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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/07/2025, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N.803/2023 R.G.A.C. Sent. n. __________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 803/2023 del R.G.A.C.
TRA
e rappresentati e difesi, in virtù di procura alle Parte_1 Parte_2 liti depositata nel fascicolo telematico, dall'avv. Gaetano Rosario Porcaro, presso il cui studio elettivamente domiciliano in San Vitaliano, Piazza Nicola Tofano n. 23
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marina Di Lorenzo, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in giudizio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Torre del Greco, Corso Vittorio Emanuele n. 136
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.7.2025, il difensore di parte opposta si riportava alle note conclusionali depositate in atti e chiedeva la decisione della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 9.2.2024, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il provvedimento monitorio n. 1472/2023, reso
[...] dal Tribunale di Torre Annunziata, con il quale veniva loro ingiunto, in qualità di fideiussori della il pagamento della somma di € 68.303,20, oltre interessi, Parte_3 scaturente dal mutuo chirografario n. 166-620200139 del 4.5.2020, mutuo chirografario n. 166-620-2015116 del 16.11.2020, e dal contratto di conto corrente n. 166-330-1109138, 2
acceso in data 22.1.2013. Quale primo motivo oppositorio, gli istanti eccepivano la nullità del decreto ingiuntivo per carenza della prova scritta, ex art. 634 c.p.c., in quanto emesso sulla sola base del saldo passivo del conto corrente ai sensi dell'art. 50 TUB, idoneo unicamente ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio. Eccepivano, inoltre, con il secondo dei motivi di opposizione, la nullità del contratto di fideiussione per violazione dell'art. 2 l. 287/1990, con conseguente contrarietà dello stesso alla previsione di cui all'art. 1418 c.c.. Richiamavano, in proposito, ampia giurisprudenza di legittimità a sostegno della invocata nullità del contratto. Infine, rilevavano il superamento del termine di cui all'art. 1957 c.c., con conseguente estinzione della garanzia prestata, in tali termini concludendo per l'accoglimento dell'opposizione.
Si costituiva la in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., chiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, non essendo fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione la proposta opposizione ed eccependo la estrema genericità delle doglianze sollevate dall'opponente. Rilevava, preliminarmente, che le contestazioni sollevate dagli opponenti, riguardavano esclusivamente la debitoria derivante dal contratto di conto corrente e non già dai mutui chirografari, non oggetto di alcun rilievo. Evidenziava, altresì, che la documentazione prodotta al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, era idonea a fondare il credito, avendo prodotto l'intera sequela degli estratti conto dalla data di accensione sino alla data di interruzione del rapporto, e che siffatta documentazione, anche in sede di giudizio a cognizione piena, ugualmente poteva fondare la pretesa creditoria in assenza di prova in senso contrario da parte dell'opponente. Quanto alla eccepita nullità dei contratti di fideiussione, per pretesa violazione della normativa antitrust, ne evidenziava l'assoluta genericità, nonché l'infondatezza e pretestuosità, escludendo in ogni caso che l'eventuale illiceità di alcune clausole di un modello standardizzato approvato da un'intesa bancaria, potesse determinare l'integrale nullità dei contratti di fideiussione. Rilevava, inoltre, che le fideiussioni in questione erano state rilasciata in epoca successiva (2013) al provvedimento della Banca d'Italia, né avendo individuato gli opponenti una coincidenza contenutistica delle clausole di cui alla fideiussione prestata con il contestato schema ABI.
Concludeva, pertanto, per l'integrale rigetto dell'opposizione e la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Infine, con la comparsa conclusionale depositata in data 9.5.2025, rideterminava in € 11.884,58 il credito residuo
Proc. n. 803/2023 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 2 3
portato dall'opposto decreto ingiuntivo, e ciò per effetto dell'escussione delle garanzie che assistevano entrambi i finanziamenti chirografari.
Prodotta documentazione, depositate memorie ex art. 171 ter e 189 c.p.c. dalla sola parte opposta, la causa, riassegnata allo scrivente in data 19.3.2025, sulle conclusioni di cui in epigrafe veniva riservata in decisione all'udienza del 10.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno giudizio di opposizione, e hanno inteso Parte_1 Parte_2 unicamente contestare la posizione debitoria a loro carico derivante dal solo contratto di conto corrente stipulato dalla con la resistente alcuna eccezione avendo Parte_3 CP_1 sollevato rispetto al credito vantato dalla in forza dei due mutui chirografari Controparte_2 stipulati, n. 166-620-2009139 e n. 166-620-2015116, rispettivamente in data 4.5.2020 e
16.11.2020. Va, altresì, da subito rilevato l'estrema genericità delle contestazioni degli opponenti, prive di specifico riferimento alla fattispecie in esame e, segnatamente,
“contenutistica delle clausole di cui alla fideiussione prestata con il contestato schema
ABI”.
Con il primo dei motivi di opposizione, e hanno eccepito Parte_1 Parte_2
l'inidoneità della documentazione ex art. 50 TUB, prodotta dalla in sede monitoria, CP_1
a supportare il credito vantato anche in sede di giudizio a cognizione piena, quale quello di opposizione monitoria. La doglianza è palesemente infondata. Rileva al riguardo, lo scrivente che la Banca creditrice, già in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, depositava in atti, unitamente alla certificazione ai sensi dell'art. 50 TUB, tutti gli estratti conto integrali, dall'accensione fino alla richiesta del decreto stesso, nonché i due contratti di mutuo ed il contratto di conto corrente, con annesso il documento di sintesi riportante tutte le condizioni applicate. Al riguardo, è appena il caso di rilevare la piena idoneità della certificazione ex art. 50 TUB, unitamente ai contratti di fideiussione già prodotti in sede monitoria, a fondare l'emissione dell'opposto decreto ingiuntivo. Ritiene, infatti, lo scrivente che il cd. “saldaconto” ex art. 50 T.U.B. prodotto a sostegno della pretesa avanzata in sede monitoria, ben possa costituire adeguato riscontro documentale ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, per espressa previsione della norma medesima.
(cfr. ex multis, Trib. Vercelli 8.4.2022 n. 169; Trib. Siena 10.7.2021; Trib. Crotone
2.3.2022 n. 194, Corte Appello Ancona 13.1.2022 n. 29; Cass. civ. 19.7.2021 n. 20626)
È solamente nel giudizio di opposizione, come noto, che tale attitudine probatoria viene
Proc. n. 803/2023 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 3 4
meno, riprendendo vigore gli ordinari criteri in tema di onere della prova. Tuttavia, nel caso di specie, parte opponente ha versato in atti, oltre alla menzionata documentazione, i contratti di mutuo, il contratto di conto corrente, fonte negoziale del debito, unitamente all'intera sequela degli estratti conto dalla data di accensione del conto sino alla sua interruzione, giammai oggetto di contestazione alcuna, neppure in forma generica, da parte degli odierni opponenti. Si è affermato, in proposito, in giurisprudenza che “Le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento del saldi legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere;
a tal fine, peraltro, è irrilevante che le suddette rilevanze non siano già state stragiudizialmente rese note al correntista, atteso che la produzione in giudizio costituisce "trasmissione" ai sensi dell'art. 1832 c.c., onerando il correntista alle necessarie specifiche contestazioni al fine di superare l'efficacia probatoria della produzione. (Cass. civ. 15.9.2000 n. 12169; in senso conforme, da ultimo, Trib. Spoleto 17.2.2022 n. 79) Sul punto, pertanto, l'opposizione non può che essere rigettata.
Altrettanto deve dirsi con riguardo all'eccepita nullità del contratto di fideiussione per violazione dell'art. 2 l. 287/1990, e quindi contrario al disposto di cui all'art. 1418 c.c., in quanto corrispondente allo schema A.B.I. censurato con provvedimento n. B 423 del
2.5.2005 della Banca d'Italia, stipulato tra la Banca di Credito Popolare, Società
Cooperativa per Azioni, e i signori e a garanzia delle Parte_1 Parte_2 obbligazioni assunte dalla Rileva, anzitutto, questo Giudice, che la Parte_3 contestazione si manifesta, ancora una volta, estremamente generica, giammai avendo gli opponenti indicato quale fosse il contenuto delle fideiussioni sottoscritte in contrasto con la menzionata normativa antitrust. E' appena il caso di rilevare, inoltre, che i contratti in oggetto venivano stipulati nell'anno 2013 e, dunque, in epoca ben successiva al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia. Ritiene, inoltre, questo Giudice che dalla semplice lettura dei contratti in esame, sottoscritti dagli odierni opponenti in data
16.11.2013, e, segnatamente, dell'art. 11 (“il fideiussore deve pagare immediatamente alla Banca, che faccia richiesta per iscritto, quanto dovuto per capitale, spese, tasse, interessi … l'eventuale decadenza del debitore garantito dal beneficio del termine si
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estenderà automaticamente al fideiussore …”), non possa revocarsi in dubbio la qualificazione, in termini di contratto autonomo di garanzia, delle fideiussioni prestate da e in favore dell'odierna parte opposta. È noto, al riguardo, Parte_1 Parte_2 che la presenza di una clausola cosiddetta “a prima richiesta”, consente di qualificare il contratto di fideiussione quale contratto autonomo di garanzia, in quanto tale incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, come, peraltro, più volte affermato dalla costante giurisprudenza, di merito e di legittimità.
Si è così ritenuto che “il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore;
ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali.” (Cass. civ. 28.3.2017 n. 7883; cfr., ex multis, Cass. civ. 17.10.2011 n.
21399; 28.10.2010 n. 22107; Corte Appello Palermo 4.6.2013 n. 953; Trib. Milano
6.12.2018 n. 12376) E ancora“Al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell'art. 1957 c.c., sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma.” (Cass. civ. sez. un. 18.2.2010
n. 394728; 10.2010 n. 22107; Corte Appello Palermo 4.6.2013 n. 953; Trib. Milano
6.12.2018 n. 12376)
Facendo applicazione al caso di specie dei principi tutti, normativi e giurisprudenziali, testè enunciati, non può che derivarne l'integrale rigetto, anche sul punto, della spiegata domanda oppositoria.
Infine, tenuto conto della dichiarazione resa dalla Banca creditrice in sede di memoria conclusionale depositata in data 9.5.2025, il credito portato dal provvedimento monitorio
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oggetto di impugnazione, va rideterminato, per effetto dell'escussione della garanzia del
Fondo Pubblico ex l. 662/1996, in complessivi € 11.884,58, di cui € 171,98 derivanti dal mutuo chirografario n. 166-620-2009139, € 5.335,46 derivanti dal mutuo chirografario n.
166-220-2015116, € 6.377,14 derivanti dal conto correte n. 166-330-1109138, il tutto oltre interessi a far data dalla notifica del decreto ingiuntivo e fino al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore della
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., conformemente alle Controparte_1 disposizioni di cui al D.M. 55/2014 (in particolare, agli artt. 1-4, 5, 6 e 11), in assenza di nota specifica e tenuto conto del valore della causa (€ 68.303,20, scaglione applicabile ricompreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), in complessivi € 10.500,00, di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria,
€ 4.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr. Francesco
Abete, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
nei confronti di in persona del legale Parte_2 Controparte_1 rappresentante p.t., con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato in data 9.2.2023, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e ridetermina in complessivi € 11.884,58, oltre interessi a far data dalla notifica del decreto ingiuntivo e fino al soddisfo, il tutto come meglio specificato nella parte motiva della presente sentenza.
b) condanna e al pagamento delle spese del presente Parte_1 Parte_2 giudizio, liquidate in complessivi € 10.500,00, di cui € 2.000,00 per la fase di studio, €
1.500,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria, € 4.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata, il 11.7.2025.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 803/2023 del R.G.A.C.
TRA
e rappresentati e difesi, in virtù di procura alle Parte_1 Parte_2 liti depositata nel fascicolo telematico, dall'avv. Gaetano Rosario Porcaro, presso il cui studio elettivamente domiciliano in San Vitaliano, Piazza Nicola Tofano n. 23
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marina Di Lorenzo, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in giudizio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Torre del Greco, Corso Vittorio Emanuele n. 136
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.7.2025, il difensore di parte opposta si riportava alle note conclusionali depositate in atti e chiedeva la decisione della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 9.2.2024, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il provvedimento monitorio n. 1472/2023, reso
[...] dal Tribunale di Torre Annunziata, con il quale veniva loro ingiunto, in qualità di fideiussori della il pagamento della somma di € 68.303,20, oltre interessi, Parte_3 scaturente dal mutuo chirografario n. 166-620200139 del 4.5.2020, mutuo chirografario n. 166-620-2015116 del 16.11.2020, e dal contratto di conto corrente n. 166-330-1109138, 2
acceso in data 22.1.2013. Quale primo motivo oppositorio, gli istanti eccepivano la nullità del decreto ingiuntivo per carenza della prova scritta, ex art. 634 c.p.c., in quanto emesso sulla sola base del saldo passivo del conto corrente ai sensi dell'art. 50 TUB, idoneo unicamente ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio. Eccepivano, inoltre, con il secondo dei motivi di opposizione, la nullità del contratto di fideiussione per violazione dell'art. 2 l. 287/1990, con conseguente contrarietà dello stesso alla previsione di cui all'art. 1418 c.c.. Richiamavano, in proposito, ampia giurisprudenza di legittimità a sostegno della invocata nullità del contratto. Infine, rilevavano il superamento del termine di cui all'art. 1957 c.c., con conseguente estinzione della garanzia prestata, in tali termini concludendo per l'accoglimento dell'opposizione.
Si costituiva la in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., chiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, non essendo fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione la proposta opposizione ed eccependo la estrema genericità delle doglianze sollevate dall'opponente. Rilevava, preliminarmente, che le contestazioni sollevate dagli opponenti, riguardavano esclusivamente la debitoria derivante dal contratto di conto corrente e non già dai mutui chirografari, non oggetto di alcun rilievo. Evidenziava, altresì, che la documentazione prodotta al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, era idonea a fondare il credito, avendo prodotto l'intera sequela degli estratti conto dalla data di accensione sino alla data di interruzione del rapporto, e che siffatta documentazione, anche in sede di giudizio a cognizione piena, ugualmente poteva fondare la pretesa creditoria in assenza di prova in senso contrario da parte dell'opponente. Quanto alla eccepita nullità dei contratti di fideiussione, per pretesa violazione della normativa antitrust, ne evidenziava l'assoluta genericità, nonché l'infondatezza e pretestuosità, escludendo in ogni caso che l'eventuale illiceità di alcune clausole di un modello standardizzato approvato da un'intesa bancaria, potesse determinare l'integrale nullità dei contratti di fideiussione. Rilevava, inoltre, che le fideiussioni in questione erano state rilasciata in epoca successiva (2013) al provvedimento della Banca d'Italia, né avendo individuato gli opponenti una coincidenza contenutistica delle clausole di cui alla fideiussione prestata con il contestato schema ABI.
Concludeva, pertanto, per l'integrale rigetto dell'opposizione e la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Infine, con la comparsa conclusionale depositata in data 9.5.2025, rideterminava in € 11.884,58 il credito residuo
Proc. n. 803/2023 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 2 3
portato dall'opposto decreto ingiuntivo, e ciò per effetto dell'escussione delle garanzie che assistevano entrambi i finanziamenti chirografari.
Prodotta documentazione, depositate memorie ex art. 171 ter e 189 c.p.c. dalla sola parte opposta, la causa, riassegnata allo scrivente in data 19.3.2025, sulle conclusioni di cui in epigrafe veniva riservata in decisione all'udienza del 10.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno giudizio di opposizione, e hanno inteso Parte_1 Parte_2 unicamente contestare la posizione debitoria a loro carico derivante dal solo contratto di conto corrente stipulato dalla con la resistente alcuna eccezione avendo Parte_3 CP_1 sollevato rispetto al credito vantato dalla in forza dei due mutui chirografari Controparte_2 stipulati, n. 166-620-2009139 e n. 166-620-2015116, rispettivamente in data 4.5.2020 e
16.11.2020. Va, altresì, da subito rilevato l'estrema genericità delle contestazioni degli opponenti, prive di specifico riferimento alla fattispecie in esame e, segnatamente,
“contenutistica delle clausole di cui alla fideiussione prestata con il contestato schema
ABI”.
Con il primo dei motivi di opposizione, e hanno eccepito Parte_1 Parte_2
l'inidoneità della documentazione ex art. 50 TUB, prodotta dalla in sede monitoria, CP_1
a supportare il credito vantato anche in sede di giudizio a cognizione piena, quale quello di opposizione monitoria. La doglianza è palesemente infondata. Rileva al riguardo, lo scrivente che la Banca creditrice, già in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, depositava in atti, unitamente alla certificazione ai sensi dell'art. 50 TUB, tutti gli estratti conto integrali, dall'accensione fino alla richiesta del decreto stesso, nonché i due contratti di mutuo ed il contratto di conto corrente, con annesso il documento di sintesi riportante tutte le condizioni applicate. Al riguardo, è appena il caso di rilevare la piena idoneità della certificazione ex art. 50 TUB, unitamente ai contratti di fideiussione già prodotti in sede monitoria, a fondare l'emissione dell'opposto decreto ingiuntivo. Ritiene, infatti, lo scrivente che il cd. “saldaconto” ex art. 50 T.U.B. prodotto a sostegno della pretesa avanzata in sede monitoria, ben possa costituire adeguato riscontro documentale ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, per espressa previsione della norma medesima.
(cfr. ex multis, Trib. Vercelli 8.4.2022 n. 169; Trib. Siena 10.7.2021; Trib. Crotone
2.3.2022 n. 194, Corte Appello Ancona 13.1.2022 n. 29; Cass. civ. 19.7.2021 n. 20626)
È solamente nel giudizio di opposizione, come noto, che tale attitudine probatoria viene
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meno, riprendendo vigore gli ordinari criteri in tema di onere della prova. Tuttavia, nel caso di specie, parte opponente ha versato in atti, oltre alla menzionata documentazione, i contratti di mutuo, il contratto di conto corrente, fonte negoziale del debito, unitamente all'intera sequela degli estratti conto dalla data di accensione del conto sino alla sua interruzione, giammai oggetto di contestazione alcuna, neppure in forma generica, da parte degli odierni opponenti. Si è affermato, in proposito, in giurisprudenza che “Le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento del saldi legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere;
a tal fine, peraltro, è irrilevante che le suddette rilevanze non siano già state stragiudizialmente rese note al correntista, atteso che la produzione in giudizio costituisce "trasmissione" ai sensi dell'art. 1832 c.c., onerando il correntista alle necessarie specifiche contestazioni al fine di superare l'efficacia probatoria della produzione. (Cass. civ. 15.9.2000 n. 12169; in senso conforme, da ultimo, Trib. Spoleto 17.2.2022 n. 79) Sul punto, pertanto, l'opposizione non può che essere rigettata.
Altrettanto deve dirsi con riguardo all'eccepita nullità del contratto di fideiussione per violazione dell'art. 2 l. 287/1990, e quindi contrario al disposto di cui all'art. 1418 c.c., in quanto corrispondente allo schema A.B.I. censurato con provvedimento n. B 423 del
2.5.2005 della Banca d'Italia, stipulato tra la Banca di Credito Popolare, Società
Cooperativa per Azioni, e i signori e a garanzia delle Parte_1 Parte_2 obbligazioni assunte dalla Rileva, anzitutto, questo Giudice, che la Parte_3 contestazione si manifesta, ancora una volta, estremamente generica, giammai avendo gli opponenti indicato quale fosse il contenuto delle fideiussioni sottoscritte in contrasto con la menzionata normativa antitrust. E' appena il caso di rilevare, inoltre, che i contratti in oggetto venivano stipulati nell'anno 2013 e, dunque, in epoca ben successiva al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia. Ritiene, inoltre, questo Giudice che dalla semplice lettura dei contratti in esame, sottoscritti dagli odierni opponenti in data
16.11.2013, e, segnatamente, dell'art. 11 (“il fideiussore deve pagare immediatamente alla Banca, che faccia richiesta per iscritto, quanto dovuto per capitale, spese, tasse, interessi … l'eventuale decadenza del debitore garantito dal beneficio del termine si
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estenderà automaticamente al fideiussore …”), non possa revocarsi in dubbio la qualificazione, in termini di contratto autonomo di garanzia, delle fideiussioni prestate da e in favore dell'odierna parte opposta. È noto, al riguardo, Parte_1 Parte_2 che la presenza di una clausola cosiddetta “a prima richiesta”, consente di qualificare il contratto di fideiussione quale contratto autonomo di garanzia, in quanto tale incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, come, peraltro, più volte affermato dalla costante giurisprudenza, di merito e di legittimità.
Si è così ritenuto che “il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore;
ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali.” (Cass. civ. 28.3.2017 n. 7883; cfr., ex multis, Cass. civ. 17.10.2011 n.
21399; 28.10.2010 n. 22107; Corte Appello Palermo 4.6.2013 n. 953; Trib. Milano
6.12.2018 n. 12376) E ancora“Al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell'art. 1957 c.c., sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma.” (Cass. civ. sez. un. 18.2.2010
n. 394728; 10.2010 n. 22107; Corte Appello Palermo 4.6.2013 n. 953; Trib. Milano
6.12.2018 n. 12376)
Facendo applicazione al caso di specie dei principi tutti, normativi e giurisprudenziali, testè enunciati, non può che derivarne l'integrale rigetto, anche sul punto, della spiegata domanda oppositoria.
Infine, tenuto conto della dichiarazione resa dalla Banca creditrice in sede di memoria conclusionale depositata in data 9.5.2025, il credito portato dal provvedimento monitorio
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oggetto di impugnazione, va rideterminato, per effetto dell'escussione della garanzia del
Fondo Pubblico ex l. 662/1996, in complessivi € 11.884,58, di cui € 171,98 derivanti dal mutuo chirografario n. 166-620-2009139, € 5.335,46 derivanti dal mutuo chirografario n.
166-220-2015116, € 6.377,14 derivanti dal conto correte n. 166-330-1109138, il tutto oltre interessi a far data dalla notifica del decreto ingiuntivo e fino al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore della
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., conformemente alle Controparte_1 disposizioni di cui al D.M. 55/2014 (in particolare, agli artt. 1-4, 5, 6 e 11), in assenza di nota specifica e tenuto conto del valore della causa (€ 68.303,20, scaglione applicabile ricompreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), in complessivi € 10.500,00, di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria,
€ 4.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr. Francesco
Abete, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
nei confronti di in persona del legale Parte_2 Controparte_1 rappresentante p.t., con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato in data 9.2.2023, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e ridetermina in complessivi € 11.884,58, oltre interessi a far data dalla notifica del decreto ingiuntivo e fino al soddisfo, il tutto come meglio specificato nella parte motiva della presente sentenza.
b) condanna e al pagamento delle spese del presente Parte_1 Parte_2 giudizio, liquidate in complessivi € 10.500,00, di cui € 2.000,00 per la fase di studio, €
1.500,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria, € 4.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata, il 11.7.2025.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
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