”, stabilisce una “franchigia” in caso CP_1 di invalidità permanente (“IP”) rimandando alla “Ipotesi B2” contemplata dall'art. 27 (rubricato come “oggetto dell'assicurazione”), punto 5, delle condizioni di assicurazione, ossia una franchigia del 3% sul capitale assicurato sino a € 250.000 e del 5% se superiore a € 250.000; tale che, in caso di capitale assicurato fino a € 250.000,00 (come nella specie), per un'invalidità permanente pari o inferiore al 3% non è dovuto alcun indennizzo.
Come la stessa rubrica dell'art. 27 recita, siffatta limitazione riguarda la prestazione “oggetto dell'assicurazione” e non già la responsabilità della società assicuratrice (che ha predisposto la clausola medesima), di tal che non può essere considerata “vessatoria” in virtù dei richiamati principi, limitandosi a determinare il quantum dovuto in relazione al principio indennitario di cui all'art. 1908 c.c..
6 Ne deriva che, contrariamente all'assunto dell'appellante, essa è pienamente vala ed efficace, anche in assenza di autonoma sottoscrizione, non essendo assoggettata al regime formale di cui al secondo comma dell'art. 1341 c.c..
Immune da censure è, pertanto, la statuizione di prime cure di rigetto della domanda di indennizzo relativo ai postumi di invalidità permanente, che sono stati accertati dal C.t.u. nella misura del 3%, riconducibile evidentemente alla suddetta franchigia.
Fondata è, invece, nei limiti di cui si dirà, la doglianza relativa all'omesso riconoscimento da parte del primo Giudice dell'indennizzo per la gessatura, nonostante fosse stata acquisita agli atti del primo grado la relativa prova documentale.
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio la ha chiesto l'indennizzo Pt_1
(impropriamente indicato come “risarcimento dei danni”) da quantificare in € 6.500,00 “come da regolamento di polizza”, pari a € 100,00 per ogni giorno di apparecchio gessato;
ha domandato, altresì, che fosse aggiunta a questa somma l'ulteriore importo di € 800,00 quali
“spese documentate con fattura”.
Il Tribunale ha implicitamente rigettato tali richieste, senza, però, alcuna motivazione sul punto.
Ora, rileva la Corte che il contratto di assicurazione stipulato dalla con l' Pt_1 CP_1
(di cui al “modulo di polizza” n. 8735691 prodotto in atti sin dal primo grado) prevede, sempre tra le “somme assicurate e garanzie” ed in aggiunta alle altre voci (tra cui l'I.P., della quale si è detto), anche la “diaria gesso” pari a € 140.
All'art. 12 delle “condizioni di assicurazione” si legge testualmente che: “se in conseguenza dell'infortunio l'assicurato sia portatore di ingessatura o di tutore immobilizzante equivalente, liquida la somma assicurata, indicata sul modulo di polizza, dal giorno di Controparte_1 dimissione dall'istituto di cura fino alla rimozione dell'ingessatura per un periodo massimo di 60 giorni per infortunio. La diaria viene liquidata in seguito alla presentazione dei certificati medici attestanti l'avvenuta rimozione del gesso o del tutore immobilizzante”.
Dalla relazione peritale eseguita in primo grado, oltre che dalle stesse affermazioni della società appellata, risulta pacificamente che la , in esito all'infortunio, ha riportato (per Pt_1 quanto qui di specifico interesse) una distorsione alla caviglia che è stata trattata mediante l'applicazione di un gambaletto gamba-piede in gesso, confezionato e posizionatole dal dr. presso il P. O. di Sant'Agata di Militello in data 4 marzo 2015 e rimosso il 27 aprile Per_2
2015 dal dr. dopo che il dr. in esito alla visita di controllo del 4 Persona_3 Per_4 aprile 2015, ne aveva disposto un prolungamento per ulteriori 20 giorni.
Complessivamente, dunque, l'ingessatura è stata portata dalla , in conseguenza Pt_1 dell'infortunio di che trattasi, per 53 giorni (non contando il 27 aprile, dì della rimozione), che
7 moltiplicati per l'importo della “diaria gesso” di cui al modulo di polizza su richiamato, pari a
€ 140,00 - e non già a € 150,00 come indicato dall'appellante nella citazione in appello -, conducono al risultato complessivo di € 7.420,00.
Detto importo non può essere liquidato, però, per intero in favore della perché Pt_1 supera l'ammontare della somma da lei domandata a detto titolo nell'atto di citazione di primo grado, ossia € 6.500: ed infatti, seppure in maniera poco lineare e non del tutto congruente con i dati contrattuali e fattuali, oltre che estremamente concisa, l'attrice, a pag. 3 della citazione di primo grado, ha allegato testualmente: “i danni riportati dalla Sig. potrebbero Pt_1 quantificarsi nella misura di euro 6.500 così come (da, n.d.r.) regolamento di polizza di euro
100 per ogni giorno di apparecchio gessato”.
Questa proposizione non può che interpretarsi se non nel senso che a titolo di indennità per la gessatura l'attrice ha inteso chiedere la complessiva somma di € 6.500,00, dovendosi, perciò, in virtù del principio della domanda, ricondurre l'importo (maggiore) di € 7.420 di cui sopra entro tale cifra a titolo di “diaria da ingessatura” ex art. 12 delle “condizioni di assicurazione”.
Al riconoscimento della diaria per l'intera durata dell'ingessatura (53 giorni dal 4 marzo 2015 al 27 aprile 2015) non osta il fatto, dedotto invece dall'appellata, che solo in relazione ai primi
30 giorni (dalla data di applicazione del gesso – 4 marzo 2015 – a quella della visita di controllo
– 4 aprile 2015 -) esisterebbe una certificazione pubblica rilasciata dal P.O. di Sant'Agata di
Militello, che ha prescritto l'apposizione del gambaletto in gesso, mentre, a suo dire, per i successivi venti giorni la certificazione sarebbe stata rilasciata da un medico privato.
Al di là del fatto che non si rinvengono in atti i certificati menzionati dall'appellata - con particolare riferimento a quello di proroga dell'ingessatura che, a dire della sarebbe CP_1 stato rilasciato da un medico privato (dr. , mentre, in effetti, ciò non emerge dalla Per_4 relazione peritale, dalla quale risulta, invece, che la visita specialistica ortopedica di controllo del 4 aprile 2015 (all'esito della quale è stato prorogato il periodo di ingessatura per altri 20 giorni) è stata eseguita dal dr. presso la Casa di Cura “Carmona”, che ha Controparte_3 rilasciato il relativo certificato -, in ogni caso dal testo dell'art. 12 delle “condizioni di assicurazione” sopra testualmente riportato non si ricava che, al fine di ottenere la diaria da ingessatura, i “certificati medici attestanti l'avvenuta apposizione e l'avvenuta rimozione del gesso” dovessero essere necessariamente emessi da strutture pubbliche;
né, contrariamente a quanto sostiene l'appellata, si è rinvenuta nella sezione I della polizza medesima, nella parte dedicata alle “definizioni”, l'indicazione per cui come “istituto di cura” dovesse intendersi l'ospedale pubblico ovvero la clinica o la casa di cura, convenzionata con il S.S.N. o anche privata, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera.
Essendo incontestato, dunque, che l'applicazione del gesso è avvenuta in ospedale il 4 marzo
8 2015 e che la sua rimozione si è avuta il 27 aprile 2015 (da parte del dr. e dovendosi Per_3 ritenere che, in assenza di adeguata prova del contrario, quest'ultima sia stata eseguita anch'essa in ospedale, né emergendo, comunque, dalla previsione contrattuale di cui all'art. 12 citato, né da altre specifiche previsioni della polizza, che, ai fini della liquidazione della “diaria da ingessatura”, la certificazione dell'avvenuta rimozione del gesso dovesse necessariamente provenire da un struttura pubblica, ne discende che le argomentazioni difensive di parte appellata sul punto sono da ritenere infondate e non tali da inficiare il riconoscimento del diritto della al pagamento della somma di € 6.500, liquidata a titolo di “diaria da Pt_1 ingessatura” prevista dall'art. 12 delle condizioni di assicurazione ed espressamente richiamata nel “modulo di polizza” n. 8735691.
Su tale somma è dovuta la rivalutazione monetaria annuale secondo indici ISTAT del costo della vita dalla data del sinistro (24 febbraio 2015) sino alla data odierna (di liquidazione della somma anzidetta) pur in mancanza di apposita domanda di parte, in applicazione del principio giurisprudenziale consolidato della Suprema Corte secondo il quale, in tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore – o almeno, “si comporta” come tale (così Cass. civ. n. 28811/2019) – poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato. Tale che è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore (così Cass. civ. n. 16229/2023).
Non sono dovuti invece, nel caso di specie, gli interessi compensativi, in quanto, sempre secondo l'insegnamento del Giudice di legittimità, la possibilità di cumulo degli interessi compensativi sulla somma rivalutata è ammessa solo in presenza di una specifica domanda di parte, dato che tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta (in tal senso da ultimo Cass. Civ. nn. 7216/2025; 4938/2023).
Domanda che, nella specie, non risulta proposta dalla . Pt_1
Non può trovare accoglimento l'appello, infine, nella parte in cui la si duole del Pt_1 mancato accoglimento della domanda di rimborso delle spese ex art. 13 delle condizioni di assicurazione.
A parte la genericità del motivo di doglianza – che si limita a richiamare il disposto del predetto articolo della polizza e a rimandare vagamente alla documentazione in atti -, già nell'atto di citazione di primo grado l'attrice aveva chiesto, altrettanto genericamente, il rimborso di “tutte le spese documentate con fatture ammontanti a € 800,00”: di queste fatture non vi è traccia agli
9 atti a disposizione di questa Corte, ma soprattutto la non ha mai allegato, nemmeno Pt_1 nella memoria deputata alla precisazione della domanda ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., in che cosa sarebbero effettivamente consistite le “spese documentate con fatture”, pari a € 800.
In presenza di tale radicale carenza allegativa, a nulla vale il giudizio di “congruità e giustificazione” delle spese mediche pari a € 534,00 pronunciato dal C.t.u., sia perché la parte attrice (odierna appellante) non ha allegato nello specifico, come si è detto, la consistenza e l'effettività di tali esborsi, sia perché, comunque, non ha fornito a questa Corte prova documentale precisa e puntuale degli stessi, non avendo nemmeno riversato agli atti del secondo grado le asserite “fatture”, non potendone che conseguire il rigetto di quest'ultima articolazione dell'unico motivo di appello in esame.
Il parziale accoglimento dell'appello, con conseguente riforma in parte qua della sentenza impugnata, impone alla Corte di procedere d'ufficio - quale conseguenza della pronuncia di merito adottata ex art. 336, comma 1, c.p.c. - ad un nuovo regolamento delle spese processuali tra le parti, comprese quelle del primo grado, da stabilire tenendo conto dell'esito complessivo della lite, dato che, come è noto, la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, senza potere distinguere tra le varie fasi e gradi del giudizio, che è e rimane unico anche in presenza di impugnazione (v.
Cass. civ. nn. 9064/2018; 11423/2016).
In questa prospettiva, considerato che la , all'esito del doppio grado, è risultata Pt_1 vittoriosa sulla domanda di riconoscimento del diritto all'indennizzo assicurativo e sulla conseguente richiesta di condanna della al pagamento dello stesso, domanda articolata CP_1 in un unico capo, sebbene riferibile a tre distinte voci (ossia l'invalidità permanente, la “diaria da ingessatura” e le spese mediche), il rimborso delle spese di lite va posto in suo favore a totale carico della parte convenuta, odierna appellata, in virtù del principio di soccombenza, e ciò anche se il quantum debeatur è stato ridimensionato rispetto al petitum (volto ad ottenere la condanna di controparte al pagamento della somma di € 10.000 secondo quanto risulta dall'atto di citazione di primo grado).
Vale richiamare in proposito il principio affermato di recente dalla Suprema Corte nel suo massimo consesso secondo cui, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo (come nella specie) non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente,
10 ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (ossia, dei presupposti indicati in detto comma, diversi da quello della “reciproca soccombenza”, non sussistenti nella specie).
Tanto posto, le spese devono liquidarsi in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022
(applicabili ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso) in linea con il principio affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014 (anche tenuto conto della modifica operata con il D. M. 147/2022, n. d. r.), cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di <> evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (così Cass. Civ. n. 31884/2018).
Ne discende che, per il primo grado, tenuto conto del valore della controversia da individuare in base al diritto complessivamente accertato (scaglione da € 5.201 a € 26.000) e applicando i valori tariffari tra i minimi e i medi, in considerazione della bassa complessità delle questioni disputate e della correlata semplice entità delle prestazioni difensive rese, le spese si liquidano in complessivi € 3.200,00 a titolo di onorario, di cui € 600,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione e € 1.100,00 per la fase decisionale.
A carico di parte appellata vanno poste definitivamente le spese di c.t.u. di primo grado (già liquidate con decreto del Tribunale in atti), ferma restando la solidarietà della relativa obbligazione gravante su entrambe le parti nei rapporti esterni col C.t.u..
Per il secondo grado – avuto riguardo agli stessi criteri di cui sopra – si liquida la somma di €
3.500,00 a titolo di onorario, di cui € 700,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.000,00 per la fase di trattazione (si veda sul punto specifico Cass. civ. n. 29857/2023) e € 1.200,00 per la fase decisionale.
Vanno aggiunti, per entrambi i gradi, il rimborso del contributo unificato e delle altre spese vive
11 documentate in atti, il rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C. P. A. e IVA
(ove dovuta).
Spese e competenze vanno distratte in favore del difensore di parte appellante avv. Giuseppe
Bontempo, dichiaratosi anticipatario sia in primo che in secondo grado.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 29 luglio 2022 nei Parte_1 confronti della in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., avverso la sentenza n. 548/2022 emessa dal Tribunale di Patti il 12 luglio 2022, così provvede:
• in parziale accoglimento dell'appello e in riforma in parte qua della sentenza impugnata, condanna la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
a corrispondere a la somma di € 6.500 a titolo di indennizzo assicurativo Parte_1 dovuto per la “diaria da ingessatura” (come spiegato in parte motiva), con la rivalutazione monetaria annuale secondo indice ISTAT dei prezzi al consumo dalla data del 24 febbraio
2015 (di verificazione del sinistro) sino alla data della presente liquidazione;
• rigetta nel resto l'appello;
• condanna la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 al rimborso, in favore di delle spese di entrambi i gradi del giudizio, Parte_1 liquidate, quanto al primo grado, in complessivi € 3.200,00 a titolo di onorario (suddivisi come in parte motiva) e, quanto al secondo grado, in complessivi € 3.500,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre, per entrambi i gradi, al rimborso del contributo unificato ed alle altre spese vive documentate in atti, al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, a C. P. A. e IVA (ove dovuta), con distrazione in favore del difensore anticipatario avv. Giuseppe Bontempo;
• pone definitivamente a carico della società appellata il pagamento delle spese di c.t.u. di primo grado (già liquidate con decreto del Tribunale in atti), ferma restando la solidarietà della relativa obbligazione gravante su entrambe le parti nei rapporti esterni col C.t.u..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Anna ADAMO) (dott. Massimo GULLINO)
12
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 574/2022 R. G. vertente tra nata a [...] il [...], c. f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bontempo (con PEC indicata) per procura da intendersi in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo, in
Tortorici, via Vittorio Emanuele n. 8,
APPELLANTE contro in persona del procuratore speciale dr. Controparte_1 [...]
, c.f. e P.IVA: , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Napolitano CP_2 P.IVA_1
(con PEC indicata) per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta rilasciata in primo grado,
APPELLATA
__________________
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 548/2022 emessa il 12 luglio 2022 dal Tribunale di
Patti in materia di indennizzo assicurativo.
**************
CONCLUSIONI delle PARTI.
Per l'appellante: “richiama tutte le eccezioni e deduzioni formulate nell'atto di appello, atti e verbali di causa conferma le conclusioni;
chiede che la causa venga decisa;
con condanna alle spese sia di primo grado che di secondo grado, con distrazione a favore del sott. procuratore che li ha anticipati e non riscossi”.
1 Per l'appellata: “si riporta alla comparsa di costituzione e risposta in appello e alle istanze tutte ivi formulate. Chiede accoglimento integrale delle rassegnate conclusioni che qui si abbiano per ripetute e trascritte e, per l'effetto, il rigetto del proposto gravame in ogni sua parte nonché delle richieste ivi formulate, alla luce delle argomentazioni esposte in parte motiva. Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita confermare in toto la sentenza n. 548/2022 pronunciata dal Tribunale di Patti all'esito del giudizio incardinato al numero di RG 316/2016, perché legittima, giusta e motivata, con ogni conseguenza in ordine alle spese per il secondo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29 luglio 2022 ha proposto appello Parte_1 nei confronti della in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., avverso la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Patti ha rigettato le domande da lei proposte – volte ad ottenere il risarcimento dei danni personali e morali subiti, giusta polizza infortuni stipulata con la compagnia convenuta, ammontanti complessivamente a € 10.000 o a quella maggiore o minore somma ritenuta equa – e l'ha condannata al rimborso delle spese di lite (liquidate come da dispositivo), comprese quelle di c.t.u. già liquidate in atti.
L'appellante ha criticato la pronuncia impugnata per il motivo di cui si dirà più avanti e ha chiesto che, in riforma della stessa ed in accoglimento della sua domanda, fosse dichiarato che il sinistro si è verificato cosi come da lei descritto, rientrando perfettamente, per la sua liquidazione, nella polizza infortuni da lei stipulata, e, per l'effetto, che fosse condannata la al risarcimento dei danni quantificabili in € 7.500,00 Controparte_1
(come da c.t.u. redatta dal dott. ), determinati sulla scorta della tenuta dell'apparecchio Per_1 ingessato per gg. 50, per la diaria giornaliera di € 150,00 + le spese mediche documentate in atti, per € 500,00, nonché che fosse dichiarata la vessatorietà e la nullità della clausola limitativa della responsabilità della società assicuratrice e fosse riformata la sentenza di primo grado nella parte relativa alla condanna alle spese, dichiarandole non dovute o compensate o, in subordine, liquidate nei minimi di legge.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 25 novembre 2022 si è costituita in persona del procuratore speciale dr. Controparte_1 [...]
(d'ora in avanti, per brevità, solo , resistendo all'appello, di cui ha eccepito CP_2 CP_1 preliminarmente l'inammissibilità ai sensi degli artt. 342 e/o 348 bis e/o 345 c.p.c.; nel merito ne ha, comunque, contestato le ragioni, chiedendone il rigetto, ove non dichiarato inammissibile.
2 Celebratasi la prima udienza davanti alla seconda sezione civile e trasmesso poi il procedimento, per competenza tabellare, a questa sezione (giusta disposizione del Primo
Presidente f.f.), con ordinanza del 7 luglio 2023 la Corte ha ritenuto non inammissibile l'appello e ha fissato la data del 15 aprile 2024 per la precisazione delle conclusioni, differita poi al 16 dicembre 2024 per il carico di ruolo.
In tale udienza, svoltasi in modalità “sostitutiva” ex art. 127 ter c.p.c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione del disposto del primo comma dell'art. 342 c.p.c., dato che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn.
40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante, per quanto concise ed a tratti generiche, risultano esposte in modo da poter enucleare le ragioni di critica avverso l'impianto motivazionale della pronuncia impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame
Sull'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. la Corte si è già pronunciata alla relativa udienza, avendola rigettata.
Infondata è, poi, l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 345 c.p.c. con la quale l'appellata deduce che solo in grado di appello la ha chiesto l'applicazione Pt_1 dei dettami della polizza, argomentando in ordine agli artt. 12 e 13 delle condizioni generali del
3 contratto, laddove in primo grado aveva domandato solo il “risarcimento dei danni” e, in risposta alle plurime eccezioni da lei sollevate, si era limitata a replicare, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., che in punto di responsabilità sarebbe stato necessario solamente verificare se l'evento occorsole rientrasse o meno nel novero di quelli oggetto di copertura assicurativa.
Parimenti solo in grado di appello ha dedotto la vessatorietà della clausola di cui all'art. 5 delle condizioni generali (prevedente la franchigia), con conseguente inammissibilità della questione poiché non formulata in primo grado.
Rileva la Corte, quanto al primo profilo, che, seppur concisamente e con espressioni non propriamente tecniche, nell'atto introduttivo del giudizio la ha evidentemente Pt_1 inteso azionare il proprio diritto all'indennizzo assicurativo, con riferimento alla polizza n.
8735691 stipulata con la in relazione ai danni asseritamente subiti a seguito CP_1 dell'infortunio occorsole in data 24 febbraio 2015, quando, mentre stava per scendere le scale della propria abitazione, era scivolata, riportando lesioni ed escoriazioni.
Ed invero, pur avendo ella utilizzato nell'atto di citazione, in maniera inappropriata,
l'espressione “risarcimento dei danni”, si capisce dal tenore complessivo dell'atto che, in effetti, ha inteso avanzare nei confronti della compagnia assicuratrice domanda di indennizzo in relazione ai pretesi danni suddetti, com'è reso palese, in particolare, dal fatto che nella narrativa dell'atto di citazione di primo grado è contenuto uno specifico riferimento al “regolamento di polizza” (quanto, in particolare, all'apparecchio gessato applicatole) e, più in generale, alla polizza infortuni n. 8735691 già vigente alla data del sinistro.
Nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., poi, l'attrice ha evidenziato, in replica all'eccezione della convenuta, che il problema nella specie sarebbe stato solo quello di verificare se l'evento occorsole rientrasse o meno nell'oggetto della polizza, così avendo confermato, entro i termini delle preclusioni assertive, la riconducibilità della causa petendi e del petitum al rapporto assicurativo di cui alla polizza anzidetta e, rispettivamente, al conseguente pagamento dell'indennizzo relativo.
Tale che il richiamo in appello alle clausole nn. 5, 12 e 13 delle condizioni generali del contratto non può considerarsi un novum vietato ex art. 345 c.p.c., come vorrebbe l'appellata, trattandosi di argomentazioni difensive correlate e intrinseche alla predetta causa petendi, appartenenti, perciò, ab origine al thema decidendum cristallizzatosi in primo grado, seppure esplicitate in maniera specifica solo nel presente grado.
Quanto al secondo aspetto – quello, cioè, dell'eccepita “vessatorietà” della clausola di cui al punto 5 dell'art. 27 delle C.G.C., prevedente la “franchigia standard B2” -, è sufficiente
4 evidenziare, in punto di sua ammissibilità, che, come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare più volte in occasione dell'approfondimento del tema relativo alla nullità delle clausole onerose indicate nell'art. 1341 c.c. non approvate specificamente per iscritto, la nullità medesima può essere sollevata da chiunque ne abbia interesse, ed è altresì rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase di legittimità, sempreché, in quest'ultimo caso, i presupposti di fatto di tale eccezione, e cioè il carattere vessatorio della clausola e l'inesistenza della prescritta approvazione specifica, risultino già acquisiti agli atti del processo (così Cass. civ. 26987/2009; 16394/2009; 18680/2009; 18680/2003; 547/2003).
Da ciò si ricava, come logico corollario, che la questione della “vessatorietà” di una clausola contrattuale e quella della sua nullità per mancata specifica approvazione per iscritto, non formando oggetto di altrettante eccezioni in senso stretto, ma semmai di eccezioni in senso lato, non sono soggette al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., essendo da disattendere, perciò, l'eccezione in esame, sia in rapporto alla sua proponibilità in ogni stato e grado del processo, sia in relazione all'avvenuta acquisizione agli atti del processo, sin dal primo grado, della documentazione attestante la stipulazione della clausola medesima e la sua mancata approvazione specifica, entrambe rinvenibili nel contratto stipulato tra le parti e tempestivamente versato agli atti nel giudizio di primo grado.
La questione della “vessatorietà”, sebbene non inammissibile in rito, è, però, infondata secondo quanto si dirà appresso.
Venendo ora al merito del gravame, con un unico motivo, variamente articolato, l'appellante evidenzia che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente interpretato le risultanze di cui al contratto di polizza n. 8735691 del 12 settembre 2014.
Più in particolare, si duole, come si accennava da ultimo, che il Tribunale non abbia preso in considerazione la vessatorietà della clausola contrattuale che prevede la franchigia assoluta, come da pag. 5 punto 5 del formulario CGC, da ritenere “vessatoria” ai sensi dell'art. 33 del D.
Lgs. n. 206/2005 (cd. “Codice del consumo”) e, quindi, da dichiarare nulla ex officio per mancanza di specifica approvazione per iscritto.
Contesta, poi, l'omessa corretta valutazione, da parte del Tribunale, delle altre clausole della polizza e, segnatamente, quelle relative all'indennizzo per ingessatura di cui all'art. 12 delle suddette condizioni generali ed al rimborso delle spese di cura per infortunio di cui all'art. 13 delle stesse.
Queste circostanze, seppure documentate per iscritto e depositate agli atti, non sarebbero state minimamente valutate dal primo Giudice, il quale – continua l'appellante – si sarebbe fermato solamente alla valutazione della franchigia.
5 Il motivo, in tutte le sue articolazioni, non merita accoglimento.
Va subito evidenziato che, diversamente da quanto assume l'appellante, è principio pacifico nell'interpretazione della Suprema Corte che nel contratto di assicurazione non possono mai dirsi vessatorie le clausole che delimitano il rischio, posto che, concernendo la “quantità di sicurezza” che l'assicurato acquista dall'assicuratore, le stesse appartengono all'oggetto del contratto, la cui delimitazione è lasciata dalla legge alla libera contrattazione delle parti e, come tale, non può dar luogo ad un giudizio di vessatorietà.
Sono vessatorie, infatti, le clausole che stabiliscono mere limitazioni di responsabilità a favore di colui che le ha predisposte e nei confronti dell'altro contraente, come previsto dall'art. 1341, comma 2, c.c., quelle, cioè, che riducono o restringono, in relazione allo specifico oggetto del contratto, l'ambito obiettivo della responsabilità già fissata con più ampia estensione da precetti normativi o convenzionali.
Tra esse non possono farsi rientrare, invece, le clausole che stabiliscono quale debba essere l'effettiva estensione delle reciproche prestazioni dedotte in obbligazione: nel contratto di assicurazione, in particolare, in virtù di questi principi, sono “vessatorie” solo quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono del tutto il rischio garantito e non già le clausole che, come quella di “franchigia”, riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia, dirette solamente a specificare il rischio garantito (cfr. fra le tante
Cass. civ. nn. 2660/2021; 12119/2020; 15598/2019; 19997/2016; 1877/2012; 8235/2010;
23741/2009).
Ora, nell'ipotesi in esame, il contratto di assicurazione stipulato da con Parte_1
l' quanto alle “somme assicurate ed alle garanzie”, stabilisce una “franchigia” in caso CP_1 di invalidità permanente (“IP”) rimandando alla “Ipotesi B2” contemplata dall'art. 27 (rubricato come “oggetto dell'assicurazione”), punto 5, delle condizioni di assicurazione, ossia una franchigia del 3% sul capitale assicurato sino a € 250.000 e del 5% se superiore a € 250.000; tale che, in caso di capitale assicurato fino a € 250.000,00 (come nella specie), per un'invalidità permanente pari o inferiore al 3% non è dovuto alcun indennizzo.
Come la stessa rubrica dell'art. 27 recita, siffatta limitazione riguarda la prestazione “oggetto dell'assicurazione” e non già la responsabilità della società assicuratrice (che ha predisposto la clausola medesima), di tal che non può essere considerata “vessatoria” in virtù dei richiamati principi, limitandosi a determinare il quantum dovuto in relazione al principio indennitario di cui all'art. 1908 c.c..
6 Ne deriva che, contrariamente all'assunto dell'appellante, essa è pienamente vala ed efficace, anche in assenza di autonoma sottoscrizione, non essendo assoggettata al regime formale di cui al secondo comma dell'art. 1341 c.c..
Immune da censure è, pertanto, la statuizione di prime cure di rigetto della domanda di indennizzo relativo ai postumi di invalidità permanente, che sono stati accertati dal C.t.u. nella misura del 3%, riconducibile evidentemente alla suddetta franchigia.
Fondata è, invece, nei limiti di cui si dirà, la doglianza relativa all'omesso riconoscimento da parte del primo Giudice dell'indennizzo per la gessatura, nonostante fosse stata acquisita agli atti del primo grado la relativa prova documentale.
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio la ha chiesto l'indennizzo Pt_1
(impropriamente indicato come “risarcimento dei danni”) da quantificare in € 6.500,00 “come da regolamento di polizza”, pari a € 100,00 per ogni giorno di apparecchio gessato;
ha domandato, altresì, che fosse aggiunta a questa somma l'ulteriore importo di € 800,00 quali
“spese documentate con fattura”.
Il Tribunale ha implicitamente rigettato tali richieste, senza, però, alcuna motivazione sul punto.
Ora, rileva la Corte che il contratto di assicurazione stipulato dalla con l' Pt_1 CP_1
(di cui al “modulo di polizza” n. 8735691 prodotto in atti sin dal primo grado) prevede, sempre tra le “somme assicurate e garanzie” ed in aggiunta alle altre voci (tra cui l'I.P., della quale si è detto), anche la “diaria gesso” pari a € 140.
All'art. 12 delle “condizioni di assicurazione” si legge testualmente che: “se in conseguenza dell'infortunio l'assicurato sia portatore di ingessatura o di tutore immobilizzante equivalente, liquida la somma assicurata, indicata sul modulo di polizza, dal giorno di Controparte_1 dimissione dall'istituto di cura fino alla rimozione dell'ingessatura per un periodo massimo di 60 giorni per infortunio. La diaria viene liquidata in seguito alla presentazione dei certificati medici attestanti l'avvenuta rimozione del gesso o del tutore immobilizzante”.
Dalla relazione peritale eseguita in primo grado, oltre che dalle stesse affermazioni della società appellata, risulta pacificamente che la , in esito all'infortunio, ha riportato (per Pt_1 quanto qui di specifico interesse) una distorsione alla caviglia che è stata trattata mediante l'applicazione di un gambaletto gamba-piede in gesso, confezionato e posizionatole dal dr. presso il P. O. di Sant'Agata di Militello in data 4 marzo 2015 e rimosso il 27 aprile Per_2
2015 dal dr. dopo che il dr. in esito alla visita di controllo del 4 Persona_3 Per_4 aprile 2015, ne aveva disposto un prolungamento per ulteriori 20 giorni.
Complessivamente, dunque, l'ingessatura è stata portata dalla , in conseguenza Pt_1 dell'infortunio di che trattasi, per 53 giorni (non contando il 27 aprile, dì della rimozione), che
7 moltiplicati per l'importo della “diaria gesso” di cui al modulo di polizza su richiamato, pari a
€ 140,00 - e non già a € 150,00 come indicato dall'appellante nella citazione in appello -, conducono al risultato complessivo di € 7.420,00.
Detto importo non può essere liquidato, però, per intero in favore della perché Pt_1 supera l'ammontare della somma da lei domandata a detto titolo nell'atto di citazione di primo grado, ossia € 6.500: ed infatti, seppure in maniera poco lineare e non del tutto congruente con i dati contrattuali e fattuali, oltre che estremamente concisa, l'attrice, a pag. 3 della citazione di primo grado, ha allegato testualmente: “i danni riportati dalla Sig. potrebbero Pt_1 quantificarsi nella misura di euro 6.500 così come (da, n.d.r.) regolamento di polizza di euro
100 per ogni giorno di apparecchio gessato”.
Questa proposizione non può che interpretarsi se non nel senso che a titolo di indennità per la gessatura l'attrice ha inteso chiedere la complessiva somma di € 6.500,00, dovendosi, perciò, in virtù del principio della domanda, ricondurre l'importo (maggiore) di € 7.420 di cui sopra entro tale cifra a titolo di “diaria da ingessatura” ex art. 12 delle “condizioni di assicurazione”.
Al riconoscimento della diaria per l'intera durata dell'ingessatura (53 giorni dal 4 marzo 2015 al 27 aprile 2015) non osta il fatto, dedotto invece dall'appellata, che solo in relazione ai primi
30 giorni (dalla data di applicazione del gesso – 4 marzo 2015 – a quella della visita di controllo
– 4 aprile 2015 -) esisterebbe una certificazione pubblica rilasciata dal P.O. di Sant'Agata di
Militello, che ha prescritto l'apposizione del gambaletto in gesso, mentre, a suo dire, per i successivi venti giorni la certificazione sarebbe stata rilasciata da un medico privato.
Al di là del fatto che non si rinvengono in atti i certificati menzionati dall'appellata - con particolare riferimento a quello di proroga dell'ingessatura che, a dire della sarebbe CP_1 stato rilasciato da un medico privato (dr. , mentre, in effetti, ciò non emerge dalla Per_4 relazione peritale, dalla quale risulta, invece, che la visita specialistica ortopedica di controllo del 4 aprile 2015 (all'esito della quale è stato prorogato il periodo di ingessatura per altri 20 giorni) è stata eseguita dal dr. presso la Casa di Cura “Carmona”, che ha Controparte_3 rilasciato il relativo certificato -, in ogni caso dal testo dell'art. 12 delle “condizioni di assicurazione” sopra testualmente riportato non si ricava che, al fine di ottenere la diaria da ingessatura, i “certificati medici attestanti l'avvenuta apposizione e l'avvenuta rimozione del gesso” dovessero essere necessariamente emessi da strutture pubbliche;
né, contrariamente a quanto sostiene l'appellata, si è rinvenuta nella sezione I della polizza medesima, nella parte dedicata alle “definizioni”, l'indicazione per cui come “istituto di cura” dovesse intendersi l'ospedale pubblico ovvero la clinica o la casa di cura, convenzionata con il S.S.N. o anche privata, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera.
Essendo incontestato, dunque, che l'applicazione del gesso è avvenuta in ospedale il 4 marzo
8 2015 e che la sua rimozione si è avuta il 27 aprile 2015 (da parte del dr. e dovendosi Per_3 ritenere che, in assenza di adeguata prova del contrario, quest'ultima sia stata eseguita anch'essa in ospedale, né emergendo, comunque, dalla previsione contrattuale di cui all'art. 12 citato, né da altre specifiche previsioni della polizza, che, ai fini della liquidazione della “diaria da ingessatura”, la certificazione dell'avvenuta rimozione del gesso dovesse necessariamente provenire da un struttura pubblica, ne discende che le argomentazioni difensive di parte appellata sul punto sono da ritenere infondate e non tali da inficiare il riconoscimento del diritto della al pagamento della somma di € 6.500, liquidata a titolo di “diaria da Pt_1 ingessatura” prevista dall'art. 12 delle condizioni di assicurazione ed espressamente richiamata nel “modulo di polizza” n. 8735691.
Su tale somma è dovuta la rivalutazione monetaria annuale secondo indici ISTAT del costo della vita dalla data del sinistro (24 febbraio 2015) sino alla data odierna (di liquidazione della somma anzidetta) pur in mancanza di apposita domanda di parte, in applicazione del principio giurisprudenziale consolidato della Suprema Corte secondo il quale, in tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore – o almeno, “si comporta” come tale (così Cass. civ. n. 28811/2019) – poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato. Tale che è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore (così Cass. civ. n. 16229/2023).
Non sono dovuti invece, nel caso di specie, gli interessi compensativi, in quanto, sempre secondo l'insegnamento del Giudice di legittimità, la possibilità di cumulo degli interessi compensativi sulla somma rivalutata è ammessa solo in presenza di una specifica domanda di parte, dato che tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta (in tal senso da ultimo Cass. Civ. nn. 7216/2025; 4938/2023).
Domanda che, nella specie, non risulta proposta dalla . Pt_1
Non può trovare accoglimento l'appello, infine, nella parte in cui la si duole del Pt_1 mancato accoglimento della domanda di rimborso delle spese ex art. 13 delle condizioni di assicurazione.
A parte la genericità del motivo di doglianza – che si limita a richiamare il disposto del predetto articolo della polizza e a rimandare vagamente alla documentazione in atti -, già nell'atto di citazione di primo grado l'attrice aveva chiesto, altrettanto genericamente, il rimborso di “tutte le spese documentate con fatture ammontanti a € 800,00”: di queste fatture non vi è traccia agli
9 atti a disposizione di questa Corte, ma soprattutto la non ha mai allegato, nemmeno Pt_1 nella memoria deputata alla precisazione della domanda ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., in che cosa sarebbero effettivamente consistite le “spese documentate con fatture”, pari a € 800.
In presenza di tale radicale carenza allegativa, a nulla vale il giudizio di “congruità e giustificazione” delle spese mediche pari a € 534,00 pronunciato dal C.t.u., sia perché la parte attrice (odierna appellante) non ha allegato nello specifico, come si è detto, la consistenza e l'effettività di tali esborsi, sia perché, comunque, non ha fornito a questa Corte prova documentale precisa e puntuale degli stessi, non avendo nemmeno riversato agli atti del secondo grado le asserite “fatture”, non potendone che conseguire il rigetto di quest'ultima articolazione dell'unico motivo di appello in esame.
Il parziale accoglimento dell'appello, con conseguente riforma in parte qua della sentenza impugnata, impone alla Corte di procedere d'ufficio - quale conseguenza della pronuncia di merito adottata ex art. 336, comma 1, c.p.c. - ad un nuovo regolamento delle spese processuali tra le parti, comprese quelle del primo grado, da stabilire tenendo conto dell'esito complessivo della lite, dato che, come è noto, la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, senza potere distinguere tra le varie fasi e gradi del giudizio, che è e rimane unico anche in presenza di impugnazione (v.
Cass. civ. nn. 9064/2018; 11423/2016).
In questa prospettiva, considerato che la , all'esito del doppio grado, è risultata Pt_1 vittoriosa sulla domanda di riconoscimento del diritto all'indennizzo assicurativo e sulla conseguente richiesta di condanna della al pagamento dello stesso, domanda articolata CP_1 in un unico capo, sebbene riferibile a tre distinte voci (ossia l'invalidità permanente, la “diaria da ingessatura” e le spese mediche), il rimborso delle spese di lite va posto in suo favore a totale carico della parte convenuta, odierna appellata, in virtù del principio di soccombenza, e ciò anche se il quantum debeatur è stato ridimensionato rispetto al petitum (volto ad ottenere la condanna di controparte al pagamento della somma di € 10.000 secondo quanto risulta dall'atto di citazione di primo grado).
Vale richiamare in proposito il principio affermato di recente dalla Suprema Corte nel suo massimo consesso secondo cui, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo (come nella specie) non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente,
10 ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (ossia, dei presupposti indicati in detto comma, diversi da quello della “reciproca soccombenza”, non sussistenti nella specie).
Tanto posto, le spese devono liquidarsi in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022
(applicabili ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso) in linea con il principio affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014 (anche tenuto conto della modifica operata con il D. M. 147/2022, n. d. r.), cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di <
Ne discende che, per il primo grado, tenuto conto del valore della controversia da individuare in base al diritto complessivamente accertato (scaglione da € 5.201 a € 26.000) e applicando i valori tariffari tra i minimi e i medi, in considerazione della bassa complessità delle questioni disputate e della correlata semplice entità delle prestazioni difensive rese, le spese si liquidano in complessivi € 3.200,00 a titolo di onorario, di cui € 600,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione e € 1.100,00 per la fase decisionale.
A carico di parte appellata vanno poste definitivamente le spese di c.t.u. di primo grado (già liquidate con decreto del Tribunale in atti), ferma restando la solidarietà della relativa obbligazione gravante su entrambe le parti nei rapporti esterni col C.t.u..
Per il secondo grado – avuto riguardo agli stessi criteri di cui sopra – si liquida la somma di €
3.500,00 a titolo di onorario, di cui € 700,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.000,00 per la fase di trattazione (si veda sul punto specifico Cass. civ. n. 29857/2023) e € 1.200,00 per la fase decisionale.
Vanno aggiunti, per entrambi i gradi, il rimborso del contributo unificato e delle altre spese vive
11 documentate in atti, il rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C. P. A. e IVA
(ove dovuta).
Spese e competenze vanno distratte in favore del difensore di parte appellante avv. Giuseppe
Bontempo, dichiaratosi anticipatario sia in primo che in secondo grado.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 29 luglio 2022 nei Parte_1 confronti della in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., avverso la sentenza n. 548/2022 emessa dal Tribunale di Patti il 12 luglio 2022, così provvede:
• in parziale accoglimento dell'appello e in riforma in parte qua della sentenza impugnata, condanna la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
a corrispondere a la somma di € 6.500 a titolo di indennizzo assicurativo Parte_1 dovuto per la “diaria da ingessatura” (come spiegato in parte motiva), con la rivalutazione monetaria annuale secondo indice ISTAT dei prezzi al consumo dalla data del 24 febbraio
2015 (di verificazione del sinistro) sino alla data della presente liquidazione;
• rigetta nel resto l'appello;
• condanna la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 al rimborso, in favore di delle spese di entrambi i gradi del giudizio, Parte_1 liquidate, quanto al primo grado, in complessivi € 3.200,00 a titolo di onorario (suddivisi come in parte motiva) e, quanto al secondo grado, in complessivi € 3.500,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre, per entrambi i gradi, al rimborso del contributo unificato ed alle altre spese vive documentate in atti, al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, a C. P. A. e IVA (ove dovuta), con distrazione in favore del difensore anticipatario avv. Giuseppe Bontempo;
• pone definitivamente a carico della società appellata il pagamento delle spese di c.t.u. di primo grado (già liquidate con decreto del Tribunale in atti), ferma restando la solidarietà della relativa obbligazione gravante su entrambe le parti nei rapporti esterni col C.t.u..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Anna ADAMO) (dott. Massimo GULLINO)
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