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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 175/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente e Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 286/2022 depositato il 06/05/2022
proposto da
Ag.entrate - RI - Cagliari
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 520/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 1 e pubblicata il 20/10/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW3010102231 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW3010102232 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente: in riforma della sentenza appellata rigetto del ricorso di primo grado.
Appellato: non costituito nel presente grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaia Provinciale di Cagliari, rubricato al n. 406/2020, il signor Resistente_1
impugnava le intimazioni di pagamento, le cartelle e gli avvisi con i quali la Direzione Provinciale di
Cagliari dell'Agenzia delle Entrate aveva accertato quaanto dovuto per IRPEF e altro in relazione agli anni
2007 e 2008.
Deduceva sostanzialmente due motivi di impugnazione chiedendo quindi l'annullamento dei provvedimenti impugnati.
Con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, Sezione I, in parte dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, in parte respingeva e accoglieva nella parte relativa agli avvisi di accertamento il ricorso, per l'effetto annullando questi due provvedimenti.
Avverso la predetta sentenza, nella parte per lei sfavorevole, propone il ricorso in appello in epigrafe l'Agenzia delle Entrate - RI - chiedendo la sua riforma, per tale parte, e il rigetto del ricorso di primo grado anche per quanto riguarda i suddetti provvedimenti.
L'appellato non si è costituito in giudizio.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 23 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, e deve essere accolto.
Il primo giudice ha accolto l'impugnazione di cui in motivazione in quanto gli avvisi di accertamento di cui si tratta sono stati notificati con il rito della notifica agli assenti, ma l'Agenzia non ha depositato in giudizio gli atti attestanti la notifica della cosiddetta raccomandata informativa.
Nel presente grado peraltro l'Agenzia della RI ha dimostrato come dopo la notifica degli avvisi di accertamento - che si sostiene essere regolare - sono stati notificati numerosi atti esecutivi, che hanno comportato l'integrale conoscenza, da parte del contribuente, dell'obbligazione tributaria a suo carico.
Tale argomentazione, dimostrata in punto di fatto, è condivisa dal Collegio.
L'appello deve di conseguenza essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, respinto il ricorso di primo grado.
Le spese devono essere intgralmente compensate atteso che il definitivo chiarimento sul caso è intervenuto in appello.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
definitivamente pronunciando accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa integralmente spese e onorari del presente grado del giudizio. Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 23 gennaio 2026, dalla Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado della Sardegna, Sezione Prima, con la partecipazione di Manfredo Atzeni, presidente, estensore, Franco Latti, giudice, Antonella Murino, giudice.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente e Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 286/2022 depositato il 06/05/2022
proposto da
Ag.entrate - RI - Cagliari
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 520/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 1 e pubblicata il 20/10/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW3010102231 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW3010102232 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente: in riforma della sentenza appellata rigetto del ricorso di primo grado.
Appellato: non costituito nel presente grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaia Provinciale di Cagliari, rubricato al n. 406/2020, il signor Resistente_1
impugnava le intimazioni di pagamento, le cartelle e gli avvisi con i quali la Direzione Provinciale di
Cagliari dell'Agenzia delle Entrate aveva accertato quaanto dovuto per IRPEF e altro in relazione agli anni
2007 e 2008.
Deduceva sostanzialmente due motivi di impugnazione chiedendo quindi l'annullamento dei provvedimenti impugnati.
Con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, Sezione I, in parte dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, in parte respingeva e accoglieva nella parte relativa agli avvisi di accertamento il ricorso, per l'effetto annullando questi due provvedimenti.
Avverso la predetta sentenza, nella parte per lei sfavorevole, propone il ricorso in appello in epigrafe l'Agenzia delle Entrate - RI - chiedendo la sua riforma, per tale parte, e il rigetto del ricorso di primo grado anche per quanto riguarda i suddetti provvedimenti.
L'appellato non si è costituito in giudizio.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 23 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, e deve essere accolto.
Il primo giudice ha accolto l'impugnazione di cui in motivazione in quanto gli avvisi di accertamento di cui si tratta sono stati notificati con il rito della notifica agli assenti, ma l'Agenzia non ha depositato in giudizio gli atti attestanti la notifica della cosiddetta raccomandata informativa.
Nel presente grado peraltro l'Agenzia della RI ha dimostrato come dopo la notifica degli avvisi di accertamento - che si sostiene essere regolare - sono stati notificati numerosi atti esecutivi, che hanno comportato l'integrale conoscenza, da parte del contribuente, dell'obbligazione tributaria a suo carico.
Tale argomentazione, dimostrata in punto di fatto, è condivisa dal Collegio.
L'appello deve di conseguenza essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, respinto il ricorso di primo grado.
Le spese devono essere intgralmente compensate atteso che il definitivo chiarimento sul caso è intervenuto in appello.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
definitivamente pronunciando accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa integralmente spese e onorari del presente grado del giudizio. Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 23 gennaio 2026, dalla Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado della Sardegna, Sezione Prima, con la partecipazione di Manfredo Atzeni, presidente, estensore, Franco Latti, giudice, Antonella Murino, giudice.