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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 3263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3263 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati:
NA RD Presidente
IC RR Consigliera relatrice
Rossana Taverna Consigliera
All'udienza del 16/10/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 168 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE TRA
Parte_1
AVV. FONTANELLA GIANLUCA Ricorrente in riassunzione E
Controparte_1
AVV. NI NN SI
Resistente in riassunzione
Controparte_2
[...]
AVV. CANTATORE RENATA
Resistente in riassunzione
Controparte_3
Convenuto in riassunzione contumace
1 Oggetto: ricorso in riassunzione a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 34170/2024 pubbl. il 23/12/2024. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso in riassunzione conviene in giudizio , e per Parte_1 CP_1 CP_2 CP_4 chiedere di condannarle alla refusione delle spese di lite dei precedenti e di questo grado di giudizio, in virtù della ordinanza della Corte di Cassazione resa fra le parti. Ha premesso che la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva condannato l' , l' e l' , in CP_1 CP_2 Controparte_5 solido fra loro, a rifondergli le spese di lite liquidandole in misura pari a € 500,00, e aveva condannato altresì i predetti alla rifusione delle spese d'appello, liquidandole in € 236,00; avverso tale pronuncia aveva proposto ricorso per cassazione con cui Parte_1 denunciava la liquidazione delle spese di lite in misura dichiaratamente inferiore ai minimi tariffari. La Corte accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione. Premetteva la Cassazione che la sentenza impugnata, nel riformare parzialmente la pronuncia resa dal giudice di prime cure in data 11.12.2018, espressamente affermava che “le spese possono essere liquidate nella misura di cui in dispositivo, inferiore ai minimi tariffari” (cfr. pag. 3 sent.), così contravvenendo al principio secondo cui, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, in vigore dal 27.4.2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Cass. n. 9815 del 2023). Il riassume quindi il giudizio, con ricorso depositato il 25.01.2025, chiedendo in Pt_1 applicazione del predetto principio di diritto affermato dalla Cassazione la liquidazione delle spese di giudizio in base ai parametri di cui al DM 55/2014 e alla nota spese depositata, con distrazione al procuratore antistatario. Resistono con memoria e ponendo l'accento sulla serialità della lite originaria CP_2 CP_1
e sulla particolare semplicità della questione trattata, oltre che sulla irrilevanza nel rito lavoro della fase di trattazione e sul mancato svolgimento della fase di decisione perché tenutasi in assenza di discussione orale. Il ricorso è fondato. Come affermato dalla Suprema Corte i minimi tariffari di cui al DM 55/2014 sono inderogabili e il Giudice non può scendere al di sotto di essi. Sussiste infatti un reale scostamento tra quanto previsto dalla Tabella n. 4 allegata al D.M. n. 55/2014, come modificato dapprima dal D.M. n. 37/2018 e da ultimo dal D.M. 147/2022, applicabile ratione temporis al primo grado di giudizio, e quanto liquidato dalla Corte d'Appello che non ha in alcun modo esplicitato le ragioni e i criteri adottati per la quantificazione delle stesse. Il ricorso pone, in effetti, il problema della derogabilità dei minimi tabellari fissati dall'art. 4, comma 1, d.m. 55/2014 che, come modificato dal d.m. n. 37/2018, dispone che, ai fini della liquidazione del compenso professionale, il giudice deve tener conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che “possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento. Per la sola fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento
2 e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”. Tale disposizione normativa è stata, da ultimo, modificata dall'art. 2 del d.m. 147/2022 che ha sostituito alle parole “di regola sino all' 80 per cento” con l'espressione “fino al 50 per cento” e ha soppresso la disposizione finale. Come argomentato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9815/2023) nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato a tener conto dei valori medi indicati nelle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% e diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13, comma 6, della L. n. 247/2012. Pertanto, l'inderogabilità dei minimi tariffari è stata espressamente introdotta dal d.m. 37/2018. Prima di tale modifica normativa, infatti, si prevedeva che di regola nella liquidazione delle spese processuali i parametri medi non si dovessero ridurre oltre il 50%, ma si argomentava nel senso che la liquidazione delle spese e dei compensi professionali era espressione del potere discrezionale del Giudice. Ne derivava che, se contenuta entro i minimi e i massimi tabellari, la liquidazione non richiedeva una apposita motivazione e non comportava il controllo di legittimità. Attualmente, in forza della ricordata modifica normativa apportata dal d.m. 37/2018, non è più consentita la liquidazione di somme risultanti da una diminuzione oltre il 50% dei parametri medi e ciò è espressione di una specifica scelta normativa volta a limitare la discrezionalità del giudice e a garantire, entro una ponderata flessibilità dei parametri previsti, l'uniformità e la prevedibilità della liquidazione delle spese processuali a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. Da ultimo, tale ratio ha trovato ulteriore conferma nella L. n. 49/2023 in materia di equo compenso professionale, laddove l'art. 1 dispone che “per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale”. Deve, quindi, trovare applicazione il principio enunciato dalla sopracitata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 9815/2023) e come ribadito dalla pronuncia del Supremo Collegio resa inter partes: “ salva diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione delle spese processuali e dei compensi professionali avvenga secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche, non è consentito al giudice scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi indicati”. Né puo' essere accolta la doglianza avente ad oggetto la mancata liquidazione del compenso relativo alla fase istruttoria posto che nel caso di specie alcuna attività istruttoria è stata effettivamente posta in essere e il compimento di tale attività è presupposto indefettibile per il riconoscimento della relativa voce di tariffa (ved Cass. ord. n. 10206/2021). Il ricorso dunque, in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte enunciato nel giudizio oggi riassunto, è meritevole di accoglimento posto che la Corte d'Appello aveva ritenuto congrue, a titolo di spese processuali per il primo e secondo grado di giudizio, somme ridotte oltre il 50% dei parametri medi indicati pur a voler considerare la mancata liquidazione della fase istruttoria come correttamente effettuata. Pertanto, il compenso relativo al primo grado di giudizio può essere liquidato, applicando la tabella di riferimento al tempo vigente, in riferimento al valore della causa pari a € 6.705,89, in complessivi € 1.776,00, di cui: € 443,00 per la fase di studio;
370,00 per la fase
3 introduttiva del giudizio, € 963,00 per la fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria perché non svolta. Per la fase d'appello, il valore è pari a quanto liquidato nel primo grado di giudizio (€
1.776,00), quindi l'onorario, in virtù della tabella previgente, è determinato in € 915,00 di cui: € 255,00 per la fase di studio, € 255,00 per l'introduzione del giudizio ed € 405,00 per la fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria perché non svolta. Per il giudizio di Cassazione, in considerazione del seguente principio: “Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado”, il valore del giudizio è pari ad euro 1.776,00 ossia al valore pari alla differenza fra € 736,00 pari alla somma degli onorari precedentemente riconosciuti per i primi due gradi di giudizio ed €
2.691,00 pari agli onorari riconosciuti da questa Corte per i predetti gradi. L'onorario spettante per tale giudizio è di € 903,00 di cui € 338,00 per la fase di studio, € 370,00 per la fase introduttiva ed € 195,00 per la fase decisionale. Anche la liquidazione delle spese del presente giudizio, con un valore pari ad euro 3.584,00, va effettuata secondo i minimi tariffari in ragione della semplicità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria non espletata, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, giudicando in sede di rinvio, nei limiti del devoluto, così provvede: condanna l' , l' e l' in solido fra loro al pagamento delle spese di CP_1 CP_2 CP_4 giudizio che si liquidano per il primo grado in complessivi € 1.776,00, per il secondo grado in complessivi € 915,00, per il giudizio di Cassazione in € 903,00 e per il presente grado in
€ 962,00, il tutto oltre rimborso spese forfettario nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per ogni fase, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Roma, 16.10.2025
La Consigliera est. La Presidente
IC RR NA RD
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati:
NA RD Presidente
IC RR Consigliera relatrice
Rossana Taverna Consigliera
All'udienza del 16/10/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 168 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE TRA
Parte_1
AVV. FONTANELLA GIANLUCA Ricorrente in riassunzione E
Controparte_1
AVV. NI NN SI
Resistente in riassunzione
Controparte_2
[...]
AVV. CANTATORE RENATA
Resistente in riassunzione
Controparte_3
Convenuto in riassunzione contumace
1 Oggetto: ricorso in riassunzione a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 34170/2024 pubbl. il 23/12/2024. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso in riassunzione conviene in giudizio , e per Parte_1 CP_1 CP_2 CP_4 chiedere di condannarle alla refusione delle spese di lite dei precedenti e di questo grado di giudizio, in virtù della ordinanza della Corte di Cassazione resa fra le parti. Ha premesso che la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva condannato l' , l' e l' , in CP_1 CP_2 Controparte_5 solido fra loro, a rifondergli le spese di lite liquidandole in misura pari a € 500,00, e aveva condannato altresì i predetti alla rifusione delle spese d'appello, liquidandole in € 236,00; avverso tale pronuncia aveva proposto ricorso per cassazione con cui Parte_1 denunciava la liquidazione delle spese di lite in misura dichiaratamente inferiore ai minimi tariffari. La Corte accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione. Premetteva la Cassazione che la sentenza impugnata, nel riformare parzialmente la pronuncia resa dal giudice di prime cure in data 11.12.2018, espressamente affermava che “le spese possono essere liquidate nella misura di cui in dispositivo, inferiore ai minimi tariffari” (cfr. pag. 3 sent.), così contravvenendo al principio secondo cui, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, in vigore dal 27.4.2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Cass. n. 9815 del 2023). Il riassume quindi il giudizio, con ricorso depositato il 25.01.2025, chiedendo in Pt_1 applicazione del predetto principio di diritto affermato dalla Cassazione la liquidazione delle spese di giudizio in base ai parametri di cui al DM 55/2014 e alla nota spese depositata, con distrazione al procuratore antistatario. Resistono con memoria e ponendo l'accento sulla serialità della lite originaria CP_2 CP_1
e sulla particolare semplicità della questione trattata, oltre che sulla irrilevanza nel rito lavoro della fase di trattazione e sul mancato svolgimento della fase di decisione perché tenutasi in assenza di discussione orale. Il ricorso è fondato. Come affermato dalla Suprema Corte i minimi tariffari di cui al DM 55/2014 sono inderogabili e il Giudice non può scendere al di sotto di essi. Sussiste infatti un reale scostamento tra quanto previsto dalla Tabella n. 4 allegata al D.M. n. 55/2014, come modificato dapprima dal D.M. n. 37/2018 e da ultimo dal D.M. 147/2022, applicabile ratione temporis al primo grado di giudizio, e quanto liquidato dalla Corte d'Appello che non ha in alcun modo esplicitato le ragioni e i criteri adottati per la quantificazione delle stesse. Il ricorso pone, in effetti, il problema della derogabilità dei minimi tabellari fissati dall'art. 4, comma 1, d.m. 55/2014 che, come modificato dal d.m. n. 37/2018, dispone che, ai fini della liquidazione del compenso professionale, il giudice deve tener conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che “possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento. Per la sola fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento
2 e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”. Tale disposizione normativa è stata, da ultimo, modificata dall'art. 2 del d.m. 147/2022 che ha sostituito alle parole “di regola sino all' 80 per cento” con l'espressione “fino al 50 per cento” e ha soppresso la disposizione finale. Come argomentato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9815/2023) nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato a tener conto dei valori medi indicati nelle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% e diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13, comma 6, della L. n. 247/2012. Pertanto, l'inderogabilità dei minimi tariffari è stata espressamente introdotta dal d.m. 37/2018. Prima di tale modifica normativa, infatti, si prevedeva che di regola nella liquidazione delle spese processuali i parametri medi non si dovessero ridurre oltre il 50%, ma si argomentava nel senso che la liquidazione delle spese e dei compensi professionali era espressione del potere discrezionale del Giudice. Ne derivava che, se contenuta entro i minimi e i massimi tabellari, la liquidazione non richiedeva una apposita motivazione e non comportava il controllo di legittimità. Attualmente, in forza della ricordata modifica normativa apportata dal d.m. 37/2018, non è più consentita la liquidazione di somme risultanti da una diminuzione oltre il 50% dei parametri medi e ciò è espressione di una specifica scelta normativa volta a limitare la discrezionalità del giudice e a garantire, entro una ponderata flessibilità dei parametri previsti, l'uniformità e la prevedibilità della liquidazione delle spese processuali a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. Da ultimo, tale ratio ha trovato ulteriore conferma nella L. n. 49/2023 in materia di equo compenso professionale, laddove l'art. 1 dispone che “per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale”. Deve, quindi, trovare applicazione il principio enunciato dalla sopracitata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 9815/2023) e come ribadito dalla pronuncia del Supremo Collegio resa inter partes: “ salva diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione delle spese processuali e dei compensi professionali avvenga secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche, non è consentito al giudice scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi indicati”. Né puo' essere accolta la doglianza avente ad oggetto la mancata liquidazione del compenso relativo alla fase istruttoria posto che nel caso di specie alcuna attività istruttoria è stata effettivamente posta in essere e il compimento di tale attività è presupposto indefettibile per il riconoscimento della relativa voce di tariffa (ved Cass. ord. n. 10206/2021). Il ricorso dunque, in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte enunciato nel giudizio oggi riassunto, è meritevole di accoglimento posto che la Corte d'Appello aveva ritenuto congrue, a titolo di spese processuali per il primo e secondo grado di giudizio, somme ridotte oltre il 50% dei parametri medi indicati pur a voler considerare la mancata liquidazione della fase istruttoria come correttamente effettuata. Pertanto, il compenso relativo al primo grado di giudizio può essere liquidato, applicando la tabella di riferimento al tempo vigente, in riferimento al valore della causa pari a € 6.705,89, in complessivi € 1.776,00, di cui: € 443,00 per la fase di studio;
370,00 per la fase
3 introduttiva del giudizio, € 963,00 per la fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria perché non svolta. Per la fase d'appello, il valore è pari a quanto liquidato nel primo grado di giudizio (€
1.776,00), quindi l'onorario, in virtù della tabella previgente, è determinato in € 915,00 di cui: € 255,00 per la fase di studio, € 255,00 per l'introduzione del giudizio ed € 405,00 per la fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria perché non svolta. Per il giudizio di Cassazione, in considerazione del seguente principio: “Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado”, il valore del giudizio è pari ad euro 1.776,00 ossia al valore pari alla differenza fra € 736,00 pari alla somma degli onorari precedentemente riconosciuti per i primi due gradi di giudizio ed €
2.691,00 pari agli onorari riconosciuti da questa Corte per i predetti gradi. L'onorario spettante per tale giudizio è di € 903,00 di cui € 338,00 per la fase di studio, € 370,00 per la fase introduttiva ed € 195,00 per la fase decisionale. Anche la liquidazione delle spese del presente giudizio, con un valore pari ad euro 3.584,00, va effettuata secondo i minimi tariffari in ragione della semplicità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria non espletata, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, giudicando in sede di rinvio, nei limiti del devoluto, così provvede: condanna l' , l' e l' in solido fra loro al pagamento delle spese di CP_1 CP_2 CP_4 giudizio che si liquidano per il primo grado in complessivi € 1.776,00, per il secondo grado in complessivi € 915,00, per il giudizio di Cassazione in € 903,00 e per il presente grado in
€ 962,00, il tutto oltre rimborso spese forfettario nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per ogni fase, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Roma, 16.10.2025
La Consigliera est. La Presidente
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