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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 13/12/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 455/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 455/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MASI GIUSEPPE, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BIANCHI Controparte_1 C.F._2 ANGELA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti CONVENUTO/I
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 15.10.2025.
Per “L'Avv. DE MASI si riporta ai propri atti, chiede la revoca del contributo e, in Parte_1 via subordinata, la riduzione dell'importo dell'assegno divorzile fino alla concorrenza della somma di
€ 500, incrementata dell'aggiornamento ISTAT, stabilita in sede di divorzio”.
Per : “L'Avv. BIANCHI si riporta alle conclusioni di cui alla comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta e, in via subordinata, chiede la riduzione dell'importo dell'assegno divorzile sino alla concorrenza della somma di € 500, incrementata dell'aggiornamento ISTAT, stabilita in sede di divorzio.” pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso del 31/03/2025, esponeva di aver contratto matrimonio con Parte_1 CP_1 in data 16/02/1980 e che con sentenza n. 269/2014 del Tribunale di Crotone, del 20/03/2014, era
[...] stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo a suo carico un assegno divorzile di € 500,00 mensili in favore dell'ex moglie. Parte ricorrente deduceva il sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche originarie, sostenendo che la signora aveva maturato il diritto a percepire l'assegno sociale mensile pari ad CP_1
€ 748,84 comprensivo della maggiorazione per limiti di età, mentre le proprie condizioni economiche erano peggiorate a causa di impegni economici per finanziamenti resisi necessari per le precarie condizioni di salute. Chiedeva pertanto la revoca dell'assegno divorzile per il venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso. 1).1 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.07.2025, si costituiva CP_1 contestando integralmente la domanda avversaria.
[...]
La convenuta precisava che solo da dicembre 2024 – con percezione dal mese di gennaio 2025 – aveva ottenuto dall il riconoscimento di una somma mensile di € 286,29 (di cui € 77,15 a titolo di CP_2 assegno sociale e € 209,15 a titolo di maggiorazione sociale), che vive da sola essendo i figli residenti altrove, e che il lieve miglioramento delle proprie condizioni economiche non era tale da giustificare la revoca dell'assegno divorzile. In via subordinata, qualora il Giudice avesse ritenuto migliorate le condizioni economiche della resistente per effetto della maggiorazione, chiedeva la riduzione dell'importo dell'assegno fino alla concorrenza della somma di € 500,00 stabilita in sede di divorzio.
1).2 Con decreto di assegnazione della causa del 26.04.2025, il Presidente disponeva la comparizione delle parti dinanzi al giudice relatore all'udienza del 17.09.2025. Quest'ultima udienza veniva rinviata al 15.10.2025. All'udienza venivano sentite le parti, i difensori precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2) La domanda di revoca dell'assegno divorzile deve essere rigettata, ma deve essere accolta la domanda di riduzione dell'ammontare dell'assegno formulata in via subordinata da entrambe le parti all'udienza del 15.10.2025. Deve premettersi che, in tema di revisione dell'assegno divorzile ex art. 9 L. 898/1970, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di “giustificati motivi” e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali (v. ex multis Cassazione Civile, Sez. I, ord. n. 22256 del 6 agosto 2024). Nel caso di specie risulta accertato che sono intervenute circostanze sopravvenute rispetto alla sentenza di divorzio n. 269/2014, ed in particolare:
pagina 2 di 3 - dal mese di gennaio 2025 la convenuta percepisce dall' una maggiorazione Controparte_1 CP_2 sociale di € 286,29 mensili, di cui € 77,15 a titolo di assegno sociale e € 209,15 a titolo di maggiorazione sociale, per un totale di € 786,50 mensili considerando l'assegno divorzile di € 500,00;
- le condizioni economiche del ricorrente sono rimaste sostanzialmente invariate, Parte_1 continuando a percepire la medesima pensione INPS già in godimento al momento del divorzio. Tanto premesso, deve rilevarsi che l'integrazione reddituale di € 286,29 mensili percepita dalla convenuta dal gennaio 2025 costituisce un miglioramento delle sue condizioni economiche che, pur non essendo tale da determinare il raggiungimento dell'autosufficienza economica, incide sull'equilibrio economico-patrimoniale stabilito in sede di divorzio. Tale miglioramento giustifica una riduzione proporzionale dell'assegno divorzile nella misura corrispondente all'integrazione percepita, come richiesto dalla stessa convenuta in via subordinata.
Considerato che
l'integrazione di € 286,29 mensili rappresenta un miglioramento stabile e duraturo CP_2 delle condizioni economiche della convenuta, l'assegno divorzile deve essere ridotto in misura corrispondente, passando da € 500,00 rivalutati alla data odierna (e quindi € 606,50 applicando gli indici Istat a partire dal mese di marzo 2014) a € 320,21 mensili (€ 606,50 - € 286,29 = € 320,21), importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. 4) Considerato l'esito del giudizio appare conforme a giustizia disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 455/2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda di revoca dell'assegno divorzile formulata da Parte_1
2) ACCOGLIE la domanda subordinata di riduzione dell'assegno formulata da entrambe le parti e, per l'effetto;
3) RIDUCE l'importo dell'assegno divorzile a carico di in favore di Parte_1 CP_1 da € 500,00 a € 320,21 mensili, con decorrenza dal mese di aprile 2025 (data della
[...] domanda), importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
4) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 4.12.2025.
Il Giudice rel. est. Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Il Presidente Dott.ssa Alessandra Angiuli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 455/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MASI GIUSEPPE, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BIANCHI Controparte_1 C.F._2 ANGELA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti CONVENUTO/I
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 15.10.2025.
Per “L'Avv. DE MASI si riporta ai propri atti, chiede la revoca del contributo e, in Parte_1 via subordinata, la riduzione dell'importo dell'assegno divorzile fino alla concorrenza della somma di
€ 500, incrementata dell'aggiornamento ISTAT, stabilita in sede di divorzio”.
Per : “L'Avv. BIANCHI si riporta alle conclusioni di cui alla comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta e, in via subordinata, chiede la riduzione dell'importo dell'assegno divorzile sino alla concorrenza della somma di € 500, incrementata dell'aggiornamento ISTAT, stabilita in sede di divorzio.” pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso del 31/03/2025, esponeva di aver contratto matrimonio con Parte_1 CP_1 in data 16/02/1980 e che con sentenza n. 269/2014 del Tribunale di Crotone, del 20/03/2014, era
[...] stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo a suo carico un assegno divorzile di € 500,00 mensili in favore dell'ex moglie. Parte ricorrente deduceva il sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche originarie, sostenendo che la signora aveva maturato il diritto a percepire l'assegno sociale mensile pari ad CP_1
€ 748,84 comprensivo della maggiorazione per limiti di età, mentre le proprie condizioni economiche erano peggiorate a causa di impegni economici per finanziamenti resisi necessari per le precarie condizioni di salute. Chiedeva pertanto la revoca dell'assegno divorzile per il venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso. 1).1 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.07.2025, si costituiva CP_1 contestando integralmente la domanda avversaria.
[...]
La convenuta precisava che solo da dicembre 2024 – con percezione dal mese di gennaio 2025 – aveva ottenuto dall il riconoscimento di una somma mensile di € 286,29 (di cui € 77,15 a titolo di CP_2 assegno sociale e € 209,15 a titolo di maggiorazione sociale), che vive da sola essendo i figli residenti altrove, e che il lieve miglioramento delle proprie condizioni economiche non era tale da giustificare la revoca dell'assegno divorzile. In via subordinata, qualora il Giudice avesse ritenuto migliorate le condizioni economiche della resistente per effetto della maggiorazione, chiedeva la riduzione dell'importo dell'assegno fino alla concorrenza della somma di € 500,00 stabilita in sede di divorzio.
1).2 Con decreto di assegnazione della causa del 26.04.2025, il Presidente disponeva la comparizione delle parti dinanzi al giudice relatore all'udienza del 17.09.2025. Quest'ultima udienza veniva rinviata al 15.10.2025. All'udienza venivano sentite le parti, i difensori precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2) La domanda di revoca dell'assegno divorzile deve essere rigettata, ma deve essere accolta la domanda di riduzione dell'ammontare dell'assegno formulata in via subordinata da entrambe le parti all'udienza del 15.10.2025. Deve premettersi che, in tema di revisione dell'assegno divorzile ex art. 9 L. 898/1970, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di “giustificati motivi” e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali (v. ex multis Cassazione Civile, Sez. I, ord. n. 22256 del 6 agosto 2024). Nel caso di specie risulta accertato che sono intervenute circostanze sopravvenute rispetto alla sentenza di divorzio n. 269/2014, ed in particolare:
pagina 2 di 3 - dal mese di gennaio 2025 la convenuta percepisce dall' una maggiorazione Controparte_1 CP_2 sociale di € 286,29 mensili, di cui € 77,15 a titolo di assegno sociale e € 209,15 a titolo di maggiorazione sociale, per un totale di € 786,50 mensili considerando l'assegno divorzile di € 500,00;
- le condizioni economiche del ricorrente sono rimaste sostanzialmente invariate, Parte_1 continuando a percepire la medesima pensione INPS già in godimento al momento del divorzio. Tanto premesso, deve rilevarsi che l'integrazione reddituale di € 286,29 mensili percepita dalla convenuta dal gennaio 2025 costituisce un miglioramento delle sue condizioni economiche che, pur non essendo tale da determinare il raggiungimento dell'autosufficienza economica, incide sull'equilibrio economico-patrimoniale stabilito in sede di divorzio. Tale miglioramento giustifica una riduzione proporzionale dell'assegno divorzile nella misura corrispondente all'integrazione percepita, come richiesto dalla stessa convenuta in via subordinata.
Considerato che
l'integrazione di € 286,29 mensili rappresenta un miglioramento stabile e duraturo CP_2 delle condizioni economiche della convenuta, l'assegno divorzile deve essere ridotto in misura corrispondente, passando da € 500,00 rivalutati alla data odierna (e quindi € 606,50 applicando gli indici Istat a partire dal mese di marzo 2014) a € 320,21 mensili (€ 606,50 - € 286,29 = € 320,21), importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. 4) Considerato l'esito del giudizio appare conforme a giustizia disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 455/2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda di revoca dell'assegno divorzile formulata da Parte_1
2) ACCOGLIE la domanda subordinata di riduzione dell'assegno formulata da entrambe le parti e, per l'effetto;
3) RIDUCE l'importo dell'assegno divorzile a carico di in favore di Parte_1 CP_1 da € 500,00 a € 320,21 mensili, con decorrenza dal mese di aprile 2025 (data della
[...] domanda), importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
4) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 4.12.2025.
Il Giudice rel. est. Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Il Presidente Dott.ssa Alessandra Angiuli
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