Sentenza 5 novembre 2024
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto di giudizio immediato e della relativa richiesta per omessa traduzione in lingua nota all'imputato alloglotta e ordina la restituzione degli atti al pubblico ministero. (In motivazione, la Corte ha precisato che spetta al giudice del dibattimento provvedere alla rinnovazione della citazione, previa traduzione del decreto di giudizio immediato, mentre è priva di conseguenze processuali l'omessa traduzione della relativa richiesta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2024, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
01009-25 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Ercole Aprile Presidente - sent.n.sez. 1819/2024 Riccardo Amoroso -C.C. 05/11/2024 Enrico Gallucci Relatore - R.G.N. 20448/2024 Giuseppina A.R. Pacilli Fabrizio D'Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna nel procedimento nei confronti di BE LI, nato in [...] il [...] (CUI 069FYT8), avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna del 27/05/2024; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha chiesto che il ricorso venga accolto con annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna ricorre avverso l'ordinanza emessa all'udienza del 27 maggio 2024, in sede di giudizio immediato, dal Giudice monocratico di quel Tribunale che, su richiesta della Difesa dell'imputato BE LI, ha dichiarato la nullità della richiesta di giudizio immediato e del relativo decreto emesso dal Gip per l'omessa traduzione di tali т о atti nella lingua araba, unica nota all'imputato, ordinando la restituzione degli atti al Pubblico ministero.
2. Il Procuratore della Repubblica impugna per cassazione l'ordinanza deducendone l'abnormità dal momento che il Giudice, anziché cisporre direttamente la traduzione del decreto con notifica dell'atto all'imputato e proseguire il giudizio immediato, ha dato causa a una illegittima regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari imponendo al PM di procedere nelle forme ordinarie e incidendo così sulle modalità di esercizio dell'azione penale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. E' pacifico che in tema di traduzione degli atti, la disposizione di cu all'art. 143 cod. proc. pen. nell'interpretazione estensiva ad essa data dalla Corte - Costituzionale con la sentenza n. 10 del 1993 - si riferisce anche al decreto che dispone giudizio immediato trattandosi di un atto fondamentale del processo (così, Sez. 4, n. 25616 del 05/05/2004, Obwo, Rv. 228930 01, che si è - richiamata a Sez. U, n. 5052 del 24/09/2003 - dep. 09/02/2004, Zalagaitis, Rv. 226717 01).
2.1. Peraltro, questa Corte ha già affermato il principio secondo cui «l'omessa traduzione del decreto di giudizio immediato, emesso nei confronti dell'imputato straniero del quale sia accertata la non conoscenza della lingua italiana, determina una nullità generale di tipo intermedio, che resta sanata dalla comparizior e della parte e che, se tempestivamente dedotta, non comporta la restituzione degli atti al pubblico ministero, bensì la rinnovazione della citazione a cura del giudice del dibattimento» (da ultimo, Sez. 5, n. 11060 del 17/11/2017 - dep. 13/03/2018, Kovacs, Rv. 272861 01). In tale pronuncia si è precisato che «è noto che alla declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio, per omessa traduzione nella lingua conosciuta dall'imputato alloglotta, debba seguire non già la restituzione degli atti al pubblico ministero, con indebita regressione del procedimento, ma la rinnovazione della citazione a cura dello stesso giuc ice del dibattimento, trattandosi di vizio che non afferisce al decreto di citazione ma all'omesso adempimento di un successivo incombente (Sez. 1, n. 14820 del 20/02/2009, P.M. in proc. Shaban Suleyman, Rv. 24373001; Sez. 1, n. 10374 del 24/02/2004, Confl. comp. Gip Trib. Roma, Rv. 22723501; contra Sez. 1, r. 2263 del 14/05/2014, P.M. in proc. Tahiri, Rv. 261998)». my 2 3. Ritiene il Collegio che l'ordinanza del Giudice del dibattimento che disponga tale indebita restituzione, di per sé illegittima, integri un atto abnorme, come tale immediatamente ricorribile per cassazione.
3.1. Recentemente, le Sez. U (sent. n. 42603 del 13/07/2023, PM c. El Karti, Rv. 285213 - 02) hanno escluso che sia abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace, ritenuta la nullità della notificazione della citazione a giudizio nelle forme della presentazione immediata, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notificazione stessa. (In motivazione, la Corte ha rilevato che, diversamente, è abnorme, perché avulso dal sistema processuale, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, dichiarata la nullità dell'atto di citazione a giudizio per vizi relativi alla sua notificazione, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero).
3.2. in particolare, al § 15 del Considerato in diritto, il supremo Organo nomofilattico ha chiarito che «Quanto argomentato dalla sentenza Toni in tema di abnormità funzionale, e specificamente che non si ha atto abnorme se il pubblico ministero può adempiere gli incombenti imposti dal giudice e far progredire il processo senza incorrere in alcun atto nullo, non può valere al fine di negare l'abnormità del provvedimento di restituzione degli atti per nullità della notificazione della citazione a giudizio. È pur vero che abnormità strutturale e abnormità funzionale si saldano (come statuito dalla sentenza Toni) all'interno di un fenomeno unitario incentrato sulla carenza di potere provvedimentale, e però la distinzione tra le due figure persiste e non giustifica la trasposizione rell'una sottocategoria di precisazioni e aggiustamenti calibrati sulla specificità de l'altra. Va, infatti, chiarito che l'abnormità funzionale apre ad una indagine sull'alto che si giustifica se non si sia già in grado di cogliere i caratteri dell'abnormità strutturale per carenza di potere in astratto o anche solo in concreto quando il potere è esercitato in assenza delle condizioni legislativamente poste. Di fronte ad un provvedimento che causi la stasi processuale, se non si è in grado di individuare le specifiche ragioni normative di un difetto di potere, occorre interrogarsi, facendo leva proprio sul carattere eccezionale dell'istituto, per verificare, prima di fare ricorso all'impugnazione per abnormità, se il sistema accordi altri rimedi. E se altri rimedi sono possibili, ciò significa che l'ordinamento, pur non regolando la modalità espressiva del potere il cui esercizio ha dato luogo alla stasi, non la disconosce, tanto da aver in sé gli strumenti per fronteggiarla. Quando, di contro, non si rinvengono altre vie per porre rimedio all'esercizio di un potere non regolato, neanche implicitamente, dal sistema, perché se il pubblico ministero desse impulso al processo incorrerebbe in un atto nullo, non può che configurarsi l'abnorrnità di tipo funzionale che, in fondo, è essa stessa rivelatrice di un difetto di polere in capo al giudice che ha emesso l'atto, perché quell'atto, seppure riconducibile in my 3 astratto ad una previsione di legge, nella concretezza della singola vicenda si rivela radicalmente incompatibile con la progressione processuale e quindi con la destinazione funzionale che gli è propria. In tal senso può conveni si con l'affermazione dottrinale che nega all'abnormità funzionale autonomia rispetto a quella strutturale, spiegando che essa sta esclusivamente ad indicare le conseguenze, sul piano processuale, dell'emissione di un atto abnorme. E allo stesso modo non può essere invocato, per escludere il carattere abnorme del provvedimento di restituzione degli atti, l'assunto della sentenza Toni per il quale la regressione del procedimento non dà luogo ad un atto abnorme, perché l'esercizio legittimo dei poteri del giudice, come quelli di rilevazione di una nullità pur quando inesistente, ben può comportare la regressione senza che il pubblico ministero possa fare ricorso in violazione del principio di tassativita delle impugnazioni. Il principio, per il quale «se l'atto del giudice è espressione di un potere riconosciutogli dall'ordinamento, si è in presenza di un regresso consentito, anche se i presupposti che ne legittimano l'emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato», è stato dettato con specifico riferimento alla regressione conseguente alla rilevazione di una nullità, perché - si è già detto - il potere di rilevare le nullità spetta al giudice, a prescindere dal fatto che nel concreto la nullità dichiarata sia insussistente. Tale principio, però, non confligge con quanto in precedente affermato da Sez. un. Manca. Secondo le statuizioni della sentenza Toni, infatti, occorre pur sempre tenere distinte le ipotesi di regresso tipico (previsto dalla legge), regresso illegittimo (per cattivo esercizio del potere) e regresso fonte di abnormità, in quanto atipico e conseguente ad un atto compiuto in carenza di potere. Come correttamente osservato da Sez. un., n. 37502 del 28 aprile 2022, Scarlini, la sentenza Toni ha inteso ridimensionare la perentoria conclusione a cui poco prima erano giunte in tema di indebita regressione Sez. un., n. 5307 del 20 dicembre 2007, dep. 2008, Battiste la, Rv. 238240, che avevano incentrato l'abnormità sull'alterazione della ordinata sequenza procedimentale, muovendo dalla considerazione del caso in cui il giudice dell'udienza preliminare, a fronte di una imputazione generica, restituisca ex abrupto gli atti al pubblico ministero senza previa attivazione del rimedio co rettivo costituito dall'invito a procedere alle necessarie integrazioni. La sentenza Battistella aveva concluso che ogni indebita regressione determina una violazione dell'ordo processus, inteso come sequenza logico-cronologica ordinata di atti, in contrasto con i principi dell'efficienza e della ragionevole durata del processo. A questa impostazione, che avrebbe potuto condurre ad una eccessiva dila:azione dell'area dell'abnormità, ha replicato la sentenza Toni, escludendo la possib lità di riconoscere automaticamente valore sintomatico alla regressione del procedimento≫ (così la sentenza Scarlini). Sia pure alla luce di questo opportuno ть 4 ridimensionamento dell'area dell'abnormità, non può negarsi che, nel caso della restituzione degli atti al pubblico ministero per nullità della notificazior e della citazione a giudizio, il regresso è disposto in carenza di potere, perché al giudice spetta il potere di rinnovare la notificazione e gli è tacitamente preclusa la modalità di esercizio della potestà decisoria che alla dichiarazione di nullità fa seguire l'ordine di restituzione degli atti al pubblico ministero e quindi la regressione. Quanto affermato dalla sentenza Toni in punto di limiti alla rilevazione di abnormità correlati al potere del pubblico ministero di dare impulso al processc senza compiere un atto nullo vale con riguardo alle regressioni illegittime, frutto di un cattivo esercizio del potere: ad esempio, per restare ancorati al tema intorno al quale si è articolata la distinzione, quando il giudice erra nella rilevazior e della nullità di un atto propulsivo e conseguentemente dispone la regressione che, invero, non avrebbe dovuto pronunciare. Non può, invece, operare in funzione di una restrizione dell'area dell'abnormità strutturale, ossia quando la regressione è disposta in carenza di potere».
4. Alla luce di detti principi va quindi esaminata la questione relat va alle conseguenze derivanti dalla restituzione da parte del Giudice del dibattimento degli atti al PM per l'omessa traduzione della richiesta di giudizio immediato e del relativo decreto.
4.1. Come è noto, l'art. 454, commi 1 e 2, cod. proc. pen. stabilisce che "entro novanta giorni dall'iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335, il pubblico ministero trasmette la richiesta di giudizio immediato alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove". Il giudice, entro cinque giorni dalla richiesta e ove ritenga sussistenti i relativi presupposti, "emette decreto con il quale cispone il giudizio immediato" (art. 455, comma 1, cod. proc. pen.) che deve essere notificato all'imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio" (art. 456, comma 3).
4.2. E' vero che il successivo comma 4 dell'articolo da ultimo citato stabilisce che all'imputato è notificata, unitamente al decreto, anche la richiesta del PM. Tuttavia, mentre l'omessa traduzione del decreto di giudizio immediato nei confronti di imputato alloglotto integra una nullità, seppure a regime intermedio, l'omessa traduzione della relativa richiesta formulata dal PM è priva di conseguenze processuali. Infatti, si è rilevato che «non è causa di nullità del decreto che dispone giudizio immediato la mancata notifica all'imputato, 5 unitamente al provvedimento, della richiesta del pubblico ministero, non determinandosi alcuna violazione del diritto di difesa, e comunque, ostandovi il principio di tassatività delle nullità» (Sez. 3, n. 43613 del 05/06/2018, B., Rv. 273945-01). E quindi, a maggior ragione, l'omessa traduzione della richiesta del Pubblico ministero non può integrare una invalidità processualmente rilevante.
4.3. La differente soluzione che questa Corte ha adottato per l'omessa traduzione della richiesta di rinvio a giudizio (che, ove relativa all'in putato straniero del quale sia accertata la non conoscenza della lingua italiana, determina una nullità generale di tipo intermedio: Sez. 3, n. 37364 del 05/06/2015, B., Rv. 265186-01), è giustificata dalla considerazione che tale atto imputativo deve, unitamente al decreto del Gup di fissazione dell'udienza preliminare, essere notificato, a pena di nullità, all'imputato (art. 419, commi 1 e 7 cod. proc. pen.).
5. Pertanto, la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, affinchè provveda alla traduzione del decreto che dispone il giudizio immediato (atto di competenza del Giudice e non del PM) e della relativa richiesta (la cui omessa notificazione all'imputato non integra alcuna nullità) costituisce un'indebita regressione del procedimento che ritorna, senza necessità, alla fase delle indagini preliminari, mettendo nel nulla il già avvenuto esercizio dell'azione penale (attraverso la richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato: art. 407-bis comma 1 cod. proc. pen.).
5.1. In tale situazione, deve, invece, farsi applicazione del principio - già affermato in relazione al decreto di citazione a giudizio direttissimo - secondo cui alla nullità dell'atto per omessa traduzione nella lingua conosciuta dall'imputato alloglotta, deve seguire non già la restituzione degli atti al pubblico ministero con indebita regressione del procedimento, ma la rinnovazione della citazione a cura dello stesso giudice del dibattimento, trattandosi di vizio che non a ferisce al decreto di citazione ma all'omesso adempimento di un successivo incombente (Sez. 1, n. 14820 del 20/02/2009, P.M. in proc. Shaban Suleyman, Rv. 243730 - 01). Sempre in tema si è recentemente precisato che «in caso di nullità della notificazione al difensore del decreto di giudizio immediato, trova applicazione il disposto dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen. e, pertanto, la rinnovazione dell'adempimento spetta al giudice del dibattimento, che non può disporre la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto medesimo, determinandosi, in tal caso, un'anomala regressione del procedimento (Sez. 1, n. 26548 del 02/05/2023, conf. comp. in proc. Princi, Rv. 284892 01)».- ту 6 5.2. In conclusione, sussistendo la abnormità denunciata dal ricorrente Pubblico ministero, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024 If residente Il Consigliere estensore ②Enrico Gal ſucci mic allu ca Ercole Aprile SEZIONE VI PENALE 10 GEN 2025 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Giuseppina Cirimele Giuseppina