Art. 18.
Le misure degli stipendi dei segretari provinciali e dei segretari comunali sono stabilite dalle tabelle di cui all'allegato VIII alla presente legge. A detti funzionari sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli.
Le Province, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sono autorizzati, subordinatamente alle disponibilita' dei rispettivi bilanci, ad incrementare, mediante deliberazione dei competenti organi entro i limiti e secondo le norme dell'aumento conseguito, in applicazione del precedente art. 1, dai dipendenti civili dello Stato, le misure degli stipendi, paglie o retribuzioni fruite, alla data da cui ha effetto la presente legge, in attuazione della legge 11 aprile 1950, n. 130 , dal proprio personale di gruppo e grado o di categoria parilicabile, ferma restando la facolta' di adeguamento degli stipendi e salari in applicazione dell'art. 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 .
Il trattamento economico complessivo, derivante dall'applicazione del precedente comma, spetta al personale che presti normale orario di servizio, e, in ogni caso, non puo' superare la misura del trattamento economico complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, per i dipendenti statali cui detto personale e' parificabile. E' invece dovuto in proporzione quando le prestazioni siano inferiori a quelle inerenti al normale orario di servizio.
Per il personale insegnante si tiene conto, ai fini dell'applicazione del precedente comma, del numero di ore settimanali di lezione cui e' tenuto, per obbligo d'orario, l'insegnante statale che presti lo stesso insegnamento e rivesta la medesima posizione giuridica e gerarchica.
Nei miglioramenti comunque derivanti dall'applicazione del presente articolo, possono essere riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico che siano stati concessi dopo l'attuazione della legge 11 aprile 1950, n. 130 , sotto forma di incremento degli emolumenti gia' in vigore o di concessione di nuovi assegni.
Le misure degli stipendi dei segretari provinciali e dei segretari comunali sono stabilite dalle tabelle di cui all'allegato VIII alla presente legge. A detti funzionari sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli.
Le Province, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sono autorizzati, subordinatamente alle disponibilita' dei rispettivi bilanci, ad incrementare, mediante deliberazione dei competenti organi entro i limiti e secondo le norme dell'aumento conseguito, in applicazione del precedente art. 1, dai dipendenti civili dello Stato, le misure degli stipendi, paglie o retribuzioni fruite, alla data da cui ha effetto la presente legge, in attuazione della legge 11 aprile 1950, n. 130 , dal proprio personale di gruppo e grado o di categoria parilicabile, ferma restando la facolta' di adeguamento degli stipendi e salari in applicazione dell'art. 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 .
Il trattamento economico complessivo, derivante dall'applicazione del precedente comma, spetta al personale che presti normale orario di servizio, e, in ogni caso, non puo' superare la misura del trattamento economico complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, per i dipendenti statali cui detto personale e' parificabile. E' invece dovuto in proporzione quando le prestazioni siano inferiori a quelle inerenti al normale orario di servizio.
Per il personale insegnante si tiene conto, ai fini dell'applicazione del precedente comma, del numero di ore settimanali di lezione cui e' tenuto, per obbligo d'orario, l'insegnante statale che presti lo stesso insegnamento e rivesta la medesima posizione giuridica e gerarchica.
Nei miglioramenti comunque derivanti dall'applicazione del presente articolo, possono essere riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico che siano stati concessi dopo l'attuazione della legge 11 aprile 1950, n. 130 , sotto forma di incremento degli emolumenti gia' in vigore o di concessione di nuovi assegni.