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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3788 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.R.G. 8692/2025
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 8692/2025 promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 ad Altedo (BO), in via del Corso n. 22 rappresentata e difesa dall'Avv. Katia Graziani del Foro di
Bologna, elettivamente domiciliata presso lo studio legale della stessa in Bologna via Goito n. 11
RICORRENTE contro
(c.f. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero in sede visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 27/06/2025 dava atto di aver avuto una relazione Parte_1 sentimentale con il sig. dalla quale, nascevano due figlie: nata a [...], CP_2 Per_1 il
3.01.2014 e nata a [...], l' 8.02.2017; la ricorrente proseguiva riportando che la relazione Per_2 con il padre del minore si deteriorava a causa dell'atteggiamento molesto e aggressivo che il padre delle bambine iniziava ad avere nei confronti della ricorrente, anche alla presenza delle minori. La
pagina 1 di 5 situazione negli anni è deteriorata, tanto da spingere la Sig.ra a sporgere denuncia querela nei Pt_1 confronti del sig. . CP_1
Come si evince dalla documentazione prodotta agli atti dalla ricorrente (doc.
2-3 ricorso introduttivo), a seguito di tale denuncia querela, il Sig. era sottoposto a misura cautelare che lo obbligava ad CP_1 allontanarsi dalla casa familiare e prevedeva il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie e dalle figlie.
Da quel momento in avanti, il sig. , abandonando la casa familiare, è venuto meno a qualsiasi CP_3 obbligo di mantenimento e assistenza sia morale che economica nei confronti delle figlie;
non ha mai versato l'importo mensile a titolo di mantenimento, né si è mai interessato dello stato di salute delle figlie, se non in occasione di sporadiche chiamate alla madre.
§
Deve essere accolta la richiesta della signora di ottenere l'affido esclusivo rafforzato Parte_1 delle minori, concedendole qualsiasi potere di prendere in autonomia decisioni in ambito scolastico, sanitario e burocratico nell'interesse delle figlie.
Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”
(art. 337 quater c.c.).
Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Giudice deve cadere sull'affido condiviso
“…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017).
È dunque in relazione all'interesse del minore che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Nel caso di specie non si può fare a meno di evidenziare l'atteggiamento violento posto in essere dal padre nei confronti della madre (anche in presenza delle figlie), la non curanza nel porre in essere dei comportamenti nocivi per la salute e l'educazione delle minori, peraltro, si evince dalla denuncia querela prodotta agli atti dalla ricorrente e, nello specifico: “ poiché ha sempre abusato di CP_1 bevande alcoliche, rientrando spesso a casa ubriaco, e talvolta ha fatto anche uso di sostanze
pagina 2 di 5 stupefacenti, tipo hashish anche davanti alle bambine”. Questo comportamento è stato pregiudizievole per le minori.
Le richieste avanzate dalla ricorrente devono essere fatte proprie dal Tribunale, infatti, non si può non tener conto della circostanza tale per cui il resistente non si sia costituito nel procedimento in oggetto.
Orbene, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche gli interessi dei propri figli, è indice di una disaffezione ed indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione, verso la prole.
Risulta altresì opportuno continuare a far affidamento sul supporto offerto dai Servizi Sociali alla diade e, soprattutto, alle minori nel rapporto padre- figlie, così che gli assistenti preposti al perseguimento del fondamentale interesse delle minori, possano valutare la migliore modalità di realizzazione dei suddetti incontri, sempre a condizione che il padre manifestasse la volontà di incontrare le figlie. Previa organizzazione di questi eventuali incontri, i Servizi Sociali sottoporranno le minori a delle valutazioni psicologiche.
Quanto alla richiesta di mantenimento, considerati i redditi delle parti, tenuto conto che la madre gestisce in via esclusiva il figlio, può accogliersi la domanda della ricorrente. Nello specifico 500 euro mensili per il mantenimento di entrambe le figlie appaiono coerenti con le spese che la madre da sola deve affrontare per far fronte a ogni esigenza di e esigenze che con lo scorrere del Per_1 Per_2 tempo, andranno via via aumentando.
Se guardiamo poi a quanto riferito dalla ricorrente circa la situazione reddituale delle parti:
- la ricorrente percepisce mensilmente 1500,00 euro, da cui bisogna decurtare
- € 500,00 mensili per il canone di affitto;
- € 276,00 mensili quali finanziamento dell'autovettura alla stessa intestata;
- il sig. , sebbene ora sia in disoccupazione, ha sempre avuto una più che dignitosa capacità CP_1 reddituale se si considera che dalla precedente occupazione percepiva mensilmente 1900,00 euro al mese. Non può poi non considerare che, stando a quanto riferito dalla ricorrente, il Sig. , CP_1 abiterebbe a casa dei di lui genitori;
quindi, è presumibile che il resistente contumace non sia gravato da un canone di locazione.
Risulta altresì necessario obbligare il resistente contumace al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori.
pagina 3 di 5 Le spese legali seguono la soccombenza e sono poste a carico del Sig. , nella misura di CP_1 cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
1) affida in via super- esclusiva le minori alla madre, con collocazione presso la stessa;
la madre assumerà tutte le decisioni di maggior interesse per le stesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, potrà inoltre chiedere l'emissione di documenti in favore delle figlie;
2) dispone che il padre, qualora ne manifestasse l'interesse, veda le figlie in modalità protetta con l'ausilio dei Servizi Sociali, previa valutazione delle condizioni psicologiche in cui versano le minori e solo se questo verrà ritenuto nell'interesse delle stesse;
3) obbliga il sig. a versare alla Signora entro il 5 di ogni mese, l'importo CP_1 Parte_1 mensile di € 500,00 a titolo di mantenimento per le figlie, da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT;
4) dispone che il sig. rimborsi alla Signora il 50 % di tutte le spese CP_1 Parte_1 straordinarie sostenute per le figlie, secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna, riportato nel seguente schema: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: sono le spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti ed i farmaci prescritti, spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'Istituto scolastico, spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo), spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post scuola, se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete famigliare di riferimento
(nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato, uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari ed apparecchi dentistici pagina 4 di 5 o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti, spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se questo ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), motivandolo adeguatamente. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie. Con vittoria di anticipazioni e compensi professionali dell'odierno giudizio;
5) Condanna il sig. al pagamento delle spese legali nella misura di euro 3000,00 oltre CP_1 rimborso forfettario Iva e cassa come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data .17.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.R.G. 8692/2025
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 8692/2025 promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 ad Altedo (BO), in via del Corso n. 22 rappresentata e difesa dall'Avv. Katia Graziani del Foro di
Bologna, elettivamente domiciliata presso lo studio legale della stessa in Bologna via Goito n. 11
RICORRENTE contro
(c.f. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero in sede visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 27/06/2025 dava atto di aver avuto una relazione Parte_1 sentimentale con il sig. dalla quale, nascevano due figlie: nata a [...], CP_2 Per_1 il
3.01.2014 e nata a [...], l' 8.02.2017; la ricorrente proseguiva riportando che la relazione Per_2 con il padre del minore si deteriorava a causa dell'atteggiamento molesto e aggressivo che il padre delle bambine iniziava ad avere nei confronti della ricorrente, anche alla presenza delle minori. La
pagina 1 di 5 situazione negli anni è deteriorata, tanto da spingere la Sig.ra a sporgere denuncia querela nei Pt_1 confronti del sig. . CP_1
Come si evince dalla documentazione prodotta agli atti dalla ricorrente (doc.
2-3 ricorso introduttivo), a seguito di tale denuncia querela, il Sig. era sottoposto a misura cautelare che lo obbligava ad CP_1 allontanarsi dalla casa familiare e prevedeva il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie e dalle figlie.
Da quel momento in avanti, il sig. , abandonando la casa familiare, è venuto meno a qualsiasi CP_3 obbligo di mantenimento e assistenza sia morale che economica nei confronti delle figlie;
non ha mai versato l'importo mensile a titolo di mantenimento, né si è mai interessato dello stato di salute delle figlie, se non in occasione di sporadiche chiamate alla madre.
§
Deve essere accolta la richiesta della signora di ottenere l'affido esclusivo rafforzato Parte_1 delle minori, concedendole qualsiasi potere di prendere in autonomia decisioni in ambito scolastico, sanitario e burocratico nell'interesse delle figlie.
Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”
(art. 337 quater c.c.).
Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Giudice deve cadere sull'affido condiviso
“…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017).
È dunque in relazione all'interesse del minore che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Nel caso di specie non si può fare a meno di evidenziare l'atteggiamento violento posto in essere dal padre nei confronti della madre (anche in presenza delle figlie), la non curanza nel porre in essere dei comportamenti nocivi per la salute e l'educazione delle minori, peraltro, si evince dalla denuncia querela prodotta agli atti dalla ricorrente e, nello specifico: “ poiché ha sempre abusato di CP_1 bevande alcoliche, rientrando spesso a casa ubriaco, e talvolta ha fatto anche uso di sostanze
pagina 2 di 5 stupefacenti, tipo hashish anche davanti alle bambine”. Questo comportamento è stato pregiudizievole per le minori.
Le richieste avanzate dalla ricorrente devono essere fatte proprie dal Tribunale, infatti, non si può non tener conto della circostanza tale per cui il resistente non si sia costituito nel procedimento in oggetto.
Orbene, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche gli interessi dei propri figli, è indice di una disaffezione ed indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione, verso la prole.
Risulta altresì opportuno continuare a far affidamento sul supporto offerto dai Servizi Sociali alla diade e, soprattutto, alle minori nel rapporto padre- figlie, così che gli assistenti preposti al perseguimento del fondamentale interesse delle minori, possano valutare la migliore modalità di realizzazione dei suddetti incontri, sempre a condizione che il padre manifestasse la volontà di incontrare le figlie. Previa organizzazione di questi eventuali incontri, i Servizi Sociali sottoporranno le minori a delle valutazioni psicologiche.
Quanto alla richiesta di mantenimento, considerati i redditi delle parti, tenuto conto che la madre gestisce in via esclusiva il figlio, può accogliersi la domanda della ricorrente. Nello specifico 500 euro mensili per il mantenimento di entrambe le figlie appaiono coerenti con le spese che la madre da sola deve affrontare per far fronte a ogni esigenza di e esigenze che con lo scorrere del Per_1 Per_2 tempo, andranno via via aumentando.
Se guardiamo poi a quanto riferito dalla ricorrente circa la situazione reddituale delle parti:
- la ricorrente percepisce mensilmente 1500,00 euro, da cui bisogna decurtare
- € 500,00 mensili per il canone di affitto;
- € 276,00 mensili quali finanziamento dell'autovettura alla stessa intestata;
- il sig. , sebbene ora sia in disoccupazione, ha sempre avuto una più che dignitosa capacità CP_1 reddituale se si considera che dalla precedente occupazione percepiva mensilmente 1900,00 euro al mese. Non può poi non considerare che, stando a quanto riferito dalla ricorrente, il Sig. , CP_1 abiterebbe a casa dei di lui genitori;
quindi, è presumibile che il resistente contumace non sia gravato da un canone di locazione.
Risulta altresì necessario obbligare il resistente contumace al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori.
pagina 3 di 5 Le spese legali seguono la soccombenza e sono poste a carico del Sig. , nella misura di CP_1 cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
1) affida in via super- esclusiva le minori alla madre, con collocazione presso la stessa;
la madre assumerà tutte le decisioni di maggior interesse per le stesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, potrà inoltre chiedere l'emissione di documenti in favore delle figlie;
2) dispone che il padre, qualora ne manifestasse l'interesse, veda le figlie in modalità protetta con l'ausilio dei Servizi Sociali, previa valutazione delle condizioni psicologiche in cui versano le minori e solo se questo verrà ritenuto nell'interesse delle stesse;
3) obbliga il sig. a versare alla Signora entro il 5 di ogni mese, l'importo CP_1 Parte_1 mensile di € 500,00 a titolo di mantenimento per le figlie, da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT;
4) dispone che il sig. rimborsi alla Signora il 50 % di tutte le spese CP_1 Parte_1 straordinarie sostenute per le figlie, secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna, riportato nel seguente schema: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: sono le spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti ed i farmaci prescritti, spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'Istituto scolastico, spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo), spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post scuola, se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete famigliare di riferimento
(nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato, uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari ed apparecchi dentistici pagina 4 di 5 o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti, spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se questo ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), motivandolo adeguatamente. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie. Con vittoria di anticipazioni e compensi professionali dell'odierno giudizio;
5) Condanna il sig. al pagamento delle spese legali nella misura di euro 3000,00 oltre CP_1 rimborso forfettario Iva e cassa come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data .17.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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