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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/11/2024, n. 2193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2193 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 1793 /2022 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, composto dai Sigg. Magistrati:
1. dott. Andrea Palma Presidente
2. dott.ssa Giusi Ianni giudice rel.
3. dott.ssa Maria Giovanna De Marco giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1793 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Rende, p.le Kennedy 5, presso lo studio dell'avv. Gianmarco Falanga, da cui è rappresentata e difesa in forza di mandato in calce all'atto introduttivo
- ATTRICE-
E
(c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Acri, C.da Serricella, presso lo studio dell'avv. Franco
CA, da cui è rappresentato e difeso in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione
- CONVENUTO –
NONCHE'
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO– 2
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. conclusioni
Come da verbale di udienza dell'8.7.2024 dinanzi all'istruttore.
FATTO E DIRITTO
1. Nel presente giudizio è stata già dichiarata, con sentenza parziale n. 1555/2023 la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
. Il contenzioso residuo, oggetto della presente sentenza, Controparte_1
concerne, quindi, le sole statuizioni accessorie alla già intervenuta pronuncia di divorzio, afferenti, in particolare, l'affido, il collocamento e il mantenimento del figlio minore delle parti ( , nato il [...]). Deve, inoltre, delibarsi la Persona_1 domanda dell'attrice volta ad ottenere l'ammonimento del convenuto rispetto ai comportamenti asseritamente inadempienti tenuti con riferimento ai provvedimenti vigenti all'epoca della separazione. Deve, di contro, prendersi atto della rinuncia dell'attrice alla domanda diretta ad ottenere la restituzione degli arredi presenti nella casa coniugale, alla luce del rilievo del collegio (e dell'eccezione della controparte) circa la sua inammissibilità in rito, con riserva di riproposizione in separato giudizio.
1.1 Quanto all'affido del minore , deve osservarsi che l'assetto stabilito Persona_1
dalle parti in sede di separazione (frutto di accordo tra i coniugi recepito dal
Tribunale) prevedeva l'affido condiviso dei due figli all'epoca entrambi minorenni
( nato nel 2009 e nato nel 2005) con collocamento il primo Persona_1 Per_2
presso la madre e il secondo presso il padre e mantenimento diretto di ciascun minore da parte del singolo genitore collocatario. Tale assetto non dava buon esito, per come appare evidente dalle dichiarazioni rese in sede di audizione dal minore
, il quale ammetteva di non essersi trovato bene nel nuovo nucleo Persona_1
familiare costruito dalla mamma (trasferitasi in Francia con un nuovo compagno e madre di altri due figli nati da questa nuova relazione) e di aver scelto di tornare a vivere in Italia assieme al padre e al fratello maggiore, di fatto interrompendo ogni rapporto con la madre in quanto traumatizzato dalla situazione vissuta. Il ragazzo dichiarava, quindi, di ”non avere dubbi” circa il fatto di voler rimanere insieme al padre (cfr. verbale del 1.3.2023). Deve, tuttavia, prendersi atto di una ripresa dei rapporti tra la madre e il minore, grazie all'intervento dei Servizi Sociali territorialmente competenti, quantomeno tramite videochiamata. Gli stessi Servizi 3
Sociali valutavano positivamente la possibilità di un contatto diretto madre/figlio durante le festività o il periodo estivo, definendo la Giorno come “madre serena e proiettata in uno stile di vita molto evoluto”, desiderosa di prendersi cura dei figli e coinvolgerli nel suo nuovo progetto di vita (cfr. relazione del 18.4.2024). Anche per quanto riguarda si evidenziava come il medesimo manifestasse la Persona_1
volontà di avere contatti con la madre in autonomia, in ciò assecondato dai Servizi
Sociali. Su tale base i difensori delle parti dichiaravano all'udienza di precisazione delle conclusioni di aderire alla soluzione prospettata dal relatore all'udienza dell'8.5.2024, favorevole all'affido condiviso di , con collocamento Persona_1
prevalente presso il padre e regolamentazione nei seguenti termini del diritto di visita del genitore non collocatario: “La madre vedrà il minore in videochiamata, stante la residenza in Francia, per tre volte a settimana in orario da concordarsi;
terrà con sé inoltre il minore quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo da concordarsi entro il 30.6 di ciascun anno;
il minore trascorrerà con i genitori in forma alternata le principali festività (dal 24 al 31 dicembre con un genitore;
dal 1° al 6 gennaio con l'altro genitore;
pasqua con un genitore;
lunedì dell'angelo con l'altro genitore); la madre inoltre terrà con sé il minore nei periodi in cui verrà in Italia previo preavviso al padre di sette giorni per tre ore il pomeriggio nei giorni di permanenza”. Benché, quindi, il Fabbricatore negli scritti conclusivi sia tornato a chiedere l'affido esclusivo del minore, non vi sono ragioni, ad avviso del collegio, per derogare al modello generale dell'affido condiviso. Deve, infatti, osservarsi che come pacificamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.6535/2019 tra le tante) alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore. Nel caso di specie, le difficoltà di nel rapporto con la madre sono derivate principalmente da Persona_1
difficoltà nel rapportarsi al nuovo compagno della e ad inserirsi nel nuovo Pt_1
nucleo familiare dalla medesima madre costituito in altro paese, quale situazione 4
che pienamente legittima il collocamento del minore presso il padre, ma che non permette di giustificare un affido esclusivo, anche alla luce della relazione dei servizi sociali, la quale ha messo in evidenza, per come riassuntivamente esposto in precedenza, l'interesse della madre per il minore e la sua idoneità educativa. Può, quindi, recepirsi anche in questa sede l'assetto proposto dal relatore all'udienza dell'8.5.2024, di cui si è in precedenza dato atto.
Quanto al mantenimento ordinario, deve osservarsi anzitutto che la relativa statuizione, in presenza di minori di età, non è soggetta al principio della domanda
(Cass. 3206/2019). Tempestiva, quindi, è la domanda del CA introdotta solo in corso di causa e il collegio non è vincolato alle indicazioni delle parti nella quantificazione dell'assegno. Ciò posto, deve tenersi conto:
a) dell'età di (15 anni) e delle prevedibili esigenze di un ragazzo Persona_1
di tale età;
b) del fatto che la madre, vivendo in Francia, ha solo sporadiche occasioni di mantenimento diretto del minore e non concorre al mantenimento dell'altro figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, di cui si occupa integralmente il padre, che non ha formulato domanda a carico dell'altro genitore nel presente processo (l'assegno in favore del figlio maggiorenne è, infatti, soggetto al principio della domanda, a differenza di quello in favore del minorenne);
c) del fatto che la madre ha costituito un nuovo nucleo familiare e deve concorrere al mantenimento di altri due figli, benché con l'ausilio del nuovo compagno;
d) dell'età dell'attrice (neppure quarantenne) e della presumibile capacità di lavoro e guadagno, pure a fronte delle attuali precarie condizioni economiche (che sono, tuttavia, proprie anche dell'altro genitore, anch'egli ammesso al patrocinio a spese dello Stato).
Tutto ciò considerato, il concorso al mantenimento del genitore non collocatario può essere fissato in via definitiva nella misura di euro 200,00 mensili, che appare cifra minima e inderogabile, alla luce delle considerazioni di cui sopra, al soddisfacimento dei bisogni di un ragazzo dell'età di . Le spese Persona_1
straordinarie riguardanti il minore saranno, invece, ripartite tra i genitori nella misura del 50%. 5
2. Va rigettata la domanda di ammonimento proposta dall'attrice, sul presupposto di un colpevole inadempimento del convenuto alle statuizioni contenute nella sentenza di separazione nel rapporto con il figlio . L'audizione del Persona_1
minore, infatti, assorbente rispetto alle registrazioni prodotte dall'attrice ed evidentemente da contestualizzare al fine di cogliere il valore probatorio, ha evidenziato, in maniera palese, come sia stata una libera scelta del ragazzo quella di tornare a vivere in Italia con il padre e il fratello maggiore, per problemi di adattamento al nuovo nucleo familiare della mamma collocataria. Ancora più nette appaiono le conclusioni con riferimento al figlio , diciassettenne Per_2 all'epoca della separazione tra i genitori e rispetto al quale è quindi impossibile ipotizzare, in mancanza di diversa prova offerta dalla parte onerata, un condizionamento da parte del padre in ordine alla gestione del rapporto con la madre.
3. La tendenziale soccombenza di nel processo e la mancata Parte_1
adesione a proposta conciliativa ampiamente favorevole alla sua posizione, legittimano la condanna alle spese di lite in misura metà, imponendosi la compensazione per la restante metà in ragione dell'oggetto del giudizio esteso anche allo status, su cui non vi è stata contrapposizione tra le parti. Nella liquidazione vengono applicati i parametri medi per le cause ricomprese nello scaglione di valore tra euro 5.201,00 ed euro 26,000,00, a cui può farsi riferimento in ragione del valore indeterminabile della controversia e in ragione dell'interesse sotteso al giudizio. Viene disposto il pagamento in favore dell'erario in ragione dell'ammissione della parte vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, sentito il giudice relatore, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese e a seguito di sentenza parziale che dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, così provvede:
1. dispone l'affido condiviso del figlio minore delle parti, con collocamento preferenziale presso il padre;
2. regola il diritto di visita della madre non collocataria nei seguenti termini: La madre vedrà il minore in videochiamata, stante la residenza in Francia, per tre volte a settimana in orario da concordarsi;
terrà con sé inoltre il minore quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo da concordarsi entro il 30.6 di 6
ciascun anno;
il minore trascorrerà con i genitori in forma alternata le principali festività (dal 24 al 31 dicembre con un genitore;
dal 1° al 6 gennaio con l'altro genitore;
pasqua con un genitore;
lunedì dell'angelo con l'altro genitore); la madre inoltre terrà con sé il minore nei periodi in cui verrà in Italia previo preavviso al padre di sette giorni per tre ore il pomeriggio nei giorni di permanenza;
3. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1 ordinario del figlio minore mediante corresponsione all'altro genitore della somma di euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT e concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%;
4. rigetta la domanda di ammonimento proposta dalla Giorno nei confronti del convenuto;
5. dà atto della rinuncia dell'attrice alla domanda diretta alla restituzione degli arredi presenti nella casa coniugale, in adesione al rilievo di inammissibilità da parte del Tribunale;
6. condanna alla rifusione di metà delle spese e competenze di lite, Parte_1
che si liquidano in euro 2.538,50 (su euro 5.077,00) per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CP come per legge, da corrispondersi in favore dell'erario in ragione dell'ammissione della parte vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato;
7. dichiara le spese compensate per la restante metà tra le parti;
8. manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 20.11.2024
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma