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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/03/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 20.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3175 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 11/07/2022 ed iscritto al n 3175 - 2022 RG , vertente tra
- (cod. fisc. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Reggio Calabria alla via Frà Gesualdo Melacrinò n. 47, presso lo studio dell'AVV. EZIO PRIVITERA (c.f.: ) dal C.F._2 quale è rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente con l'AVV. OTTAVIO CAMPOLO (c.f.: ), giusta procura in C.F._3 atti;
- ricorrente -
Contro
-
[...]
Controparte_1
in persona del Presidente e legale rappresentante pro
[...] tempore Arch. , con sede in Roma, Via Salaria n. 229, C.F. Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Romeo (C.F. P.IVA_1
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._4 dell'Avv. Adolfo Larussa (C.F. ) sito in Catanzaro C.F._5
(CZ) alla Via Pugliese n. 30;
- C.F. e P.I. RT
, ente pubblico economico, con sede in Roma, Via Giuseppe P.IVA_2
Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante in carica, per esso, l'Avv.
1 Gabriele Donnici, giusta procura speciale conferita con atto per Notaio Dott. in Roma, del 22.06.2023, rep. N. 180134 racc. n. 12348, Persona_1 rappresentata e difesa dall' avv. Alberta Scaglione ( C.F. C.F._6
) ed elettivamente domiciliata, ai fini della presente procedura,
[...] presso lo studio del suddetto procuratore in Locri, via D. Candida n.6;
- resistenti-
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il ricorrente propone tempestiva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09420210017667128/000 e del ruolo n. 2021/002311 notificata a mezzo pec in data 01.06.2022 da RT
, relativa al debito presuntivamente dovuto nei confronti di
[...]
, per contributo integrativo, contributo soggettivo, contributo CP_1 indennità – maternità, oltre interessi, sanzioni ed aggio per l'annualità 2015, per un importo pari a € 4.135,58. Eccepisce la prescrizione del diritto di credito di oggetto CP_1 dell'impugnata cartella per intervenuto decorso del termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9 della Legge 335/1995, stante l'assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale.
§ 2. Si sono costituiti ed , CP_1 RT resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
§ 3. Il ricorso è infondato e come tale deve essere rigettato. Con l'unico motivo di ricorso si eccepisce la prescrizione quinquennale. E' pacifico che, come allegato dalla difesa dell'ente previdenziale, nel caso di specie l'odierno ricorrente ometteva di trasmettere ad le CP_1 comunicazioni reddituali obbligatorie (di cui all'art. 16 della Legge n. 6/1981 e all'art. 36 dello Statuto pro tempore vigente) inerenti all'ammontare del reddito professionale netto dal medesimo dichiarato ai fini IRPEF ed il volume d'affari dichiarato ai fini IVA per l'anno 2015 oggetto dell'impugnata cartella. Stante il mancato invio da parte del professionista delle dichiarazioni reddituali obbligatorie inerenti l'annualità oggetto di causa, si ha la mancata decorrenza del termine di prescrizione alla stregua del disposto della norma speciale di cui all'art. 18, c. 2, L. 6/81, norma quest'ultima non incisa dalla L. 335/95 che ha unificato la durata dei termini di prescrizione ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi (cfr. sul punto i principi di diritto applicabili anche al caso di specie ed espressi, tra le altre, da Cass. n.
35873/2021; Cass. n. 27218 /2018, Cass. n. 18730/2013; Cass. SS.UU. n.
20219 del 19/11/2012).
2 Pertanto l'eccezione di prescrizione è infondata e il ricorso deve essere rigettato.
Resta assorbita ogni altra eccezione e deduzione in ordine agli atti interruttivi pure allegati dall'ente previdenziale.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014, con la precisazione che quelle liquidate a favore del concessionario sono ridotte al minimo tabellare in considerazione della diversa consistenza delle difese collegate alla diversa posizione sostanziale dei convenuti.
p.q.m.
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è tenuto al pagamento della cartella esattoriale n. 09420210017667128/000;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore di
[...]
Controparte_1
in persona del Presidente e legale rappresentante p.t.,
[...] che liquida in € 2.620,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore di
, in persona del legale RT rappresentante p.t., che liquida in € 1.310,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 20/03/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
3
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 20.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3175 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 11/07/2022 ed iscritto al n 3175 - 2022 RG , vertente tra
- (cod. fisc. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Reggio Calabria alla via Frà Gesualdo Melacrinò n. 47, presso lo studio dell'AVV. EZIO PRIVITERA (c.f.: ) dal C.F._2 quale è rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente con l'AVV. OTTAVIO CAMPOLO (c.f.: ), giusta procura in C.F._3 atti;
- ricorrente -
Contro
-
[...]
Controparte_1
in persona del Presidente e legale rappresentante pro
[...] tempore Arch. , con sede in Roma, Via Salaria n. 229, C.F. Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Romeo (C.F. P.IVA_1
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._4 dell'Avv. Adolfo Larussa (C.F. ) sito in Catanzaro C.F._5
(CZ) alla Via Pugliese n. 30;
- C.F. e P.I. RT
, ente pubblico economico, con sede in Roma, Via Giuseppe P.IVA_2
Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante in carica, per esso, l'Avv.
1 Gabriele Donnici, giusta procura speciale conferita con atto per Notaio Dott. in Roma, del 22.06.2023, rep. N. 180134 racc. n. 12348, Persona_1 rappresentata e difesa dall' avv. Alberta Scaglione ( C.F. C.F._6
) ed elettivamente domiciliata, ai fini della presente procedura,
[...] presso lo studio del suddetto procuratore in Locri, via D. Candida n.6;
- resistenti-
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il ricorrente propone tempestiva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09420210017667128/000 e del ruolo n. 2021/002311 notificata a mezzo pec in data 01.06.2022 da RT
, relativa al debito presuntivamente dovuto nei confronti di
[...]
, per contributo integrativo, contributo soggettivo, contributo CP_1 indennità – maternità, oltre interessi, sanzioni ed aggio per l'annualità 2015, per un importo pari a € 4.135,58. Eccepisce la prescrizione del diritto di credito di oggetto CP_1 dell'impugnata cartella per intervenuto decorso del termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9 della Legge 335/1995, stante l'assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale.
§ 2. Si sono costituiti ed , CP_1 RT resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
§ 3. Il ricorso è infondato e come tale deve essere rigettato. Con l'unico motivo di ricorso si eccepisce la prescrizione quinquennale. E' pacifico che, come allegato dalla difesa dell'ente previdenziale, nel caso di specie l'odierno ricorrente ometteva di trasmettere ad le CP_1 comunicazioni reddituali obbligatorie (di cui all'art. 16 della Legge n. 6/1981 e all'art. 36 dello Statuto pro tempore vigente) inerenti all'ammontare del reddito professionale netto dal medesimo dichiarato ai fini IRPEF ed il volume d'affari dichiarato ai fini IVA per l'anno 2015 oggetto dell'impugnata cartella. Stante il mancato invio da parte del professionista delle dichiarazioni reddituali obbligatorie inerenti l'annualità oggetto di causa, si ha la mancata decorrenza del termine di prescrizione alla stregua del disposto della norma speciale di cui all'art. 18, c. 2, L. 6/81, norma quest'ultima non incisa dalla L. 335/95 che ha unificato la durata dei termini di prescrizione ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi (cfr. sul punto i principi di diritto applicabili anche al caso di specie ed espressi, tra le altre, da Cass. n.
35873/2021; Cass. n. 27218 /2018, Cass. n. 18730/2013; Cass. SS.UU. n.
20219 del 19/11/2012).
2 Pertanto l'eccezione di prescrizione è infondata e il ricorso deve essere rigettato.
Resta assorbita ogni altra eccezione e deduzione in ordine agli atti interruttivi pure allegati dall'ente previdenziale.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014, con la precisazione che quelle liquidate a favore del concessionario sono ridotte al minimo tabellare in considerazione della diversa consistenza delle difese collegate alla diversa posizione sostanziale dei convenuti.
p.q.m.
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è tenuto al pagamento della cartella esattoriale n. 09420210017667128/000;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore di
[...]
Controparte_1
in persona del Presidente e legale rappresentante p.t.,
[...] che liquida in € 2.620,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore di
, in persona del legale RT rappresentante p.t., che liquida in € 1.310,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 20/03/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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