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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 01/11/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 562/2019 Ruolo Gen., vertente
t r a
, nato in [...], il [...], C.F.: , ed ivi residente nella Via Area Parte_1 CodiceFiscale_1
Morta, n. 39, RA Quattropani, titolare dell'omonima ditta, con sede in Lipari (ME), nella Via Area Morta,
RA Quattropani, P.Iva: , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luca Zaia e Giulia Leone del P.IVA_1
Foro di Barcellona Pozzo di Gotto, come da procura speciale rilasciata su foglio separato a margine del presente atto, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del primo, sito in Lipari (ME), nella Contrada Serra, Casella Postale n. 37
Opponente
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. con sede in Milazzo CP_1 Controparte_2
(ME), nella Via Luigi Pirandello, n. 64, P.I.: , elettivamente domiciliato in Milazzo (ME), nella Via P.IVA_2 Chinigò, n.2, presso lo studio dell'Avv. Davide Coppolino, che lo rappresenta e difende giusto mandato allegato al fascicolo informatico.
Opposto
O g g e t t o : Opposizione a D.I..
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza del 14.10.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Eccepiva, l'opponente, Sig. , nel proprio atto introduttivo del giudizio, come motivo di Parte_1
doglianza, l'inesistenza di alcun rapporto contrattuale con la TA Di IO Srl, relativamente all'acquisto dei beni di cui alla fattura n. 1250/2018 del 2.11.2018 e dell'importo di €. 10.736,00, emessa dalla predetta TA
Di IO e posta a fondamento dell'emesso D.I. oggi opposto.
Sosteneva, l'opponente, che in precedenza e precisamente nell'anno 2015 vi era stato un rapporto di compravendita con la TA Di IO e che tale acquisto consisteva in un mulino usato di proprietà della
ET , vendutogli per l'importo di €. 6.100,00, somma prontamente da esso saldata, sostenendo CP_1 che dal quel momento alcun altro tipo di contratto di compravendita intervenne tra esso e la TA oggi opposta.
Concludeva, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione proposta e la revoca del D.I. così come emesso dal
Tribunale di Barcellona P.G..
Si costituiva l'opposto, in persona del legale rapp.te pro tempore, il quale contestava l'assunto CP_1
avverso per i motivi meglio specificati nei propri scritti difensivi.
Con Ordinanza emessa in data 2.1.2025, il G.I. dell'epoca, ammetteva la prova per testi così come richiesta dalle parti, disponendo come risultante dal contenuto del provvedimento di cui prima.
All'udienza del 14.2.2025, veniva sentito in interrogatorio formale il Sig. egale rapp.te della Controparte_2
ET “ ed escusso il teste Sig. . CP_1 Testimone_1
Il legale rapp.te della ET “ , Sig. confermava sia la vendita, al Sig. CP_1 Controparte_2 Pt_1
, nell'anno 2015, del mulino al prezzo e come descritto nella fattura che gli veniva esibita, nonché il
[...]
successivo acquisto del dei materiali di cui alla fattura contestata. Pt_1
Il teste Sig. , dipendente della sin dall'anno 2010, dichiarava di essere a conoscenza Testimone_1 CP_1
dell'acquisto della merce indicata nella fattura n.1250 del 2.11.2018, emessa dalla “ , nel confronti CP_1
del Sig. , che gli veniva esibita, affermando di essere stato presente alla consegna della Parte_1
predetta merce al Sig. , che la ritirava nell'impianto di Milazzo dove si trovava anche il Parte_1
magazzino della ET . CP_1 Sosteneva, ancora, testualmente, che: “Mi sembra che il materiale di cui alla fattura n. 1250 suddetta sia stato prelevato dal nell'ultimo trimestre del 2018, e sono certo che era da solo e che non è stato Pt_1
prelevato da suoi operai.”.
Nell'adunanza dell'11.4.2025, veniva sentito il teste Sig. , dipendente del Sig. Testimone_2 Pt_1
dall'anno 2009 all'anno 2020.
[...]
L'audito di cui prima affermava, testualmente, che: “…. devo dire che a me non è stato consegnato nulla della merce che mi viene elencata come da allegato alla fattura che mi viene pure esibita. Non so dire se la predetta merce sia stata consegnata ad altri. Né so se sia stata consegnata al ”, “Io non sono andato a ritirare Pt_1
merce dalla ditta negli ultimi tre mesi del 2018 presso la sede di Milazzo, ma non posso dire nulla CP_1
riguardo ad altri”, “Ricordo che nel 2018, ma non ricordo esattamente il periodo, il sig. ha installato Pt_1
dei pezzi di ricambio sul mulino ed ero presente quando sono stati montati ed in quella occasione il a Pt_1
mia domanda mi ha riferito che li aveva comprati a Catania e quello che li stava montando era di Catania”.
Nel merito, si osserva che nel giudizio di che trattasi il punctum pruriens è rappresentato dall'esistenza o meno del contratto di acquisto intervenuto tra le parti e relativo ai beni di cui alla fattura costituente l'atto prodromico all'emissione del D.I. oggi opposto.
In ordine a ciò si osserva che parte opposta, ET , in persona del legale rapp.te pro tempore, CP_1
già nell'atto introduttivo del giudizio affermava che il ritiro delle merce avveniva direttamente presso la sua sede, sostenendo che quanto precedentemente affermato sarebbe stato provato in corso di giudizio tramite l'escussione dei teste presenti al momento dei fatti, indicando, quindi, come testi, i Sigg.ri e Testimone_1
, teste quest'ultimo a cui in seguito e precisamente all'udienza del 24.2.2025, rinunciava Testimone_3 formulando espressa dichiarazione come può facilmente evincersi dal contenuto del verbale dell'udienza di cui prima.
Successivamente, la suddetta opposta nella propria Memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., nel formulare le circostanze di prova poneva al punto 2) della Pag. 4) la seguente testuale domanda: “è vero o no che il ritiro della merce di cui alla fattura n. 1250 del 02/11/2018 è stato effettuato nell'ultimo trimestre del 2018
direttamente presso la sede della in Via L. Pirandello n. 64 ad opera degli operai della ditta CP_1
Casella;”.
La superiore premessa viene posta al fine di rilevare la contraddittorietà tra quanto sostenuto dal teste Sig.
e quanto affermato dall'opposta nei propri scritti difensivi, infatti a fronte di quanto sempre Testimone_1
sostenuto da parte opposta il teste escusso riferiva che il materiale di cui alla fattura in contestazione veniva prelevato, “… dal nell'ultimo trimestre del 2018, e sono certo che era da solo e che non è stato Pt_1
prelevato da suoi operai.”, andando quindi, in palese contrasto con quanto sostenuto dalla parte opposta e minando, quindi, la sua stessa attendibilità.
Per quanto sopra ritenuto il predetto teste era l'unico soggetto, stante la rinuncia di cui prima all'altro teste indicato, che potesse provare il verificarsi dei fatti perché presente agli stessi, considerata la ridotta attendibilità delle dichiarazioni rese dallo stesso e non risultando, quindi, provata con assoluta certezza l'esistenza dell'accordo contrattuale tra le parti, si accoglie la proposta opposizione con la revoca del D.I.
opposto.
L'accoglimento dell'opposizione proposta, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa,
comporta la condanna, dell'opposta, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento, CP_1 in favore dell'opponente, Sig. , titolare dell'omonima TA, delle spese e compensi di Parte_1
giudizio che, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014
ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del
26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.685,50, per compensi, di cui €. 145,50, per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal Sig. Pt_1
, ut supra rapp.to e difeso,
[...]
-accoglie l'opposizione per quanto in parte motiva;
-revoca il D.I. n. 46/2019, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 13.2.2019;
-infine, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, condanna, l'opposta, in CP_1
persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento, in favore dell'opponente, Sig. , Parte_1
titolare dell'omonima TA, delle spese e compensi di giudizio che, vengono liquidati, come da D.M.
55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla
base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018
e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in
complessivi €. 2.685,50, per compensi, di cui €. 145,50, per spese, oltre rimborso spese forfettizzate
(15,00%), IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 14.10.2025 Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 562/2019 Ruolo Gen., vertente
t r a
, nato in [...], il [...], C.F.: , ed ivi residente nella Via Area Parte_1 CodiceFiscale_1
Morta, n. 39, RA Quattropani, titolare dell'omonima ditta, con sede in Lipari (ME), nella Via Area Morta,
RA Quattropani, P.Iva: , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luca Zaia e Giulia Leone del P.IVA_1
Foro di Barcellona Pozzo di Gotto, come da procura speciale rilasciata su foglio separato a margine del presente atto, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del primo, sito in Lipari (ME), nella Contrada Serra, Casella Postale n. 37
Opponente
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. con sede in Milazzo CP_1 Controparte_2
(ME), nella Via Luigi Pirandello, n. 64, P.I.: , elettivamente domiciliato in Milazzo (ME), nella Via P.IVA_2 Chinigò, n.2, presso lo studio dell'Avv. Davide Coppolino, che lo rappresenta e difende giusto mandato allegato al fascicolo informatico.
Opposto
O g g e t t o : Opposizione a D.I..
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza del 14.10.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Eccepiva, l'opponente, Sig. , nel proprio atto introduttivo del giudizio, come motivo di Parte_1
doglianza, l'inesistenza di alcun rapporto contrattuale con la TA Di IO Srl, relativamente all'acquisto dei beni di cui alla fattura n. 1250/2018 del 2.11.2018 e dell'importo di €. 10.736,00, emessa dalla predetta TA
Di IO e posta a fondamento dell'emesso D.I. oggi opposto.
Sosteneva, l'opponente, che in precedenza e precisamente nell'anno 2015 vi era stato un rapporto di compravendita con la TA Di IO e che tale acquisto consisteva in un mulino usato di proprietà della
ET , vendutogli per l'importo di €. 6.100,00, somma prontamente da esso saldata, sostenendo CP_1 che dal quel momento alcun altro tipo di contratto di compravendita intervenne tra esso e la TA oggi opposta.
Concludeva, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione proposta e la revoca del D.I. così come emesso dal
Tribunale di Barcellona P.G..
Si costituiva l'opposto, in persona del legale rapp.te pro tempore, il quale contestava l'assunto CP_1
avverso per i motivi meglio specificati nei propri scritti difensivi.
Con Ordinanza emessa in data 2.1.2025, il G.I. dell'epoca, ammetteva la prova per testi così come richiesta dalle parti, disponendo come risultante dal contenuto del provvedimento di cui prima.
All'udienza del 14.2.2025, veniva sentito in interrogatorio formale il Sig. egale rapp.te della Controparte_2
ET “ ed escusso il teste Sig. . CP_1 Testimone_1
Il legale rapp.te della ET “ , Sig. confermava sia la vendita, al Sig. CP_1 Controparte_2 Pt_1
, nell'anno 2015, del mulino al prezzo e come descritto nella fattura che gli veniva esibita, nonché il
[...]
successivo acquisto del dei materiali di cui alla fattura contestata. Pt_1
Il teste Sig. , dipendente della sin dall'anno 2010, dichiarava di essere a conoscenza Testimone_1 CP_1
dell'acquisto della merce indicata nella fattura n.1250 del 2.11.2018, emessa dalla “ , nel confronti CP_1
del Sig. , che gli veniva esibita, affermando di essere stato presente alla consegna della Parte_1
predetta merce al Sig. , che la ritirava nell'impianto di Milazzo dove si trovava anche il Parte_1
magazzino della ET . CP_1 Sosteneva, ancora, testualmente, che: “Mi sembra che il materiale di cui alla fattura n. 1250 suddetta sia stato prelevato dal nell'ultimo trimestre del 2018, e sono certo che era da solo e che non è stato Pt_1
prelevato da suoi operai.”.
Nell'adunanza dell'11.4.2025, veniva sentito il teste Sig. , dipendente del Sig. Testimone_2 Pt_1
dall'anno 2009 all'anno 2020.
[...]
L'audito di cui prima affermava, testualmente, che: “…. devo dire che a me non è stato consegnato nulla della merce che mi viene elencata come da allegato alla fattura che mi viene pure esibita. Non so dire se la predetta merce sia stata consegnata ad altri. Né so se sia stata consegnata al ”, “Io non sono andato a ritirare Pt_1
merce dalla ditta negli ultimi tre mesi del 2018 presso la sede di Milazzo, ma non posso dire nulla CP_1
riguardo ad altri”, “Ricordo che nel 2018, ma non ricordo esattamente il periodo, il sig. ha installato Pt_1
dei pezzi di ricambio sul mulino ed ero presente quando sono stati montati ed in quella occasione il a Pt_1
mia domanda mi ha riferito che li aveva comprati a Catania e quello che li stava montando era di Catania”.
Nel merito, si osserva che nel giudizio di che trattasi il punctum pruriens è rappresentato dall'esistenza o meno del contratto di acquisto intervenuto tra le parti e relativo ai beni di cui alla fattura costituente l'atto prodromico all'emissione del D.I. oggi opposto.
In ordine a ciò si osserva che parte opposta, ET , in persona del legale rapp.te pro tempore, CP_1
già nell'atto introduttivo del giudizio affermava che il ritiro delle merce avveniva direttamente presso la sua sede, sostenendo che quanto precedentemente affermato sarebbe stato provato in corso di giudizio tramite l'escussione dei teste presenti al momento dei fatti, indicando, quindi, come testi, i Sigg.ri e Testimone_1
, teste quest'ultimo a cui in seguito e precisamente all'udienza del 24.2.2025, rinunciava Testimone_3 formulando espressa dichiarazione come può facilmente evincersi dal contenuto del verbale dell'udienza di cui prima.
Successivamente, la suddetta opposta nella propria Memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., nel formulare le circostanze di prova poneva al punto 2) della Pag. 4) la seguente testuale domanda: “è vero o no che il ritiro della merce di cui alla fattura n. 1250 del 02/11/2018 è stato effettuato nell'ultimo trimestre del 2018
direttamente presso la sede della in Via L. Pirandello n. 64 ad opera degli operai della ditta CP_1
Casella;”.
La superiore premessa viene posta al fine di rilevare la contraddittorietà tra quanto sostenuto dal teste Sig.
e quanto affermato dall'opposta nei propri scritti difensivi, infatti a fronte di quanto sempre Testimone_1
sostenuto da parte opposta il teste escusso riferiva che il materiale di cui alla fattura in contestazione veniva prelevato, “… dal nell'ultimo trimestre del 2018, e sono certo che era da solo e che non è stato Pt_1
prelevato da suoi operai.”, andando quindi, in palese contrasto con quanto sostenuto dalla parte opposta e minando, quindi, la sua stessa attendibilità.
Per quanto sopra ritenuto il predetto teste era l'unico soggetto, stante la rinuncia di cui prima all'altro teste indicato, che potesse provare il verificarsi dei fatti perché presente agli stessi, considerata la ridotta attendibilità delle dichiarazioni rese dallo stesso e non risultando, quindi, provata con assoluta certezza l'esistenza dell'accordo contrattuale tra le parti, si accoglie la proposta opposizione con la revoca del D.I.
opposto.
L'accoglimento dell'opposizione proposta, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa,
comporta la condanna, dell'opposta, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento, CP_1 in favore dell'opponente, Sig. , titolare dell'omonima TA, delle spese e compensi di Parte_1
giudizio che, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014
ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del
26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.685,50, per compensi, di cui €. 145,50, per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal Sig. Pt_1
, ut supra rapp.to e difeso,
[...]
-accoglie l'opposizione per quanto in parte motiva;
-revoca il D.I. n. 46/2019, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 13.2.2019;
-infine, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, condanna, l'opposta, in CP_1
persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento, in favore dell'opponente, Sig. , Parte_1
titolare dell'omonima TA, delle spese e compensi di giudizio che, vengono liquidati, come da D.M.
55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla
base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018
e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in
complessivi €. 2.685,50, per compensi, di cui €. 145,50, per spese, oltre rimborso spese forfettizzate
(15,00%), IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 14.10.2025 Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)