Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 27/06/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 285/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 273/2021 del Tribunale di NI, pubblicata in data 7/7/2021 nell'ambito del procedimento n. R.G. 2131/2012, tra
(C.F. ), con sede sociale a Milano piazza Gae Aulenti n. 3, Torre Parte_1 P.IVA_1
A, assistita e difesa dagli avv. Pesenti Marco, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
[...] Parte_5 Parte_6
Luciani Mauro in Campobasso, appellante e
(C.F. ), con sede a Colli al Volturno (IS) strada Controparte_1 P.IVA_2
Comunale Porcina, assistita e difesa dagli avv. Sassi Paolo e Sassi Antonio, elettivamente domiciliata presso il loro studio ad NI, appellata nonché
Giannelli, Stefano Parlatore e Giacinto Di Donato, intervenuta
CONCLUSIONI: come da note scritte.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 20/3/25, assegnando alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 273/21 il Tribunale di NI, in accoglimento dell'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale, ha dichiarato Controparte_1 la nullità delle clausole negoziali che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi,
l'applicazione di interessi usurari ed in misura ultralegale, la commissione di massimo scoperto ed ulteriori oneri e commissioni non contrattualizzati, relativamente ai rapporti di conto corrente bancario ordinario n. 2461774 e di conto corrente anticipo n. 2557636, intestati a Controparte_1
accesi presso la banca filiale di NI (rispettivamente a partire dal primo
[...] Parte_1 febbraio 1999 e dal 3 aprile 2001). Ha condannato l'istituto di credito al pagamento in favore del correntista della somma di euro 129.931,94, oltre interessi legali dalla domanda, accogliendo la riconvenzionale proposta dall'opponente.
La banca appellante ha censurato la sentenza sotto due profili.
Sono poi intervenute nel giudizio, ex art. 111 c.p.c., le società e CP_3 Controparte_2
Con cessionarie del credito vantato da nei confronti di sostenendo Parte_1 Controparte_1 le ragioni della banca.
1) Clausole negoziali contemplanti le condizioni economiche dei rapporti
Il giudice di primo grado ha osservato che “i documenti contrattuali relativi ai rapporti […] non consentono di rilevare pattuizioni di condizioni economiche espresse né coordinate a criteri oggettivamente determinati;
dalla lettura della documentazione agli atti non emerge la disciplina analitica dei tassi di interessi attivi e passivi né la disciplina analitica delle spese e delle valute”.
Obietta l'appellante che i documenti prodotti dalla banca dimostrano il contrario, vale a dire la compiuta regolamentazione delle condizioni economiche inerenti ai rapporti in esame. Occorre pertanto esaminare la documentazione prodotta dall'appellante nel giudizio di primo grado.
E' in atti un documento, predisposto dalla banca, con cui la società comunica Controparte_1 ad Unicredit Banca di Roma s.p.a. di “accettare la linea di credito” concessa. Il documento, sottoscritto dal legale rappresentante della società, richiama il c/c n. 2461774 e riporta la data del
13/10/2010. Il conto corrente in esame fu aperto l'1/2/99 e chiuso l'8/12/11. E' perciò evidente che il documento contrattuale è intervenuto a disciplinare il rapporto soltanto pochi mesi prima della sua chiusura.
E' stato prodotto altro documento, predisposto dalla banca, con cui la società Controparte_1 comunica ad Unicredit Banca di Roma s.p.a. di “accettare la linea di credito” concessa. Il documento, sottoscritto dal legale rappresentante della società, richiama il c/c n. 2557636 e riporta la data del
13/10/2010. Il conto corrente in esame fu aperto 3/4/01 e chiuso l'8/12/11. Anche in questo caso è evidente che il documento contrattuale è intervenuto a disciplinare il rapporto soltanto pochi mesi prima della sua chiusura.
Il documento di sintesi DSAC16 si riferisce genericamente al “Contratto di affidamento per imprese/professionisti”. Nell'ultimo foglio reca la sottoscrizione dell'amministratore di
[...]
e la data del 13/10/2010. Il documento di sintesi non richiama affatto alcuno dei rapporti Controparte_1 di c/c oggetto del presente giudizio. Peraltro le condizioni economiche, relative all'affidamento, sono anche diverse da quelle enunciate nei documenti del 13/10/10 relativi ai c/c n. 2461774 e n. 2557636.
Diversa è anche l'entità dell'affidamento. Se ne desume che il documento di sintesi è relativo ad altro rapporto.
L'appellante ha altresì prodotto il foglio informativo “1080 – Affidamenti in conto corrente”, “Ed. 26 marzo 2001”. Il documento reca la sottoscrizione dell'amministratore di Controparte_4 privo di data e di qualsiasi riferimento ad uno dei rapporti negoziali in essere con l'appellato. Non è possibile quindi stabilire se regolasse uno dei rapporti in esame o eventualmente altri, sempre in capo al medesimo cliente. Quest'ultima circostanza, rappresentata dall'appellato, non è da escludere attesa la esistenza di plurimi documenti, recanti date diverse e condizioni economiche differenti. Del resto non sarebbe comunque possibile stabilire a partire da quale data operassero le condizioni economiche indicate nel foglio informativo.
E' in atti il documento di sintesi DSAC02 relativo ad un “contratto di affidamento per imprese/professionisti”, con data 14/7/05. Anche in questo caso il documento non richiama alcuno dei rapporti in essere tra banca e cliente. E' quindi assai arduo riferirlo ad uno dei due contratti di conto corrente ordinario e affidamento in conto corrente.
Anche il foglio informativo della Rolo Banca 1473 s.p.a., edizione 1/2/99, non ha valore dirimente.
Non si riferisce espressamente ai rapporti negoziali oggetto di giudizio. E' indubbio che tra le parti esistessero più contratti bancari. Nei documenti prodotti dall'appellante emergono diverse linee di credito, con affidamenti di entità diversa. E' in atti anche una lettera di
UniCredit Banca di Roma, risalente al 17/11/09, attestante l'adesione di al Controparte_1
“package IMPRENDO ONE”, che contempla una serie di servizi bancari e non.
Il TUB impone alle banche di improntare le proprie relazioni a criteri di correttezza e buona fede. A tale scopo devono mettere a disposizione dei clienti i seguenti documenti informativi: le guide pratiche, i fogli informativi, la copia del contratto ed i documenti di sintesi. Il foglio informativo si riferisce ad una categoria di operazioni e servizi. E' solo il documento di sintesi che riporta in maniera personalizzata le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo. Infatti il documento di sintesi è parte integrante del contratto e come tale viene allegato al contratto.
Nella vicenda in esame mancano documenti contrattuali, riferibili con certezza ai rapporti dedotti in giudizio, disciplinanti analiticamente le condizioni economiche pattuite tra le parti. Ciò si riverbera negativamente sulle pretese della banca. Come chiarito dal primo giudice, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso. La prova del fatto costitutivo del credito pertanto spetta al creditore opposto.
Ai sensi dell'art. 117, comma 4, D. l.vo n. 385/93, i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. Il successivo comma 7 sancisce che in caso di inosservanza del comma 4 si applicano le condizioni (tassi/prezzi) indicate alle lettere a) e b).
Correttamente quindi il giudice di primo grado ha disapplicato i tassi e i prezzi praticati dalla banca, facendo propri i conteggi riportati nella relazione di consulenza, che ha utilizzato i criteri di cui al richiamato comma 7.
2) Erronea lettura dei risultati contabili della ctu
L'appellante sostiene che il giudice di primo grado sia incorso in “un evidente errore di lettura delle conclusioni dell'ausiliare tecnico sui dati contabili finali”. Erroneamente il giudice (verosimilmente indotto in errore dalla scarsa chiarezza della tavola sinottica elaborata dal CTU) ha sommato il saldo del c/c ordinario n. 2461774, calcolato dalla banca (euro -59.906,54), al saldo rielaborato dal ctu (euro
+68.503,87), senza tener conto che si trattasse di una somma algebrica. Analogamente, reiterando l'errore, ha sommato il saldo del c/c anticipo n. 2557636, calcolato dalla banca (euro – 49.011,98), al saldo del c/c rielaborato dal ctu (euro – 47.490,45). La censura è fondata.
Nella relazione di consulenza si riportano, con riferimento ai due conti correnti, i saldi calcolati dalla banca (e contestati dal cliente) e quelli rideterminati dal consulente. Questi ultimi sono indicati in euro 68.503,87 (con riferimento al c/c ordinario) ed in euro – 47.490,45 (saldo negativo riferito al c/c anticipo).
Operando la compensazione tra i due saldi (uno positivo e l'altro negativo), residua un credito del correntista verso la banca pari ad euro 21.013,42.
L'azione di ripetizione dell'indebito, esercitata da va pertanto riconosciuta Controparte_1 nei limiti suindicati. Conseguentemente la banca va condannata al pagamento, in favore di
[...]
della somma di euro 21.013,42 oltre interessi legali dalla domanda (26/10/12). Controparte_1
3) Spese processuali
Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (ex plurimis Cass. Sez. 6 - 3, n. 13356 del 18/5/2021).
In ragione del parziale accoglimento dell'appello e della domanda iniziale, vanno compensate nella misura di un quarto le spese processuali relative ai due gradi di giudizio, ponendo a carico dell'appellante e delle parti intervenute la restante parte, liquidata in dispositivo.
Le spese di consulenza, liquidate dal giudice nel primo grado, vanno definitivamente poste a carico della banca.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 285/21 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata l'1/9/22 da nei Parte_1 confronti di con l'intervento di e avverso la Controparte_1 CP_3 Controparte_2 sentenza n. 273/21 del Tribunale di NI in composizione monocratica, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata condanna al pagamento in favore di della somma di euro 21.013,42 Parte_1 Controparte_1 oltre interessi legali dal 26/10/12 in luogo di quella di 129.931,94;
2) compensa tra le parti, nella misura di un quarto, le spese processuali dei due gradi di giudizio, ponendo a carico di di e di in via solidale, la restante Parte_1 CP_3 Controparte_2 parte da versare in favore di che liquida, quanto al primo grado di giudizio, Controparte_1 in euro 5.843,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e, quanto al presente grado, in euro 9.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente a carico di le spese di consulenza, già liquidate nel giudizio Parte_1 di primo grado.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 18/6/2025
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Maria Grazia d'Errico)