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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 01/07/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile settore lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa, nella persona del Giudice dott. Paolo Marescalco, in funzione di giudice del lavoro,dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2543/2018 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] ( c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe BONGIOVANNI ricorrente contro resistente rappresentata e difesa dall'avv. Domenica DI LEO, resistente CP_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.07.2018 il ricorrente ha chiesto la condanna dell' al Controparte_2 pagamento di arretrati connessi alla sua prestazione pensionistica dal 31.07.2013 ( giorno in cui lo stesso è stato licenziato per inabilità permanente allo svolgimentoera andato in pensione) al mese di aprile 2017.
Deduce il ricorrente che tra quanto richiesto e quanto pagato c'è una differenza economica di cui si chiede il pagamento.
Si instaurava il presente giudizio e con comparsa di costituzione e risposta del 10.06.2019 si costituiva l' deducendo la correttezza del proprio operato nel rispetto delle norme di legge , ed eccependo la CP_1 regolarità dei pagamenti dovuti e già erogati.
Nel corso del giudizio attese le diverse posizioni e la prospettazione di una CTU contabile , ne veniva disposto lo svolgimento con relazione depositata il 05.07.2023 dal CTU dott. , a Persona_1 cui è seguita una ulteriore consulenza di chiarimento del 02.07.2024.
Successivamente dopo diversi rinvii la causa all'udienza odierna dopo la discussione delle parti veniva posta in decisione.
Il ricorso va rigettato.
pagina 1 di 2 Invero condividendo le conclusioni della CTU che richiama la documentazione contabile prodotta ed acquisita , risulta una quantificazione delle somme percepite per il periodo compreso tra Agosto 2013 a giugno 2017, quantificato dal CTU previo esame della documentazione contabile, nella somma di € 20.683,39.
E certo questo importo viene ricavato dal CTU sulla base della documentazione esaminata.
Ed a questo importo si ritiene di fare fede nel valutare la domanda proposta con ricorso, ritenendo che nessun credito sia dovuto in favore del ricorrente
L'esame delle somme dovute e di quelle erogate di cui alla consulenza , resasi necessaria per la discordanza delle prospettazioni contabili fatte dal ricorrente, e il riscontro fatto dal consulente si presuppone che sia quello più esatto a cui questo magistrato deve fare riferimento. Ed a fronte delle altre ipotesi questa si ritiene la più veritiera.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato .
Attesa la vicenda processuale per la quale una maggiore collaborazione tra le parti avrebbe potuto escludere il ricorso giudiziario , per questo motivo si ritiene di compensare tra le parti le spese legali, ponendo diversamente a carico esclusivo dell' le spese di CTU già liquidate in atti. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro così dispone:
Rigetta il ricorso proposto da . Parte_1
Compensa tra le parti le spese legali. Condanna l' al pagamento delle spese di CTU contabile già CP_1 liquidate in atti
Siracusa, 01.07.2025
Il Giudice dott. Paolo Marescalco
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