Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00165/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00515/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 515 del 2025, proposto da IO BE, rappresentato e difeso dall’avvocato Cristina Sofré, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza:
alla sentenza n. 220/2023 pubblicata il 07/11/2023 dal Tribunale di Pistoia, sez. lavoro, nel procedimento iscritto al n. R.G. 484/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la nota depositata il 20.01.2026, con la quale parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa NI LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il Collegio:
- rilevato che il giudizio ha ad oggetto la richiesta di ottemperanza alla sentenza n. 220/2023, resa dal Tribunale di Pistoia, sez. lavoro, il 07.11.2023 a definizione del giudizio iscritto al n. 484/2023 r.g. avente a oggetto il riconoscimento del diritto della ricorrente all’assegnazione dell’indennità cd. “Carta Docente” di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e del pedissequo DPCM 23.09.2015;
- rilevato altresì che con nota depositata il 20.01.2026 parte ricorrente ha dato atto che il Ministero ha corrisposto i bonus docenti per tutte le annualità di cui alla sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza e ha conseguentemente chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna alle spese del giudizio dell’Amministrazione convenuta, considerato che il ricorso è stato depositato in data 20.02.2025;
- ritiene che possa quindi essere dichiarata cessata la materia del contendere.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio di soccombenza virtuale ed è indicata in dispositivo nella misura che tiene conto all’avvenuto adempimento da parte dell’Amministrazione ministeriale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore ¸ al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 400,00 (quattrocento/00), oltre ad accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RO MA HI, Presidente
NI LI, Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI LI | RO MA HI |
IL SEGRETARIO