Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 13/05/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 926/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 926 /2025, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ), nt. a CODOGNO (LO) il 18/05/1963, Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. SILVIA BASINI e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
E
(c.f. ), nt. a CODOGNO (LO) il 20/03/1965, con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'Avv. ANTONELLA DALLAVALLE e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
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Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e hanno Parte_2 Parte_1 chiesto al tribunale congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in San Rocco al Porto il
18.07.1992 e che dall'unione coniugale, il 15.04.1997, è nato Persona_1
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
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Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.), giacché la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti.
Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente rilevanza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , Parte_2 Parte_1 sposatisi il 18.7.1992 a San Rocco al Porto (atto n. 3 p. 2 S. A 1992);
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
1) vivere separati liberi ognuno di scegliersi la propria residenza;
2) la casa familiare di proprietà esclusiva della Sig.ra rimane assegnata Parte_1 alla medesima unitamente agli arredi, agli elettrodomestici e alle suppellettili in essa contenuti;
3) quale contributo per il mantenimento della Sig.ra il Signor Parte_1 Parte_2 verserà alla medesima in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, la somma mensile di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) a partire dal mese di aprile 2025 da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver prima d'ora definito con reciproca soddisfazione ogni questione di carattere economico e patrimoniale derivante dalla comunione dei beni e di non avere più null'altro reciprocamente a pretendere, salvo quanto disposto al punto 3 che precede.
5) Le spese legali del presente procedimento devono intendersi interamente compensate tra le parti e con la sottoscrizione del presente atto i difensori rinunciano alla solidarietà prevista dalla legge professionale.
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 06/05/2025
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
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