Art. 4. Rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi 1. All' articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in relazione all'ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita »; b) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: « e-bis) istituzione di rivendite speciali presso impianti di distribuzione di carburanti in presenza dei medesimi requisiti di distanza e di popolazione di cui alla lettera b), salvo la non applicabilita' del requisito della popolazione in ragione del contesto extraurbano di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 8, lettera b); »; c) dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente: « f-bis) rilascio dei patentini secondo modalita' e criteri di semplificazione delle procedure amministrative anche in relazione alla durata del titolo autorizzatorio. ». Note all'art. 4:
Si riporta il testo dell' art. 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante: «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 24 (Norme in materia di gioco). - (Omissis)
42. Con regolamento emanato entro il 31 marzo 2013, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , dal Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate disposizioni concernenti le modalita' per l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonche' per il rilascio ed il rinnovo del patentino, secondo i seguenti principi:
a) ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita, al fine di contemperare, nel rispetto della tutela della concorrenza, l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con l'interesse pubblico primario della tutela della salute consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi;
b) istituzione di rivendite ordinarie solo in presenza di determinati requisiti di distanza, non inferiore a 200 metri, e di popolazione, nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti;
c) introduzione di un meccanismo di aggiornamento dei parametri di produttivita' minima rapportato alle variazioni annuali del prezzo medio al consumo dei tabacchi lavorati intervenute dall'anno 2001;
d) trasferimenti di rivendite ordinarie solo in presenza dei medesimi requisiti di distanza e, ove applicabili, anche di popolazione di cui alla lettera b) in relazione all'ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita;
e) istituzione di rivendite speciali solo ove si riscontri un'oggettiva ed effettiva esigenza di servizio, da valutarsi in ragione dell'effettiva ubicazione degli altri punti vendita gia' esistenti nella medesima zona di riferimento, nonche' in virtu' dei requisiti di cui alla lettera b);
e-bis) istituzione di rivendite speciali presso impianti di distribuzione di carburanti in presenza dei medesimi requisiti di distanza e di popolazione di cui alla lettera b), salvo la non applicabilita' del requisito della popolazione in ragione del contesto extraurbano di riferimento, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 28, comma 8, lettera b);
f) rilascio e rinnovi di patentini da valutarsi in relazione alla natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto alle rivendite di generi di monopolio, anche attraverso l'individuazione e l'applicazione del criterio della distanza.
f-bis) rilascio dei patentini secondo modalita' e criteri di semplificazione delle procedure amministrative anche in relazione alla durata del titolo autorizzatorio.
».
a) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in relazione all'ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita »; b) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: « e-bis) istituzione di rivendite speciali presso impianti di distribuzione di carburanti in presenza dei medesimi requisiti di distanza e di popolazione di cui alla lettera b), salvo la non applicabilita' del requisito della popolazione in ragione del contesto extraurbano di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 8, lettera b); »; c) dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente: « f-bis) rilascio dei patentini secondo modalita' e criteri di semplificazione delle procedure amministrative anche in relazione alla durata del titolo autorizzatorio. ». Note all'art. 4:
Si riporta il testo dell' art. 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante: «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 24 (Norme in materia di gioco). - (Omissis)
42. Con regolamento emanato entro il 31 marzo 2013, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , dal Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate disposizioni concernenti le modalita' per l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonche' per il rilascio ed il rinnovo del patentino, secondo i seguenti principi:
a) ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita, al fine di contemperare, nel rispetto della tutela della concorrenza, l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con l'interesse pubblico primario della tutela della salute consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi;
b) istituzione di rivendite ordinarie solo in presenza di determinati requisiti di distanza, non inferiore a 200 metri, e di popolazione, nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti;
c) introduzione di un meccanismo di aggiornamento dei parametri di produttivita' minima rapportato alle variazioni annuali del prezzo medio al consumo dei tabacchi lavorati intervenute dall'anno 2001;
d) trasferimenti di rivendite ordinarie solo in presenza dei medesimi requisiti di distanza e, ove applicabili, anche di popolazione di cui alla lettera b) in relazione all'ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita;
e) istituzione di rivendite speciali solo ove si riscontri un'oggettiva ed effettiva esigenza di servizio, da valutarsi in ragione dell'effettiva ubicazione degli altri punti vendita gia' esistenti nella medesima zona di riferimento, nonche' in virtu' dei requisiti di cui alla lettera b);
e-bis) istituzione di rivendite speciali presso impianti di distribuzione di carburanti in presenza dei medesimi requisiti di distanza e di popolazione di cui alla lettera b), salvo la non applicabilita' del requisito della popolazione in ragione del contesto extraurbano di riferimento, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 28, comma 8, lettera b);
f) rilascio e rinnovi di patentini da valutarsi in relazione alla natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto alle rivendite di generi di monopolio, anche attraverso l'individuazione e l'applicazione del criterio della distanza.
f-bis) rilascio dei patentini secondo modalita' e criteri di semplificazione delle procedure amministrative anche in relazione alla durata del titolo autorizzatorio.
».