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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 17/02/2026, n. 2472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2472 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2472/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI GERONIMO DESIREE', Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18822/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240008480559000 TASSE AUTOMOBIL 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1451/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questa Corte la cartella di pagamento n. 01720240008480559000, notificata in data 28 ottobre 2024, emessa dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione per l'importo complessivo di € 406,98, a titolo di tassa automobilistica regionale – annualità 2022, asseritamente dovuta alla Regione Lazio.
A fondamento dell'impugnazione, la ricorrente ha dedotto, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva della Regione Lazio, assumendo di non essere residente nel territorio della Regione Lazio sin dall'anno
2016, come comprovato da certificato storico di residenza prodotto in giudizio, con conseguente insussistenza del presupposto soggettivo del tributo regionale richiesto. Ha, inoltre, dedotto l'omessa notifica di un avviso di accertamento presupposto, lamentando che la cartella sarebbe stata emessa ed iscritta a ruolo in assenza di preventiva contestazione dell'addebito da parte dell'ente impositore, in violazione dei principi di legittimità dell'azione amministrativa e del diritto di difesa.
La ricorrente ha, pertanto, chiesto l'annullamento della cartella impugnata, con vittoria di spese di lite e distrazione delle stesse in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, la quale ha resistito al ricorso chiedendone il rigetto. In particolare, l'ente ha dedotto la corretta e tempestiva notifica della cartella di pagamento, avvenuta entro il termine triennale di prescrizione previsto per la tassa automobilistica regionale, nonché la legittimità dell'iscrizione diretta a ruolo del tributo, richiamando l'art. 1, comma 85, della L.R. Lazio n. 12/2011, che consentirebbe l'irrogazione del tributo e delle sanzioni senza previa notifica di avviso di accertamento. La
Regione ha, altresì, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle doglianze afferenti l'emissione e la notifica della cartella, ritenute di esclusiva competenza dell'Agente della riscossione.
Si è altresì costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale ha eccepito in via preliminare la carenza di legittimazione passiva, deducendo di essere soggetto estraneo al rapporto tributario sostanziale e di svolgere una funzione meramente esecutiva sulla base dei ruoli trasmessi dall'ente impositore. Nel merito, ha sostenuto la regolarità della notifica della cartella, chiedendo il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente alle spese di lite.
La parte ricorrente ha successivamente depositato memoria illustrativa, con la quale ha precisato che mai era stata contestata la notifica della cartella di pagamento, regolarmente ricevuta e tempestivamente impugnata, ribadendo che il ricorso è fondato esclusivamente sul difetto di legittimazione attiva della
Regione Lazio e sull'assenza di un atto di accertamento presupposto. Ha evidenziato come le difese dei resistenti risultino inconferenti rispetto ai motivi di impugnazione effettivamente dedotti e come la Regione
Lazio, in qualità di attore sostanziale, non abbia fornito alcuna prova circa la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria, né abbia contestato la documentazione prodotta dalla ricorrente in ordine alla propria residenza extra-regionale.
La ricorrente ha, inoltre, richiamato l'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992, sottolineando l'onere probatorio gravante sull'amministrazione resistente, ed ha prodotto precedente sentenza inter partes resa dalla medesima Corte di Giustizia Tributaria di Roma, non impugnata dalla Regione Lazio, avente ad oggetto analogo difetto di legittimazione attiva dell'ente regionale.
All'udienza di trattazione la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, dovendo essere scrutinato con priorità e portata assorbente il primo motivo di impugnazione, con il quale la contribuente ha dedotto il difetto di legittimazione attiva della Regione Lazio a pretendere la tassa automobilistica per l'annualità 2022, in ragione della mancanza del presupposto soggettivo del tributo, avendo la stessa residenza anagrafica nella Regione Campania già dall'anno 2016, come da certificato storico di residenza ritualmente prodotto in atti.
È principio pacifico che la tassa automobilistica regionale costituisce tributo proprio derivato delle Regioni
e che la competenza impositiva è radicata in capo alla Regione nel cui territorio il soggetto passivo ha la residenza anagrafica al momento di insorgenza dell'obbligazione tributaria.
Nel caso di specie, la ricorrente ha specificamente contestato l'an debeatur del tributo, deducendo l'assenza del presupposto soggettivo e producendo documentazione ufficiale (certificato storico di residenza) attestante la propria residenza nella Regione Campania per l'intero anno d'imposta 2022.
Tale circostanza, idonea a escludere in radice la competenza impositiva della Regione Lazio, non risulta in alcun modo contestata né smentita dalle parti resistenti.
Nel processo tributario, una volta che il contribuente contesti specificamente la pretesa impositiva e produca elementi idonei a dimostrarne l'insussistenza, grava sull'ente impositore l'onere di provare i presupposti di fatto e di diritto della propria pretesa, in quanto attore sostanziale del rapporto tributario.
Nel caso in esame la contribuente ha assolto pienamente al proprio onere difensivo, allegando e provando la residenza extra-laziale;
la Regione Lazio non ha prodotto alcun elemento idoneo a dimostrare la sussistenza del presupposto soggettivo del tributo né ha contestato la documentazione versata in atti;
né risulta provata l'esistenza di un previo accertamento idoneo a fondare la pretesa impositiva. Ne consegue che la pretesa tributaria risulta priva di fondamento ab origine, con conseguente illegittimità della cartella impugnata, che deve essere annullata.
L'accoglimento del motivo relativo al difetto di legittimazione attiva della Regione Lazio, fondato sull'assenza del presupposto soggettivo del tributo, ha carattere assorbente, rendendo superfluo l'esame degli ulteriori motivi di ricorso, in quanto la pretesa fiscale risulta radicalmente insussistente.
Quanto alla posizione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, va rilevato che la stessa ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, deducendo di essere soggetto estraneo al rapporto tributario sostanziale e di avere svolto un'attività meramente esecutiva sulla base del ruolo trasmesso dall'ente impositore.
Tale eccezione è fondata nei limiti in cui il vizio accertato attiene esclusivamente all'an debeatur del tributo, ossia a un profilo genetico della pretesa impositiva, imputabile unicamente all'ente creditore.
Ne consegue che l'annullamento della cartella discende dall'assenza del presupposto sostanziale del credito;
l'Agenzia delle Entrate – Riscossione non può essere ritenuta responsabile del vizio accertato;
le spese di lite devono essere poste a carico della Regione Lazio, quale ente impositore e parte soccombente sostanziale del giudizio.
Sussistono, pertanto, i presupposti per la condanna della Regione Lazio alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari, mentre nulla va posto a carico dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese in favore della ricorrente liquidate in euro 200 oltre rimborsi Cut e accessori di legge da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI GERONIMO DESIREE', Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18822/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240008480559000 TASSE AUTOMOBIL 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1451/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questa Corte la cartella di pagamento n. 01720240008480559000, notificata in data 28 ottobre 2024, emessa dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione per l'importo complessivo di € 406,98, a titolo di tassa automobilistica regionale – annualità 2022, asseritamente dovuta alla Regione Lazio.
A fondamento dell'impugnazione, la ricorrente ha dedotto, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva della Regione Lazio, assumendo di non essere residente nel territorio della Regione Lazio sin dall'anno
2016, come comprovato da certificato storico di residenza prodotto in giudizio, con conseguente insussistenza del presupposto soggettivo del tributo regionale richiesto. Ha, inoltre, dedotto l'omessa notifica di un avviso di accertamento presupposto, lamentando che la cartella sarebbe stata emessa ed iscritta a ruolo in assenza di preventiva contestazione dell'addebito da parte dell'ente impositore, in violazione dei principi di legittimità dell'azione amministrativa e del diritto di difesa.
La ricorrente ha, pertanto, chiesto l'annullamento della cartella impugnata, con vittoria di spese di lite e distrazione delle stesse in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, la quale ha resistito al ricorso chiedendone il rigetto. In particolare, l'ente ha dedotto la corretta e tempestiva notifica della cartella di pagamento, avvenuta entro il termine triennale di prescrizione previsto per la tassa automobilistica regionale, nonché la legittimità dell'iscrizione diretta a ruolo del tributo, richiamando l'art. 1, comma 85, della L.R. Lazio n. 12/2011, che consentirebbe l'irrogazione del tributo e delle sanzioni senza previa notifica di avviso di accertamento. La
Regione ha, altresì, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle doglianze afferenti l'emissione e la notifica della cartella, ritenute di esclusiva competenza dell'Agente della riscossione.
Si è altresì costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale ha eccepito in via preliminare la carenza di legittimazione passiva, deducendo di essere soggetto estraneo al rapporto tributario sostanziale e di svolgere una funzione meramente esecutiva sulla base dei ruoli trasmessi dall'ente impositore. Nel merito, ha sostenuto la regolarità della notifica della cartella, chiedendo il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente alle spese di lite.
La parte ricorrente ha successivamente depositato memoria illustrativa, con la quale ha precisato che mai era stata contestata la notifica della cartella di pagamento, regolarmente ricevuta e tempestivamente impugnata, ribadendo che il ricorso è fondato esclusivamente sul difetto di legittimazione attiva della
Regione Lazio e sull'assenza di un atto di accertamento presupposto. Ha evidenziato come le difese dei resistenti risultino inconferenti rispetto ai motivi di impugnazione effettivamente dedotti e come la Regione
Lazio, in qualità di attore sostanziale, non abbia fornito alcuna prova circa la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria, né abbia contestato la documentazione prodotta dalla ricorrente in ordine alla propria residenza extra-regionale.
La ricorrente ha, inoltre, richiamato l'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992, sottolineando l'onere probatorio gravante sull'amministrazione resistente, ed ha prodotto precedente sentenza inter partes resa dalla medesima Corte di Giustizia Tributaria di Roma, non impugnata dalla Regione Lazio, avente ad oggetto analogo difetto di legittimazione attiva dell'ente regionale.
All'udienza di trattazione la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, dovendo essere scrutinato con priorità e portata assorbente il primo motivo di impugnazione, con il quale la contribuente ha dedotto il difetto di legittimazione attiva della Regione Lazio a pretendere la tassa automobilistica per l'annualità 2022, in ragione della mancanza del presupposto soggettivo del tributo, avendo la stessa residenza anagrafica nella Regione Campania già dall'anno 2016, come da certificato storico di residenza ritualmente prodotto in atti.
È principio pacifico che la tassa automobilistica regionale costituisce tributo proprio derivato delle Regioni
e che la competenza impositiva è radicata in capo alla Regione nel cui territorio il soggetto passivo ha la residenza anagrafica al momento di insorgenza dell'obbligazione tributaria.
Nel caso di specie, la ricorrente ha specificamente contestato l'an debeatur del tributo, deducendo l'assenza del presupposto soggettivo e producendo documentazione ufficiale (certificato storico di residenza) attestante la propria residenza nella Regione Campania per l'intero anno d'imposta 2022.
Tale circostanza, idonea a escludere in radice la competenza impositiva della Regione Lazio, non risulta in alcun modo contestata né smentita dalle parti resistenti.
Nel processo tributario, una volta che il contribuente contesti specificamente la pretesa impositiva e produca elementi idonei a dimostrarne l'insussistenza, grava sull'ente impositore l'onere di provare i presupposti di fatto e di diritto della propria pretesa, in quanto attore sostanziale del rapporto tributario.
Nel caso in esame la contribuente ha assolto pienamente al proprio onere difensivo, allegando e provando la residenza extra-laziale;
la Regione Lazio non ha prodotto alcun elemento idoneo a dimostrare la sussistenza del presupposto soggettivo del tributo né ha contestato la documentazione versata in atti;
né risulta provata l'esistenza di un previo accertamento idoneo a fondare la pretesa impositiva. Ne consegue che la pretesa tributaria risulta priva di fondamento ab origine, con conseguente illegittimità della cartella impugnata, che deve essere annullata.
L'accoglimento del motivo relativo al difetto di legittimazione attiva della Regione Lazio, fondato sull'assenza del presupposto soggettivo del tributo, ha carattere assorbente, rendendo superfluo l'esame degli ulteriori motivi di ricorso, in quanto la pretesa fiscale risulta radicalmente insussistente.
Quanto alla posizione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, va rilevato che la stessa ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, deducendo di essere soggetto estraneo al rapporto tributario sostanziale e di avere svolto un'attività meramente esecutiva sulla base del ruolo trasmesso dall'ente impositore.
Tale eccezione è fondata nei limiti in cui il vizio accertato attiene esclusivamente all'an debeatur del tributo, ossia a un profilo genetico della pretesa impositiva, imputabile unicamente all'ente creditore.
Ne consegue che l'annullamento della cartella discende dall'assenza del presupposto sostanziale del credito;
l'Agenzia delle Entrate – Riscossione non può essere ritenuta responsabile del vizio accertato;
le spese di lite devono essere poste a carico della Regione Lazio, quale ente impositore e parte soccombente sostanziale del giudizio.
Sussistono, pertanto, i presupposti per la condanna della Regione Lazio alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari, mentre nulla va posto a carico dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese in favore della ricorrente liquidate in euro 200 oltre rimborsi Cut e accessori di legge da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.