Articolo 80 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238
Articolo 79Articolo 81
Versione
1 marzo 2017
Art. 80. Inadempienze dell'organismo di controllo 1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 8, al soggetto che, rivestendo funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'organismo di controllo autorizzato o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia funzionale, non adempie alle prescrizioni o agli obblighi impartiti a carico dell'organismo medesimo dalle competenti autorita' pubbliche, comprensivi delle disposizioni del piano di controllo e del relativo tariffario concernenti una denominazione protetta, si applica, in solido con la struttura di controllo stessa, la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di svolgimento, da parte dell'organismo di controllo, di attivita' incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio, non ottemperando, entro il termine di quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere da parte del Ministero.
3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 8, i soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo 64 che discriminano tra i soggetti da immettere o tra quelli immessi nel sistema di controllo della DO o IG controllata, ovvero ostacolano l'esercizio del diritto a tale accesso, sono sottoposti, in solido con l'organismo di controllo, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
Entrata in vigore il 1 marzo 2017
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