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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/12/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 1906/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 05/12/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 21/07/2025 da e da Parte_1 [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PETRAROLO ANTONIO, tendente Parte_2 ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in FR (CE) in data
28/04/1979; rilevato che dal matrimonio non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato del 15/01/2025; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) confermare l'assegnazione, in via esclusiva, della casa familiare, con annessi accessori e pertinenze, sita in FR
(CE) alla Via Roma II traversa n. 9 alla Sig.ra Parte_2
2) entrambi dichiarano di essere pensionati e quindi ognuno autonomo, indipendente e autosufficiente economicamente, pertanto, entrambe le parti non necessitano reciprocamente di alcun sostegno economico da parte dell'ex coniuge;
2
3) gli istanti, in sede di separazione consensuale, hanno provveduto a regolamentare la propria posizione debito/credito; pertanto, non hanno più nulla a pretendere reciprocamente. Difatti, in sede di separazione, la sig.ra provvedeva Parte_2
a versare, in favore del Sig. a titolo di contributo per la manutenzione e le migliorie rese all'immobile Parte_1 sito in FR alla via Roma II traversa n. 9 (casa coniugale), la somma di € 23.000,00 (dico ventitremila euro/00)
a mezzo di unico assegno bancario, con conseguente rilascio di ampia quietanza liberatoria da parte del sig. in Pt_1 favore della sig.ra Parte_2 rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in FR (CE) il 28/04/1979 da , nato a [...] il [...], e da Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FRANCOLISE (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 8, parte II, serie A, anno
1979);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 09/12/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 1906/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 05/12/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 21/07/2025 da e da Parte_1 [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PETRAROLO ANTONIO, tendente Parte_2 ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in FR (CE) in data
28/04/1979; rilevato che dal matrimonio non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato del 15/01/2025; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) confermare l'assegnazione, in via esclusiva, della casa familiare, con annessi accessori e pertinenze, sita in FR
(CE) alla Via Roma II traversa n. 9 alla Sig.ra Parte_2
2) entrambi dichiarano di essere pensionati e quindi ognuno autonomo, indipendente e autosufficiente economicamente, pertanto, entrambe le parti non necessitano reciprocamente di alcun sostegno economico da parte dell'ex coniuge;
2
3) gli istanti, in sede di separazione consensuale, hanno provveduto a regolamentare la propria posizione debito/credito; pertanto, non hanno più nulla a pretendere reciprocamente. Difatti, in sede di separazione, la sig.ra provvedeva Parte_2
a versare, in favore del Sig. a titolo di contributo per la manutenzione e le migliorie rese all'immobile Parte_1 sito in FR alla via Roma II traversa n. 9 (casa coniugale), la somma di € 23.000,00 (dico ventitremila euro/00)
a mezzo di unico assegno bancario, con conseguente rilascio di ampia quietanza liberatoria da parte del sig. in Pt_1 favore della sig.ra Parte_2 rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in FR (CE) il 28/04/1979 da , nato a [...] il [...], e da Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FRANCOLISE (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 8, parte II, serie A, anno
1979);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 09/12/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese