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Articolo 3 della Legge 10 novembre 1949, n. 853
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Legge 10 novembre 1949, n. 853
Articolo 3 della Legge 10 novembre 1949, n. 853
Versione
18 dicembre 1949
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1949
Vedi fonte istituzionale
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