Art. 51.
Quando il pagamento della somma fissata per l'oblazione sia stato eseguito, l'intendente di finanza, nel caso indicato nel n. 2 del precedente articolo, ne da' partecipazione al procuratore del Re presso il tribunale competente per il giudizio. ((3))
La estinzione del reato e' dichiarata con sentenza pronunciata in Camera di consiglio.
---------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale dell'art. 51, comma 1 "limitatamente al riferimento al n. 2".
Quando il pagamento della somma fissata per l'oblazione sia stato eseguito, l'intendente di finanza, nel caso indicato nel n. 2 del precedente articolo, ne da' partecipazione al procuratore del Re presso il tribunale competente per il giudizio. ((3))
La estinzione del reato e' dichiarata con sentenza pronunciata in Camera di consiglio.
---------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale dell'art. 51, comma 1 "limitatamente al riferimento al n. 2".