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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 174/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EL LUCIANO, Presidente
AP RA, EL
BARBIERI LUIGI, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 710/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 & C.sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Viale Aldo Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SCARTO F24 CREDITO D'IMPOS 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 149/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avv. Difensore_1 rappresentante del ricorrente si riporta agli atti depositati ed insiste per la condanna alle spese e l'accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: La dr.ssa Nominativo_1 rappresentante dell'ufficio si riporta agli atti depositati ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società “Ricorrente_1 & C.Sas” corrente in Fragneto L'Abate (BN) con il patrocinio dell' Avv. Difensore_1 ricorreva avverso il provvedimento con il quale l'Agenzia Entrate – Direzione Provinciale di Benevento – in data 29.8.2025 aveva disposto lo scarto del modello F24 a compensazione presentato per l'anno d'imposta 2025 e di conseguenza avverso il blocco dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta maturato ex art. 8 L. 388/2002 per il complessivo importo di €.21.637,20.
L' Agenzia aveva comunicato che lo scarto era stato disposto perché l'avvio dell'investimento non risulta anteriore all' 8.7.2002, stante la concessione edilizia rilasciata in data 11.10.2002.
La società opponeva:
1)- La nullità dell'atto di scarto per difetto di motivazione;
2)- La sua illegittimità per violazione dell'art. 17 D.Lgs nr. 241/!997, avendo correttamente indicato i crediti d'imposta portati a compensazione;
3-) La illegittimità e la tardività del disconoscimento del credito d'imposta maturato ex art. 8 L.388/2000.
Concludeva per la declaratoria di illegittimità dell'impugnato scarto e chiedeva disporsi in via cautelare la sospensione dello stesso nonché la sospensione del blocco all'utilizzo del credito d'imposta, vinte le spese del giudizio con attribuzione.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con atto depositato il 12/11/2025 ed insisteva per il rigetto del ricorso. Opponeva a sua volta e ribadiva che lo scarto è stato determinato dall'esame della documentazione presentata dalla contribuente società nel rispetto della normativa che negli anni si è resa più stringente proprio per contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni (vedi memorie Ufficio)
L'istanza cautelare veniva accolta e successivmente la causa veniva trattata nel merito all'udienza del
18.2.2026 e decisa come da dispositivo in calce
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va prima di tutto rilevato che l'iter procedimentale adottato dall' Agenzia delle Entrate appare immune da vizi essendo del tutto legittima l'attività di monitoraggio in ordine alle compensazioni crediti previste ed operate per gli investimenti industriali nelle aree economicamente svantaggiate.
L'attività di monitoraggio della fruizione dei crediti d'imposta risulta non solo coerente con le generali funzioni di controllo dell'Ufficio, ma è anche legittimata da quanto espressamente previsto dalla L.289/2002 La resistente Agenzia delle Entrate, quindi, del tutto correttamente provvedeva a sospendere le compensazioni con richiesta di documentazione al fine di controllare nel merito la loro concreta fruibilità.
Trattasi, nello specifico, di investimento industriale che il ricorrente sostiene essere stato avviato prima dell'8.7.2002 ed in concomitanza con l'acquisto, con atto per Nominativo_2, di un terreno ai fini della costruzione dell'immobile successivamente realizzato con permesso a costruire dell'11.10.2002
E nel merito l'Ufficio rilevava che l'avvio delle attività di investimento industriale non era affatto anteriore alla data dell'8.7.2002, ma successiva.
Anche nel merito il rilievo non merita censura.
Agli atti non vi è prova idonea a documentare che l'investimento industriale in discussione fosse stato effettivamente avviato in epoca anteriore alla data dell'1.7.2002.
La resistente correttamente ribadisce anche in sede di costituzione in giudizio che la data della stipula dell'atto di acquisto di un terreno non costituisce di per sé prova dell'avvio dell'investimento e che l'avvio dell'investimento va, invece, collocato nel tempo alla data del permesso a costruire ed al concreto inizio dei lavori di costruzione del fabbricato.
Il permesso a costruire costituisce atto di sicuro riferimento per determinare la finalità della costruzione e, quindi, dell'avvio dell'investimento.
Agli atti di questo giudizio, peraltro, non vi è copia del rogito per Nominativo_2 indicato dalle parti e la Corte non ha perciò la possibilità di verificare se lo stesso contenga la indicazione di motivi che valgano a collegare con certezza all'acquisto del terreno l'avvio dell'investimento industriale per cui è causa.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Sussistono, tuttavia, a ragione della particolarità delle questioni trattate, giusti motivi per la integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento il 18/02/2026
Il EL RS
Dott. Francesco Capobianco Il Presidente
Dott. Luciano Nicolella
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EL LUCIANO, Presidente
AP RA, EL
BARBIERI LUIGI, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 710/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 & C.sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Viale Aldo Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SCARTO F24 CREDITO D'IMPOS 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 149/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avv. Difensore_1 rappresentante del ricorrente si riporta agli atti depositati ed insiste per la condanna alle spese e l'accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: La dr.ssa Nominativo_1 rappresentante dell'ufficio si riporta agli atti depositati ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società “Ricorrente_1 & C.Sas” corrente in Fragneto L'Abate (BN) con il patrocinio dell' Avv. Difensore_1 ricorreva avverso il provvedimento con il quale l'Agenzia Entrate – Direzione Provinciale di Benevento – in data 29.8.2025 aveva disposto lo scarto del modello F24 a compensazione presentato per l'anno d'imposta 2025 e di conseguenza avverso il blocco dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta maturato ex art. 8 L. 388/2002 per il complessivo importo di €.21.637,20.
L' Agenzia aveva comunicato che lo scarto era stato disposto perché l'avvio dell'investimento non risulta anteriore all' 8.7.2002, stante la concessione edilizia rilasciata in data 11.10.2002.
La società opponeva:
1)- La nullità dell'atto di scarto per difetto di motivazione;
2)- La sua illegittimità per violazione dell'art. 17 D.Lgs nr. 241/!997, avendo correttamente indicato i crediti d'imposta portati a compensazione;
3-) La illegittimità e la tardività del disconoscimento del credito d'imposta maturato ex art. 8 L.388/2000.
Concludeva per la declaratoria di illegittimità dell'impugnato scarto e chiedeva disporsi in via cautelare la sospensione dello stesso nonché la sospensione del blocco all'utilizzo del credito d'imposta, vinte le spese del giudizio con attribuzione.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con atto depositato il 12/11/2025 ed insisteva per il rigetto del ricorso. Opponeva a sua volta e ribadiva che lo scarto è stato determinato dall'esame della documentazione presentata dalla contribuente società nel rispetto della normativa che negli anni si è resa più stringente proprio per contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni (vedi memorie Ufficio)
L'istanza cautelare veniva accolta e successivmente la causa veniva trattata nel merito all'udienza del
18.2.2026 e decisa come da dispositivo in calce
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va prima di tutto rilevato che l'iter procedimentale adottato dall' Agenzia delle Entrate appare immune da vizi essendo del tutto legittima l'attività di monitoraggio in ordine alle compensazioni crediti previste ed operate per gli investimenti industriali nelle aree economicamente svantaggiate.
L'attività di monitoraggio della fruizione dei crediti d'imposta risulta non solo coerente con le generali funzioni di controllo dell'Ufficio, ma è anche legittimata da quanto espressamente previsto dalla L.289/2002 La resistente Agenzia delle Entrate, quindi, del tutto correttamente provvedeva a sospendere le compensazioni con richiesta di documentazione al fine di controllare nel merito la loro concreta fruibilità.
Trattasi, nello specifico, di investimento industriale che il ricorrente sostiene essere stato avviato prima dell'8.7.2002 ed in concomitanza con l'acquisto, con atto per Nominativo_2, di un terreno ai fini della costruzione dell'immobile successivamente realizzato con permesso a costruire dell'11.10.2002
E nel merito l'Ufficio rilevava che l'avvio delle attività di investimento industriale non era affatto anteriore alla data dell'8.7.2002, ma successiva.
Anche nel merito il rilievo non merita censura.
Agli atti non vi è prova idonea a documentare che l'investimento industriale in discussione fosse stato effettivamente avviato in epoca anteriore alla data dell'1.7.2002.
La resistente correttamente ribadisce anche in sede di costituzione in giudizio che la data della stipula dell'atto di acquisto di un terreno non costituisce di per sé prova dell'avvio dell'investimento e che l'avvio dell'investimento va, invece, collocato nel tempo alla data del permesso a costruire ed al concreto inizio dei lavori di costruzione del fabbricato.
Il permesso a costruire costituisce atto di sicuro riferimento per determinare la finalità della costruzione e, quindi, dell'avvio dell'investimento.
Agli atti di questo giudizio, peraltro, non vi è copia del rogito per Nominativo_2 indicato dalle parti e la Corte non ha perciò la possibilità di verificare se lo stesso contenga la indicazione di motivi che valgano a collegare con certezza all'acquisto del terreno l'avvio dell'investimento industriale per cui è causa.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Sussistono, tuttavia, a ragione della particolarità delle questioni trattate, giusti motivi per la integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento il 18/02/2026
Il EL RS
Dott. Francesco Capobianco Il Presidente
Dott. Luciano Nicolella