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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 24/07/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1315/2025 R.G.VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA nelle persone dei magistrati dott. Emanuele Migliore Presidente rel. est. dott. Enrico Chemollo Giudice dott.ssa Margherita Cerizza Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da nata a [...] l'[...], C.F. Parte_1
, e , nato a [...] l'[...], C.F. C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Martina Rinolfi e Barbara C.F._2
Garione con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto separazione personale dei coniugi sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate il 04.07.2025 per il P.M.: inviati atti al P.M. come da attestazioni di Cancelleria
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori hanno contratto matrimonio civile Parte_1 Parte_2
in Brusnengo (BI) in data 13.1.2015. L'atto matrimoniale è stato iscritto ex art. 63, comma 1, lett. a) del DPR n. 396/2000 nel Registro degli atti di matrimonio del comune di Brusnengo
(BI), atto n. 1 – Parte II – Serie C - Anno 2015.
Dal matrimonio sono nati i figli , in Lagos Island (Nigeria) il 15.2.2008 Persona_1
e in Ibadan Nigeria (Nigeria) il 15.2.2010. Persona_2
Con ricorso dep. telem. in data 28.3.2025, le parti hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione, essendo divenuta ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza, e di omologare gli accordi raggiunti. Tanto premesso, ravvisata la competenza di questa Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., essendo la parte ricorrente residente in comune del circondario di questo
Tribunale, ritiene il Collegio che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento.
Come noto, ai fini dell'integrazione del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza ex art 151 cc, la Suprema Corte ha stabilito che “la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità
e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile, e a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale”1.
Nel caso che ci occupa, secondo quanto allegato da entrambi i coniugi, dopo avere vissuto per anni in Nigeria, la signora si è trasferita in Italia con i figli dal 2021, risiedendo presso Pt_1
l'abitazione sita in Brusnengo di proprietà del sig. ; la lontananza, unitamente al venire Pt_2
meno dell'accordo fra i coniugi, ha determinato gli stessi a promuovere separazione consensuale.
Quanto sopra esposto giustifica la pronuncia di separazione personale a norma dell'art. 151 c.c. rispetto al matrimonio celebrato fra le parti.
Il Collegio valuta poi la rispondenza degli accordi all'interesse dei minori, con conseguente omologa delle relative condizioni.
Le parti hanno infatti richiesto, nelle conclusioni da ultimo riportate nelle note difensive scritte2, disporsi l'affidamento condiviso dei minori e la loro collocazione prevalente presso la madre, corrispondente peraltro alla situazione di fatto già in essere. La circostanza della distanza geografica della residenza del padre rispetto a quella dei figli minori può poi giustificare l'espressa attribuzione alla madre della cd. delega di firma per la sottoscrizione di atti e documenti inerenti questioni burocratiche e amministrative e di rilievo scolastico, medico sanitario, sportivo e ricreativo che rientrino nell'ordinaria amministrazione.
Le ulteriori condizioni relative a tempi di frequentazione del genitore non collocatario e al mantenimento appaiono poi del pari rispondenti all'interesse dei figli minori e a un equilibrato esercizio della bigenitorialità.
Non si è proceduto all'ascolto dei minori ex art. 473 bis.4, ult, comma, c.p.c., in ragione degli accordi raggiunti.
Il contributo al mantenimento dei minori è poi congruo avuto riguardo alle posizioni reddituali delle parti.
Possono infine essere omologate anche le pattuizioni concernenti l'assegno di mantenimento in favore della moglie, presumendosi l'assenza in capo a quest'ultima di adeguati redditi propri ex art. 156 c.c.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente provvedendo:
a) pronuncia la separazione personale di nata a [...] - Parte_1
Nigeria l'8.6.1981, C.F. e , nato a [...] C.F._1 Parte_2
l'1.11.1956 C.F. , uniti in matrimonio civile celebrato in data C.F._2
13.1.2015 in Brusnengo, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Brusnengo, anno 2015, parte II, atto 1, serie C;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Brusnengo di procedere alle incombenze di legge;
omologa/prende atto degli ulteriori accordi riportati nelle note difensive scritte in sostituzione d'udienza depositate in data 04.07.2025 e per l'effetto:
b) dispone che la responsabilità genitoriale sui minori sia esercitata in via condivisa da entrambi i genitori con attribuzione alla signora di delega di firma da parte del signor per Pt_1 Pt_2
la sottoscrizione di atti e documenti inerenti questioni burocratiche ed amministrative afferenti ai figli di rilievo scolastico, medico sanitario, sportivo e ricreativo che rientrino nell'ordinaria amministrazione;
c) dispone che la residenza anagrafica e la dimora principale dei figli coincidano con quella materna;
d) prende atto che la signora unitamente ai figli, provvederà a lasciare la casa coniugale Pt_1 entro il mese di luglio / agosto 2025, salvo eventuali imprevisti non dipendenti dalla sua volontà, reperendo altra unità abitativa;
e) prende atto che le parti provvederanno in via autonoma a suddividersi il mobilio che arreda la casa coniugale, fermo restando i beni strettamente personali di ciascun coniuge;
f) in relazione alle modalità di visita dispone che il Sig. , tenuto conto della distanza Pt_2
nonché dell'età della prole, possa frequentare i propri figli ad ogni rientro in Italia, come sino ad ora avvenuto, fermo restando accordi più ampi assunti di concerto tra i genitori;
g) dispone che il Sig. concorra al mantenimento dei minori, sino al raggiungimento Pt_2
dell'indipendenza economica, tramite il versamento di una somma mensile di € 2.000,00= (€
1.000,00 a figlio) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, versata a mezzo di bonifico bancario il giorno 5 di ogni mese alle coordinate che verranno indicate dalla Sig.ra nonché in ragione del 50% delle spese mediche (anche non coperte dal SSN) e Pt_1
scolastiche;
h) dispone che il Sig. concorra al mantenimento della signora tramite il Pt_2 Pt_1
versamento di una somma mensile di € 1.000,00=, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, versata a mezzo di bonifico bancario il giorno 5 di ogni mese alle coordinate che verranno indicate dalla Sig.ra Pt_1
i) prende atto che l'assegno unico, come da accordi assunti dalle parti, venga percepito nella misura del 100% dalla signora con rinuncia del marito a percepire tale somma;
Pt_1
l) dà atto che i coniugi si concedono il reciproco assenso e consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio, per sé stessi e per la prole;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio in data 23.7.2025.
Il Presidente rel. est.
Emanuele Migliore 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. ad es. Cass., n. 8713/2015. 2 Con provvedimento in data 19.5.2025, le parti sono state infatti invitate dal giudice relatore a verificare la possibilità di concordemente modificare la disposizione relativa all'affidamento dei figli minori, inizialmente formulata nel senso di un loro affidamento esclusivo alla madre, potendo infatti l'affidamento dei figli a uno solo dei genitori essere disposto soltanto qualora il giudice “ritenga che
l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” ex art. 337 quater c.c. e non ravvisandosi tale pregiudizio nella mera distanza geografica del luogo di residenza di un genitore rispetto a quella dei figli, in assenza di ulteriori elementi a sostegno.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA nelle persone dei magistrati dott. Emanuele Migliore Presidente rel. est. dott. Enrico Chemollo Giudice dott.ssa Margherita Cerizza Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da nata a [...] l'[...], C.F. Parte_1
, e , nato a [...] l'[...], C.F. C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Martina Rinolfi e Barbara C.F._2
Garione con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto separazione personale dei coniugi sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate il 04.07.2025 per il P.M.: inviati atti al P.M. come da attestazioni di Cancelleria
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori hanno contratto matrimonio civile Parte_1 Parte_2
in Brusnengo (BI) in data 13.1.2015. L'atto matrimoniale è stato iscritto ex art. 63, comma 1, lett. a) del DPR n. 396/2000 nel Registro degli atti di matrimonio del comune di Brusnengo
(BI), atto n. 1 – Parte II – Serie C - Anno 2015.
Dal matrimonio sono nati i figli , in Lagos Island (Nigeria) il 15.2.2008 Persona_1
e in Ibadan Nigeria (Nigeria) il 15.2.2010. Persona_2
Con ricorso dep. telem. in data 28.3.2025, le parti hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione, essendo divenuta ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza, e di omologare gli accordi raggiunti. Tanto premesso, ravvisata la competenza di questa Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., essendo la parte ricorrente residente in comune del circondario di questo
Tribunale, ritiene il Collegio che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento.
Come noto, ai fini dell'integrazione del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza ex art 151 cc, la Suprema Corte ha stabilito che “la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità
e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile, e a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale”1.
Nel caso che ci occupa, secondo quanto allegato da entrambi i coniugi, dopo avere vissuto per anni in Nigeria, la signora si è trasferita in Italia con i figli dal 2021, risiedendo presso Pt_1
l'abitazione sita in Brusnengo di proprietà del sig. ; la lontananza, unitamente al venire Pt_2
meno dell'accordo fra i coniugi, ha determinato gli stessi a promuovere separazione consensuale.
Quanto sopra esposto giustifica la pronuncia di separazione personale a norma dell'art. 151 c.c. rispetto al matrimonio celebrato fra le parti.
Il Collegio valuta poi la rispondenza degli accordi all'interesse dei minori, con conseguente omologa delle relative condizioni.
Le parti hanno infatti richiesto, nelle conclusioni da ultimo riportate nelle note difensive scritte2, disporsi l'affidamento condiviso dei minori e la loro collocazione prevalente presso la madre, corrispondente peraltro alla situazione di fatto già in essere. La circostanza della distanza geografica della residenza del padre rispetto a quella dei figli minori può poi giustificare l'espressa attribuzione alla madre della cd. delega di firma per la sottoscrizione di atti e documenti inerenti questioni burocratiche e amministrative e di rilievo scolastico, medico sanitario, sportivo e ricreativo che rientrino nell'ordinaria amministrazione.
Le ulteriori condizioni relative a tempi di frequentazione del genitore non collocatario e al mantenimento appaiono poi del pari rispondenti all'interesse dei figli minori e a un equilibrato esercizio della bigenitorialità.
Non si è proceduto all'ascolto dei minori ex art. 473 bis.4, ult, comma, c.p.c., in ragione degli accordi raggiunti.
Il contributo al mantenimento dei minori è poi congruo avuto riguardo alle posizioni reddituali delle parti.
Possono infine essere omologate anche le pattuizioni concernenti l'assegno di mantenimento in favore della moglie, presumendosi l'assenza in capo a quest'ultima di adeguati redditi propri ex art. 156 c.c.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente provvedendo:
a) pronuncia la separazione personale di nata a [...] - Parte_1
Nigeria l'8.6.1981, C.F. e , nato a [...] C.F._1 Parte_2
l'1.11.1956 C.F. , uniti in matrimonio civile celebrato in data C.F._2
13.1.2015 in Brusnengo, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Brusnengo, anno 2015, parte II, atto 1, serie C;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Brusnengo di procedere alle incombenze di legge;
omologa/prende atto degli ulteriori accordi riportati nelle note difensive scritte in sostituzione d'udienza depositate in data 04.07.2025 e per l'effetto:
b) dispone che la responsabilità genitoriale sui minori sia esercitata in via condivisa da entrambi i genitori con attribuzione alla signora di delega di firma da parte del signor per Pt_1 Pt_2
la sottoscrizione di atti e documenti inerenti questioni burocratiche ed amministrative afferenti ai figli di rilievo scolastico, medico sanitario, sportivo e ricreativo che rientrino nell'ordinaria amministrazione;
c) dispone che la residenza anagrafica e la dimora principale dei figli coincidano con quella materna;
d) prende atto che la signora unitamente ai figli, provvederà a lasciare la casa coniugale Pt_1 entro il mese di luglio / agosto 2025, salvo eventuali imprevisti non dipendenti dalla sua volontà, reperendo altra unità abitativa;
e) prende atto che le parti provvederanno in via autonoma a suddividersi il mobilio che arreda la casa coniugale, fermo restando i beni strettamente personali di ciascun coniuge;
f) in relazione alle modalità di visita dispone che il Sig. , tenuto conto della distanza Pt_2
nonché dell'età della prole, possa frequentare i propri figli ad ogni rientro in Italia, come sino ad ora avvenuto, fermo restando accordi più ampi assunti di concerto tra i genitori;
g) dispone che il Sig. concorra al mantenimento dei minori, sino al raggiungimento Pt_2
dell'indipendenza economica, tramite il versamento di una somma mensile di € 2.000,00= (€
1.000,00 a figlio) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, versata a mezzo di bonifico bancario il giorno 5 di ogni mese alle coordinate che verranno indicate dalla Sig.ra nonché in ragione del 50% delle spese mediche (anche non coperte dal SSN) e Pt_1
scolastiche;
h) dispone che il Sig. concorra al mantenimento della signora tramite il Pt_2 Pt_1
versamento di una somma mensile di € 1.000,00=, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, versata a mezzo di bonifico bancario il giorno 5 di ogni mese alle coordinate che verranno indicate dalla Sig.ra Pt_1
i) prende atto che l'assegno unico, come da accordi assunti dalle parti, venga percepito nella misura del 100% dalla signora con rinuncia del marito a percepire tale somma;
Pt_1
l) dà atto che i coniugi si concedono il reciproco assenso e consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio, per sé stessi e per la prole;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio in data 23.7.2025.
Il Presidente rel. est.
Emanuele Migliore 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. ad es. Cass., n. 8713/2015. 2 Con provvedimento in data 19.5.2025, le parti sono state infatti invitate dal giudice relatore a verificare la possibilità di concordemente modificare la disposizione relativa all'affidamento dei figli minori, inizialmente formulata nel senso di un loro affidamento esclusivo alla madre, potendo infatti l'affidamento dei figli a uno solo dei genitori essere disposto soltanto qualora il giudice “ritenga che
l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” ex art. 337 quater c.c. e non ravvisandosi tale pregiudizio nella mera distanza geografica del luogo di residenza di un genitore rispetto a quella dei figli, in assenza di ulteriori elementi a sostegno.