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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 1208/ 2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere
Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato all'udienza del 14/03/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. 1208/ 2024 vertente
TRA
e rappresentate e difese dall'Avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Paolo Gentili ed elettivamente domiciliate presso lo studio legale di quest'ultimo, alla via Emanuele
Gianturco n. 6, ROMA (RM)- CAP 00196, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
Filiale di Roma Tuscolano in persona del Controparte_1
Presidente e del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Manno, domiciliato con quest'ultima, presso l'Ufficio legale distrettuale, alla Via Cesare Beccaria n. 29,
(RM)- CAP 00196, giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del tribunale di Tivoli numero 276 del 14 febbraio 2024
Conclusioni: come da scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09 novembre 2021, ile sig.re , e Parte_4 Parte_5 [...]
adivano il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, per chiedere di: Pt_3
CP_
“accertare e dichiarare, nei confronti dell' convenuto, il diritto della ricorrente alla corresponsione dei ratei arretrati della indennità di accompagnamento e, per l'effetto, condannare
l' al pagamento dei ratei maturati e dovuti agli eredi odierni ricorrenti ad ognuno per la quota CP_3
di 1/3 del totale, per il beneficio riconosciuto della indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art.
1 L. 18/80 e ss. mm., a decorrere dal 01.06.2018 sino alla data del decesso avvenuto il 23.03.2019, nella misura prevista dalla normativa vigente per il periodo anzidetto, per un totale pari ad €
5.167,97 (cinquemilacentosessantasette//97) oltre ad interessi legali dovuti ai sensi della normativa vigente e sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese di giudizio e rimborso del C.U. da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario, con applicazione del D.M 55/2014”.
A fondamento della domanda, i ricorrenti, in qualità di eredi del defunto sig. , Persona_1
deducevano di aver ottenuto dal Tribunale di Tivoli, decreto di omologa datato 11.12.2019, a definizione del procedimento di accertamento del diritto dei medesimi a percepire i ratei afferenti alla indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 di spettanza del de cuius, maturati da quest'ultimo a decorrere dal 01.06.2018 sino alla data del decesso del 23.03.2019 (R.G. 3384/2018).
Deducevano, altresì, di aver provveduto a trasmette all' competente, (prima, in data 5.02.2020 CP_3
a mezzo PEC e, poi, in data 07-10.02.2020 a mani) la modulistica necessaria ai fini della liquidazione degli importi riconosciuti (AP70 e AP23). Ciononostante, rappresentavano che, decorsi inutilmente
120 giorni dalla data della notifica del titolo, nonché da quella della ricezione della predetta modulistica, da parte dell'Ente, nessun beneficio veniva effettivamente erogato da quest'ultimo ai medesimi. Pertanto, si vedevano costretti ad adire l'A.G. competente, al fine di vedersi riconoscere, oltre che corrispondere, il diritto al pagamento in loro favore dell'importo complessivo quantificato in €5.167,97. L' , pur regolarmente evocato in giudizio, restava contumace. CP_3
Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., i ricorrenti, in data 03.10.2022, depositavano il proprio scritto, domandando la decisione della causa.
Con sentenza n. 276/2024, il Giudice, accertato il diritto dei ricorrenti, condannava l' a CP_3
corrispondere alle parti ricorrenti i ratei maturati e maturandi con decorrenza dal 01.06.2018 fino alla data del decesso, per l'importo di € 5.167,97, con esclusione del riconoscimento degli interessi legali sulle somme dovute. Compensava le spese di lite.
Avverso tale pronuncia proponevano appello , , , Parte_2 Parte_1 Parte_3
chiedendo la riforma parziale della sentenza per i seguenti motivi: 1) omessa valutazione del
Giudicante delle prove prodotte in giudizio ed errata interpretazione della normativa vigente nella parte relativa alla esclusione degli interessi legali sui ratei da corrispondere;
2) erroneo convincimento del Giudice nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite.
In data 14.06.2024 si costituiva in giudizio l' , il quale eccepiva la tardività della prova della CP_3 notifica del decreto di omologa dell'11.12.2019 e insisteva per il rigetto dell'appello. L'appello è fondato
Dagli atti di causa emerge che con decreto di omologa del 11/12/2019 il Tribunale di Tivoli ha accertato la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore di , dante causa delle attuali appellanti, dal primo Persona_1 giugno 2019 all'1.3.19, data di suo decesso.
E' altresì incontroverso che in data 05/02/2020 le attuali appellanti trasmisero, a mezzo PEC, la modulistica alla sede zonale di competenza necessaria alla liquidazione dei ratei relativi al beneficio riconosciuto (Modelli AP70 e AP23) e il 10.2.2020 fu notificato anche il decreto di omologa all' , CP_3
sede provinciale . La circostanza è comprovata in atti con il deposito , operato in corso di causa nel giudizio di primo grado - benchè l'omessa notifica del decreto di omologa presso la sede provinciale oltre che presso la sede zonale non fosse stata contestata dall' , rimasto contumace nel giudizio CP_3
di primo grado - della notifica cartacea del decreto di omologa presso la sede di Via Amba Aradam in Roma nelle mani di funzionario incaricato, CP_4
La pronuncia impugnata laddove nega la prova della notifica del decreto di omologa presso la sede provinciale dell' è dunque erronea e deve essere riformata. CP_3 La rituale notifica del decreto di omologa (il 10.2.2020 )così come della modulistica reddituale necessaria per la liquidazione della prestazione (il 5.2.2020) legittima la pretesa delle appellanti al pagamento degli interessi legali decorsi 120 giorni dalla domanda amministrativa, termine che deve farsi coincidere dalla fornitura da parte dell'istante degli elementi informativi (reddituali) necessari per la liquidazione della prestazione , risultando automaticamente costituito in mora a decorrere da quella data . L'art. 16 comma 6 della legge 412/1991, come modificato dalla legge 296/2006 statuisce infatti”6. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenze del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda , laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità
e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda.”
E' dunque fondato il primo motivo di appello avendo parte appellante provato la notifica presso la sede provinciale dell' del decreto di omologa e , ancor prima, inviato la documentazione CP_3
reddituale che consentiva la liquidazione dei ratei arretrati.
E' fondato anche il secondo motivo di appello.
La fondatezza dell'originario ricorso introduttivo comportava l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali secondo il principio della soccombenza, salva la facoltà di disporre motivatamente la compensazione totale o parziale. La possibilità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite è disciplinata dal comma 2 dell'art. 92 c.p.c. che, derogando al principio della soccombenza, attribuisce tale facoltà al giudice nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca, ovvero, nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento di orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti nonché allorquando concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente motivate (C. Cost. n. 77 del 19/4/2018).
L'orientamento prevalente nella giurisprudenza ritiene il citato art. 92 c.p.c. una norma elastica e quale clausola generale che il legislatore ha espressamente previsto per adeguarla al caso concreto, alle condizioni speciali e sociali nonché ad un contesto storico.
Infatti, le gravi ed eccezionali ragioni non possono essere esattamente e tassativamente predeterminate, ma sono da individuare ed esplicitare, in via interpretativa, dal giudice di merito nella motivazione, dovendo, inoltre, riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa
(v. Cass. n.16037/2014 e Cass. 21.05.2015 n.14546).
D'altronde la motivazione della gravata sentenza per la compensazione delle spese del grado rinviava ad una circostanza risultata smentita documentalmente ( e cioè l'omessa notifica presso la sede provinciale dell' del decreto di omologa che avrebbe riverberato i suoi effetti sulla non CP_3 imputabilità all' della mancata erogazione della prestazione maturata ) . CP_3
Nel caso di specie, stante l'esito vittorioso della lite, per le ragioni sopra esplicitate, il Tribunale, in assenza di presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione dei compensi in favore della parte vittoriosa.
Conseguentemente, la decisione sulla compensazione totale delle spese è censurabile perché non conforme al diritto.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, l' deve CP_3
essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, così come al pagamento delle spese del grado di appello. Per quanto attiene la misura dei compensi si richiama il D.M. n.
55/2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, secondo cui nella determinazione dei compensi si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
In applicazione della normativa sopra richiamata, prendendo in esame lo scaglione di riferimento, compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, la liquidazione è da determinarsi nel complessivo importo di € 1.776,00, così risultante: € 443,00 per la fase studio, € 370,00 per la fase introduttiva ed
€ 963,00 per la fase decisionale, in applicazione dei valori medi dopo la decurtazione del 50% e tenendo conto delle tre fasi di giudizio indicate, considerando che la fase istruttoria non può essere contemplata non essendo stata svolta.
Occorre evidenziare la particolare semplicità della controversia e delle questioni di fatto e di diritto prospettate nonché della ridottissima attività processuale espletata.
Non spettano compensi per la fase istruttoria Invero le richieste istruttorie formulate nell'originario ricorso introduttivo ben possono ascriversi ed essere ricondotte alla fase di studio e proposizione del giudizio.
Inoltre la causa proposta era di natura documentale, risultando per tabulas il diritto al percepimento dell'indennità richiesta,
Sul punto si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale, in base al quale: “in materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte).
Occorre, però, sottolineare che la fase della trattazione deve essere distinta da quella introduttiva
e/o decisionale, sicché deve consistere o in una specifica udienza oppure nella formulazione di istanze ulteriori da quelle già contenute negli atti introduttivi e/o nella produzione di documenti diversi. Pure va ribadito che, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014,
l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione” (così Cass., ord. n.19028 del 05.07.2023).
In conclusione, in parziale riforma della sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo di
CP_ appello, l' deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado liquidate nella misura di cui in dispositivo.
Quanto al presente grado, che ha ad oggetto una somma pari all'ammontare delle spese di giudizio di primo grado (v. Cass. 6345/2020; Cass. S.U. 19014/2007), la liquidazione va anch'essa effettuata, come in dispositivo, secondo i minimi tariffari in ragione della semplicità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria non espletata, con attribuzione ai procuratori antistatari.
P.Q.M.
CP_
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, nel resto ferma, condanna l' al pagamento della somma di euro 370,66 a titolo di interessi legali sulla somma di euro 5167,97, nonché al pagamento delle spese processuali di primo grado, che liquida in € 1.776,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- condanna l' al pagamento delle spese del grado che liquida in € 962,00 oltre spese generali al CP_3
15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma 14.3.2025
La Presidente
Maria Antonia Garzia
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere
Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato all'udienza del 14/03/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. 1208/ 2024 vertente
TRA
e rappresentate e difese dall'Avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Paolo Gentili ed elettivamente domiciliate presso lo studio legale di quest'ultimo, alla via Emanuele
Gianturco n. 6, ROMA (RM)- CAP 00196, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
Filiale di Roma Tuscolano in persona del Controparte_1
Presidente e del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Manno, domiciliato con quest'ultima, presso l'Ufficio legale distrettuale, alla Via Cesare Beccaria n. 29,
(RM)- CAP 00196, giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del tribunale di Tivoli numero 276 del 14 febbraio 2024
Conclusioni: come da scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09 novembre 2021, ile sig.re , e Parte_4 Parte_5 [...]
adivano il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, per chiedere di: Pt_3
CP_
“accertare e dichiarare, nei confronti dell' convenuto, il diritto della ricorrente alla corresponsione dei ratei arretrati della indennità di accompagnamento e, per l'effetto, condannare
l' al pagamento dei ratei maturati e dovuti agli eredi odierni ricorrenti ad ognuno per la quota CP_3
di 1/3 del totale, per il beneficio riconosciuto della indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art.
1 L. 18/80 e ss. mm., a decorrere dal 01.06.2018 sino alla data del decesso avvenuto il 23.03.2019, nella misura prevista dalla normativa vigente per il periodo anzidetto, per un totale pari ad €
5.167,97 (cinquemilacentosessantasette//97) oltre ad interessi legali dovuti ai sensi della normativa vigente e sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese di giudizio e rimborso del C.U. da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario, con applicazione del D.M 55/2014”.
A fondamento della domanda, i ricorrenti, in qualità di eredi del defunto sig. , Persona_1
deducevano di aver ottenuto dal Tribunale di Tivoli, decreto di omologa datato 11.12.2019, a definizione del procedimento di accertamento del diritto dei medesimi a percepire i ratei afferenti alla indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 di spettanza del de cuius, maturati da quest'ultimo a decorrere dal 01.06.2018 sino alla data del decesso del 23.03.2019 (R.G. 3384/2018).
Deducevano, altresì, di aver provveduto a trasmette all' competente, (prima, in data 5.02.2020 CP_3
a mezzo PEC e, poi, in data 07-10.02.2020 a mani) la modulistica necessaria ai fini della liquidazione degli importi riconosciuti (AP70 e AP23). Ciononostante, rappresentavano che, decorsi inutilmente
120 giorni dalla data della notifica del titolo, nonché da quella della ricezione della predetta modulistica, da parte dell'Ente, nessun beneficio veniva effettivamente erogato da quest'ultimo ai medesimi. Pertanto, si vedevano costretti ad adire l'A.G. competente, al fine di vedersi riconoscere, oltre che corrispondere, il diritto al pagamento in loro favore dell'importo complessivo quantificato in €5.167,97. L' , pur regolarmente evocato in giudizio, restava contumace. CP_3
Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., i ricorrenti, in data 03.10.2022, depositavano il proprio scritto, domandando la decisione della causa.
Con sentenza n. 276/2024, il Giudice, accertato il diritto dei ricorrenti, condannava l' a CP_3
corrispondere alle parti ricorrenti i ratei maturati e maturandi con decorrenza dal 01.06.2018 fino alla data del decesso, per l'importo di € 5.167,97, con esclusione del riconoscimento degli interessi legali sulle somme dovute. Compensava le spese di lite.
Avverso tale pronuncia proponevano appello , , , Parte_2 Parte_1 Parte_3
chiedendo la riforma parziale della sentenza per i seguenti motivi: 1) omessa valutazione del
Giudicante delle prove prodotte in giudizio ed errata interpretazione della normativa vigente nella parte relativa alla esclusione degli interessi legali sui ratei da corrispondere;
2) erroneo convincimento del Giudice nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite.
In data 14.06.2024 si costituiva in giudizio l' , il quale eccepiva la tardività della prova della CP_3 notifica del decreto di omologa dell'11.12.2019 e insisteva per il rigetto dell'appello. L'appello è fondato
Dagli atti di causa emerge che con decreto di omologa del 11/12/2019 il Tribunale di Tivoli ha accertato la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore di , dante causa delle attuali appellanti, dal primo Persona_1 giugno 2019 all'1.3.19, data di suo decesso.
E' altresì incontroverso che in data 05/02/2020 le attuali appellanti trasmisero, a mezzo PEC, la modulistica alla sede zonale di competenza necessaria alla liquidazione dei ratei relativi al beneficio riconosciuto (Modelli AP70 e AP23) e il 10.2.2020 fu notificato anche il decreto di omologa all' , CP_3
sede provinciale . La circostanza è comprovata in atti con il deposito , operato in corso di causa nel giudizio di primo grado - benchè l'omessa notifica del decreto di omologa presso la sede provinciale oltre che presso la sede zonale non fosse stata contestata dall' , rimasto contumace nel giudizio CP_3
di primo grado - della notifica cartacea del decreto di omologa presso la sede di Via Amba Aradam in Roma nelle mani di funzionario incaricato, CP_4
La pronuncia impugnata laddove nega la prova della notifica del decreto di omologa presso la sede provinciale dell' è dunque erronea e deve essere riformata. CP_3 La rituale notifica del decreto di omologa (il 10.2.2020 )così come della modulistica reddituale necessaria per la liquidazione della prestazione (il 5.2.2020) legittima la pretesa delle appellanti al pagamento degli interessi legali decorsi 120 giorni dalla domanda amministrativa, termine che deve farsi coincidere dalla fornitura da parte dell'istante degli elementi informativi (reddituali) necessari per la liquidazione della prestazione , risultando automaticamente costituito in mora a decorrere da quella data . L'art. 16 comma 6 della legge 412/1991, come modificato dalla legge 296/2006 statuisce infatti”6. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenze del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda , laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità
e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda.”
E' dunque fondato il primo motivo di appello avendo parte appellante provato la notifica presso la sede provinciale dell' del decreto di omologa e , ancor prima, inviato la documentazione CP_3
reddituale che consentiva la liquidazione dei ratei arretrati.
E' fondato anche il secondo motivo di appello.
La fondatezza dell'originario ricorso introduttivo comportava l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali secondo il principio della soccombenza, salva la facoltà di disporre motivatamente la compensazione totale o parziale. La possibilità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite è disciplinata dal comma 2 dell'art. 92 c.p.c. che, derogando al principio della soccombenza, attribuisce tale facoltà al giudice nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca, ovvero, nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento di orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti nonché allorquando concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente motivate (C. Cost. n. 77 del 19/4/2018).
L'orientamento prevalente nella giurisprudenza ritiene il citato art. 92 c.p.c. una norma elastica e quale clausola generale che il legislatore ha espressamente previsto per adeguarla al caso concreto, alle condizioni speciali e sociali nonché ad un contesto storico.
Infatti, le gravi ed eccezionali ragioni non possono essere esattamente e tassativamente predeterminate, ma sono da individuare ed esplicitare, in via interpretativa, dal giudice di merito nella motivazione, dovendo, inoltre, riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa
(v. Cass. n.16037/2014 e Cass. 21.05.2015 n.14546).
D'altronde la motivazione della gravata sentenza per la compensazione delle spese del grado rinviava ad una circostanza risultata smentita documentalmente ( e cioè l'omessa notifica presso la sede provinciale dell' del decreto di omologa che avrebbe riverberato i suoi effetti sulla non CP_3 imputabilità all' della mancata erogazione della prestazione maturata ) . CP_3
Nel caso di specie, stante l'esito vittorioso della lite, per le ragioni sopra esplicitate, il Tribunale, in assenza di presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione dei compensi in favore della parte vittoriosa.
Conseguentemente, la decisione sulla compensazione totale delle spese è censurabile perché non conforme al diritto.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, l' deve CP_3
essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, così come al pagamento delle spese del grado di appello. Per quanto attiene la misura dei compensi si richiama il D.M. n.
55/2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, secondo cui nella determinazione dei compensi si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
In applicazione della normativa sopra richiamata, prendendo in esame lo scaglione di riferimento, compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, la liquidazione è da determinarsi nel complessivo importo di € 1.776,00, così risultante: € 443,00 per la fase studio, € 370,00 per la fase introduttiva ed
€ 963,00 per la fase decisionale, in applicazione dei valori medi dopo la decurtazione del 50% e tenendo conto delle tre fasi di giudizio indicate, considerando che la fase istruttoria non può essere contemplata non essendo stata svolta.
Occorre evidenziare la particolare semplicità della controversia e delle questioni di fatto e di diritto prospettate nonché della ridottissima attività processuale espletata.
Non spettano compensi per la fase istruttoria Invero le richieste istruttorie formulate nell'originario ricorso introduttivo ben possono ascriversi ed essere ricondotte alla fase di studio e proposizione del giudizio.
Inoltre la causa proposta era di natura documentale, risultando per tabulas il diritto al percepimento dell'indennità richiesta,
Sul punto si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale, in base al quale: “in materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte).
Occorre, però, sottolineare che la fase della trattazione deve essere distinta da quella introduttiva
e/o decisionale, sicché deve consistere o in una specifica udienza oppure nella formulazione di istanze ulteriori da quelle già contenute negli atti introduttivi e/o nella produzione di documenti diversi. Pure va ribadito che, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014,
l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione” (così Cass., ord. n.19028 del 05.07.2023).
In conclusione, in parziale riforma della sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo di
CP_ appello, l' deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado liquidate nella misura di cui in dispositivo.
Quanto al presente grado, che ha ad oggetto una somma pari all'ammontare delle spese di giudizio di primo grado (v. Cass. 6345/2020; Cass. S.U. 19014/2007), la liquidazione va anch'essa effettuata, come in dispositivo, secondo i minimi tariffari in ragione della semplicità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria non espletata, con attribuzione ai procuratori antistatari.
P.Q.M.
CP_
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, nel resto ferma, condanna l' al pagamento della somma di euro 370,66 a titolo di interessi legali sulla somma di euro 5167,97, nonché al pagamento delle spese processuali di primo grado, che liquida in € 1.776,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- condanna l' al pagamento delle spese del grado che liquida in € 962,00 oltre spese generali al CP_3
15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma 14.3.2025
La Presidente
Maria Antonia Garzia