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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 21/11/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2262/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Dr. IO MA UR Presidente Rel.
Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 2262/2024 avente ad oggetto richiesta di modifica ex art. 473.bis 29 CPC
TRA C.F. 1 O nata il [...] in [...], con Parte 1 (CF RICORRENTEl'Avv. MAURO DE ANGELIS, come da procura in atti
E
(CF C.F. 2 ) nato il [...] in [...] 1 RESISTENTEPORTOGALLO, con l'Avv. ELVIRA SQUILLACE come da procura in atti
E
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 19.11.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la Sig.ra Parte 1 ha proposto ricorso ex art. 473.bis. 29 cpc nei confronti di Controparte 1 chiedendo la modifica del provvedimento emesso dal Tribunale di Viterbo in data 31.10.2022 in R.G.V.G. N. 2395/2022 relativo all' affidamento e mantenimento del figlio minore Per 1 nato a [...] il [...]; tanto in ragione dell'insorgenza di giustificati motivi. A tal fine deduceva il costante inadempimento del Sig. CP_1 agli obblighi genitoriali, con riguardo, in particolare all'educazione, alla cura e all'istruzione del figlio minore, oltre che alla inidoneità dell'immobile condotto in locazione dal resistente ritenuto insalubre e non adatto ad ospitare il figlio che era affetto da patologia respiratoria.
Alla luce di tali deduzioni ha chiesto di disporre l'affidamento esclusivo del minore in suo favore, con collocamento presso la stessa, e di porre a carico del CP 1 un assegno di mantenimento di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Costituendosi in giudizio parte resistente ha contestato la domanda, deducendo, al riguardo, l'assenza di condotte pregiudizievoli in danno del figlio minori giustificative l'adozione di un affidamento esclusivo, avendo il padre svolto la propria funzione in maniera premurosa e aderente al proprio ruolo genitoriale, rappresentando, inoltre, l'assenza di qualsiasi allegazione a supporto delle deduzioni della ricorrente. Ciò, anche con riguardo alla richiesta di aumento avanzata con riguardo all'aumento del contributo di mantenimento ad € 200,00 mensili (attualmente fissato in euro 100,00) considerando, in ogni caso, il suo stato di disoccupazione e la circostanza che vedeva la ricorrente percepire, secondo gli originari accordi, il 100% dell'Assegno Unico e Universale.
Nel corso del giudizio dopo l'audizione delle parti, non apparendo necessaria l'assunzione di prove, all'esito della discussione la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Giova preliminarmente premettere che in merito alle questioni di natura economica parte resistente ha riconosciuto all'udienza del 19.11.2025 il diritto per parte ricorrente a percepire il 100% dell'Assegno Unico.
Quanto alla modifica delle condizioni disposte con decreto del Tribunale di Viterbo del 31.3.2022, devono rilevarsi due circostanze che depongono negativamente per l'accoglimento della domanda: a) la prima riguarda la necessità, per la parte istante, di fornire adeguata prova circa la presenza dei presupposti di cui all'art. 473bis 29 riguardanti la sopravvenienza di
“giustificati motivi”. A tal riguardo, al contrario, la parte ha legato tale presupposto a dedotti inadempimenti in relazione ai quali, al contrario, la procedura da seguire era quella di cui all'art 473bis 39 cpc riguardante, appunto, le ipotesi di inadempimento di una delle parti. Inoltre, con riguardo ad uno dei principali elementi oggetto di contestazione (il fatto che il minore vivesse in un ambiente insalubre) la relazione in atti dei Servizi Sociali che avevano visionato l'immobile, ha escluso la presenza di tale circostanza;
2) la seconda riguarda l'assenza di qualsiasi allegazione circa i presupposti per il riconoscimento del richiesto affidamento esclusivo. Tale forma di affidamento costituisce, come noto, l' extrema ratio in relazione a siffatte situazioni, risultando, infatti, l'affidamento condiviso il primo modello da considerare, potendo il giudice disporre tale forma di affidamento, solo nel caso sussista un preciso e grave pregiudizio per il minore debitamente provato (cfr. Cass. 18817/2015). Pertanto, in assenza di precise allegazioni in merito a tale richiesta la domanda non può essere accolta.
Al rigetto della domanda consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso in atti;
Controparte 1- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di
[...] spese che si liquidano in euro 2.906,00 oltre IVA, CPA e 15% spese generali.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 21.11.2025
IL PRESIDENTE est.
IO MA UR
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Dr. IO MA UR Presidente Rel.
Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 2262/2024 avente ad oggetto richiesta di modifica ex art. 473.bis 29 CPC
TRA C.F. 1 O nata il [...] in [...], con Parte 1 (CF RICORRENTEl'Avv. MAURO DE ANGELIS, come da procura in atti
E
(CF C.F. 2 ) nato il [...] in [...] 1 RESISTENTEPORTOGALLO, con l'Avv. ELVIRA SQUILLACE come da procura in atti
E
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 19.11.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la Sig.ra Parte 1 ha proposto ricorso ex art. 473.bis. 29 cpc nei confronti di Controparte 1 chiedendo la modifica del provvedimento emesso dal Tribunale di Viterbo in data 31.10.2022 in R.G.V.G. N. 2395/2022 relativo all' affidamento e mantenimento del figlio minore Per 1 nato a [...] il [...]; tanto in ragione dell'insorgenza di giustificati motivi. A tal fine deduceva il costante inadempimento del Sig. CP_1 agli obblighi genitoriali, con riguardo, in particolare all'educazione, alla cura e all'istruzione del figlio minore, oltre che alla inidoneità dell'immobile condotto in locazione dal resistente ritenuto insalubre e non adatto ad ospitare il figlio che era affetto da patologia respiratoria.
Alla luce di tali deduzioni ha chiesto di disporre l'affidamento esclusivo del minore in suo favore, con collocamento presso la stessa, e di porre a carico del CP 1 un assegno di mantenimento di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Costituendosi in giudizio parte resistente ha contestato la domanda, deducendo, al riguardo, l'assenza di condotte pregiudizievoli in danno del figlio minori giustificative l'adozione di un affidamento esclusivo, avendo il padre svolto la propria funzione in maniera premurosa e aderente al proprio ruolo genitoriale, rappresentando, inoltre, l'assenza di qualsiasi allegazione a supporto delle deduzioni della ricorrente. Ciò, anche con riguardo alla richiesta di aumento avanzata con riguardo all'aumento del contributo di mantenimento ad € 200,00 mensili (attualmente fissato in euro 100,00) considerando, in ogni caso, il suo stato di disoccupazione e la circostanza che vedeva la ricorrente percepire, secondo gli originari accordi, il 100% dell'Assegno Unico e Universale.
Nel corso del giudizio dopo l'audizione delle parti, non apparendo necessaria l'assunzione di prove, all'esito della discussione la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Giova preliminarmente premettere che in merito alle questioni di natura economica parte resistente ha riconosciuto all'udienza del 19.11.2025 il diritto per parte ricorrente a percepire il 100% dell'Assegno Unico.
Quanto alla modifica delle condizioni disposte con decreto del Tribunale di Viterbo del 31.3.2022, devono rilevarsi due circostanze che depongono negativamente per l'accoglimento della domanda: a) la prima riguarda la necessità, per la parte istante, di fornire adeguata prova circa la presenza dei presupposti di cui all'art. 473bis 29 riguardanti la sopravvenienza di
“giustificati motivi”. A tal riguardo, al contrario, la parte ha legato tale presupposto a dedotti inadempimenti in relazione ai quali, al contrario, la procedura da seguire era quella di cui all'art 473bis 39 cpc riguardante, appunto, le ipotesi di inadempimento di una delle parti. Inoltre, con riguardo ad uno dei principali elementi oggetto di contestazione (il fatto che il minore vivesse in un ambiente insalubre) la relazione in atti dei Servizi Sociali che avevano visionato l'immobile, ha escluso la presenza di tale circostanza;
2) la seconda riguarda l'assenza di qualsiasi allegazione circa i presupposti per il riconoscimento del richiesto affidamento esclusivo. Tale forma di affidamento costituisce, come noto, l' extrema ratio in relazione a siffatte situazioni, risultando, infatti, l'affidamento condiviso il primo modello da considerare, potendo il giudice disporre tale forma di affidamento, solo nel caso sussista un preciso e grave pregiudizio per il minore debitamente provato (cfr. Cass. 18817/2015). Pertanto, in assenza di precise allegazioni in merito a tale richiesta la domanda non può essere accolta.
Al rigetto della domanda consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso in atti;
Controparte 1- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di
[...] spese che si liquidano in euro 2.906,00 oltre IVA, CPA e 15% spese generali.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 21.11.2025
IL PRESIDENTE est.
IO MA UR