Cass. pen., sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 2395
CASS
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per violazione del diritto di difesa

    La Corte territoriale ha ritenuto che la nullità fosse relativa e tardivamente eccepita, poiché la modifica dell'imputazione riguardante l'aggravante in questione non incideva sul nucleo sostanziale dell'addebito e non recava pregiudizio al diritto dell'imputato di individuare il fatto contestato, essendo nota la sottoposizione alla misura di prevenzione. Pertanto, la nullità non era deducibile con l'impugnazione se non eccepita dal difensore presente all'udienza successiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 2395
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2395
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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