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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, Ottava Sezione
Civile, in persona del Giudice Giovanni D'Istria, il 4 luglio 2022 e contraddistinta dal n.
6693/2022, iscritto al n. 676/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 12 novembre 2024 e pendente
TRA codice fiscale , nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente a[...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Mancino
(codice fiscale ) e Anna Mancino (codice fiscale C.F._2
) - appellante - C.F._3
E il codice fiscale ), costituitosi in persona del suo legale rap- Controparte_1 P.IVA_1
presentante pro tempore e rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Camarda 8codice fiscale
) - appellato - C.F._4
I. PREMESSE
I.1.1. Con una citazione notificata il 23 luglio 2018, vocava in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Napoli il er sentirlo dichiarare responsabile, ai sensi Controparte_1
dell'art. 2043 e dell'art. 2051 c.c., e condannare a pagargli la somma di 25.420,75 € o la diversa somma ritenuta congrua a titolo di risarcimento di tutti i danni che asseriva di aver subìto in conseguenza di un sinistro verificatosi il 14 agosto 2016, verso le ore 18:30-19:00, in CP_1
alla Via Ruggiero, all'altezza della General Food S.R.L., allorché, «mentre stava regolarmente
N. 676/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 4 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
camminando, inciampava e rovinava pericolosamente a terra, a causa del pavimento scon- nesso e divelto della strada e del marciapiede, con buche, mattonelle e con tombini sprofon- dati, completamente ricoperti di erba e rifiuti, non visibili e segnalati, e tali da costituire una vera
e propria insidia, per niente visibile e in alcun modo segnalata», «riportando lesioni alla gamba sx, tali da dover ricorrere alle cure dei sanitari presso l'Ospedale S. Paolo di «e poi CP_1
presso l'Ospedale di S. Maria di Loreto Nuovo, dove gli veniva diagnosticata la frattura spiroide
III distale, tibia e perone gamba sx, per le qual lesioni doveva sottoporsi a interventi chirurgici: prima con immobilizzazione provvisoria e poi con riduzione cruenta e osteosintesi tibia con placca e viti e successiva doccia gessata».
I.1.2. Assunte le testimonianze dedotte dall'attore, il Tribunale adìto, con la sua sen- tenza n. 6693/2022, pubblicata il 4 luglio 2022 e non notificata, rigettava la suddetta domanda e compensava tra le parti integralmente le spese processuali ritenendo, in sostanza, che il sini- stro all'origine della controversia dovesse essere ascritto esclusivamente all'imprudente con- dotta nel frangente tenuta dall' il quale, pur essendo certamente consapevole delle pes- Pt_1
sime condizioni di manutenzione del tratto di strada in cui detto sinistro era avvenuto, aveva omesso di usare le cautele conseguentemente necessarie per evitare di rimanerne vittima.
I.2.1. Avverso tale sentenza, l' con una citazione notificata al Pt_1 Controparte_1
il 3 febbraio 2023, s'appellava quindi a questa Corte sostenendo, in sostanza, che il Tribunale di Napoli aveva errato «nel ritenere che il fatto della vittima la quale non presti attenzione al proprio incedere in un luogo normalmente illuminato costituisca una circostanza idonea ad in- terrompere il nesso causale e di conseguenza ad escludere la responsabilità del custode ex art.
2051 c.c.» e chiedendo pertanto l'accoglimento, in riforma della sentenza appellata, della pro- pria domanda.
I.2.2. Costituendosi innanzi a questa Corte il 27 aprile 2023, il onte- Controparte_1
stava la fondatezza e s'opponeva pertanto all'accoglimento dell'appello dell' Pt_1
I.2.3. Nessuna delle parti modificava poi le proprie conclusioni.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. L'appello in esame è infondato e va pertanto rigettato.
È invero sostanzialmente pacifico che le pessime ed insidiose condizioni generali di ma- nutenzione in cui, il 14 agosto 2016, si trovava il tratto del marciapiede della strada comunale
N. 676/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 4 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
nel quale avvenne il sinistro del quale quel giorno rimase vittima l' la cui superficie era Pt_1
gravemente dissestata, disseminata di buche e in più punti, soprattutto ai suoi margini laterali, ricoperta da vegetazione spontanea, come rappresentato dalle fotografie prodotte dall'attore, erano da quest'ultimo chiaramente visibili e peraltro già conosciute ed è del tutto evidente che i pericoli che ne derivavano per i pedoni potevano essere evitati soltanto usando la cautela in concreto a tal fine normalmente necessaria.
Dalle deposizioni dei testi escussi dal primo Giudice emerge invece che l' erse Pt_1
l'equilibrio e cadde a terra poiché, per evitare un cumulo di rifiuti, si spostò verso sinistra e pog- giò, senza alcuna cautela, il piede sinistro sul dislivello che s'era formato a causa del parziale disfacimento del bordo del marciapiede che stava percorrendo, cioè proprio dove le condizioni di quel tratto di marciapiede erano più insidiose perché parzialmente occultate dalla vegeta- zione che v'era cresciuta.
La decisione del primo Giudice è dunque, ad avviso di questa Corte, pienamente condi- visibile, dovendo ritenersi che la condotta nel frangente tenuta dall' ia stata caratteriz- Pt_1
zata da un'imprudenza talmente grave da dover essere considerata causa esclusiva del sinistro in questione (in linea con quanto affermato, ad es., da Cass. 23919/2013, secondo la cui mas- sima ufficiale: «'L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di peri- colo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la con- creta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso»).
II.2. Segue la condanna dell' a rifondere alla controparte le spese del processo Pt_1
d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio come indi- cato nel dispositivo della presente sentenza alla stregua dei parametri indicati dal decreto del
Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, a partire da quello del valore della controversia.
N. 676/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 3 di 4 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
n. 6693/2022, pubblicata il 4 luglio 2022, proposto da ontro il Parte_1 CP_2
l 3 febbraio 2023:
[...]
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 3.795,00 €, di cui 3.300,00 € per i compensi e 495,00 e per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
Così deciso in Napoli, il 4 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 676/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 4 di 4 Parte_1 CP_1 CP_1
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, Ottava Sezione
Civile, in persona del Giudice Giovanni D'Istria, il 4 luglio 2022 e contraddistinta dal n.
6693/2022, iscritto al n. 676/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 12 novembre 2024 e pendente
TRA codice fiscale , nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente a[...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Mancino
(codice fiscale ) e Anna Mancino (codice fiscale C.F._2
) - appellante - C.F._3
E il codice fiscale ), costituitosi in persona del suo legale rap- Controparte_1 P.IVA_1
presentante pro tempore e rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Camarda 8codice fiscale
) - appellato - C.F._4
I. PREMESSE
I.1.1. Con una citazione notificata il 23 luglio 2018, vocava in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Napoli il er sentirlo dichiarare responsabile, ai sensi Controparte_1
dell'art. 2043 e dell'art. 2051 c.c., e condannare a pagargli la somma di 25.420,75 € o la diversa somma ritenuta congrua a titolo di risarcimento di tutti i danni che asseriva di aver subìto in conseguenza di un sinistro verificatosi il 14 agosto 2016, verso le ore 18:30-19:00, in CP_1
alla Via Ruggiero, all'altezza della General Food S.R.L., allorché, «mentre stava regolarmente
N. 676/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 4 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
camminando, inciampava e rovinava pericolosamente a terra, a causa del pavimento scon- nesso e divelto della strada e del marciapiede, con buche, mattonelle e con tombini sprofon- dati, completamente ricoperti di erba e rifiuti, non visibili e segnalati, e tali da costituire una vera
e propria insidia, per niente visibile e in alcun modo segnalata», «riportando lesioni alla gamba sx, tali da dover ricorrere alle cure dei sanitari presso l'Ospedale S. Paolo di «e poi CP_1
presso l'Ospedale di S. Maria di Loreto Nuovo, dove gli veniva diagnosticata la frattura spiroide
III distale, tibia e perone gamba sx, per le qual lesioni doveva sottoporsi a interventi chirurgici: prima con immobilizzazione provvisoria e poi con riduzione cruenta e osteosintesi tibia con placca e viti e successiva doccia gessata».
I.1.2. Assunte le testimonianze dedotte dall'attore, il Tribunale adìto, con la sua sen- tenza n. 6693/2022, pubblicata il 4 luglio 2022 e non notificata, rigettava la suddetta domanda e compensava tra le parti integralmente le spese processuali ritenendo, in sostanza, che il sini- stro all'origine della controversia dovesse essere ascritto esclusivamente all'imprudente con- dotta nel frangente tenuta dall' il quale, pur essendo certamente consapevole delle pes- Pt_1
sime condizioni di manutenzione del tratto di strada in cui detto sinistro era avvenuto, aveva omesso di usare le cautele conseguentemente necessarie per evitare di rimanerne vittima.
I.2.1. Avverso tale sentenza, l' con una citazione notificata al Pt_1 Controparte_1
il 3 febbraio 2023, s'appellava quindi a questa Corte sostenendo, in sostanza, che il Tribunale di Napoli aveva errato «nel ritenere che il fatto della vittima la quale non presti attenzione al proprio incedere in un luogo normalmente illuminato costituisca una circostanza idonea ad in- terrompere il nesso causale e di conseguenza ad escludere la responsabilità del custode ex art.
2051 c.c.» e chiedendo pertanto l'accoglimento, in riforma della sentenza appellata, della pro- pria domanda.
I.2.2. Costituendosi innanzi a questa Corte il 27 aprile 2023, il onte- Controparte_1
stava la fondatezza e s'opponeva pertanto all'accoglimento dell'appello dell' Pt_1
I.2.3. Nessuna delle parti modificava poi le proprie conclusioni.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. L'appello in esame è infondato e va pertanto rigettato.
È invero sostanzialmente pacifico che le pessime ed insidiose condizioni generali di ma- nutenzione in cui, il 14 agosto 2016, si trovava il tratto del marciapiede della strada comunale
N. 676/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 4 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
nel quale avvenne il sinistro del quale quel giorno rimase vittima l' la cui superficie era Pt_1
gravemente dissestata, disseminata di buche e in più punti, soprattutto ai suoi margini laterali, ricoperta da vegetazione spontanea, come rappresentato dalle fotografie prodotte dall'attore, erano da quest'ultimo chiaramente visibili e peraltro già conosciute ed è del tutto evidente che i pericoli che ne derivavano per i pedoni potevano essere evitati soltanto usando la cautela in concreto a tal fine normalmente necessaria.
Dalle deposizioni dei testi escussi dal primo Giudice emerge invece che l' erse Pt_1
l'equilibrio e cadde a terra poiché, per evitare un cumulo di rifiuti, si spostò verso sinistra e pog- giò, senza alcuna cautela, il piede sinistro sul dislivello che s'era formato a causa del parziale disfacimento del bordo del marciapiede che stava percorrendo, cioè proprio dove le condizioni di quel tratto di marciapiede erano più insidiose perché parzialmente occultate dalla vegeta- zione che v'era cresciuta.
La decisione del primo Giudice è dunque, ad avviso di questa Corte, pienamente condi- visibile, dovendo ritenersi che la condotta nel frangente tenuta dall' ia stata caratteriz- Pt_1
zata da un'imprudenza talmente grave da dover essere considerata causa esclusiva del sinistro in questione (in linea con quanto affermato, ad es., da Cass. 23919/2013, secondo la cui mas- sima ufficiale: «'L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di peri- colo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la con- creta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso»).
II.2. Segue la condanna dell' a rifondere alla controparte le spese del processo Pt_1
d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio come indi- cato nel dispositivo della presente sentenza alla stregua dei parametri indicati dal decreto del
Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, a partire da quello del valore della controversia.
N. 676/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 3 di 4 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
n. 6693/2022, pubblicata il 4 luglio 2022, proposto da ontro il Parte_1 CP_2
l 3 febbraio 2023:
[...]
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 3.795,00 €, di cui 3.300,00 € per i compensi e 495,00 e per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
Così deciso in Napoli, il 4 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 676/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 4 di 4 Parte_1 CP_1 CP_1