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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 27/08/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 200/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 200/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUSA Parte_1 P.IVA_1
ALICE, elettivamente domiciliata in GALLERIA DEL CORSO 20 48022 LUGO (RA) presso il difensore avv. LUSA ALICE
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. FOSCHINI FRANCESCA, elettivamente domiciliata in VIA TIBERIO
BRANDOLINI 11 48012 BAGNACAVALLO (RA) presso il difensore avv. FOSCHINI
FRANCESCA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE ha promosso il presente giudizio nei confronti di Parte_1 [...]
esponendo in atto di citazione quanto segue: Controparte_1
“IN FATTO
1. L'Istante Società opera nel settore della somministrazione di alimenti e bevande;
2. Con atto di cessione di ramo d'azienda con riserva di proprietà dd. 16.03.2018 a ministero del Dr. Notaio in Conselice, la cedeva con Per_1 Controparte_2 riserva di proprietà alla Società con sede in Lugo Controparte_1
(RA), P.zza Mazzini n. 59 (C.F. e P.I. ), in persona del suo Legale P.IVA_2
Rappresentante pro – tempore Sig. (nato a [...] il [...] e CP_3 residente in [...] – C.F. ), il ramo CodiceFiscale_1
d'azienda commerciale avente ad oggetto l'attività di bar/birreria ubicato nel Comune di Lugo (RA), P.zza Mazzini n. 59 (doc. 1) comprendente tutti i beni organizzati dalla parte cedente per l'esercizio dell'attività sopra citata ed in particolare tutti gli arredi, attrezzature e gli impianti indicati nell'inventario (doc. 2), l'avviamento commerciale nonché i provvedimenti amministrativi ottenuti per l'esercizio dell'attività;
3. Le parti dichiaravano che l'azienda veniva ceduta senza merci e senza personale dipendente;
4. Le parti convenivano in € 70.000,00# il prezzo della cessione del ramo d'azienda - imputati quanto ad € 56.000,00# ad avviamento commerciale ed € 14.000,00# al valore degli arredi e delle attrezzature come descritti nel documento “A” allegato alla scrittura
– da corrispondersi da parte del Sig. con le seguenti modalità (vedasi doc. 1): CP_3
€ 35.000,00# entro il 31.12.2018; n. 3 rate da € 10.000,00# cadauna da corrispondersi ciascuna entro il 31.12.2019 – 31.12.2020 e 31.12.2021;
€ 5.000,00# quale saldo entro e non oltre il 30.06.2022;
5. La decorrenza degli effetti economici della compravendita, come previsto nell'art. 5 della citata scrittura, veniva individuata dalle parti nella data del 31.03.2018, data dalla quale “saranno a favore della parte cessionaria i redditi ed a suo carico le spese, gli oneri relativi ed in particolare i tributi di qualsiasi specie afferenti l'esercizio dell'azienda”;
6. La cessione veniva effettuata con “riserva di proprietà” con la previsione contrattuale che “qualora la parte acquirente non provveda al puntuale pagamento di un numero di rate eccedenti la misura indicata dall'art. 1525 c.c. la parte cedente potrà avvalersi, ai sensi dell'art. 1456 c.c., della facoltà di considerare risolto il presente contratto con conseguente diritto ad ottenere l'immediata riconsegna del ramo d'azienda; in tal caso il contratto si intenderà risolto di diritto non appena la parte cedente avrà comunicato alla parte acquirente con lettera raccomandata r.r. che intende avvalersi della facoltà di cui sopra e la parte cedente è fin da ora autorizzata a trattenere a titolo di indennizzo le somme fino ad allora incamerate fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore”; 2 7. Con comunicazione pec dd. 28.12.2018 (doc. 3) il Sig. nella sua qualità di CP_3
Legale Rappresentante della Società , comunicava Controparte_1 all'odierna attrice l'avvenuto versamento dell'importo di € 35.533,87# asserendo, senza tuttavia documentarlo, di aver adempiuto con detto importo al saldo , entro il termine stabilito, della prima rata di cui alla citata scrittura privata;
8. Con pec dd. 03.01.2019 l'odierna attrice, per il tramite dell'allora Legale, contestava quanto asserito dal Sig. chiedendo copia di tutta la documentazione relativa agli CP_3 asseriti pagamenti (doc. 4);
9. Seguiva corrispondenza pec tra Legali che tuttavia non conduceva ad una risoluzione stragiudiziale della vertenza: infatti con ricorso dd. 19.02.2019 l'odierna attrice promuoveva innanzi al Tribunale in intestazione ricorso d'urgenza onde ottenere dalla Società “ la restituzione immediata dei locali siti Controparte_1 in Lugo (RA), P.zza Mazzini n. 5, in uno con i beni facenti parte dell'inventario oggetto della cessione del ramo d'azienda di cui alla nota scrittura privata, stante l'inadempimento a quanto previsto dall'art. 4 della citata scrittura e la conseguente applicazione di quanto ivi statuito;
10. Il procedimento d'urgenza, avente R.G. n. 606/2019, si concludeva con l'emissione in data 16.05.2019 di ordinanza (doc. 5) con cui il Giudicante, nel dare atto delle reciproche contestazioni sussistenti tra le parti in ordine ai pagamenti effettuati / ricevuti, rigettava la domanda dell'odierna attrice non essendo emersa prova dell'inadempimento da parte della cessionaria di quanto statuito nell'art. 4 della citata scrittura e ciò con riguardo a quanto disposto dall'art. 1525 c.c.;
11. Alla citata ordinanza non seguiva l'instaurazione di alcun giudizio di merito né ne veniva chiesta la modifica e/o la revoca ex art. 669 decies C.p.c.; tra le parti interveniva anche scrittura privata con la quale veniva dato atto della compensazione del credito vantato dalla Società nei confronti dell'odierna attrice a Controparte_1 titolo di spese legali come liquidate per la svolta fase cautelare con un controcredito su fattura a sua volta vantato dalla Società Parte_1
12. Ciò posto e dedotto risulta che a tutt'oggi la ” Parte_2 non abbia mai provveduto al pagamento delle rate con scadenza il 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 e 30.06.2022 per un complessivo importo di € 35.000,00#;
13. Con raccomandata r.r. dd. 22.08.2022 l'odierna attrice, per il tramite dello scrivente difensore, contestava alla cessionaria l'inadempimento alle clausole sottoscritte esercitando, in ragione di ciò, la facoltà di risoluzione del contratto ex art. 4 (doc. 6) con conseguente richiesta di riconsegna immediata del ramo d'azienda ceduto;
14. A tale missiva veniva dato riscontro, nell'interesse della cessionaria, da parte dell'Avv. Francesca Foschini con pec dd. 08.09.2022 (doc. 7): a detta comunicazione questo difensore forniva debita contestazione con pec dd. 19.09.2022 (doc. 8);
15. In particolare questo difensore contestava l'asserzione avversaria secondo cui
“quanto alla residua somma di € 35.000,00# il pagamento è avvenuto con
3 l'assegnazione dell'intera somma nella procedura esecutiva presso terzi promossa avanti al Tribunale di Ravenna da Controparte_4 terzo pignorato “ ””; Controparte_1
16. Assume l'odierna convenuta, per il tramite del proprio Legale, nella pec citata di aver adempiuto correttamente alle condizioni di cui alla scrittura dd. 16.03.2018 avendo provveduto al pagamento dapprima dell'importo di € 35.000,00# come statuito nel provvedimento dell'intestato Tribunale dd. 16.05.2019 (vedasi all. 5) e successivamente avendo corrisposto in favore di un creditore dell'odierna attrice (l CP_4
), in ragione di azione esecutiva, l'importo di € 35.000,00#;
[...]
17. In relazione a quest'ultima circostanza fattuale va doverosamente precisato che l'odierna attrice veniva sottoposta nell'annualità 2019 ad esecuzione mobiliare presso terzi da parte dell in virtù del decreto ingiuntivo n. 1196/2018 Controparte_4 emesso dal Tribunale in intestazione in data 17.07.2018 (R.G. n. 3399/2018);
18. L'originata procedura esecutiva - avente R.G.E. n. 1102/2019 – si concludeva in data 03.12.2019 con l'emissione da parte del G.E. di ordinanza di assegnazione, in favore della creditrice procedente, della somma di € 35.000,00# pignorata al terzo “
[...]
con ordine a quest'ultima (il terzo) “di corrispondere Controparte_1 all , immediatamente, l'intero ammontare delle somme Controparte_4 pignorate e dichiarando il terzo pignorato “ liberato, Controparte_1 dalla data di pagamento, ed entro i limiti di quanto effettivamente versato, previo rilascio di quietanza da parte dell'assegnatario” (doc. 9); 19. Ebbene ai fini che ci occupano deve essere rilevato che non sussiste prova alcuna circa l'avvenuta corresponsione dell'importo sopra citato da parte della
[...]
all e conseguentemente è privo di Parte_2 Controparte_4 qualsivoglia fondatezza l'assunto mosso sul punto dal Legale della Società “
[...]
” nella missiva pec dd. 08.09.2022 (vedasi doc. 7); CP_1
20. In precedenza infatti con pec dd. 30.01.2020 l'Avv. Foschini, nell'interesse dell , inviava al precedente Legale dell'odierna parte attrice, Controparte_4 atto di quietanza dd. 08.01.2020 con la quale l dichiarava, a Controparte_4 titolo di quietanza, di aver ricevuto dalla Società l'importo Controparte_1 di € 35.000,00# quale adempimento all'ordinanza del G.E. dd. 03.12.2019 (doc. 10);
21. Il precedente Legale dell'odierna attrice con pec dd. 31.01.2020 contestava la valenza probatoria della quietanza rilasciata dall' stante Controparte_4
l'assenza di prova documentale bancaria attestante l'effettività del pagamento dell'importo di € 35.000,00# della Società odierna convenuta “ Controparte_1
(all. 11);
[...]
22. A ciò aggiungasi che l'importo oggetto del pignoramento nei confronti della Società
“ , nell'ambito della citata procedura esecutiva, non Controparte_1 possedeva all'epoca di cui trattasi neppurei requisiti della certezza e della liquidità in quanto riguardante un“credito” a tutt'oggi sub judice ovverosia non definito conpronuncia giudiziale passata in giudicato;
4 23. La infatti, in data 10.01.2022 proponeva appello Controparte_2 avverso la sentenza n. 431/2021 emessa nell'ambito del procedimento di opposizione a suo tempo promosso avverso il decreto ingiuntivo n. 1196/2018 (doc. 12 - 13);
24. Il fascicolo del gravame è ad oggi pendente innanzi alla Corte d'Appello di Bologna (R.G. n. 54/2022) con udienza di precisazione delle conclusioni fissata per la data del 06.02.2024 (doc. 14);
25. Per mera completezza espositiva si evidenzia un ulteriore dato fattuale: la quietanza rilasciata dall alla Società ” in data Controparte_4 Controparte_1
08.01.2020 (vedasi doc. 10) veniva sottoscritta dal Sig. all'epoca Parte_3
Presidente / Legale Rappresentante dell' ; CP_4
26. In data 20.02.2020 lo stesso Sig. diveniva anche il Legale Parte_3
Rappresentante della Società “ ” (doc. 15) nei confronti della Controparte_1 quale aveva rilasciato quietanza liberatoria di avvenuto versamento dell'importo pignorato solo alcuni giorni in precedenza;
27. Tale circostanza, rispetto alla posizione rivestita in questa sede dall'odierna attrice, consente di ritenere la quietanza di cui trattasi priva del valore confessorio ex art. 2375 c.c. e conseguentemente permette di affermare come sussistente ed incontestato l'inadempimento della Società
[...]
” alle previsioni di cui all'art. 4 della scrittura di cessione di ramo CP_1
d'azienda di cui trattasi non avendo la stessa provveduto al saldo del residuo prezzo dovuto pari ad € 35.000,00#; 28. Sussistono pertanto le condizioni per invocare ex artt. 1456 e 1525 c.c. la risoluzione del contratto e l'immediata riconsegna del ramo d'azienda ceduto.
***** IN DIRITTO
- Circa l'efficacia ed il valore della quietanza rilasciata dall CP_4
[...]
Anche in punto di diritto sussiste la fondatezza della pretesa attorea. Si evidenzia che l'atto di quietanza sottoscritto dall in data Controparte_4
08.01.2020 rientri a tutti gli effetti in quella che la dottrina e la giurisprudenza hanno definito da tempo come una ipotesi atipica di quietanza e nella specie la quietanza cd. di comodo o di favore o anche detta quietanza apparente. Trattasi infatti di una dichiarazione, scritta, di avvenuto adempimento che formalmente è rilasciata dal creditore ma, sostanzialmente, è il risultato di un accordo tra creditore e debitore intenzionati a rendere apparente l'adempimento giuridicamente non esistente. In merito alla posizione rivestita dall'odierna attrice relativamente alla quietanza di cui trattasi, è naturale ritenere che la stessa possa essere considerata quale soggetto terzo rispetto alle parti interessate dalla quietanza e, come tale rispetto ad essa, detta quietanza non ha l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2375 c.c. ma unicamente il valore di documento probatorio dell'avvenuto pagamento apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo. Ne deriva pertanto che, stante la dedotta e limitata valenza probatoria della quietanza,
5 detto documento non ha efficacia vincolante ed è pertanto legittimo sollecitare in questa sede la prova dell'effettivo versamento da parte della Società odierna convenuta in favore dell del prezzo indicato in quietanza anche ai sensi e Controparte_4 per gli effetti di cui all'art. 210 C.p.c.. Non sussistendo prova che l'odierna convenuta abbia corrisposto l'importo di € 35.000,00# ne consegue il di lei inadempimento ai termini di pagamento di cui alla scrittura dd. 16.03.2018.
*****
- Circa l'applicabilità al caso di specie della disciplina di cui all'art. 1525 c.c. Alla luce delle considerazioni sopra esposte emerge vieppiù la fondatezza della domanda attorea anche ai sensi dell'art. 1525 c.c. Infatti il disposto di cui all'art. 1525 c.c. è norma inderogabile limitatamente all'ipotesi in cui resti inadempiuta una sola rata inferiore all'ottava parte del prezzo. Diversamente la norma non può trovare applicazione nel caso di mancato pagamento di più rate anche se complessivamente inferiori all'ottava parte del prezzo, circostanza che può quindi determinare la risoluzione del contratto (tra le altre Trib. Milano dd. 25.09.2017 – Cass. Civ. n. 22190/2020). Nel caso de quo l'odierna convenuta ha omesso il pagamento di n. 4 rate, di fatto ponendo in essere una condotta di inadempimento contrattuale che non può che determinare la risoluzione della citata scrittura di cessione di ramo d'azienda.
*****
- Circa l'esistenza del controcredito vantato dall nei Controparte_4 confronti della Controparte_2
Da ultimo si ribadisce che il credito vantato dall nei confronti Controparte_4 dell'odierna attrice, oggetto dell'azionata procedura esecutiva presso terzi che ha coinvolto la Società “ ”, non possiede a tutt'oggi i requisiti Controparte_1 della certezza non avendo il carattere della definitività dipendendo la sua esistenza dall'esito dell'ancora pendente giudizio di appello. Tale dato processuale consente di poter ribadire l'eccezione inerente l'inesistenza del pagamento effettuato dalla Società in favore Controparte_1 dell , anche alla luce delle dedotta comunanza dei Legali Controparte_4 rappresentanti all'epoca dei fatti (il Sig. , e dunque l'inadempimento Parte_3 della convenuta alle statuizioni contrattuali”.
La società attrice ha pertanto formulato le seguenti conclusioni di merito:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, In via preliminare Accertare l'inadempimento della Società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, alle statuizioni di cui all'art. 4 dell'atto di cessione di ramo d'azienda con riserva di proprietà sottoscritto in data 16.03.2018 con la Società attrice non avendo la stessa provveduto al pagamento delle rate con scadenza il 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 e 30.06.2022 per un importo complessivo di € 6 35.000,00# per le motivazioni espresse in narrativa;
Conseguentemente Dichiarare risolto il contratto di cessione di ramo d'azienda con riserva di proprietà sottoscritto in data 16.03.2018 con la Società attrice ai sensi degli artt. 1456 e 1525 c.c. e conseguentemente dichiarare tenuta la Società attrice a trattenere gli importi sino ad ora incamerati e ricevuti dalla Società convenuta a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 4 del menzionato atto di cessione di ramo d'azienda; Conseguentemente Ordinare alla Società convenuta, in persona del legale rappresentante pro – tempore, l'immediata restituzione in favore dell'odierna attrice del ramo d'azienda ceduto. Condannare la Società convenuta, in persona del legale rappresentante pro – tempore, al pagamento in favore dell'odierna attrice delle spese, dei compensi e delle accessorie del presente giudizio con distrazione in favore dello scrivente procuratore ex art. 93 C.p.c.”.
La si è costituita in giudizio, esponendo quanto segue nella Controparte_1
propria comparsa di costituzione e risposta:
“Parte convenuta contesta integralmente tutto quanto affermato e richiesto in atto di citazione e in primo luogo rileva la necessità di fare chiarezza sui fatti di causa. FATTO Con atto di Cessione di ramo d'azienda con riserva della proprietà, sottoscritto in data 16 marzo 2018, la società cedeva alla società Parte_1 Controparte_1 il ramo aziendale avente ad oggetto l'attività di bar/birreria ubicato in
[...]
Lugo, Piazza Mazzini n. 59. La cessione veniva effettuata con riserva della proprietà e il corrispettivo veniva determinato in € 70.000,00** da corrispondere in varie tranches come di seguito indicato:
€ 35.000,00** entro il 31/12/20218;
€ 10.000,00** entro il 31/12/2019;
€ 10.000,00** entro il 31/12/2020;
€ 10.000,00** entro il 31/12/2021;
€ 5.000,00** entro il 30/06/2022. La prima tranche di € 35.000,00** veniva corrisposta nei termini e, difatti, nonostante la difesa avversaria si dilunghi alle pagine 3 e 4 dell'atto di citazione sulla narrazione di circostanze che vorrebbero dimostrare il contrario, poi abbandona del tutto ogni richiesta relativa a tale somma e conclude chiedendo l'accertamento del mancato pagamento delle restanti tranches. Il residuo debito di complessivi € 35.000,00** è stato corrisposto in sede di procedura esecutiva presso terzi promossa da a carico di Controparte_4 Parte_1
avanti il Tribunale di Ravenna R.G.Es. n. 1102/2019. In tale procedimento l'odierna
[...] convenuta era terzo pignorato. Con Ordinanza del 03/12/2019 il Giudice
7 dell'Esecuzione ordinava al terzo pignorato di corrispondere all'assegnatario - l'intero ammontare delle somme pignorate nei limiti di Controparte_4 quanto assegnato e, precisamente, € 35.000,00**. Per agevolare il Giudicante si deposita copia della suddetta ordinanza di assegnazione, già indicata nell'indice dei documenti del fascicolo attoreo al n. 9) ma che risulta non prodotta fra gli allegati (v. doc. 1). Il Giudice dell'Esecuzione nella medesima ordinanza dichiarava il terzo pignorato liberato dalla data del pagamento ed entro i limiti di quanto versato, previo rilascio di quietanza da parte dell'assegnatario. Orbene, il terzo pignorato - - ha provveduto al pagamento Controparte_1
e l'assegnatario - - ha rilasciato quietanza (v. doc. n. 10 Controparte_4 fascicolo attoreo). Questi i fatti. Parte attrice ingenera confusione riportando circostanze estranee alle parti, che vorrebbero dimostrare l'inadempimento della odierna convenuta. Lo scambio di corrispondenza fra la scrivente difesa ed il precedente difensore avv. Raffaele Coletta, cosi come le vicende processuali tra l'odierna attrice e soggetti terzi rispetto al presente procedimento ), nulla apportano di nuovo Controparte_4
o significativo alla interpretazione della realtà fattuale che è estremamente chiara: La ha interamente saldato le rate relative alla cessione del ramo Controparte_1 di azienda con riserva di proprietà divenendo così a tutti gli effetti proprietaria del ramo di azienda ceduto. DIRITTO Sulla efficacia della quietanza rilasciata dalla Controparte_4
Controparte afferma che la quietanza di pagamento rilasciata da CP_4
sia da considerarsi di comodo o di favore, senza peraltro fornire alcuna
[...] prova in merito. La scrivente difesa ritiene che la questione sia mal inquadrata nel momento in cui si ritiene che la società sia un soggetto terzo rispetto alle parti interessate Parte_1 dalla quietanza. Il pagamento effettuato dalla (terzo pignorato) su ordine del Controparte_1
Giudice si riferisce ad un debito della nei confronti della Parte_1 CP_4
e, pertanto, la quietanza da quest'ultima rilasciata attesta un pagamento in
[...] sostanza effettuato dal suo debitore Parte_1
La modalità di pagamento del caso che occupa (esecuzione forzata presso terzi) non muta la struttura della obbligazione originaria, ha pagato per Controparte_1 conto di e la quietanza di pagamento rilasciata da Parte_1 CP_4
, che attesta il fatto del ricevuto pagamento, costituisce confessione
[...] stragiudiziale del creditore nei confronti del debitore che è appunto l'odierna parte attrice e non la Parte_1 Controparte_1
Alla luce di quanto riportato non appare di alcuna utilità per la causa la richiesta di esibizione della documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento e, pertanto, la
8 si contesta. Sulla applicabilità al caso di specie della disciplina di cui all'art. 1525 c.c. Stante l'integrale avvenuto pagamento nulla da dire sul punto. Sulla esistenza del controcredito vantato dall nei confronti Controparte_4 della società . Parte_1
Tale circostanza in quanto riferita a fatti riguardanti soggetti terzi rispetto al presente procedimento non può in alcun modo riguardare la convenuta che è estranea ai rapporti tra . Parte_4
La società convenuta ha pertanto concluso chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
Le domande attoree vanno integralmente rigettate, non essendo allo stato ravvisabile in capo alla società alcun interesse giuridicamente rilevante alla Parte_1
risoluzione del contratto di cessione di ramo d'azienda con riserva di proprietà stipulato in data 16/03/2018 con la società Controparte_1
È evidente, infatti, che l'asserito mancato pagamento, da parte della convenuta
[...]
delle rate scadute il 31/12/2019, il 31/12/2020, il Controparte_1
31/12/2021 e il 30/06/2022, per un complessivo importo di € 35.000,00, non costituisce di per sé un pregiudizio economico per l'attrice poiché il pagamento Parte_1
di tali rate non era più dovuto a quest'ultima, bensì ad un diverso soggetto,
l' , alla quale il relativo credito era stato trasferito con Controparte_4
l'ordinanza di assegnazione emessa in data 03/12/2019 dal G.E. nella procedura di espropriazione presso terzi n. 1102/2019 R.G.E., promossa dalla stessa CP_4
nei confronti di (debitore esecutato) e
[...] Parte_1 [...]
(terzo pignorato). Controparte_1
Il lamentato inadempimento del terzo pignorato potrebbe risolversi in un pregiudizio economico per solo se l'assegnataria , Parte_1 Controparte_4
invocando l'infruttuosità della procedura esecutiva n. 1102/2019 R.G.E. e la natura di assegnazione pro solvendo (e non pro soluto) del provvedimento ex art. 553 c.p.c., dovesse nuovamente rivolgersi all'odierna attrice per far valere il medesimo credito già azionato esecutivamente nei confronti della stessa.
9 In sostanza, l'interesse di a dolersi della presunta mancata Parte_1
esecuzione dell'ordinanza di assegnazione del 03/12/2019 – e quindi ad agire per la risoluzione del contratto di cessione di ramo d'azienda del 16/03/2018 – sorgerebbe solo se e nel momento in cui l' dovesse notificarle per tale motivo Controparte_4
un nuovo precetto per il proprio credito rimasto insoddisfatto.
Tale eventualità non risulta fino ad oggi essersi verificata, nonostante il tempo trascorso dalle scadenze concordate per i pagamenti, e sembra molto improbabile che possa verificarsi in futuro, considerato che l , nella persona del suo Controparte_4
legale rappresentante ha rilasciato in data 08/01/2020 una quietanza Parte_3
(doc. 10 allegato all'atto di citazione) nella quale dichiara di “ricevere dalla
[...]
con sede in Lugo (RA) Piazza Mazzini n. 60, in persona Parte_5
del suo legale rappresentante la somma di € 35.000,00 (€uro CP_3
trentacinquemila/00) in conformità all'Ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice del Tribunale di Ravenna – Dott. Samuele Labanca, all'udienza del 03 dicembre 2019 nella Procedura esecutiva mobiliare presso terzi RG. N. 1102/2019 promossa da
contro . Controparte_4 Parte_1
Detta quietanza, infatti, ha certamente pieno valore confessorio contro il soggetto che l'ha rilasciata, e consentirebbe quindi all'odierna attrice di paralizzare agevolmente ogni eventuale nuova richiesta di pagamento nei propri confronti da parte dell' CP_4
.
[...]
A ciò deve aggiungersi che la tesi sostenuta da secondo la quale la Parte_1
predetta quietanza datata 08/01/2020 dovrebbe considerarsi una quietanza di comodo o di favore (nel senso che sarebbe il risultato di un accordo tra creditore e debitore intenzionati a rendere apparente un passaggio di denaro in realtà non avvenuto), appare incompatibile con l'assunto attoreo per cui si sarebbe Controparte_1
resa inadempiente nei confronti dell'assegnataria del credito pignorato: è evidente, infatti, che non può parlarsi di inadempimento del debitore se il mancato versamento di denaro al creditore è frutto di un accordo tra i due soggetti.
10 In conclusione, quindi, non sussistono i presupposti per la risoluzione del contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato in data 16/03/2018 tra e Parte_1 [...]
e conseguentemente vanno rigettate tutte le domande Controparte_1
proposte dalla società attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) respinge le domande attoree;
2) condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1
del presente giudizio, che liquida in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Ravenna, il giorno 26/08/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 200/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUSA Parte_1 P.IVA_1
ALICE, elettivamente domiciliata in GALLERIA DEL CORSO 20 48022 LUGO (RA) presso il difensore avv. LUSA ALICE
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. FOSCHINI FRANCESCA, elettivamente domiciliata in VIA TIBERIO
BRANDOLINI 11 48012 BAGNACAVALLO (RA) presso il difensore avv. FOSCHINI
FRANCESCA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE ha promosso il presente giudizio nei confronti di Parte_1 [...]
esponendo in atto di citazione quanto segue: Controparte_1
“IN FATTO
1. L'Istante Società opera nel settore della somministrazione di alimenti e bevande;
2. Con atto di cessione di ramo d'azienda con riserva di proprietà dd. 16.03.2018 a ministero del Dr. Notaio in Conselice, la cedeva con Per_1 Controparte_2 riserva di proprietà alla Società con sede in Lugo Controparte_1
(RA), P.zza Mazzini n. 59 (C.F. e P.I. ), in persona del suo Legale P.IVA_2
Rappresentante pro – tempore Sig. (nato a [...] il [...] e CP_3 residente in [...] – C.F. ), il ramo CodiceFiscale_1
d'azienda commerciale avente ad oggetto l'attività di bar/birreria ubicato nel Comune di Lugo (RA), P.zza Mazzini n. 59 (doc. 1) comprendente tutti i beni organizzati dalla parte cedente per l'esercizio dell'attività sopra citata ed in particolare tutti gli arredi, attrezzature e gli impianti indicati nell'inventario (doc. 2), l'avviamento commerciale nonché i provvedimenti amministrativi ottenuti per l'esercizio dell'attività;
3. Le parti dichiaravano che l'azienda veniva ceduta senza merci e senza personale dipendente;
4. Le parti convenivano in € 70.000,00# il prezzo della cessione del ramo d'azienda - imputati quanto ad € 56.000,00# ad avviamento commerciale ed € 14.000,00# al valore degli arredi e delle attrezzature come descritti nel documento “A” allegato alla scrittura
– da corrispondersi da parte del Sig. con le seguenti modalità (vedasi doc. 1): CP_3
€ 35.000,00# entro il 31.12.2018; n. 3 rate da € 10.000,00# cadauna da corrispondersi ciascuna entro il 31.12.2019 – 31.12.2020 e 31.12.2021;
€ 5.000,00# quale saldo entro e non oltre il 30.06.2022;
5. La decorrenza degli effetti economici della compravendita, come previsto nell'art. 5 della citata scrittura, veniva individuata dalle parti nella data del 31.03.2018, data dalla quale “saranno a favore della parte cessionaria i redditi ed a suo carico le spese, gli oneri relativi ed in particolare i tributi di qualsiasi specie afferenti l'esercizio dell'azienda”;
6. La cessione veniva effettuata con “riserva di proprietà” con la previsione contrattuale che “qualora la parte acquirente non provveda al puntuale pagamento di un numero di rate eccedenti la misura indicata dall'art. 1525 c.c. la parte cedente potrà avvalersi, ai sensi dell'art. 1456 c.c., della facoltà di considerare risolto il presente contratto con conseguente diritto ad ottenere l'immediata riconsegna del ramo d'azienda; in tal caso il contratto si intenderà risolto di diritto non appena la parte cedente avrà comunicato alla parte acquirente con lettera raccomandata r.r. che intende avvalersi della facoltà di cui sopra e la parte cedente è fin da ora autorizzata a trattenere a titolo di indennizzo le somme fino ad allora incamerate fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore”; 2 7. Con comunicazione pec dd. 28.12.2018 (doc. 3) il Sig. nella sua qualità di CP_3
Legale Rappresentante della Società , comunicava Controparte_1 all'odierna attrice l'avvenuto versamento dell'importo di € 35.533,87# asserendo, senza tuttavia documentarlo, di aver adempiuto con detto importo al saldo , entro il termine stabilito, della prima rata di cui alla citata scrittura privata;
8. Con pec dd. 03.01.2019 l'odierna attrice, per il tramite dell'allora Legale, contestava quanto asserito dal Sig. chiedendo copia di tutta la documentazione relativa agli CP_3 asseriti pagamenti (doc. 4);
9. Seguiva corrispondenza pec tra Legali che tuttavia non conduceva ad una risoluzione stragiudiziale della vertenza: infatti con ricorso dd. 19.02.2019 l'odierna attrice promuoveva innanzi al Tribunale in intestazione ricorso d'urgenza onde ottenere dalla Società “ la restituzione immediata dei locali siti Controparte_1 in Lugo (RA), P.zza Mazzini n. 5, in uno con i beni facenti parte dell'inventario oggetto della cessione del ramo d'azienda di cui alla nota scrittura privata, stante l'inadempimento a quanto previsto dall'art. 4 della citata scrittura e la conseguente applicazione di quanto ivi statuito;
10. Il procedimento d'urgenza, avente R.G. n. 606/2019, si concludeva con l'emissione in data 16.05.2019 di ordinanza (doc. 5) con cui il Giudicante, nel dare atto delle reciproche contestazioni sussistenti tra le parti in ordine ai pagamenti effettuati / ricevuti, rigettava la domanda dell'odierna attrice non essendo emersa prova dell'inadempimento da parte della cessionaria di quanto statuito nell'art. 4 della citata scrittura e ciò con riguardo a quanto disposto dall'art. 1525 c.c.;
11. Alla citata ordinanza non seguiva l'instaurazione di alcun giudizio di merito né ne veniva chiesta la modifica e/o la revoca ex art. 669 decies C.p.c.; tra le parti interveniva anche scrittura privata con la quale veniva dato atto della compensazione del credito vantato dalla Società nei confronti dell'odierna attrice a Controparte_1 titolo di spese legali come liquidate per la svolta fase cautelare con un controcredito su fattura a sua volta vantato dalla Società Parte_1
12. Ciò posto e dedotto risulta che a tutt'oggi la ” Parte_2 non abbia mai provveduto al pagamento delle rate con scadenza il 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 e 30.06.2022 per un complessivo importo di € 35.000,00#;
13. Con raccomandata r.r. dd. 22.08.2022 l'odierna attrice, per il tramite dello scrivente difensore, contestava alla cessionaria l'inadempimento alle clausole sottoscritte esercitando, in ragione di ciò, la facoltà di risoluzione del contratto ex art. 4 (doc. 6) con conseguente richiesta di riconsegna immediata del ramo d'azienda ceduto;
14. A tale missiva veniva dato riscontro, nell'interesse della cessionaria, da parte dell'Avv. Francesca Foschini con pec dd. 08.09.2022 (doc. 7): a detta comunicazione questo difensore forniva debita contestazione con pec dd. 19.09.2022 (doc. 8);
15. In particolare questo difensore contestava l'asserzione avversaria secondo cui
“quanto alla residua somma di € 35.000,00# il pagamento è avvenuto con
3 l'assegnazione dell'intera somma nella procedura esecutiva presso terzi promossa avanti al Tribunale di Ravenna da Controparte_4 terzo pignorato “ ””; Controparte_1
16. Assume l'odierna convenuta, per il tramite del proprio Legale, nella pec citata di aver adempiuto correttamente alle condizioni di cui alla scrittura dd. 16.03.2018 avendo provveduto al pagamento dapprima dell'importo di € 35.000,00# come statuito nel provvedimento dell'intestato Tribunale dd. 16.05.2019 (vedasi all. 5) e successivamente avendo corrisposto in favore di un creditore dell'odierna attrice (l CP_4
), in ragione di azione esecutiva, l'importo di € 35.000,00#;
[...]
17. In relazione a quest'ultima circostanza fattuale va doverosamente precisato che l'odierna attrice veniva sottoposta nell'annualità 2019 ad esecuzione mobiliare presso terzi da parte dell in virtù del decreto ingiuntivo n. 1196/2018 Controparte_4 emesso dal Tribunale in intestazione in data 17.07.2018 (R.G. n. 3399/2018);
18. L'originata procedura esecutiva - avente R.G.E. n. 1102/2019 – si concludeva in data 03.12.2019 con l'emissione da parte del G.E. di ordinanza di assegnazione, in favore della creditrice procedente, della somma di € 35.000,00# pignorata al terzo “
[...]
con ordine a quest'ultima (il terzo) “di corrispondere Controparte_1 all , immediatamente, l'intero ammontare delle somme Controparte_4 pignorate e dichiarando il terzo pignorato “ liberato, Controparte_1 dalla data di pagamento, ed entro i limiti di quanto effettivamente versato, previo rilascio di quietanza da parte dell'assegnatario” (doc. 9); 19. Ebbene ai fini che ci occupano deve essere rilevato che non sussiste prova alcuna circa l'avvenuta corresponsione dell'importo sopra citato da parte della
[...]
all e conseguentemente è privo di Parte_2 Controparte_4 qualsivoglia fondatezza l'assunto mosso sul punto dal Legale della Società “
[...]
” nella missiva pec dd. 08.09.2022 (vedasi doc. 7); CP_1
20. In precedenza infatti con pec dd. 30.01.2020 l'Avv. Foschini, nell'interesse dell , inviava al precedente Legale dell'odierna parte attrice, Controparte_4 atto di quietanza dd. 08.01.2020 con la quale l dichiarava, a Controparte_4 titolo di quietanza, di aver ricevuto dalla Società l'importo Controparte_1 di € 35.000,00# quale adempimento all'ordinanza del G.E. dd. 03.12.2019 (doc. 10);
21. Il precedente Legale dell'odierna attrice con pec dd. 31.01.2020 contestava la valenza probatoria della quietanza rilasciata dall' stante Controparte_4
l'assenza di prova documentale bancaria attestante l'effettività del pagamento dell'importo di € 35.000,00# della Società odierna convenuta “ Controparte_1
(all. 11);
[...]
22. A ciò aggiungasi che l'importo oggetto del pignoramento nei confronti della Società
“ , nell'ambito della citata procedura esecutiva, non Controparte_1 possedeva all'epoca di cui trattasi neppurei requisiti della certezza e della liquidità in quanto riguardante un“credito” a tutt'oggi sub judice ovverosia non definito conpronuncia giudiziale passata in giudicato;
4 23. La infatti, in data 10.01.2022 proponeva appello Controparte_2 avverso la sentenza n. 431/2021 emessa nell'ambito del procedimento di opposizione a suo tempo promosso avverso il decreto ingiuntivo n. 1196/2018 (doc. 12 - 13);
24. Il fascicolo del gravame è ad oggi pendente innanzi alla Corte d'Appello di Bologna (R.G. n. 54/2022) con udienza di precisazione delle conclusioni fissata per la data del 06.02.2024 (doc. 14);
25. Per mera completezza espositiva si evidenzia un ulteriore dato fattuale: la quietanza rilasciata dall alla Società ” in data Controparte_4 Controparte_1
08.01.2020 (vedasi doc. 10) veniva sottoscritta dal Sig. all'epoca Parte_3
Presidente / Legale Rappresentante dell' ; CP_4
26. In data 20.02.2020 lo stesso Sig. diveniva anche il Legale Parte_3
Rappresentante della Società “ ” (doc. 15) nei confronti della Controparte_1 quale aveva rilasciato quietanza liberatoria di avvenuto versamento dell'importo pignorato solo alcuni giorni in precedenza;
27. Tale circostanza, rispetto alla posizione rivestita in questa sede dall'odierna attrice, consente di ritenere la quietanza di cui trattasi priva del valore confessorio ex art. 2375 c.c. e conseguentemente permette di affermare come sussistente ed incontestato l'inadempimento della Società
[...]
” alle previsioni di cui all'art. 4 della scrittura di cessione di ramo CP_1
d'azienda di cui trattasi non avendo la stessa provveduto al saldo del residuo prezzo dovuto pari ad € 35.000,00#; 28. Sussistono pertanto le condizioni per invocare ex artt. 1456 e 1525 c.c. la risoluzione del contratto e l'immediata riconsegna del ramo d'azienda ceduto.
***** IN DIRITTO
- Circa l'efficacia ed il valore della quietanza rilasciata dall CP_4
[...]
Anche in punto di diritto sussiste la fondatezza della pretesa attorea. Si evidenzia che l'atto di quietanza sottoscritto dall in data Controparte_4
08.01.2020 rientri a tutti gli effetti in quella che la dottrina e la giurisprudenza hanno definito da tempo come una ipotesi atipica di quietanza e nella specie la quietanza cd. di comodo o di favore o anche detta quietanza apparente. Trattasi infatti di una dichiarazione, scritta, di avvenuto adempimento che formalmente è rilasciata dal creditore ma, sostanzialmente, è il risultato di un accordo tra creditore e debitore intenzionati a rendere apparente l'adempimento giuridicamente non esistente. In merito alla posizione rivestita dall'odierna attrice relativamente alla quietanza di cui trattasi, è naturale ritenere che la stessa possa essere considerata quale soggetto terzo rispetto alle parti interessate dalla quietanza e, come tale rispetto ad essa, detta quietanza non ha l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2375 c.c. ma unicamente il valore di documento probatorio dell'avvenuto pagamento apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo. Ne deriva pertanto che, stante la dedotta e limitata valenza probatoria della quietanza,
5 detto documento non ha efficacia vincolante ed è pertanto legittimo sollecitare in questa sede la prova dell'effettivo versamento da parte della Società odierna convenuta in favore dell del prezzo indicato in quietanza anche ai sensi e Controparte_4 per gli effetti di cui all'art. 210 C.p.c.. Non sussistendo prova che l'odierna convenuta abbia corrisposto l'importo di € 35.000,00# ne consegue il di lei inadempimento ai termini di pagamento di cui alla scrittura dd. 16.03.2018.
*****
- Circa l'applicabilità al caso di specie della disciplina di cui all'art. 1525 c.c. Alla luce delle considerazioni sopra esposte emerge vieppiù la fondatezza della domanda attorea anche ai sensi dell'art. 1525 c.c. Infatti il disposto di cui all'art. 1525 c.c. è norma inderogabile limitatamente all'ipotesi in cui resti inadempiuta una sola rata inferiore all'ottava parte del prezzo. Diversamente la norma non può trovare applicazione nel caso di mancato pagamento di più rate anche se complessivamente inferiori all'ottava parte del prezzo, circostanza che può quindi determinare la risoluzione del contratto (tra le altre Trib. Milano dd. 25.09.2017 – Cass. Civ. n. 22190/2020). Nel caso de quo l'odierna convenuta ha omesso il pagamento di n. 4 rate, di fatto ponendo in essere una condotta di inadempimento contrattuale che non può che determinare la risoluzione della citata scrittura di cessione di ramo d'azienda.
*****
- Circa l'esistenza del controcredito vantato dall nei Controparte_4 confronti della Controparte_2
Da ultimo si ribadisce che il credito vantato dall nei confronti Controparte_4 dell'odierna attrice, oggetto dell'azionata procedura esecutiva presso terzi che ha coinvolto la Società “ ”, non possiede a tutt'oggi i requisiti Controparte_1 della certezza non avendo il carattere della definitività dipendendo la sua esistenza dall'esito dell'ancora pendente giudizio di appello. Tale dato processuale consente di poter ribadire l'eccezione inerente l'inesistenza del pagamento effettuato dalla Società in favore Controparte_1 dell , anche alla luce delle dedotta comunanza dei Legali Controparte_4 rappresentanti all'epoca dei fatti (il Sig. , e dunque l'inadempimento Parte_3 della convenuta alle statuizioni contrattuali”.
La società attrice ha pertanto formulato le seguenti conclusioni di merito:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, In via preliminare Accertare l'inadempimento della Società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, alle statuizioni di cui all'art. 4 dell'atto di cessione di ramo d'azienda con riserva di proprietà sottoscritto in data 16.03.2018 con la Società attrice non avendo la stessa provveduto al pagamento delle rate con scadenza il 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 e 30.06.2022 per un importo complessivo di € 6 35.000,00# per le motivazioni espresse in narrativa;
Conseguentemente Dichiarare risolto il contratto di cessione di ramo d'azienda con riserva di proprietà sottoscritto in data 16.03.2018 con la Società attrice ai sensi degli artt. 1456 e 1525 c.c. e conseguentemente dichiarare tenuta la Società attrice a trattenere gli importi sino ad ora incamerati e ricevuti dalla Società convenuta a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 4 del menzionato atto di cessione di ramo d'azienda; Conseguentemente Ordinare alla Società convenuta, in persona del legale rappresentante pro – tempore, l'immediata restituzione in favore dell'odierna attrice del ramo d'azienda ceduto. Condannare la Società convenuta, in persona del legale rappresentante pro – tempore, al pagamento in favore dell'odierna attrice delle spese, dei compensi e delle accessorie del presente giudizio con distrazione in favore dello scrivente procuratore ex art. 93 C.p.c.”.
La si è costituita in giudizio, esponendo quanto segue nella Controparte_1
propria comparsa di costituzione e risposta:
“Parte convenuta contesta integralmente tutto quanto affermato e richiesto in atto di citazione e in primo luogo rileva la necessità di fare chiarezza sui fatti di causa. FATTO Con atto di Cessione di ramo d'azienda con riserva della proprietà, sottoscritto in data 16 marzo 2018, la società cedeva alla società Parte_1 Controparte_1 il ramo aziendale avente ad oggetto l'attività di bar/birreria ubicato in
[...]
Lugo, Piazza Mazzini n. 59. La cessione veniva effettuata con riserva della proprietà e il corrispettivo veniva determinato in € 70.000,00** da corrispondere in varie tranches come di seguito indicato:
€ 35.000,00** entro il 31/12/20218;
€ 10.000,00** entro il 31/12/2019;
€ 10.000,00** entro il 31/12/2020;
€ 10.000,00** entro il 31/12/2021;
€ 5.000,00** entro il 30/06/2022. La prima tranche di € 35.000,00** veniva corrisposta nei termini e, difatti, nonostante la difesa avversaria si dilunghi alle pagine 3 e 4 dell'atto di citazione sulla narrazione di circostanze che vorrebbero dimostrare il contrario, poi abbandona del tutto ogni richiesta relativa a tale somma e conclude chiedendo l'accertamento del mancato pagamento delle restanti tranches. Il residuo debito di complessivi € 35.000,00** è stato corrisposto in sede di procedura esecutiva presso terzi promossa da a carico di Controparte_4 Parte_1
avanti il Tribunale di Ravenna R.G.Es. n. 1102/2019. In tale procedimento l'odierna
[...] convenuta era terzo pignorato. Con Ordinanza del 03/12/2019 il Giudice
7 dell'Esecuzione ordinava al terzo pignorato di corrispondere all'assegnatario - l'intero ammontare delle somme pignorate nei limiti di Controparte_4 quanto assegnato e, precisamente, € 35.000,00**. Per agevolare il Giudicante si deposita copia della suddetta ordinanza di assegnazione, già indicata nell'indice dei documenti del fascicolo attoreo al n. 9) ma che risulta non prodotta fra gli allegati (v. doc. 1). Il Giudice dell'Esecuzione nella medesima ordinanza dichiarava il terzo pignorato liberato dalla data del pagamento ed entro i limiti di quanto versato, previo rilascio di quietanza da parte dell'assegnatario. Orbene, il terzo pignorato - - ha provveduto al pagamento Controparte_1
e l'assegnatario - - ha rilasciato quietanza (v. doc. n. 10 Controparte_4 fascicolo attoreo). Questi i fatti. Parte attrice ingenera confusione riportando circostanze estranee alle parti, che vorrebbero dimostrare l'inadempimento della odierna convenuta. Lo scambio di corrispondenza fra la scrivente difesa ed il precedente difensore avv. Raffaele Coletta, cosi come le vicende processuali tra l'odierna attrice e soggetti terzi rispetto al presente procedimento ), nulla apportano di nuovo Controparte_4
o significativo alla interpretazione della realtà fattuale che è estremamente chiara: La ha interamente saldato le rate relative alla cessione del ramo Controparte_1 di azienda con riserva di proprietà divenendo così a tutti gli effetti proprietaria del ramo di azienda ceduto. DIRITTO Sulla efficacia della quietanza rilasciata dalla Controparte_4
Controparte afferma che la quietanza di pagamento rilasciata da CP_4
sia da considerarsi di comodo o di favore, senza peraltro fornire alcuna
[...] prova in merito. La scrivente difesa ritiene che la questione sia mal inquadrata nel momento in cui si ritiene che la società sia un soggetto terzo rispetto alle parti interessate Parte_1 dalla quietanza. Il pagamento effettuato dalla (terzo pignorato) su ordine del Controparte_1
Giudice si riferisce ad un debito della nei confronti della Parte_1 CP_4
e, pertanto, la quietanza da quest'ultima rilasciata attesta un pagamento in
[...] sostanza effettuato dal suo debitore Parte_1
La modalità di pagamento del caso che occupa (esecuzione forzata presso terzi) non muta la struttura della obbligazione originaria, ha pagato per Controparte_1 conto di e la quietanza di pagamento rilasciata da Parte_1 CP_4
, che attesta il fatto del ricevuto pagamento, costituisce confessione
[...] stragiudiziale del creditore nei confronti del debitore che è appunto l'odierna parte attrice e non la Parte_1 Controparte_1
Alla luce di quanto riportato non appare di alcuna utilità per la causa la richiesta di esibizione della documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento e, pertanto, la
8 si contesta. Sulla applicabilità al caso di specie della disciplina di cui all'art. 1525 c.c. Stante l'integrale avvenuto pagamento nulla da dire sul punto. Sulla esistenza del controcredito vantato dall nei confronti Controparte_4 della società . Parte_1
Tale circostanza in quanto riferita a fatti riguardanti soggetti terzi rispetto al presente procedimento non può in alcun modo riguardare la convenuta che è estranea ai rapporti tra . Parte_4
La società convenuta ha pertanto concluso chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
Le domande attoree vanno integralmente rigettate, non essendo allo stato ravvisabile in capo alla società alcun interesse giuridicamente rilevante alla Parte_1
risoluzione del contratto di cessione di ramo d'azienda con riserva di proprietà stipulato in data 16/03/2018 con la società Controparte_1
È evidente, infatti, che l'asserito mancato pagamento, da parte della convenuta
[...]
delle rate scadute il 31/12/2019, il 31/12/2020, il Controparte_1
31/12/2021 e il 30/06/2022, per un complessivo importo di € 35.000,00, non costituisce di per sé un pregiudizio economico per l'attrice poiché il pagamento Parte_1
di tali rate non era più dovuto a quest'ultima, bensì ad un diverso soggetto,
l' , alla quale il relativo credito era stato trasferito con Controparte_4
l'ordinanza di assegnazione emessa in data 03/12/2019 dal G.E. nella procedura di espropriazione presso terzi n. 1102/2019 R.G.E., promossa dalla stessa CP_4
nei confronti di (debitore esecutato) e
[...] Parte_1 [...]
(terzo pignorato). Controparte_1
Il lamentato inadempimento del terzo pignorato potrebbe risolversi in un pregiudizio economico per solo se l'assegnataria , Parte_1 Controparte_4
invocando l'infruttuosità della procedura esecutiva n. 1102/2019 R.G.E. e la natura di assegnazione pro solvendo (e non pro soluto) del provvedimento ex art. 553 c.p.c., dovesse nuovamente rivolgersi all'odierna attrice per far valere il medesimo credito già azionato esecutivamente nei confronti della stessa.
9 In sostanza, l'interesse di a dolersi della presunta mancata Parte_1
esecuzione dell'ordinanza di assegnazione del 03/12/2019 – e quindi ad agire per la risoluzione del contratto di cessione di ramo d'azienda del 16/03/2018 – sorgerebbe solo se e nel momento in cui l' dovesse notificarle per tale motivo Controparte_4
un nuovo precetto per il proprio credito rimasto insoddisfatto.
Tale eventualità non risulta fino ad oggi essersi verificata, nonostante il tempo trascorso dalle scadenze concordate per i pagamenti, e sembra molto improbabile che possa verificarsi in futuro, considerato che l , nella persona del suo Controparte_4
legale rappresentante ha rilasciato in data 08/01/2020 una quietanza Parte_3
(doc. 10 allegato all'atto di citazione) nella quale dichiara di “ricevere dalla
[...]
con sede in Lugo (RA) Piazza Mazzini n. 60, in persona Parte_5
del suo legale rappresentante la somma di € 35.000,00 (€uro CP_3
trentacinquemila/00) in conformità all'Ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice del Tribunale di Ravenna – Dott. Samuele Labanca, all'udienza del 03 dicembre 2019 nella Procedura esecutiva mobiliare presso terzi RG. N. 1102/2019 promossa da
contro . Controparte_4 Parte_1
Detta quietanza, infatti, ha certamente pieno valore confessorio contro il soggetto che l'ha rilasciata, e consentirebbe quindi all'odierna attrice di paralizzare agevolmente ogni eventuale nuova richiesta di pagamento nei propri confronti da parte dell' CP_4
.
[...]
A ciò deve aggiungersi che la tesi sostenuta da secondo la quale la Parte_1
predetta quietanza datata 08/01/2020 dovrebbe considerarsi una quietanza di comodo o di favore (nel senso che sarebbe il risultato di un accordo tra creditore e debitore intenzionati a rendere apparente un passaggio di denaro in realtà non avvenuto), appare incompatibile con l'assunto attoreo per cui si sarebbe Controparte_1
resa inadempiente nei confronti dell'assegnataria del credito pignorato: è evidente, infatti, che non può parlarsi di inadempimento del debitore se il mancato versamento di denaro al creditore è frutto di un accordo tra i due soggetti.
10 In conclusione, quindi, non sussistono i presupposti per la risoluzione del contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato in data 16/03/2018 tra e Parte_1 [...]
e conseguentemente vanno rigettate tutte le domande Controparte_1
proposte dalla società attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) respinge le domande attoree;
2) condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1
del presente giudizio, che liquida in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Ravenna, il giorno 26/08/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
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