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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/11/2025, n. 2735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2735 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 04/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8731/2020 del Registro Generale e promossa da con l'avv. MICALETTO DAVIDE e l'avv. STEFANELLI GIUSEPPE Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. MAZZARELLA GIUSEPPE CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto: “accertare e dichiarare che la posizione contabile presenta un saldo a debito complessivo, fino all'anno 2017 compreso, di € 36.065,57; - per l'effetto, che a parziale rettifica, sia decurtata dal debito complessivo, pari ad € 78.166,74, indicato nel provvedimento protocollo 0346039 del 19/03/2020, la somma ingiustificatamente aggiunta e computata di €
30.335,71; - che siano annullate le sanzioni relative alla omessa presentazione della dichiarazione del reddito professionale IRPEF e del volume d'affari IVA dell'anno 2017; - con riferimento al calcolo degli arretrati netti maturandi di cui alla certificazione datata 23/03/2020, che sia rettificata parzialmente la relativa quantificazione, nella misura di € 25.500 (anziché 23.000) alla data del
23/03/2020. - dichiarare la compensazione delle somme maturate a titolo di pensione e debito contributivo, condannando il ricorrente al pagamento della sola differenza”.
La resistente ha chiesto: “In via pregiudiziale rigettare la domanda di compensazione delle somme maturande dall'ing. a titolo di arretrati pensionistici ed il debito previdenziale Pt_1 vantato da , poiché improcedibile per i motivi sopra esposti. In linea principale ed in ogni CP_1 caso rigettare il ricorso perché inammissibile ed infondato (in tutto ovvero, in linea subordinata, in parte) in fatto ed in diritto, ivi compreso la domanda di compensazione, per i motivi sopra indicati
e, per l'effetto, confermare la legittimità della pretesa creditoria di . In linea più CP_1 gradata, nella malaugurata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa domanda, si chiede di rideterminare il credito di e, per l'effetto, condannare il ricorrente al pagamento CP_1 della somma indicata da ovvero di quella maggiore o minore che dovesse risultare CP_1 dall'istruttoria ovvero che il Giudice dovesse ritenere equa e giusta oltre accessori.
1 ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La domanda di “accertare e dichiarare che la posizione contabile presenta un saldo a debito complessivo, fino all'anno 2017 compreso, di € 36.065,57; - per l'effetto, che a parziale rettifica, sia decurtata dal debito complessivo, pari ad € 78.166,74, indicato nel provvedimento protocollo
0346039 del 19/03/2020, la somma ingiustificatamente aggiunta e computata di € 30.335,71” non è fondata, in quanto il CTU ha quantificato in €. 75.072,74 il debito alla data di deposito del ricorso;
tale importo è solo di poco inferiore a quello indicato da . CP_1
Soprattutto, ad avviso del giudicante non può essere accolta la domanda principale formulata dal ricorrente di “dichiarare la compensazione delle somme maturate a titolo di pensione e debito contributivo, condannando il ricorrente al pagamento della sola differenza”, in quanto i due debiti opposti in compensazione non appaiono ugualmente liquidi ed esigibili.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, infatti, non ha accolto la domanda CP_1 di pensione di vecchiaia unificata da lui presentata in data 22.11.2017.
Infatti, con missiva del 29.03.2018 aveva riconosciuto tale diritto solo in via eventuale, CP_1 in quanto subordinato alla regolarizzazione della posizione contributiva.
Con successiva missiva del 05.07.2018, poi, non aveva escluso la possibilità di una CP_1 compensazione tra il debito (non contestato) per i contributi non versati e i ratei maturandi di pensione, precisando però che doveva trattarsi di una compensazione integrale e non parziale.
Ne consegue che il diritto alla pensione non è stato riconosciuto in fase amministrativa, né può essere riconosciuto in via giudiziaria, in quanto – pur essendo vero che le modifiche introdotte dall'art. 16 bis del Regolamento Generale Previdenza sono successive alla data di presentazione della domanda di pensione – è però altrettanto vero che in base all'art. 17 co. 1 “A decorrere dal
1° gennaio 2013 la pensione di cui al presente articolo è eliminata e sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata di cui all'art. 20” e, in base a tale art. 20 “Dal 1° gennaio 2013 la pensione di vecchiaia unificata è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età ed abbiano maturato almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad ”. CP_1
In base a tali norme, già vigenti al momento della presentazione della domanda di pensione, ai fini della maturazione del diritto non è quindi sufficiente avere almeno trenta anni di iscrizione, essendo richiesti anche 30 anni di contribuzione, mentre ha dedotto che “i contributi CP_1 versati dall'Ing. alla data di presentazione della domanda di pensione di vecchiaia unificata Pt_1 ordinaria (22/11/2017) erano pari a 16 anni e 340 giorni, inferiori a quelli previsti dalla norma per la prestazione richiesta e pertanto non gli consentono di raggiungere il requisito di anzianità contributiva (periodo di iscrizione con regolare contribuzione versta) per la pensione di vecchiaia ordinaria, nemmeno minima. Nell'anno di presentazione della domanda di pensione da parte del professionista i requisiti richiesti sono 66 anni di età e 32 anni di iscrizione e contribuzione”.
Tali circostanze di fatto non risultano smentite da deduzioni o prove di segno contrario (e il relativo onere era a carico del ricorrente a norma dell'art. 2697 co. 1 c.c., trattandosi di fatti costitutivi del diritto azionato, che prevede requisiti sia anagrafici che contributivi).
2 L'unica differenza introdotta dall'art. 16 bis è che in base a tale norma non sono utili le annualità che presentano inadempimenti, anche parziali, mentre in base alla normativa precedente – in assenza di previsioni espresse in tal senso - tali annualità sarebbero utili, nei limiti dei contributi effettivamente versati (nel caso di specie pari a 16 anni e 340 giorni e quindi insufficienti).
Ciò appare coerente ai principi di diritto enunciati dalla S.C., secondo cui “Il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali vigente, ai sensi dell'art. 2116 c.c. nel rapporto fra lavoratore subordinato e datore di lavoro, da un lato, ed ente previdenziale, dall'altro, non trova applicazione nel rapporto fra lavoratore autonomo (e, segnatamente, libero professionista, come nella specie) ed ente previdenziale - nel difetto di norme di legge e fonte secondaria che eccezionalmente dispongano in senso contrario - con la conseguenza che il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce, di regola, la costituzione del rapporto previdenziale e, comunque, la maturazione del diritto alle prestazioni” (Cassazione lav., 09/04/2019, n.9865).
Non vi sono motivi per discostarsi da tale precedente, che viene richiamato ex art. 118 disp. att.
c.p.c., trattandosi peraltro di una pronuncia emessa proprio con riferimento ad un ingegnere iscritto ad , in un momento anteriore all'introduzione dell'art. 16 bis citato. CP_1
Non potendosi applicare l'automatismo delle prestazioni ex art. 2116 c.c., non può quindi essere riconosciuta la sussistenza del diritto alla pensione, neppure in misura minima.
Non può quindi operare la compensazione, in quanto il debito contributivo è certo, liquido ed esigibile, mentre il credito pensionistico è solo eventuale (difettando il requisito contributivo).
La possibilità di estinguere il debito contributivo accertato alla data di deposito del ricorso deve essere esclusa, in quanto esso – secondo quanto calcolato dal CTU – era ampiamente superiore ai ratei di pensione che il ricorrente avrebbe maturato alla stessa data.
Al riguardo, è corretta la tesi di , secondo cui la compensazione potrebbe operare solo CP_1 per intero e non in misura parziale;
orbene, sulla base delle risposte del CTU, la compensazione integrale non sarebbe ancora avvenuta alla data di deposito della relazione integrativa del
10.05.2024, residuando ancora una differenza a debito del ricorrente (sia pur minima).
Per il periodo successivo, trova applicazione il più volte citato art. 16 bis, in base al quale “16 bis.
1 - Il diritto alle prestazioni previdenziali matura al completo ed integrale adempimento degli obblighi dichiarativi e contributivi verso , comprensivi degli oneri accessori, fermo CP_1 restando gli ulteriori requisiti previsti per i singoli trattamenti. 16 bis.
2 - L'anzianità contributiva utile ai fini previdenziali è costituita dai periodi di iscrizione con integrale contribuzione. Ai fini della maturazione del diritto e del calcolo delle prestazioni previdenziali non sono utili le annualità che presentano inadempimenti dichiarativi o omissioni, anche parziali, nel pagamento dei contributi e dei relativi oneri accessori. 16 bis.
3 - I contributi versati in misura parziale relativi ad annualità non utili ai fini previdenziali non sono oggetto di restituzione”.
Pertanto, ai fini della compensazione giudiziale richiesta si dovrebbe tenere conto di tale norma e, di conseguenza, la domanda di “dichiarare la compensazione delle somme maturate a titolo di pensione e debito contributivo, condannando il ricorrente al pagamento della sola differenza” non potrebbe comunque essere accolta, in quanto il diritto alla pensione di vecchiaia unificata è subordinato alla estinzione integrale (e non solo parziale) di ogni posizione debitoria.
3 Il ricorso deve essere quindi rigettato.
La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data
20/08/2020 da ei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
3. Pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU, liquidate con decreto.
Lecce, lì 05/11/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
4
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 04/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8731/2020 del Registro Generale e promossa da con l'avv. MICALETTO DAVIDE e l'avv. STEFANELLI GIUSEPPE Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. MAZZARELLA GIUSEPPE CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto: “accertare e dichiarare che la posizione contabile presenta un saldo a debito complessivo, fino all'anno 2017 compreso, di € 36.065,57; - per l'effetto, che a parziale rettifica, sia decurtata dal debito complessivo, pari ad € 78.166,74, indicato nel provvedimento protocollo 0346039 del 19/03/2020, la somma ingiustificatamente aggiunta e computata di €
30.335,71; - che siano annullate le sanzioni relative alla omessa presentazione della dichiarazione del reddito professionale IRPEF e del volume d'affari IVA dell'anno 2017; - con riferimento al calcolo degli arretrati netti maturandi di cui alla certificazione datata 23/03/2020, che sia rettificata parzialmente la relativa quantificazione, nella misura di € 25.500 (anziché 23.000) alla data del
23/03/2020. - dichiarare la compensazione delle somme maturate a titolo di pensione e debito contributivo, condannando il ricorrente al pagamento della sola differenza”.
La resistente ha chiesto: “In via pregiudiziale rigettare la domanda di compensazione delle somme maturande dall'ing. a titolo di arretrati pensionistici ed il debito previdenziale Pt_1 vantato da , poiché improcedibile per i motivi sopra esposti. In linea principale ed in ogni CP_1 caso rigettare il ricorso perché inammissibile ed infondato (in tutto ovvero, in linea subordinata, in parte) in fatto ed in diritto, ivi compreso la domanda di compensazione, per i motivi sopra indicati
e, per l'effetto, confermare la legittimità della pretesa creditoria di . In linea più CP_1 gradata, nella malaugurata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa domanda, si chiede di rideterminare il credito di e, per l'effetto, condannare il ricorrente al pagamento CP_1 della somma indicata da ovvero di quella maggiore o minore che dovesse risultare CP_1 dall'istruttoria ovvero che il Giudice dovesse ritenere equa e giusta oltre accessori.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La domanda di “accertare e dichiarare che la posizione contabile presenta un saldo a debito complessivo, fino all'anno 2017 compreso, di € 36.065,57; - per l'effetto, che a parziale rettifica, sia decurtata dal debito complessivo, pari ad € 78.166,74, indicato nel provvedimento protocollo
0346039 del 19/03/2020, la somma ingiustificatamente aggiunta e computata di € 30.335,71” non è fondata, in quanto il CTU ha quantificato in €. 75.072,74 il debito alla data di deposito del ricorso;
tale importo è solo di poco inferiore a quello indicato da . CP_1
Soprattutto, ad avviso del giudicante non può essere accolta la domanda principale formulata dal ricorrente di “dichiarare la compensazione delle somme maturate a titolo di pensione e debito contributivo, condannando il ricorrente al pagamento della sola differenza”, in quanto i due debiti opposti in compensazione non appaiono ugualmente liquidi ed esigibili.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, infatti, non ha accolto la domanda CP_1 di pensione di vecchiaia unificata da lui presentata in data 22.11.2017.
Infatti, con missiva del 29.03.2018 aveva riconosciuto tale diritto solo in via eventuale, CP_1 in quanto subordinato alla regolarizzazione della posizione contributiva.
Con successiva missiva del 05.07.2018, poi, non aveva escluso la possibilità di una CP_1 compensazione tra il debito (non contestato) per i contributi non versati e i ratei maturandi di pensione, precisando però che doveva trattarsi di una compensazione integrale e non parziale.
Ne consegue che il diritto alla pensione non è stato riconosciuto in fase amministrativa, né può essere riconosciuto in via giudiziaria, in quanto – pur essendo vero che le modifiche introdotte dall'art. 16 bis del Regolamento Generale Previdenza sono successive alla data di presentazione della domanda di pensione – è però altrettanto vero che in base all'art. 17 co. 1 “A decorrere dal
1° gennaio 2013 la pensione di cui al presente articolo è eliminata e sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata di cui all'art. 20” e, in base a tale art. 20 “Dal 1° gennaio 2013 la pensione di vecchiaia unificata è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età ed abbiano maturato almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad ”. CP_1
In base a tali norme, già vigenti al momento della presentazione della domanda di pensione, ai fini della maturazione del diritto non è quindi sufficiente avere almeno trenta anni di iscrizione, essendo richiesti anche 30 anni di contribuzione, mentre ha dedotto che “i contributi CP_1 versati dall'Ing. alla data di presentazione della domanda di pensione di vecchiaia unificata Pt_1 ordinaria (22/11/2017) erano pari a 16 anni e 340 giorni, inferiori a quelli previsti dalla norma per la prestazione richiesta e pertanto non gli consentono di raggiungere il requisito di anzianità contributiva (periodo di iscrizione con regolare contribuzione versta) per la pensione di vecchiaia ordinaria, nemmeno minima. Nell'anno di presentazione della domanda di pensione da parte del professionista i requisiti richiesti sono 66 anni di età e 32 anni di iscrizione e contribuzione”.
Tali circostanze di fatto non risultano smentite da deduzioni o prove di segno contrario (e il relativo onere era a carico del ricorrente a norma dell'art. 2697 co. 1 c.c., trattandosi di fatti costitutivi del diritto azionato, che prevede requisiti sia anagrafici che contributivi).
2 L'unica differenza introdotta dall'art. 16 bis è che in base a tale norma non sono utili le annualità che presentano inadempimenti, anche parziali, mentre in base alla normativa precedente – in assenza di previsioni espresse in tal senso - tali annualità sarebbero utili, nei limiti dei contributi effettivamente versati (nel caso di specie pari a 16 anni e 340 giorni e quindi insufficienti).
Ciò appare coerente ai principi di diritto enunciati dalla S.C., secondo cui “Il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali vigente, ai sensi dell'art. 2116 c.c. nel rapporto fra lavoratore subordinato e datore di lavoro, da un lato, ed ente previdenziale, dall'altro, non trova applicazione nel rapporto fra lavoratore autonomo (e, segnatamente, libero professionista, come nella specie) ed ente previdenziale - nel difetto di norme di legge e fonte secondaria che eccezionalmente dispongano in senso contrario - con la conseguenza che il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce, di regola, la costituzione del rapporto previdenziale e, comunque, la maturazione del diritto alle prestazioni” (Cassazione lav., 09/04/2019, n.9865).
Non vi sono motivi per discostarsi da tale precedente, che viene richiamato ex art. 118 disp. att.
c.p.c., trattandosi peraltro di una pronuncia emessa proprio con riferimento ad un ingegnere iscritto ad , in un momento anteriore all'introduzione dell'art. 16 bis citato. CP_1
Non potendosi applicare l'automatismo delle prestazioni ex art. 2116 c.c., non può quindi essere riconosciuta la sussistenza del diritto alla pensione, neppure in misura minima.
Non può quindi operare la compensazione, in quanto il debito contributivo è certo, liquido ed esigibile, mentre il credito pensionistico è solo eventuale (difettando il requisito contributivo).
La possibilità di estinguere il debito contributivo accertato alla data di deposito del ricorso deve essere esclusa, in quanto esso – secondo quanto calcolato dal CTU – era ampiamente superiore ai ratei di pensione che il ricorrente avrebbe maturato alla stessa data.
Al riguardo, è corretta la tesi di , secondo cui la compensazione potrebbe operare solo CP_1 per intero e non in misura parziale;
orbene, sulla base delle risposte del CTU, la compensazione integrale non sarebbe ancora avvenuta alla data di deposito della relazione integrativa del
10.05.2024, residuando ancora una differenza a debito del ricorrente (sia pur minima).
Per il periodo successivo, trova applicazione il più volte citato art. 16 bis, in base al quale “16 bis.
1 - Il diritto alle prestazioni previdenziali matura al completo ed integrale adempimento degli obblighi dichiarativi e contributivi verso , comprensivi degli oneri accessori, fermo CP_1 restando gli ulteriori requisiti previsti per i singoli trattamenti. 16 bis.
2 - L'anzianità contributiva utile ai fini previdenziali è costituita dai periodi di iscrizione con integrale contribuzione. Ai fini della maturazione del diritto e del calcolo delle prestazioni previdenziali non sono utili le annualità che presentano inadempimenti dichiarativi o omissioni, anche parziali, nel pagamento dei contributi e dei relativi oneri accessori. 16 bis.
3 - I contributi versati in misura parziale relativi ad annualità non utili ai fini previdenziali non sono oggetto di restituzione”.
Pertanto, ai fini della compensazione giudiziale richiesta si dovrebbe tenere conto di tale norma e, di conseguenza, la domanda di “dichiarare la compensazione delle somme maturate a titolo di pensione e debito contributivo, condannando il ricorrente al pagamento della sola differenza” non potrebbe comunque essere accolta, in quanto il diritto alla pensione di vecchiaia unificata è subordinato alla estinzione integrale (e non solo parziale) di ogni posizione debitoria.
3 Il ricorso deve essere quindi rigettato.
La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data
20/08/2020 da ei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
3. Pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU, liquidate con decreto.
Lecce, lì 05/11/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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