TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 5713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5713 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRESCIA III SEZIONE CIVILE
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 2 dicembre 2025; esaminate le note scritte depositate dalle parti;
richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 127 ter e dell'art. 429 c.p.c.
N. R.G. 4520/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa CO TO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, in materia di opposizione alla ordinanza ingiunzione ex art. 22 legge n. 689/1981 (sentenza del Giudice di Pace di Brescia, dr.ssa Poma, n. 594/2022 pubblicata in data 7.10.2022 e non notificata), promossa da:
, in persona del Sindaco, quale legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Moniga e Andrea Orlandi, ed elettivamente domiciliato come in atti,
APPELLANTE
contro
Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Depositate le note scritte per l'udienza del 2 dicembre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rimanda integralmente, il Giudice, dopo la discussione, ha emesso la presente sentenza.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello del 30 marzo 2023 il impugnando la sentenza Parte_1 del Giudice di Pace di Brescia n. 594/2022, ha esposto quanto segue: in data 22.05.2020, Agenti della Polizia Locale di Brescia accertavano che il veicolo targato EP241RM, aveva percorso in più occasioni Via Montelungo superando il limite massimo di velocità, fissato in 80 km/h, ed in realtà le violazioni erano state rilevate in più date, specificamente elencate nell'atto di citazione, comunque per un arco temporale decorrente dal 15 marzo 2021 al 16 aprile 2021, e talvolta anche in più occasioni nella stessa giornata;
le violazioni venivano rilevate a mezzo misuratore di velocità fisso denominato “PSVC”, omologazione n° 1565 del 02.04.2014, e regolarmente notificate all'appellato, quale intestatario del veicolo e quindi, ai sensi dell'art 196 del C.d.S., obbligato in solido per le violazioni con esso compiute;
la somma complessiva delle sanzioni ammonta ad un totale di 3.840,07 € (a fronte dei 2.783,00 € erroneamente dichiarati dal ricorrente in primo grado); l'appellato proponeva ricorso in proprio davanti al Giudice di Pace di Brescia senza mettere in discussione le trasgressioni, limitandosi a chiedere l'applicazione del beneficio di cui all'art. 198 comma 1 C.d.s., a mente del quale “1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo”; il si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto Parte_1 del ricorso, stante la ritenuta inapplicabilità della norma invocata dall'allora ricorrente;
il Giudice di pace ha invece accolto il ricorso applicando la sanzione di euro 247,67, di cui al verbale n. 70159249 (erroneamente indicato come n. 70159349), aumentata fino al triplo, annullato i restanti 28 verbali e disposto la decurtazione di soli 3 punti dal titolo di guida del conducente;
tutto ciò premesso, ha quindi chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “RICORRE affinché Codesto On.le Tribunale, quale giudice di appello, fissata l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., accolga nel contraddittorio, o nella contumacia giudizialmente accertata, le seguenti CONCLUSIONI per i motivi di cui in narrativa, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via principale, in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Brescia, dr.ssa Poma, n. 594/2022 pubblicata in data 7.10.2022 e non notificata, voglia Codesta On.le Tribunale, rigettare il ricorso in primo grado proposto dal sig. avverso i verbali sanzionatori n. 70157938 n. Controparte_1
70158169 n. 70158345 n. 70158308 n. 70158231 n. 70158375 n. 70158447 n. 70158546 n. 70158540 n. 70158581 n. 70158657 n. 70158854 n. 70159049 n. 70159106 n. 70159090 n. 70159265 n. 70159249 n. 70159376 n. 70159441 n. 70159419 n. 70159462 n. 70159566 n. 70159630 n. 70159699 n. 70159796 n. 70159767 n. 70159898 n. 70160002 n. 70159976, elevati a suo carico dalla Polizia Locale del e per l'effetto confermare le sanzioni contemplate nei Parte_1 verbali stessi. In subordine: nella denegata ipotesi di rigetto dei primi 3 motivi di appello, confermare le sanzioni accessorie della decurtazione dei punti previste nei verbali a carico del sig. nella misura integrale, o nella misura prevista CP_1 dall'art. 126 bis comma 1 bis C.d.S. Spese, compreso il contributo unificato, e compenso professionale integralmente Rifusi”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, non costituitosi l'appellato, istruita la causa solo documentalmente, all'esito dell'udienza del 2 dicembre 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle note scritte depositate nei termini, la causa è stata decisa.
*** * ***
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell'appellato che non si è costituito in giudizio, quantunque in esso regolarmente citato.
Ciò posto, passando al merito della impugnazione, va detto che l'appellante ha proposto i seguenti motivi di appello.
Con il primo motivo di appello si duole della illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 198, comma 1, c.d.s. Nello specifico, ha dedotto che la sentenza impugnata si limita ad affermare che la plurima violazione dell'art. 142 c.d.s., in quanto seriale, giustifica l'applicazione dell'istituto della continuazione di cui all'art. 198, comma 1 C.d.S., non tenendo conto che ad ogni violazione accertata corrisponde un distinto transito del veicolo, registrato in giorno e/o orario diverso, situazione nella quale non può applicarsi la disposizione di favor.
Con il secondo motivo di appello ha censurato la sentenza impugnata per la violazione e falsa applicazione degli art. 112 c.p.c. e dell'art. 201 C.d.S. Nello specifico, il primo Giudice ha affermato che se la Polizia locale avesse notificato tempestivamente le violazioni commesse, l'appellato si sarebbe reso conto delle stesse, in questo modo violando la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, non avendo il ricorrente dedotto alcunché riguardo ad un preteso ritardo nella notificazione delle infrazioni (cfr. Cass. n. 7704/22).
Con il terzo motivo di appello, ha invece denunciato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 132 c.p.c., oltre che dell'art. 3 l. 689/1981, nello specifico affermando, il primo Giudice, che se la Polizia Locale avesse notificato le violazioni tempestivamente, il ricorrente si sarebbe avveduto delle violazioni ed avrebbe potuto porvi rimedio. In particolare, ha implicitamente ritenuto vero quanto dedotto dal ricorrente circa la “rottura della luce del cruscotto del veicolo”, che gli avrebbe impedito di avvedersi del superamento del limite di velocità, dando per scontato che se questi avesse ricevuto prima i verbali avrebbe posto rimedio all'”inconveniente”. Si è dato quindi rilievo scusante ad un fatto comunque addebitabile alla negligenza della persona sanzionata, oltre al fatto che non v'è alcun riscontro oggettivo sulla veridicità della affermazione della persona sanzionata, senza darne, peraltro, alcuna motivazione.
Con il quarto motivo di appello ha censurato la sentenza per la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 126 bis, comma 1, C.d.S., dell'art. 112 c.p.c., oltre al vizio di ultrapetizione ed alla violazione dell'art. 198, comma 1, C.d.S. sotto altro profilo. Nello specifico, il primo Giudice ha applicato, oltre alla sanzione pecuniaria, riducendola ai sensi dell'art. 198 comma 1, la sanzione della decurtazione dei punti in numero di 3 al titolo di guida del conducente, esclusivamente con riferimento all'unico verbale confermato, annullando gli altri verbali. Per 12 delle infrazioni contestate era prevista, ai sensi dell'art. 126 bis, comma 1 e tabella allegata, la sanzione accessoria della decurtazione di 3 punti della patente del conducente (che era pacificamente il sig.
. A tale sanzione accessoria, tuttavia, non è applicabile il “cumulo giuridico”, CP_1 essendo questo istituto proprio solo delle sanzioni pecuniarie, tanto che non lo si ritiene applicabile neanche in caso di legittima applicazione dell'art. 198, comma 1, C.d.S. (cfr. Cass. 3940/12). Nel caso di specie, trova, invece, applicazione il diverso criterio, di cui all'art. 126 bis, comma 1 bis, del medesimo codice, del cumulo dei punti nella misura prevista per le singole violazioni, fermo restando il limite massimo dei quindici punti). Inoltre, la norma applicata non comporta l'annullamento dei verbali, ma esclusivamente l'applicazione di una sanzione commisurata ad un determinato parametro. Peraltro, il ricorrente non aveva formulato alcuna domanda di annullamento, ma esclusivamente di applicazione dell'art. 198, comma 1.
Ciò posto, preliminarmente, si avverte che la presente controversia sarà decisa in virtù del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione preliminare o pregiudiziale (cfr. Cass., n. 9936/2014). Si permette, così, al Giudice di scegliere la soluzione più idonea “sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica”, così di fatto preferendo il “profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 c.p.c.” (cfr. Cass., 12002/2014), in ossequio al principio di ragionevole durata del processo da ritenersi sovraordinato in una prospettiva costituzionalmente orientata.
Aderendo, pertanto, all'interpretazione adottata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. 8 maggio 2014 n. 9936), “in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.” sarà esaminato il merito della controversia, considerandosi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni sollevate dalle parti.
Passando al merito della impugnazione, va detto che l'appello è fondato e va accolto, ritenendo possibile la trattazione congiunta dei motivi di censura, in quanto strettamente connessi dal punto di vista logico-giuridico.
Innanzi tutto, è fuori di dubbio che non vi sia alcuna prova certa in ordine al, solo, indicato malfunzionamento del cruscotto, quale circostanza che avrebbe impedito all'appellato di rendersi conto del superamento dei limiti di velocità.
Peraltro, anche in presenza di una prova in senso favorevole all'appellato, è evidente che questa circostanza non sarebbe certo servita come scusante del comportamento gravemente violativo del codice della strada: le violazioni si sono svolte in un periodo di tempo molto ampio, dal 15 marzo 2021 al 16 aprile 2021, quindi per più di un mese, periodo nel quale è assolutamente impensabile che una persona alla guida di un'autovettura (quindi, di per sé, tenuta al rispetto dei canoni di prudenza che si estendono anche alla valutazione di eventuali difetti del mezzo) non si renda conto di un guasto alle apparecchiature e non corra, conseguentemente, ai ripari.
Neanche può darsi efficacia scusante al ritardo della notifica dei verbali da parte del appellante, come ha ritenuto il Giudice di prime cure, nel senso che se la Pt_1 notifica degli atti fosse arrivata per tempo, l'appellato si sarebbe reso conto in tempo delle violazioni via via comminate ed avrebbe cessato la sua condotta.
E' evidente la fallacia di questa affermazione, sol che si consideri che il rispetto delle norme del codice della strada prescinde dalla contestazione da parte della amministrazione, ed anzi ad essa preesiste, poiché deve derivare dai comportamenti dei singoli conducenti i mezzi.
Infine, ha errato il Giudice di prime cure nel ritenere applicabile al caso di specie l'istituto della continuazione, pacificamente applicabile al solo ambito delle violazioni penali e non estensibile analogicamente a quello delle sanzioni amministrative.
Sul punto è il caso di richiamare quanto disposto dalla Corte di cassazione, II sezione civile (n. 12208/2022), secondo la quale è ancora attuale il principio per cui, ai sensi dell'art. 8, L. 24 novembre 1981, n. 689, l'istituto della continuazione in materia di sanzioni amministrative si applica, in via generale, alla sola ipotesi in cui la pluralità di violazioni sia commessa con una sola azione od omissione, mentre nel caso le stesse siano commesse con più azioni od omissioni, detto istituto trova applicazione soltanto se si tratta di violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (cfr. Cass. civ., sez. I, 16 dicembre 2005, n. 27799; Cass. civ., sez. lav., 13 maggio 2019, n. 12659), senza possibilità di estensione analogica. Né, poi, emergerebbero profili di illegittimità costituzionale, perché va escluda in radice una disparità di trattamento tra le sanzioni amministrative e quelle penali, per la ontologica diversità dei due tipi di violazione che è alla base delle sanzioni, restando che il diverso trattamento riservato alle violazioni in materia previdenziale ed assistenziale rientra nella discrezionalità del legislatore, senza quindi implicare alcuna violazione del principio di cui all'art. 3 Cost. (Cass. civ., sez. VI, 16 dicembre 2014, n. 26434; Cass. civ., sez. II, 7 maggio 2018, n. 10890. Sul punto, ancora più nello specifico, cfr. Cass. civ., sez. II, 4 marzo 2011, n. 5252 , secondo la quale “la differenza qualitativa tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che attraverso l'interpretazione analogica le norme di favore previste in materia penale possano essere estese alla materia degli illeciti amministrativi” per cui
“l'unificazione, ai fini dell'applicazione della sanzione – nella misura massima del triplo di quella prevista per la violazione più grave – in ordine a plurime trasgressioni di diverse disposizioni o della medesima disposizione, riguarda, ai sensi dell'art. 8, comma 1, in questione, esclusivamente l'ipotesi in cui la pluralità delle violazioni discenda da un'unica condotta e, quindi, non opera nel caso di condotte distinte, quantunque collegate sul piano dell'identità di una stessa intenzione plurioffensiva (al di fuori ovviamente delle violazioni attinenti alla materia previdenziale ed assistenziale, indicate nel comma 2), nella cui ipotesi, perciò, trova applicazione il criterio generale del cumulo materiale delle sanzioni”).
E' bene evidente la difficoltà, nel caso di specie, di ritenere l'esistenza di una sola azione violativa del codice della strada, avendo il trasgressore superato i limiti di velocità per ventinove volte ed in un periodo decorrente dal 15 marzo 2021 al 16 aprile 2021.
Infine, quanto alla applicazione dell'art. 198 c.d.s., si aderisce al ragionamento della Corte di cassazione (n. 3940/2012) che ha statuito che: “In tema di sanzioni amministrative relative alla circolazione stradale, ove venga commessa, con una sola azione o omissione, la violazione di diverse disposizioni del codice della strada, a ciascuna delle quali consegua la decurtazione dei punti dalla patente di guida, non opera il meccanismo previsto dall'art. 198, comma primo, di detto codice — che, nel caso di più violazioni commesse con una sola azione o omissione, commina la sanzione per l'infrazione più grave, aumentata fino al triplo —, trattandosi di norma formulata esclusivamente con riferimento alla sanzione pecuniaria, e trova, invece, applicazione il diverso criterio, di cui all'art. 126-bis, comma 1-bis, del medesimo codice, del cumulo dei punti nella misura prevista per le singole violazioni, fermo restando il limite massimo dei quindici punti”.
L'appello è quindi fondato e va accolto.
Consegue a tanto la condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi tenuto conto delle tariffe vigenti, delle fasi del giudizio svolte, del valore della controversia e dei valori medi (ad eccezione di quelli di trattazione/istruzione, non essendosi svolta la fase istruttoria, e decisoria, stante la effettiva portata dell'attività difensiva, per le quali valgono i valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, III sezione civile, in persona del Giudice CO TO, decidendo sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Giudice Parte_1 di Pace di Brescia, dr.ssa Poma, n. 594/2022 pubblicata in data 7.10.2022 e non notificata, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_2
2) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata conferma tutti i verbali impugnati dall'appellato (verbali sanzionatori n. 70157938 n. 70158169 n. 70158345 n. 70158308 n. 70158231 n. 70158375 n. 70158447 n. 70158546 n. 70158540 n. 70158581 n. 70158657 n. 70158854 n. 70159049 n. 70159106 n. 70159090 n. 70159265 n. 70159249 n. 70159376 n. 70159441 n. 70159419 n. 70159462 n. 70159566 n. 70159630 n. 70159699 n. 70159796 n. 70159767 n. 70159898 n. 70160002 n. 70159976), elevati a suo carico dalla Polizia Locale del;
Parte_1
3) condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite sostenute da parte appellante che liquida in euro 1.702,00 per i compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti.
Brescia, 19 dicembre 2025
Il Giudice
CO TO