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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 19/12/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 139/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 139/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 66/2022 pubblicata il 28/02/2022 dal Tribunale di NI in composizione monocratica nel procedimento n. 185/21 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - Appalto di opere pubbliche
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LELLIS MARIA Parte_1 P.IVA_1
NICOLETTA, elettivamente domiciliato in VIA DANTE ALIGHIERI ISERNIA presso il difensore
APPELLANTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILANO Controparte_1 P.IVA_2
FABIO, elettivamente domiciliato in VIA UMBRIA,24 INT.B (CENTRO COMMERCIALE) 86170 ISERNIA presso il difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 26/3/25, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante, l'avv. DE LELLIS MARIA NICOLETTA “nel riportarsi a tutto quanto argomentato e dedotto nel proposto atto di appello, insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, previo integrale rigetto di ogni domanda ed eccezione avversa in quanto infondata sia in fatto che in diritto”. per l'appellato, l'avv. MILANO FABIO si riporta alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione in appello, chiedendo l'accogliento dell'appello incidentale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo il ha chiesto Controparte_1
l'ingiunzione a carico di della somma di € 13.641,30, richiamando Parte_1 quanto disposto all'art. 4, ultimo comma, del contratto di appalto n. 7.2015, sottoscritto tra l'ente e la società l'8 settembre 2015; con decreto n. 348 del 27dicembre 2020 il Tribunale di NI, accogliendo la domanda, ha ingiunto il pagamento della citata somma, oltre accessori.
Pag. 1 a 5 Con citazione notificata il 18/2/21 la proponeva opposizione, Parte_1 eccependo preliminarmente il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 92/2018 del Tribunale di NI (RG n. 249/2018) che, secondo la prospettazione dell'opponente, “definiva i rapporti tra le parti, dedotti e deducibili, al pari di una sentenza passata in giudicato posto che ineriva lo stesso rapporto e le medesime circostanze di cui al decreto ingiuntivo che oggi si oppone”.
Il , costituendosi, chiedeva il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Acquisita la documentazione depositata dalle parti, il Tribunale di NI, con sentenza n. 66/2022 pubblicata il 28/02/2022, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, dichiarandone l'efficacia esecutiva ex art. 653 cpc;
compensava le spese di lite.
Il Tribunale rilevava che il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione riguardava la domanda proposta dal di pagamento di € 13.641,30 per la violazione dell'ultimo Controparte_1 comma dell'art. 4 del contratto di appalto dell'8 settembre 2015 per il quale : “L'appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del bando di gara è obbligato a versare per stato di avanzamento lavori la somma complessiva di € 13.641,30”; la domanda oggetto del precedente decreto ingiuntivo richiesto dalla contro il comune di riguardava Parte_1 Controparte_1 esclusivamente il mancato pagamento da parte del di parte dei lavori appaltati ed eseguiti CP_1 sulla scorta dello stesso contratto di appalto;
il giudicato relativo al precedente decreto riguardava esclusivamente alle differenze “tra quanto legittimamente fatturato e quanto effettivamente pagato dal . CP_1
La proponeva appello avverso tale pronuncia con citazione Parte_1 notificata il 20/4/22 e iscritta a ruolo il 21/04/2022, chiedendo che la corte volesse così provvedere:
- in via preliminare ed assorbente, accogliere la dedotta eccezione di giudicato e dichiarare violato, da parte del Giudice di primo grado, il disposto di cui all'art. 2909 c.c. nonché il principio del ne bis in idem per le ragioni tutte esposte nel presente atto, punti sub I) e sub II) e, per l'effetto, annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di NI, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario, avv. Francesco Morigine, resa in esito al giudizio n.r.g. 185/2021 e pubblicata in data 28/02/2022;
- ancora per l'effetto, accertare e dichiarare precluso l'accertamento relativo alla valenza ed operatività dell'art. 4 di cui alla scrittura privata del 08/09/15, per le ragioni di cui ai punti sub I) e sub II) del presente atto, essendo il rapporto tra le parti coperto da giudicato ed annullare e/o riformare la sentenza gravata;
- ancora per l'effetto, accertata la temerarietà della lite alla luce della sussistenza di un giudicato tra le parti, condannare il , in persona Controparte_1 del Sindaco p.t., al pagamento di una somma, ai sensi e per gli effetti, dell'art. 96, comma 3 c.p.c. che l'On.le Corte adita vorrà equitativamente determinare;
- nel merito, accogliere le eccezioni dell'appellante, ritenendole fondate e vere non solo perché debitamente allegate ma anche per assenza di specifica contestazione e posizioni sul punto di controparte e, per l'effetto, annullare la sentenza gravata;
- con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio nonché restituzione delle somme versate dall'appellante in forza del d.i. n. 384/20 confermato dalla sentenza gravata”.
Si costituiva tempestivamente il , proponendo appello Controparte_1 incidentale, e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- in via principale, rigettare l'appello proposto dalla società perché Parte_1 inammissibile, illegittimo, ed infondato in fatto ed in diritto, e, in ogni caso, confermare sul punto la sentenza del Giudice del Tribunale di NI, Dott. Francesco Morigine, n. 66/2022 del 28.02.2022,
-in accoglimento dello spiegato appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado nella parte relativa alla compensazione delle spese di lite, condannando la società al pagamento, in favore del Parte_2 Controparte_1
, delle spese e competenze di lite del giudizio di primo grado, con tutte le conseguenze di
[...] legge;
Pag. 2 a 5 Vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio distratti in favore del difensore anticipatario.”
Con ordinanza del 27/3/25, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Con il primo motivo di appello, la amenta la violazione dell'art. Parte_1 2909 cc;
l'appellante ha dedotto che il decreto ingiuntivo acquista, al pari di una sentenza di condanna, autorità ed efficacia di cosa giudicato sostanziale, in relazione al diritto in esso consacrato, tanto in ordine ai soggetti ed alla prestazione dovuta, quanto all'inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto o del credito, richiamando le pronunce della Cassazione n. 11602/202 e n. 15178/00; la richiesta di pagamento di somme ai sensi dell'art. 4 del contratto di appalto concretizzava un fatto impeditivo della prima istanza monitoria, che doveva essere opposto mediante opposizione al precedente decreto ingiuntivo.
Ritiene la Corte che il motivo di appello debba essere accolto.
Secondo quanto statuito dalla Cassazione con pronuncia n. 13207/2015, il giudicato sostanziale "copre il dedotto ed il deducibile", e ciò impedisce alle parti del rapporto processuale ormai definito di sollevare, in altri giudizi:
-le stesse questioni oggetto di giudicato;
-le questioni che costituiscano il necessario presupposto delle prime.
Il primo ricorso per decreto ingiuntivo è stato proposto dall'appaltatore per il pagamento delle somme dovute dal committente per l'esecuzione dei lavori appaltati;
più specificamente sono state dedotte le circostanze del completamento del primo stato di avanzamento dei lavori, dell'emissione della fattura n. 7, parzialmente insoluta, dell'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione, dell'emissione della fattura n. 8, parzialmente insoluta, del credito dell'appaltatore derivante dalla differenza tra gli importi delle fatture emesse dall'appaltatore e liquidate dal comune con rispettive determinazioni e gli importi effettivamente erogati;
il decreto ingiuntivo non è stato opposto ed è passato in giudicato.
La richiesta del comune di pagamento di somme dovute dall'appaltatore riguarda l'obbligo assunto dall'appaltatore con la clausola n. 4 della scrittura privata dell' 08/09/15 di corrispondere
“ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del bando di gara” la somma complessiva di € 13.641,30 “per stato di avanzamento lavori”.
Va preliminarmente rilevato che l'approvazione dello stato di avanzamento dei lavori costituisce di norma obbligo per il committente di provvedere al pagamento di acconti sul corrispettivo;
nella fattispecie in esame è stato effettuato un unico stato di avanzamento di lavori, come riconosciuto dallo stesso appellato.
Nessuna delle parti ha depositato il bando di gara;
parte appellante ha dedotto che la somma per cui è causa attiene al pagamento dell'IVA sul prezzo dei lavori eseguiti (allegando peraltro una condotta illecita del comune posta in essere nei rapporti con l'ente regionale finanziatore), mentre parte appellata si è limitata a dedurre l'irrilevanza ai fini decisori della detta circostanza.
Ritiene la Corte che per il fatto che la somma di € 13.641,30 sia stata posta a carico dell'appaltatore abbia come presupposto lo stato di avanzamento dei lavori (e verosimilmente per il pagamento dell'IVA, che è accessorio strettamente ricollegato al pagamento della somma di denaro per la prestazione del servizio), e per il fatto che le somme richieste dall'appaltatore a titolo di corrispettivo delle opere eseguite comprendono inequivocabilmente anche le somme dovute per lo stato di avanzamento dei lavori, espressamente richiamato nel ricorso per il primo decreto ingiuntivo non opposto, deve desumersi che il pagamento del controcredito avanzato dal comune dovesse essere fatto rilevare necessariamente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e non con separato giudizio, costituendo detto controcredito fatto impeditivo strettamente ricollegato alla richiesta di pagamento del corrispettivo per le opere eseguite.
Ne consegue che non può essere condivisa la conclusione del Tribunale secondo la quale le azioni, pur derivando dallo stesso contratto, erano relative a due crediti del tutto autonomi;
al contrario va dato rilievo al fatto che entrambi i crediti sono relativi alle somme dovute anche in
Pag. 3 a 5 conseguenza dell'approvazione dello stato di avanzamento dei lavori.
Deve pertanto ritenersi che l'eccezione di giudicato sostanziale derivante dal primo decreto ingiuntivo non opposto sollevata dall'appellante sia fondata.
3. Le deduzioni di parte appellante sul “merito dell'opposizione” sono assorbite.
4. Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda riproposta dalla parte appellante di condanna della controparte al risarcimento del danno per lite temeraria, tenuto conto della obiettiva controvertibilità delle questioni esaminate.
5. L'appello incidentale, relativo all'assunta erronea statuizione di compensazione delle spese è rigettato, tenuto conto dell'esito finale della controversia e della soccombenza della parte appellata.
6. Parte appellata ha chiesto alla Corte di ordinare la cancellazione, ex art. 89, 2° comma, c.p.c., della frase “comportamento processuale scorretto” che si legge a pagina 14 dell'atto di appello.
Ritiene la Corte che non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza, dovendosi ritenere che l'espressione utilizzata conserva uno stretto rapporto con la materia controversa e non può ritenersi che ecceda le esigenze strettamente connesse all'attività difensiva;
l'assunta espressione offensiva non può essere ritenuta dettata da un passionale e composto intento dispregiativo e non rivela un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, senza eccedere dalle esigenze difensive, è preordinata a dimostrare, la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte ( C. 17325/2015; C. 8724/2015; C. 26417/2013; C. 10288/2009; C. 12309/2004; C. 11063/2002; in tal senso non si sono ritenute a tal punto offensive e sconvenienti da travalicare gli ordinari limiti di critica ammessi in sede giudiziaria espressioni quali "malafede" o "scorrettezza" ( C. St. 15.7.2019, n. 4979; Cons. Stato, Sez. VI, 15/07/2019, n. 4979).
7. L'appellato, integralmente soccombente, va condannato a rimborsare alla parte appellante le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/14 per il primo grado e del DM n. 147/22 per il grado di appello, escluso il compenso per la fase di trattazione in appello – (Cass. N. 25664/2025), in ragione del valore della causa e dell'attività prestata.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellato incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
, nonché sull'appello incidentale proposto dal Parte_1 Controparte_1
, avverso la sentenza n. 66/2022 pubblicata il 28/02/2022 dal Tribunale di Campobasso
[...]
NI LA, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in riforma la sentenza impugnata;
- accoglie l'opposizione proposta dalla e revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. n. 348 del 27 dicembre 2020 nella procedura RG 1096/2020 emesso dal Tribunale di NI;
-rigetta l'appello incidentale proposto dal Controparte_1
-condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 [...]
delle spese di primo grado di giudizio che liquida in € 145,50 per spese ed € Parte_1
4.835,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
-condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 362,50 per spese Parte_1 ed € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge, con
Pag. 4 a 5 distrazione in favore del procuratore antistatario;
-dichiara che a carico dell'appellante incidentale sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 27/11/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 139/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 66/2022 pubblicata il 28/02/2022 dal Tribunale di NI in composizione monocratica nel procedimento n. 185/21 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - Appalto di opere pubbliche
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LELLIS MARIA Parte_1 P.IVA_1
NICOLETTA, elettivamente domiciliato in VIA DANTE ALIGHIERI ISERNIA presso il difensore
APPELLANTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILANO Controparte_1 P.IVA_2
FABIO, elettivamente domiciliato in VIA UMBRIA,24 INT.B (CENTRO COMMERCIALE) 86170 ISERNIA presso il difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 26/3/25, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante, l'avv. DE LELLIS MARIA NICOLETTA “nel riportarsi a tutto quanto argomentato e dedotto nel proposto atto di appello, insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, previo integrale rigetto di ogni domanda ed eccezione avversa in quanto infondata sia in fatto che in diritto”. per l'appellato, l'avv. MILANO FABIO si riporta alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione in appello, chiedendo l'accogliento dell'appello incidentale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo il ha chiesto Controparte_1
l'ingiunzione a carico di della somma di € 13.641,30, richiamando Parte_1 quanto disposto all'art. 4, ultimo comma, del contratto di appalto n. 7.2015, sottoscritto tra l'ente e la società l'8 settembre 2015; con decreto n. 348 del 27dicembre 2020 il Tribunale di NI, accogliendo la domanda, ha ingiunto il pagamento della citata somma, oltre accessori.
Pag. 1 a 5 Con citazione notificata il 18/2/21 la proponeva opposizione, Parte_1 eccependo preliminarmente il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 92/2018 del Tribunale di NI (RG n. 249/2018) che, secondo la prospettazione dell'opponente, “definiva i rapporti tra le parti, dedotti e deducibili, al pari di una sentenza passata in giudicato posto che ineriva lo stesso rapporto e le medesime circostanze di cui al decreto ingiuntivo che oggi si oppone”.
Il , costituendosi, chiedeva il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Acquisita la documentazione depositata dalle parti, il Tribunale di NI, con sentenza n. 66/2022 pubblicata il 28/02/2022, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, dichiarandone l'efficacia esecutiva ex art. 653 cpc;
compensava le spese di lite.
Il Tribunale rilevava che il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione riguardava la domanda proposta dal di pagamento di € 13.641,30 per la violazione dell'ultimo Controparte_1 comma dell'art. 4 del contratto di appalto dell'8 settembre 2015 per il quale : “L'appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del bando di gara è obbligato a versare per stato di avanzamento lavori la somma complessiva di € 13.641,30”; la domanda oggetto del precedente decreto ingiuntivo richiesto dalla contro il comune di riguardava Parte_1 Controparte_1 esclusivamente il mancato pagamento da parte del di parte dei lavori appaltati ed eseguiti CP_1 sulla scorta dello stesso contratto di appalto;
il giudicato relativo al precedente decreto riguardava esclusivamente alle differenze “tra quanto legittimamente fatturato e quanto effettivamente pagato dal . CP_1
La proponeva appello avverso tale pronuncia con citazione Parte_1 notificata il 20/4/22 e iscritta a ruolo il 21/04/2022, chiedendo che la corte volesse così provvedere:
- in via preliminare ed assorbente, accogliere la dedotta eccezione di giudicato e dichiarare violato, da parte del Giudice di primo grado, il disposto di cui all'art. 2909 c.c. nonché il principio del ne bis in idem per le ragioni tutte esposte nel presente atto, punti sub I) e sub II) e, per l'effetto, annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di NI, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario, avv. Francesco Morigine, resa in esito al giudizio n.r.g. 185/2021 e pubblicata in data 28/02/2022;
- ancora per l'effetto, accertare e dichiarare precluso l'accertamento relativo alla valenza ed operatività dell'art. 4 di cui alla scrittura privata del 08/09/15, per le ragioni di cui ai punti sub I) e sub II) del presente atto, essendo il rapporto tra le parti coperto da giudicato ed annullare e/o riformare la sentenza gravata;
- ancora per l'effetto, accertata la temerarietà della lite alla luce della sussistenza di un giudicato tra le parti, condannare il , in persona Controparte_1 del Sindaco p.t., al pagamento di una somma, ai sensi e per gli effetti, dell'art. 96, comma 3 c.p.c. che l'On.le Corte adita vorrà equitativamente determinare;
- nel merito, accogliere le eccezioni dell'appellante, ritenendole fondate e vere non solo perché debitamente allegate ma anche per assenza di specifica contestazione e posizioni sul punto di controparte e, per l'effetto, annullare la sentenza gravata;
- con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio nonché restituzione delle somme versate dall'appellante in forza del d.i. n. 384/20 confermato dalla sentenza gravata”.
Si costituiva tempestivamente il , proponendo appello Controparte_1 incidentale, e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- in via principale, rigettare l'appello proposto dalla società perché Parte_1 inammissibile, illegittimo, ed infondato in fatto ed in diritto, e, in ogni caso, confermare sul punto la sentenza del Giudice del Tribunale di NI, Dott. Francesco Morigine, n. 66/2022 del 28.02.2022,
-in accoglimento dello spiegato appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado nella parte relativa alla compensazione delle spese di lite, condannando la società al pagamento, in favore del Parte_2 Controparte_1
, delle spese e competenze di lite del giudizio di primo grado, con tutte le conseguenze di
[...] legge;
Pag. 2 a 5 Vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio distratti in favore del difensore anticipatario.”
Con ordinanza del 27/3/25, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Con il primo motivo di appello, la amenta la violazione dell'art. Parte_1 2909 cc;
l'appellante ha dedotto che il decreto ingiuntivo acquista, al pari di una sentenza di condanna, autorità ed efficacia di cosa giudicato sostanziale, in relazione al diritto in esso consacrato, tanto in ordine ai soggetti ed alla prestazione dovuta, quanto all'inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto o del credito, richiamando le pronunce della Cassazione n. 11602/202 e n. 15178/00; la richiesta di pagamento di somme ai sensi dell'art. 4 del contratto di appalto concretizzava un fatto impeditivo della prima istanza monitoria, che doveva essere opposto mediante opposizione al precedente decreto ingiuntivo.
Ritiene la Corte che il motivo di appello debba essere accolto.
Secondo quanto statuito dalla Cassazione con pronuncia n. 13207/2015, il giudicato sostanziale "copre il dedotto ed il deducibile", e ciò impedisce alle parti del rapporto processuale ormai definito di sollevare, in altri giudizi:
-le stesse questioni oggetto di giudicato;
-le questioni che costituiscano il necessario presupposto delle prime.
Il primo ricorso per decreto ingiuntivo è stato proposto dall'appaltatore per il pagamento delle somme dovute dal committente per l'esecuzione dei lavori appaltati;
più specificamente sono state dedotte le circostanze del completamento del primo stato di avanzamento dei lavori, dell'emissione della fattura n. 7, parzialmente insoluta, dell'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione, dell'emissione della fattura n. 8, parzialmente insoluta, del credito dell'appaltatore derivante dalla differenza tra gli importi delle fatture emesse dall'appaltatore e liquidate dal comune con rispettive determinazioni e gli importi effettivamente erogati;
il decreto ingiuntivo non è stato opposto ed è passato in giudicato.
La richiesta del comune di pagamento di somme dovute dall'appaltatore riguarda l'obbligo assunto dall'appaltatore con la clausola n. 4 della scrittura privata dell' 08/09/15 di corrispondere
“ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del bando di gara” la somma complessiva di € 13.641,30 “per stato di avanzamento lavori”.
Va preliminarmente rilevato che l'approvazione dello stato di avanzamento dei lavori costituisce di norma obbligo per il committente di provvedere al pagamento di acconti sul corrispettivo;
nella fattispecie in esame è stato effettuato un unico stato di avanzamento di lavori, come riconosciuto dallo stesso appellato.
Nessuna delle parti ha depositato il bando di gara;
parte appellante ha dedotto che la somma per cui è causa attiene al pagamento dell'IVA sul prezzo dei lavori eseguiti (allegando peraltro una condotta illecita del comune posta in essere nei rapporti con l'ente regionale finanziatore), mentre parte appellata si è limitata a dedurre l'irrilevanza ai fini decisori della detta circostanza.
Ritiene la Corte che per il fatto che la somma di € 13.641,30 sia stata posta a carico dell'appaltatore abbia come presupposto lo stato di avanzamento dei lavori (e verosimilmente per il pagamento dell'IVA, che è accessorio strettamente ricollegato al pagamento della somma di denaro per la prestazione del servizio), e per il fatto che le somme richieste dall'appaltatore a titolo di corrispettivo delle opere eseguite comprendono inequivocabilmente anche le somme dovute per lo stato di avanzamento dei lavori, espressamente richiamato nel ricorso per il primo decreto ingiuntivo non opposto, deve desumersi che il pagamento del controcredito avanzato dal comune dovesse essere fatto rilevare necessariamente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e non con separato giudizio, costituendo detto controcredito fatto impeditivo strettamente ricollegato alla richiesta di pagamento del corrispettivo per le opere eseguite.
Ne consegue che non può essere condivisa la conclusione del Tribunale secondo la quale le azioni, pur derivando dallo stesso contratto, erano relative a due crediti del tutto autonomi;
al contrario va dato rilievo al fatto che entrambi i crediti sono relativi alle somme dovute anche in
Pag. 3 a 5 conseguenza dell'approvazione dello stato di avanzamento dei lavori.
Deve pertanto ritenersi che l'eccezione di giudicato sostanziale derivante dal primo decreto ingiuntivo non opposto sollevata dall'appellante sia fondata.
3. Le deduzioni di parte appellante sul “merito dell'opposizione” sono assorbite.
4. Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda riproposta dalla parte appellante di condanna della controparte al risarcimento del danno per lite temeraria, tenuto conto della obiettiva controvertibilità delle questioni esaminate.
5. L'appello incidentale, relativo all'assunta erronea statuizione di compensazione delle spese è rigettato, tenuto conto dell'esito finale della controversia e della soccombenza della parte appellata.
6. Parte appellata ha chiesto alla Corte di ordinare la cancellazione, ex art. 89, 2° comma, c.p.c., della frase “comportamento processuale scorretto” che si legge a pagina 14 dell'atto di appello.
Ritiene la Corte che non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza, dovendosi ritenere che l'espressione utilizzata conserva uno stretto rapporto con la materia controversa e non può ritenersi che ecceda le esigenze strettamente connesse all'attività difensiva;
l'assunta espressione offensiva non può essere ritenuta dettata da un passionale e composto intento dispregiativo e non rivela un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, senza eccedere dalle esigenze difensive, è preordinata a dimostrare, la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte ( C. 17325/2015; C. 8724/2015; C. 26417/2013; C. 10288/2009; C. 12309/2004; C. 11063/2002; in tal senso non si sono ritenute a tal punto offensive e sconvenienti da travalicare gli ordinari limiti di critica ammessi in sede giudiziaria espressioni quali "malafede" o "scorrettezza" ( C. St. 15.7.2019, n. 4979; Cons. Stato, Sez. VI, 15/07/2019, n. 4979).
7. L'appellato, integralmente soccombente, va condannato a rimborsare alla parte appellante le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/14 per il primo grado e del DM n. 147/22 per il grado di appello, escluso il compenso per la fase di trattazione in appello – (Cass. N. 25664/2025), in ragione del valore della causa e dell'attività prestata.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellato incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
, nonché sull'appello incidentale proposto dal Parte_1 Controparte_1
, avverso la sentenza n. 66/2022 pubblicata il 28/02/2022 dal Tribunale di Campobasso
[...]
NI LA, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in riforma la sentenza impugnata;
- accoglie l'opposizione proposta dalla e revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. n. 348 del 27 dicembre 2020 nella procedura RG 1096/2020 emesso dal Tribunale di NI;
-rigetta l'appello incidentale proposto dal Controparte_1
-condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 [...]
delle spese di primo grado di giudizio che liquida in € 145,50 per spese ed € Parte_1
4.835,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
-condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 362,50 per spese Parte_1 ed € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge, con
Pag. 4 a 5 distrazione in favore del procuratore antistatario;
-dichiara che a carico dell'appellante incidentale sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 27/11/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
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