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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/05/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2737/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott. Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2737 /2021 R.G., promossa da
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04/12/1962 e residente a [...]in Contrada Cannellazza I - traversa n. 18, elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIALE SANTA PANAGIA N. 136/N, presso lo studio dell'avv. PANTO' CHIARA IRENE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore contro
(c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
13/09/1979;
- convenuta contumace con l'intervento del pubblico ministero;
pagina 1 di 4 rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 4.2.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti.
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso depositato in data 4.6.2021 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con CP_1
a SWIECIE (POLONIA) in data 28.8.2004, nel corso del quale sono nati i figli
[...]
28.11.2001, il 7.4.2004 e il 23.5.2005. Per_1 Per_2 Per_3
Esponeva il ricorrente di essersi separato dalla moglie con sentenza n. 619/2018 del
Tribunale di Siracusa, depositata in data 3.3.2018, di non essersi più riconciliato con lei.
All'udienza del 10.1.2022 il Presidente, preso atto che la resistente, benché ritualmente citata, non si costituiva, nè compariva personalmente, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, sentiva il ricorrente che confermava la volontà di addivenire al divorzio;
confermava, quindi, le condizioni che regolano la separazione, nominava il Giudice
Istruttore e fissava l'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa per il giorno 14.6.2022.
All'udienza innanzi al Giudice Istruttore, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020 conv. L. n. 77/2020, constatata la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale e del decreto di fissazione udienza di prima comparizione al convenuto non comparso ex art. 143 c.p.c., ne veniva dichiarata la contumacia e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Alla successiva udienza del 4.2.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il procuratore di parte attrice precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per la comparsa conclusionale.
La contumacia di parte resistente
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di parte resistente che benché regolarmente citata non è comparsa, né si è costituita.
pagina 2 di 4 La legge applicabile: in merito alla legge applicabile, se i due soggetti sono di diversa nazionalità, la normativa a cui fare riferimento è quella della Legge 218\1995, che prevede che la separazione e lo scioglimento del matrimonio siano regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda, quindi quella in cui la vita coniugale si è prevalentemente localizzata: ne deriva che deve essere applicata la legge italiana poiché all'epoca i coniugi risiedevano a Lentini.
La domanda di divorzio
Orbene, passando al merito, ritiene il Tribunale alla stregua delle emergenze istruttorie acquisite che la domanda di scioglimento del matrimonio proposta da parte attrice sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in SWIECIE (POLONIA) in data 28.8.2004, si sono separati con sentenza n. n. 619/2018 del Tribunale di Siracusa, depositata in data 3.3.2018. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente in sede di separazione il 29.09.2016 e il ricorso per il divorzio è stato depositato il 4.6.2021), non avendo l'attore avuto più contatti con la moglie dalla separazione, né essendosi del resto la convenuta costituita prospettando una diversa situazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Deve ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le spese di lite
Nulla sulle spese, atteso il carattere necessario del giudizio e la mancata opposizione della convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in SWIECIE
(POLONIA) il 28/08/2004, tra e Parte_1 CP_2
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del
[...]
Comune di LENTINI dell'anno 2016, al n. 24, Parte II, serie C;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di LENTINI di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 14.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott. Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2737 /2021 R.G., promossa da
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04/12/1962 e residente a [...]in Contrada Cannellazza I - traversa n. 18, elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIALE SANTA PANAGIA N. 136/N, presso lo studio dell'avv. PANTO' CHIARA IRENE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore contro
(c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
13/09/1979;
- convenuta contumace con l'intervento del pubblico ministero;
pagina 1 di 4 rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 4.2.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti.
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso depositato in data 4.6.2021 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con CP_1
a SWIECIE (POLONIA) in data 28.8.2004, nel corso del quale sono nati i figli
[...]
28.11.2001, il 7.4.2004 e il 23.5.2005. Per_1 Per_2 Per_3
Esponeva il ricorrente di essersi separato dalla moglie con sentenza n. 619/2018 del
Tribunale di Siracusa, depositata in data 3.3.2018, di non essersi più riconciliato con lei.
All'udienza del 10.1.2022 il Presidente, preso atto che la resistente, benché ritualmente citata, non si costituiva, nè compariva personalmente, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, sentiva il ricorrente che confermava la volontà di addivenire al divorzio;
confermava, quindi, le condizioni che regolano la separazione, nominava il Giudice
Istruttore e fissava l'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa per il giorno 14.6.2022.
All'udienza innanzi al Giudice Istruttore, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020 conv. L. n. 77/2020, constatata la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale e del decreto di fissazione udienza di prima comparizione al convenuto non comparso ex art. 143 c.p.c., ne veniva dichiarata la contumacia e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Alla successiva udienza del 4.2.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il procuratore di parte attrice precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per la comparsa conclusionale.
La contumacia di parte resistente
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di parte resistente che benché regolarmente citata non è comparsa, né si è costituita.
pagina 2 di 4 La legge applicabile: in merito alla legge applicabile, se i due soggetti sono di diversa nazionalità, la normativa a cui fare riferimento è quella della Legge 218\1995, che prevede che la separazione e lo scioglimento del matrimonio siano regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda, quindi quella in cui la vita coniugale si è prevalentemente localizzata: ne deriva che deve essere applicata la legge italiana poiché all'epoca i coniugi risiedevano a Lentini.
La domanda di divorzio
Orbene, passando al merito, ritiene il Tribunale alla stregua delle emergenze istruttorie acquisite che la domanda di scioglimento del matrimonio proposta da parte attrice sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in SWIECIE (POLONIA) in data 28.8.2004, si sono separati con sentenza n. n. 619/2018 del Tribunale di Siracusa, depositata in data 3.3.2018. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente in sede di separazione il 29.09.2016 e il ricorso per il divorzio è stato depositato il 4.6.2021), non avendo l'attore avuto più contatti con la moglie dalla separazione, né essendosi del resto la convenuta costituita prospettando una diversa situazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Deve ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le spese di lite
Nulla sulle spese, atteso il carattere necessario del giudizio e la mancata opposizione della convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in SWIECIE
(POLONIA) il 28/08/2004, tra e Parte_1 CP_2
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del
[...]
Comune di LENTINI dell'anno 2016, al n. 24, Parte II, serie C;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di LENTINI di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 14.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4