Art. 25. (Disposizioni diverse)
A valere sui fondi stanziati per l'anno finanziario 1984, rispettivamente per competenza e cassa, sui capitoli di spesa indicati nella tabella A allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.
Per l'anno 1984, per l'acquisto di mezzi di trasporto di cui al comma precedente, puo' essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire ottocento milioni.
Per Fanno finanziario 1984 gli importi da iscrivere nei singoli stati di previsione dei dicasteri interessati, in relazione a disposizioni di legge che demandano la quantificazione dell'onere annuo alla legge di approvazione del bilancio, sono quelli indicati nella Tabella B allegata alla presente legge.
Per il medesimo anno finanziario i pagamenti corrispondenti restano considerati nelle autorizzazioni di cassa dei pertinenti capitoli di spesa.
Per l'anno finanziario 1984 i capitoli dei singoli stati di previsione per i quali il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative rispettivamente per competenza e cassa sono quelli indicati nella tabella C allegata alla presente legge.
Per l'anno finanziario 1984 i capitoli del conto capitale dei singoli stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e sesto comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono quelli indicati nella tabella D allegata alla presente legge.
Ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 69 e 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni, e' autorizzata l'estinzione dei titoli di pagamento tratti nell'anno finanziario 1984 per apporti dello Stato a titolo di reintegro delle minori entrate degli organismi del sistema previdenziale relative a contributi fiscalizzati, mediante commutazione in quietanza di entrata, con imputazione al capitolo n. 3342 "Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria" dello stato di previsione dell'entrata per il suddetto anno finanziario. Detta commutazione sara' effettuata a titolo di acconto in ragione del novanta per cento delle relative somme iscritte, in conto competenza e di quelle risultanti in conto residui, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per la quota restante, sulla base della relativa rendicontazione.
In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario 1983 per i quali non esistono i corrispondenti capitoli negli stati di previsione dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1984, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli.
La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, degli agenti della polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonche' per il personale della polizia di Stato in speciali condizioni di servizio sono stabilite, per l'anno finanziario 1984, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno (Elenco n. 3).
Per gli ordini di accreditamento di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, concernente la costituzione dell'ufficio stralcio previsto dall' articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , non si applica il limite di somma di cui all' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal capitolo n. 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 e dal capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno finanziario, ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle Regioni a statuto speciale dei fondi considerati ai predetti capitoli n. 5926 e n. 7081 ai sensi dell'ultimo comma dell' articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede, con propri decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento e, per ciascuno di essi, alla indicazione delle somme da destinare agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , ai sensi dell'articolo 107 del medesimo testo unico.
Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvedera', altresi', anche con variazioni compensative nel conto dei residui, a trasferire dai capitoli individuati con i decreti di cui al comma precedente ad apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro ed in quelli della spesa delle amministrazioni ed aziende autonome, l'importo differenziale fra le somme indicate per ciascuno dei predetti capitoli e quelle effettivamente destinate agli interventi nei territori indicati nell'articolo 1 del testo unico di cui al comma precedente, da devolvere per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7 del medesimo testo unico.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94 , e relative norme di applicazione.
Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni alle dotazioni di cassa dei singoli capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, purche' risultino compensative nell'ambito della medesima categoria di bilancio. Nessuna compensazione puo' essere offerta a carico dei capitoli concernenti le spese obbligatorie e d'ordine.
In riferimento alle ripartizioni effettuate dal CIPE della spesa autorizzata dalla legge 1 giugno 1977, n. 285 , concernente provvidenze per l'occupazione giovanile, e successive integrazioni e modificazioni, il Ministro del tesoro ha facolta' di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relativi all'attuazione delle suindicate disposizioni legislative, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1983 rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1984.
A valere sui fondi stanziati per l'anno finanziario 1984, rispettivamente per competenza e cassa, sui capitoli di spesa indicati nella tabella A allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.
Per l'anno 1984, per l'acquisto di mezzi di trasporto di cui al comma precedente, puo' essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire ottocento milioni.
Per Fanno finanziario 1984 gli importi da iscrivere nei singoli stati di previsione dei dicasteri interessati, in relazione a disposizioni di legge che demandano la quantificazione dell'onere annuo alla legge di approvazione del bilancio, sono quelli indicati nella Tabella B allegata alla presente legge.
Per il medesimo anno finanziario i pagamenti corrispondenti restano considerati nelle autorizzazioni di cassa dei pertinenti capitoli di spesa.
Per l'anno finanziario 1984 i capitoli dei singoli stati di previsione per i quali il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative rispettivamente per competenza e cassa sono quelli indicati nella tabella C allegata alla presente legge.
Per l'anno finanziario 1984 i capitoli del conto capitale dei singoli stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e sesto comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono quelli indicati nella tabella D allegata alla presente legge.
Ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 69 e 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni, e' autorizzata l'estinzione dei titoli di pagamento tratti nell'anno finanziario 1984 per apporti dello Stato a titolo di reintegro delle minori entrate degli organismi del sistema previdenziale relative a contributi fiscalizzati, mediante commutazione in quietanza di entrata, con imputazione al capitolo n. 3342 "Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria" dello stato di previsione dell'entrata per il suddetto anno finanziario. Detta commutazione sara' effettuata a titolo di acconto in ragione del novanta per cento delle relative somme iscritte, in conto competenza e di quelle risultanti in conto residui, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per la quota restante, sulla base della relativa rendicontazione.
In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario 1983 per i quali non esistono i corrispondenti capitoli negli stati di previsione dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1984, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli.
La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, degli agenti della polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonche' per il personale della polizia di Stato in speciali condizioni di servizio sono stabilite, per l'anno finanziario 1984, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno (Elenco n. 3).
Per gli ordini di accreditamento di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, concernente la costituzione dell'ufficio stralcio previsto dall' articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , non si applica il limite di somma di cui all' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal capitolo n. 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 e dal capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno finanziario, ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle Regioni a statuto speciale dei fondi considerati ai predetti capitoli n. 5926 e n. 7081 ai sensi dell'ultimo comma dell' articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede, con propri decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento e, per ciascuno di essi, alla indicazione delle somme da destinare agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , ai sensi dell'articolo 107 del medesimo testo unico.
Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvedera', altresi', anche con variazioni compensative nel conto dei residui, a trasferire dai capitoli individuati con i decreti di cui al comma precedente ad apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro ed in quelli della spesa delle amministrazioni ed aziende autonome, l'importo differenziale fra le somme indicate per ciascuno dei predetti capitoli e quelle effettivamente destinate agli interventi nei territori indicati nell'articolo 1 del testo unico di cui al comma precedente, da devolvere per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7 del medesimo testo unico.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94 , e relative norme di applicazione.
Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni alle dotazioni di cassa dei singoli capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, purche' risultino compensative nell'ambito della medesima categoria di bilancio. Nessuna compensazione puo' essere offerta a carico dei capitoli concernenti le spese obbligatorie e d'ordine.
In riferimento alle ripartizioni effettuate dal CIPE della spesa autorizzata dalla legge 1 giugno 1977, n. 285 , concernente provvidenze per l'occupazione giovanile, e successive integrazioni e modificazioni, il Ministro del tesoro ha facolta' di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relativi all'attuazione delle suindicate disposizioni legislative, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1983 rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1984.