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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/11/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.51/2025
@-Rig.AEq - Opp.Intimaz.Pagamento(prescrizione)scissione 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. UI SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Novembre 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 04.03.2025, e vertente tra
(appellante) contro e l Parte_1 CP_1 Controparte_2
(appellati), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°457/2024 emessa dal
[...]
Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 09.09.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.03.2025, ha impugnato la Parte_1 sentenza indicata in epigrafe, con cui è stata accolta l'opposizione proposta dal CP_1 avverso l'Intimazione di Pagamento n°003 2023 90030574 02/000, notificata in data 19.08.2023, e relativa agli avvisi di addebito n.303 2012 00010353 53/000, n.303 2012 00011115 71/000, n.303 2012
00012736 18/000 e n.303 2012 00015502 87/000, notificati rispettivamente in data 08.01.2014 (i primi CP_ tre) ed in data 28.12.2012 (l'ultimo), portanti complessivamente un credito contributivo di
€.63.530,85, di cui ha eccepito la maturazione della prescrizione contributiva.
A fondamento del gravame, ha censurato la sentenza impugnata: 1) Parte_1 nella parte in cui ha ritenuto non effettuata nei termini la notifica dell'intimazione di pagamento n.003
1 2017 90044906 21/000 - dichiarando la prescrizione dei contributi relativi all'avviso di addebito n.303
2012 00015502 87/000 - considerando quale momento di perfezionamento della notifica dell'intimazione di pagamento la ricezione da parte del destinatario, invece di rilevare che in virtù del principio di scissione degli atti, applicabile anche agli atti impositivi dell'Amministrazione finanziaria, il perfezionamento della notifica si verifica nel momento in cui l'atto viene spedito;
2) per omessa pronuncia sulla regolarità della notifica della dell'intimazione di pagamento n.003 2018 90027970
87/000 e sulla conseguente prescrizione dei debiti contributivi portati dai sottesi avvisi di addebito.
Ha quindi concluso come segue: “nel merito, accogliere il presente gravame per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza n. 457/2024 del Tribunale di Ancona, in funzione del giudice del lavoro, pubblicata in data 9.09.2024, per come meglio esposto nel presente atto di appello. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA secondo le regole ordinarie sulla soccombenza, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. In subordine, compensare le spese del primo grado di giudizio”.
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame.
CP_ L' non si è costituito in giudizio.
1.- Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello atteso che l'atto di gravame contiene sufficiente indicazione del capo della decisione di primo grado che viene impugnato, delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, delle violazioni di legge denunciate e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Il requisito della specificità dei motivi dell'appello è quindi da ritenersi (nella fattispecie) rispettato, atteso che alle (non scindibili) argomentazioni della sentenza impugnata sono state contrapposte le puntuali allegazioni dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime. Per quanto sopra, deve dunque ritenersi che l'atto di appello in esame contiene tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del gravame.
***
2.- Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non effettuata nei termini la notifica dell'intimazione di pagamento n.003 2017 90044906
21/000 - dichiarando la prescrizione dei contributi relativi all'avviso di addebito n.303 2012 00015502
87/000 - considerando quale momento di perfezionamento della notifica dell'intimazione di pagamento la ricezione da parte del destinatario, invece di rilevare che in virtù del principio di scissione degli atti,
2 applicabile anche agli atti impositivi dell'Amministrazione finanziaria, il perfezionamento della notifica si verifica nel momento in cui l'atto viene spedito.
Il motivo non è fondato.
Sostiene che la prescrizione non sarebbe maturata con riguardo Controparte_4 all'avviso di addebito sotteso (n.303 2012 00015502 87/000), pacificamente avvenuta il 28.12.2012, dovendosi tenere conto di due atti interruttivi, e cioè dell'intimazione di pagamento n.003 2017
90019152 28/000 (notificata il 19.05.2017) e dell'intimazione n.003 2017 90044906 21/000 (da considerarsi alla data di spedizione del plico, avvenuta il 21.12.2017, pur se il medesimo plico era stato ricevuto dal destinatario in data 08.01.2018).
a) Con riguardo all'intimazione di pagamento n.003 2017 90019152 28/000, la notifica del
19.05.2017 non si è perfezionata con motivazione “destinatario trasferito” dal domicilio in Sora, via dell'Incoronata n.71. La circostanza (documentata) che l'appellato, all'epoca della notificazione, risultasse ancora anagraficamente residente all'indirizzo suddetto, non consente di ritenere notificato l'atto, atteso che l'agente postale avrebbe dovuto procedere secondo quanto previsto dall'articolo 140 del c.p.c., per l'ipotesi di irreperibilità del destinatario, mediante il deposito della copia dell'atto presso la casa comunale e l'affissione del relativo avviso, in busta chiusa, alla porta di casa, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, oltre a comunicarlo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Formalità che nella fattispecie pacificamente non sono state osservate.
b) Per quanto riguarda la notificazione dell'intimazione n.003 2017 90044906 21/000, non può trovare applicazione, ai fini interruttivi della prescrizione, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario della notifica, atteso che in relazione all'interruzione della prescrizione, se effettuata mediante atti di natura sostanziale (come nella fattispecie), prevale la natura recettizia dell'atto stesso, per cui l'effetto interruttivo si può considerare raggiunto solo quando l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario (art. 2943 c.c.).
E' infatti consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui “ai fini della tempestività dell'interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, primo comma, cod. civ., dell'azione revocatoria fallimentare, occorre aver riguardo al momento in cui l'atto introduttivo del corrispondente giudizio sia giunto alla conoscenza legale (non necessariamente effettiva) del destinatario, e non già a quello, antecedente, in cui esso sia stato affidato all'ufficiale giudiziario od all'ufficio postale, atteso che la regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale, si applica solo agli atti processuali, e non anche a quelli sostanziali, né agli effetti sostanziali dei primi. Tale regolamentazione non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dal momento che il principio della scissione degli effetti della notificazione tutela
3 l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo della notifica, mentre la prescrizione incide sul diverso profilo sostanziale del diritto, rispetto al quale si pone, in via prevalente, la tutela della certezza del diritto del destinatario” (v. Cassazione civile sez. I, 29/11/2013, n.26804; negli stessi termini, Cass. 17644/08, 13588/09, 4587/09 e 9841/2010).
Inconferente è invece il richiamo di parte appellante alla sentenza Cass. SS.UU. n.40543 del 17 dicembre 2021, che si riferisce alla differente fattispecie di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo. La sentenza suddetta non si attaglia alla diversa problematica dell'interruzione della prescrizione, la quale ben può essere interrotta con atti di natura sostanziale, per i quali rimane ferma la natura recettizia, per cui l'effetto interruttivo si può considerare raggiunto solo quando l'atto è pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario.
In altri termini, in materia di interruzione della prescrizione prevalgono gli artt. 1334 e 1335 c.c., che sanciscono il generale principio della natura recettizia degli atti unilaterali, in base al quale gli atti predetti producono effetti dal momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario, presumendosi la conoscenza (salvo prova contraria) quando giungono all'indirizzo dello stesso. Ciò in quanto, nella prescrizione estintiva del diritto, prevale l'esigenza di tutelare maggiormente l'affidamento del destinatario dell'atto interruttivo: il detto destinatario, in quanto interessato all'acquisizione di un diritto che non viene da lungo tempo esercitato dal titolare, deve essere infatti posto nella condizione di conoscere se il titolare abbia o meno compiuto, nel termine previsto dalla legge, atti che ne comportino il mancato acquisto da parte di esso interessato. In altre parole, applicando il criterio della ricezione della notificazione, viene tutelato l'interesse del controinteressato alla certezza del diritto, ovvero a conoscere se la prescrizione sia stata o meno interrotta tempestivamente oppure il rapporto sia stato definito, interesse da ritenersi prevalente rispetto al contrapposto interesse del titolare del diritto ad interrompere la prescrizione.
In quest'ordine di concetti, deve dunque concludersi che è nella fattispecie irrilevante la data di spedizione del plico, avvenuta il 21.12.2017, atteso che la prescrizione può dirsi validamente interrotta solo alla data di ricezione del plico da parte del destinatario, avvenuta in data 08.01.2018. Ne segue che il termine quinquennale di prescrizione è maturato nell'intervallo di tempo tra la data di notifica dell'avviso di addebito sotteso (28.12.2012) e la data di notifica dell'intimazione n.003 2017 90044906
21/000, perfezionata in data 08.01.2018.
Per tali ragioni, il primo motivo di gravame deve essere dunque disatteso.
***
4 3.- Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla regolarità della notifica della dell'intimazione di pagamento n.003 2018 90027970
87/000 e sulla conseguente prescrizione dei debiti contributivi portati dai sottesi avvisi di addebito.
Il motivo non è fondato.
E' pacifico e documentato che i tre avvisi di addebito sottesi (n.303 2012 00010353 53/000, n.303
2012 00011115 71/000 e n.303 2012 00012736 18/000) sono stati tutti notificati in data 08.01.2014.
Sostiene di aver interrotto la prescrizione con la notificazione della Controparte_4 intimazione di pagamento n.003 2018 90027970 87/000, dapprima tentata in data 20.09.2018 e poi perfezionata il 16.04.2019.
Ebbene, per quanto riguarda il tentativo di notificazione del 20.09.2018, non può che ribadirsi quanto già detto. La circostanza (documentata) che l'appellato, all'epoca della notificazione, risultasse ancora anagraficamente residente a[...], non consente di ritenere notificato l'atto, atteso che l'agente postale avrebbe dovuto procedere secondo quanto previsto dall'articolo 140 del c.p.c., per l'ipotesi di irreperibilità del destinatario, formalità che nella fattispecie non sono state osservate.
Ne segue che l'intimazione suddetta può ritenersi notificata solo in data 16.04.2019, e cioè nel momento in cui sono state osservate tutte le formalità di cui all'art.140 c.p.c. (v. avviso ricevimento raccomandata informativa). Deve dunque concludersi che il termine quinquennale di prescrizione è maturato nell'intervallo di tempo tra la data di notifica degli avvisi di addebito sottesi (08.01.2014) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento n.003 2018 90027970 87/000, perfezionata in data
16.04.2019.
***
4.- Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da CP_ dispositivo. Non si provvede sulle spese nei confronti dell' non costituitosi in giudizio.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
5
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere a le spese del grado, che liquida in CP_1 complessivi €.10.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
CP_
- nulla per le spese del grado nei confronti dell'
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Novembre 2025.
IL PRESIDENTE est.
UI AN
(Atto sottoscritto digitalmente)
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