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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 2395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2395 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AN IA UP - 27/11/2025 R.G.N. 29370/2025 TT LL SENTENZA Sul ricorso proposto da: RA TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN IA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale ASSUNTA EL, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.RI GA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che il 07/11/2024, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa il 15/02/2021 dal Tribunale di Trani, riqualificava nella forma tentata il delitto di riciclaggio ascrittogli con riferimento ad una pluralità di vetture rinvenute in fase di smontaggio (fatto commesso il 28/09/2018), e rideterminava il trattamento sanzionatorio.
2.Il ricorso è affidato ad un unico motivo di impugnazione, con il quale è stata dedotta l’inosservanza dell’art. 522 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 517 e 520 cod. proc. pen., norme processuali stabilite a pena di nullità, e la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha rigettato la doglianza con la quale si era dedotta la nullità parziale della sentenza di condanna per l’omessa notifica all’imputato del verbale dell’udienza del 14/12/2020, nel corso della quale il pubblico ministero aveva integrato l’imputazione contestando l’aggravante di cui all’art. 71 del D.l.vo n. 159/2011 per avere l’imputato commesso il fatto mentre era sottoposto a misura di prevenzione personale. La Corte territoriale, qualificando la dedotta nullità come relativa, ha ritenuto l’eccezione tardiva perché non formulata con l’atto di impugnazione ma solo con i “motivi nuovi” di cui alla memoria in data 22/10/2024. Ad avviso del ricorrente, invece, trattandosi di violazione di norma posta a garanzia del diritto di difesa dell’imputato, si sarebbe verificata una nullità sottoposta al regime intermedio di cui all’art. 180 cod. proc. pen., a norma del quale poteva essere rilevata anche di ufficio oppure dedotta dalle parti, essendosi verificata nel giudizio, non dopo la deliberazione del grado successivo. CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 2395 Anno 2026 Presidente: EL RE Relatore: IA AN Data Udienza: 27/11/2025 1.Il ricorso è infondato.
2. Nel corso del giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al Tribunale di Trani, all’udienza del 14/12/2020 il pubblico ministero ha integrato l’imputazione contestando allo GA l’aggravante di cui all’art. 71 del D.l.vo n. 159/2011 per avere l’imputato commesso il fatto mentre era sottoposto a misura di prevenzione personale, quale la sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, applicatagli dal Tribunale di Trani – sez. Misure di prevenzione n. 23/2017. Il ricorrente si duole dell’omessa notifica all’imputato del verbale della predetta udienza e del mancato riconoscimento della nullità parziale della sentenza di condanna a suo avviso conseguente a tale omissione.
2.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, però, il principio della correlazione tra accusa e decisione non va inteso in senso meccanicistico e formale, ma in funzione della finalità cui è ispirato, che è quella di tutela del diritto di difesa. Già da tempo risalente, pertanto, si ritiene che la verifica di osservanza di detto principio non possa esaurirsi in un mero confronto letterale tra imputazione e sentenza, ma va condotta sulla base della possibilità assicurata all'imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto, sicché non sussiste violazione né dell'art. 521 né dell'art. 522 cod. proc. pen., quando la sentenza si riferisce a tutte quelle integrazioni risultanti dagli interrogatori e dagli atti, da cui emerga che l'imputato ebbe modo di difendersi anche da quelle circostanze e da quegli elementi posti a base della decisione (Sez. 1, n. 5355 del 15/04/1993, Ceraso, Rv. 194219-01).
2.2. Conseguentemente, deve ritenersi ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la modifica dell'imputazione riguardante un elemento accessorio del fatto, non accompagnata dalla notifica dell'estratto del verbale dibattimentale all'imputato contumace o assente, determina una nullità assoluta qualora l'elemento modificato, incidendo sul nucleo essenziale del fatto, abbia impedito il pieno esercizio dei diritti difensivi;
qualora, invece, la modifica non investa il nucleo sostanziale dell'addebito e non rechi pregiudizio al diritto dell'imputato di individuare con esattezza il fatto contestatogli, l'omessa notificazione del verbale di udienza contenente tale modifica, determina una nullità relativa, non deducibile con l'impugnazione della sentenza se non eccepita dal difensore presente all'udienza successiva (Sez. 2, n. 46342 del 26/10/2016, Furfaro, Rv. 268320-01; cfr. anche Sez. 3, n. 17829 del 05/12/2018, dep. 2019, Fina, non mass.).
2.3. Alla luce di tali principi si è ritenuto che, in tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione mediante la contestazione della recidiva (nella specie, reiterata), non accompagnata dalla notifica dell'estratto del verbale dibattimentale all'imputato contumace o assente, determina una nullità non assoluta ma relativa, poiché la modifica non investe il nucleo sostanziale dell'addebito, non recando pregiudizio al diritto dell'imputato di individuare con esattezza il fatto contestatogli, essendo i precedenti penali allo stesso noti (Sez. 2, n. 35821 del 10/07/2019, Trallo, Rv. 276742-01). In coerenza con tali condivisibili princìpi, ai quali occorre dare continuità, deve rilevarsi che anche la contestazione dell’aggravante di avere commesso il fatto mentre l’imputato era sottoposto a misura di prevenzione personale si riferisce a circostanza ben nota allo stesso, al pari della recidiva, sicché si tratta di modifica che non investe il nucleo sostanziale dell'addebito, non recando pregiudizio al diritto dell'imputato di individuare con esattezza il fatto contestatogli, essendo allo stesso già nota la sottoposizione alla misura di prevenzione. Conseguentemente, deve ritenersi corretta la valutazione della Corte territoriale secondo cui l’omessa notifica dell'estratto del verbale dibattimentale all'imputato contumace o assente 2 determina una nullità relativa, non deducibile con l'impugnazione della sentenza (ed ancor meno con i motivi nuovi presentati alla Corte di appello), se non eccepita dal difensore presente all'udienza successiva.
3. Il ricorso, pertanto, va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 27/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN IA RE EL 3
udita la relazione svolta dal Consigliere AN IA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale ASSUNTA EL, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.RI GA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che il 07/11/2024, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa il 15/02/2021 dal Tribunale di Trani, riqualificava nella forma tentata il delitto di riciclaggio ascrittogli con riferimento ad una pluralità di vetture rinvenute in fase di smontaggio (fatto commesso il 28/09/2018), e rideterminava il trattamento sanzionatorio.
2.Il ricorso è affidato ad un unico motivo di impugnazione, con il quale è stata dedotta l’inosservanza dell’art. 522 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 517 e 520 cod. proc. pen., norme processuali stabilite a pena di nullità, e la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha rigettato la doglianza con la quale si era dedotta la nullità parziale della sentenza di condanna per l’omessa notifica all’imputato del verbale dell’udienza del 14/12/2020, nel corso della quale il pubblico ministero aveva integrato l’imputazione contestando l’aggravante di cui all’art. 71 del D.l.vo n. 159/2011 per avere l’imputato commesso il fatto mentre era sottoposto a misura di prevenzione personale. La Corte territoriale, qualificando la dedotta nullità come relativa, ha ritenuto l’eccezione tardiva perché non formulata con l’atto di impugnazione ma solo con i “motivi nuovi” di cui alla memoria in data 22/10/2024. Ad avviso del ricorrente, invece, trattandosi di violazione di norma posta a garanzia del diritto di difesa dell’imputato, si sarebbe verificata una nullità sottoposta al regime intermedio di cui all’art. 180 cod. proc. pen., a norma del quale poteva essere rilevata anche di ufficio oppure dedotta dalle parti, essendosi verificata nel giudizio, non dopo la deliberazione del grado successivo. CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 2395 Anno 2026 Presidente: EL RE Relatore: IA AN Data Udienza: 27/11/2025 1.Il ricorso è infondato.
2. Nel corso del giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al Tribunale di Trani, all’udienza del 14/12/2020 il pubblico ministero ha integrato l’imputazione contestando allo GA l’aggravante di cui all’art. 71 del D.l.vo n. 159/2011 per avere l’imputato commesso il fatto mentre era sottoposto a misura di prevenzione personale, quale la sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, applicatagli dal Tribunale di Trani – sez. Misure di prevenzione n. 23/2017. Il ricorrente si duole dell’omessa notifica all’imputato del verbale della predetta udienza e del mancato riconoscimento della nullità parziale della sentenza di condanna a suo avviso conseguente a tale omissione.
2.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, però, il principio della correlazione tra accusa e decisione non va inteso in senso meccanicistico e formale, ma in funzione della finalità cui è ispirato, che è quella di tutela del diritto di difesa. Già da tempo risalente, pertanto, si ritiene che la verifica di osservanza di detto principio non possa esaurirsi in un mero confronto letterale tra imputazione e sentenza, ma va condotta sulla base della possibilità assicurata all'imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto, sicché non sussiste violazione né dell'art. 521 né dell'art. 522 cod. proc. pen., quando la sentenza si riferisce a tutte quelle integrazioni risultanti dagli interrogatori e dagli atti, da cui emerga che l'imputato ebbe modo di difendersi anche da quelle circostanze e da quegli elementi posti a base della decisione (Sez. 1, n. 5355 del 15/04/1993, Ceraso, Rv. 194219-01).
2.2. Conseguentemente, deve ritenersi ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la modifica dell'imputazione riguardante un elemento accessorio del fatto, non accompagnata dalla notifica dell'estratto del verbale dibattimentale all'imputato contumace o assente, determina una nullità assoluta qualora l'elemento modificato, incidendo sul nucleo essenziale del fatto, abbia impedito il pieno esercizio dei diritti difensivi;
qualora, invece, la modifica non investa il nucleo sostanziale dell'addebito e non rechi pregiudizio al diritto dell'imputato di individuare con esattezza il fatto contestatogli, l'omessa notificazione del verbale di udienza contenente tale modifica, determina una nullità relativa, non deducibile con l'impugnazione della sentenza se non eccepita dal difensore presente all'udienza successiva (Sez. 2, n. 46342 del 26/10/2016, Furfaro, Rv. 268320-01; cfr. anche Sez. 3, n. 17829 del 05/12/2018, dep. 2019, Fina, non mass.).
2.3. Alla luce di tali principi si è ritenuto che, in tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione mediante la contestazione della recidiva (nella specie, reiterata), non accompagnata dalla notifica dell'estratto del verbale dibattimentale all'imputato contumace o assente, determina una nullità non assoluta ma relativa, poiché la modifica non investe il nucleo sostanziale dell'addebito, non recando pregiudizio al diritto dell'imputato di individuare con esattezza il fatto contestatogli, essendo i precedenti penali allo stesso noti (Sez. 2, n. 35821 del 10/07/2019, Trallo, Rv. 276742-01). In coerenza con tali condivisibili princìpi, ai quali occorre dare continuità, deve rilevarsi che anche la contestazione dell’aggravante di avere commesso il fatto mentre l’imputato era sottoposto a misura di prevenzione personale si riferisce a circostanza ben nota allo stesso, al pari della recidiva, sicché si tratta di modifica che non investe il nucleo sostanziale dell'addebito, non recando pregiudizio al diritto dell'imputato di individuare con esattezza il fatto contestatogli, essendo allo stesso già nota la sottoposizione alla misura di prevenzione. Conseguentemente, deve ritenersi corretta la valutazione della Corte territoriale secondo cui l’omessa notifica dell'estratto del verbale dibattimentale all'imputato contumace o assente 2 determina una nullità relativa, non deducibile con l'impugnazione della sentenza (ed ancor meno con i motivi nuovi presentati alla Corte di appello), se non eccepita dal difensore presente all'udienza successiva.
3. Il ricorso, pertanto, va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 27/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN IA RE EL 3