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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 05/11/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 242/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti CELESTE Parte_1 C.F._1 LISO e SABINO SERNIA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, sito in Andria, alla via Senatore Onofrio Jannuzzi n. 21, contro
(C.F. ), con il patrocinio ex Controparte_1 P.IVA_1 art. 417-bis c.p.c. dell'Avv. CRISTIANA SOPPELSA ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio V, Ambito territoriale di Padova e Rovigo, sede di Rovigo, sito in Via Don Minzoni 15.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
"1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per l'annualità 2023/2024 per effetto della corretta interpretazione della normativa interna (art. 1, comma 55 della legge n. 228/2012) alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle plurime sentenze della Corte di Cassazione (n. 16715 del 17.06.2024; n. 15415 del 03.06.2024; n. 14268 del 05.05.2022).
2) Per l'effetto, condannare il al pagamento, in favore del Controparte_1 ricorrente, dell'indennità per le ferie non godute, relativamente al numero di giorni di ferie non fruite, e precisamente 24,4 giorni per l'anno 2023/2024.
3) Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari".
Per parte resistente:
"Rigettare in toto le domande attoree in quanto del tutto infondate nel merito;
- In via subordinata riconoscere esclusivamente le giornate non oggetto di compensazione;
- vittoria di spese o, in subordine, compensazione delle stesse". RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 05.05.2025 ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...] per sentire accogliere le conclusioni riportate in epigrafe, Controparte_2 allegando a tal fine (i) di aver prestato servizio nell'anno scolastico 2023/2024, in qualità di docente c.d. precario di scuola secondaria di II grado, in forza di un contratto part time con decorrenza dal 12.09.2023 al 30.06.2024 (cfr. doc. all. al ricorso); (ii) di aver maturato in tale annualità giorni di ferie sulla base di quelli di servizio effettivamente prestati nel corso di tale anno scolastico, così come previsto dall'art. 35 CCNL Scuola vigente;
(iii) di non aver usufruito di alcun giorno di ferie volontario, ma di essere stato collocato in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni;
(iv) di aver diritto al pagamento di una indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute in corrispondenza dei periodi di sospensione delle attività scolastiche, lamentando di non essere stato né invitato a fruire delle ferie, né informato delle conseguenze della mancata fruizione.
Ha, in particolare, dedotto la violazione ed erronea applicazione da parte dell'Amministrazione convenuta (i) dell'art. 5, comma 8 d.l. 95/2012 nell'interpretazione conforme all'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE, che non consentirebbe la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all'indennità sostitutiva, senza che il lavoratore sia stato posto in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro, e della quale disposizione, nella formulazione letterale, ha pertanto invocato la disapplicazione per contrasto con la normativa eurounitaria;
(ii) dell'art. 1, commi 54 ss. legge n. 228/2012; (iii) dell'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
chiedendo la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento della predetta indennità sostitutiva.
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta. Cont Si è costituito ritualmente in giudizio il , il quale, negando la sussistenza di un diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha eccepito (i) l'erroneità del calcolo dei giorni di ferie maturati evidenziando come egli abbia lavorato nell'annualità richiesta con orario di lavoro part time;
(ii) l'inesistenza di giorni idonei alla monetizzazione, una volta decurtati dal numero di ferie complessivo sia i giorni corrispondenti alla sospensione delle attività didattiche sia quelli ulteriori di cui il docente abbia fruito a domanda (ancorchè, nel caso di specie, pari a zero) (iii) nonché la circostanza che il ricorrente sia stato posto nelle condizioni di poter usufruire delle ferie maturate attraverso la programmazione delle attività didattiche e dei conseguenti impegni richiesti al personale docente contenuta nel Piano Annuale delle Attività predisposto prima dell'inizio delle lezioni, e che lo stesso sia stato avvisato della perdita delle ferie in caso di mancato godimento dalla dichiarazione congiunta n. 2 riportata dopo l'art. 38 CCNL 2019-2021 del 18.01.2024, che limita la monetizzazione delle ferie non godute alle sole ipotesi, nelle quali l'impossibilità non è imputabile alla volontà del dipendente.
La causa, documentale, è stata discussa e decisa all'udienza del 5 novembre 2025.
3. La normativa di riferimento.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, appare opportuno esaminare il merito della domanda partendo dalla normativa di riferimento. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità che si è occupata della questione della monetizzazione delle ferie non godute da parte del personale docente e, in particolare, dai docenti c.d. precari assunti con contratti di lavoro aventi durata fino al termine delle lezioni o comunque fino al
30 giugno di ciascun anno (da ultimo, si v. Cass.
7.5.2025 n. 11968), l'analisi del contesto normativo di riferimento deve muovere dal contratto collettivo del personale della scuola per il quadriennio
2006/2009, su cui è successivamente intervenuta la fondamentale normativa primaria entrata in vigore nel corso dell'anno 2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto Scuola, del 29.11.2007, disciplinava le ferie del personale all'art. 13, i cui commi 9 e 10 si occupavano nello specifico del personale docente.
In base al comma 9, le ferie dovevano essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione “delle attività didattiche”; durante la rimanente parte dell'anno poteva essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi.
Il comma dieci stabiliva, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non potessero essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio
- ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - fossero godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dalle attività didattiche.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, poneva alcune precisazioni: in particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato fosse stata tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sarebbero state liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico), e si prevedeva altresì, espressamente, che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. 11968/2025, cit.), la norma doveva essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non poteva considerarsi obbligato a fruire delle ferie “nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificassero tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione
«periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico»”. Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il personale docente a termine non era tenuto a chiedere le ferie né poteva essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le eventuali ferie non godute sarebbero state liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore nell'anno 2012, nel contesto di più ampi interventi di contenimento della spesa pubblica.
Dapprima l'art. 5 co. 8 del d.l. n. 95 del 6.7.2012, conv. in l. n. 135/2012, ha così disposto: “Le ferie,
i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
Sulla norma è intervenuta la Corte costituzionale con sentenza n. 95 del 6.5.2016 che, pur dichiarando non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n.
2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice rimettente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.
“In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea” (Cass. 11968/2025 cit.).
Successivamente il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della l. n.
228 del 2012 (entrato in vigore l'1.1.2013 ed applicabile a partire dall'anno scolastico 2013/2014, come chiarito più volte dalla Suprema Corte: ad es. da Cass. 14268/2022) - dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1 “il personale docente di tutti i gradi di istruzione [quindi, senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato] fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche [la previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto): Cass. 11968/2025], limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
“In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del d.l. n. 95 del
2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie e al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013” (Cass. 11968/2025 cit.).
Quanto alla corretta comprensione del riferimento normativo ai “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, vale richiamare l'art. 74 d.lgs. 297/1994, il quale prevede che “Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore,
l'anno scolastico ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità”.
Il periodo destinato invece allo svolgimento delle lezioni in senso stretto, solitamente compreso tra la prima decade dei mesi di settembre e di giugno di ciascun anno scolastico, è determinato con apposite deliberazioni delle Giunte regionali, nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Regioni dall'art. 138 comma 1 lett. a e d del d.lgs. n. 112/1998. All'interno del più ampio
“calendario scolastico” stabilito a livello regionale sono indicati, ovviamente, anche i giorni di
“sospensione delle lezioni”, solitamente collocati in prossimità delle festività riconosciute a livello nazionale (Natale, Pasqua, 1° novembre, 25 aprile, 1° maggio, etc.).
4. La giurisprudenza della CGUE.
In via preliminare è opportuno ricordare che, con riferimento ai docenti a tempo determinato, la Corte di Giustizia ha affermato che “l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che consente di porre fine, alla data di conclusione del periodo di lezioni, al rapporto di lavoro a tempo determinato dei docenti assunti per un anno scolastico in qualità di funzionari ad interim, quantunque ciò privi tali docenti dei giorni di ferie annuali estive retribuite inerenti a tale anno scolastico, purché tali docenti percepiscano un'indennità finanziaria a tale titolo” (sentenza della Prima Sezione 21.11.2018, nella causa C-245/17).
In termini più generali, “secondo costante giurisprudenza della Corte, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva
2003/88 […] il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio essenziale del diritto sociale dell'Unione, in quanto tale diritto alle ferie annuali retribuite comprende anche il diritto all'ottenimento di un pagamento. Infatti,
l'espressione «ferie annuali retribuite», utilizzata dal legislatore dell'Unione, tra l'altro, all'articolo
7 della direttiva 2003/88, significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi del medesimo, la retribuzione del lavoratore deve essere mantenuta. In altre parole, quest'ultimo deve continuare a percepire la retribuzione ordinaria nel corso di tale periodo di riposo e di svago (sentenza
12.11.2014, C-118/13, § 20 e 21).
Con tre sentenze della Grande Sezione del 6.11.2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-
570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), pur rese in relazione a rapporti di lavoro diversi da quello di docente pubblico, la Corte, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, demandando al giudice del rinvio il compito di “verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione” (causa C-684/16).
Più di recente, e con specifico riferimento al divieto di monetizzazione delle ferie non godute imposto dalla legge italiana per i dipendenti pubblici con il già citato art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012, la
Corte di Giustizia ha da un lato ampliato il novero delle vicende estintive del rapporto di lavoro dalle quali scaturisce comunque il diritto alla monetizzazione e, dall'altro, ha confermato che il legislatore nazionale possa apportare limitazioni al diritto alla monetizzazione delle ferie, purché sia rispettato il contenuto essenziale del diritto e osservato il principio di proporzionalità, tenendo adeguatamente conto delle sottese finalità, di interesse generale per l'ordinamento, della normativa.
In particolare, dopo aver premesso che l'articolo 7 par. 1 della direttiva UE n. 2003/88 riflette e concretizza il diritto fondamentale a un periodo annuale di ferie retribuite sancito dall'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, ha rilevato come con lo stesso articolo non sia incompatibile, in linea di principio, “una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce” (§ 35) affermando che “tale direttiva non può, in linea di principio, vietare una disposizione nazionale ai sensi della quale, al termine di tale periodo, i giorni di ferie annuali retribuite non goduti non potranno più essere sostituiti da un'indennità finanziaria, neppure in caso di successiva cessazione del rapporto di lavoro, allorché il lavoratore ha avuto la possibilità di esercitare il diritto che detta direttiva gli attribuisce” (§ 39), e ribadendo quanto già in precedenza statuito, e cioè che “il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria. L'onere della prova incombe al datore di lavoro (v. in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-
Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punti 45 e 46). Ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonché l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punti 46 e 55)” (§ 49 e 50).
Non è irrilevante sottolineare come anche la giurisprudenza della CGUE presupponga che l'indennità sostitutiva, come tale, debba essere riconosciuta al lavoratore quando egli non abbia potuto effettivamente godere delle ferie retribuite riconosciutegli.
5. La giurisprudenza interna.
La Corte di Cassazione si è più volte pronunciata in materia affermando il principio per cui “Il docente
a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie
e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del
d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass.
7.5.2025 n. 11968; Cass. 17.6.2024, n. 16715; Cass. ord. n. 13440 del 15.5.2024 e n. 14268 del
5.5.2022, perlopiù rese in giudizi aventi ad oggetto rapporti di lavoro instaurati prima del 1.1.2013). In particolare, nella pronuncia n. 16715/2024, la Suprema Corte, decidendo sul ricorso proposto da una docente che aveva dedotto (e deve ritenersi, pur nel silenzio della pronuncia sul punto, anche provato in causa) che “i suoi dirigenti scolastici avevano considerato come giorni di ferie fruiti anche quelli intercorsi fra l'8 giugno di ogni anno, data di conclusione delle lezioni, e il 30 giugno, nonostante non avesse mai chiesto di godere di dette ferie e non fosse mai stata collocata in congedo
d'ufficio”, laddove invece ella “sarebbe rimasta a disposizione dell'istituto scolastico nel periodo compreso fra la fine delle lezioni (di solito, l'8 giugno) e il termine delle attività didattiche (che coincideva sempre con il 30 giugno)”, ha espressamente affermato che “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012. In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il
30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs.
n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato
l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”.
Ha ribadito il principio di diritto già in precedenza affermato (e sopra riportato), con la precisazione per cui “In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
In senso analogo deve richiamarsi anche Cass.
6.11.2024 n. 28587, che dopo aver richiamato la precedente pronuncia n. 16715/2024, ha aggiunto: “l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno ministero ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
Quanto, infine, alla prova della mancata fruizione delle ferie, la giurisprudenza di legittimità, pur con diversi accenti (si v. quanto in proposito ricostruito da Cass.
8.7.2022 n. 21780), ha ripetutamente affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento
(Cass. n. 8521 del 2015; n. 26985 del 2009; n. 22751 del 2004) oppure di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto (così Cass. n. 21780 del 2022). Analoghi principi valgono per la domanda relativa a festività o riposi non goduti (v. Cass. n. 5649 del 2004; n. 4223 del 1992)” (Cass. 31.5.2024 n. 15258).
Nella giurisprudenza di merito si registrano orientamenti parzialmente diversi, dovuti sia alle peculiarità dei singoli casi in esame, sia ad una affermata necessità di considerare diversamente il periodo di “sospensione delle lezioni” in senso stretto (corrispondente alle festività stabilite dal calendario scolastico annuale nel periodo compreso tra l'inizio e la conclusione delle lezioni), ed il periodo di sospensione delle attività compreso, per i docenti a tempo determinato e con contratti in scadenza al 30 giugno di ciascun anno, tra la data di termine delle lezioni stabilita dal calendario regionale (solitamente corrispondente alla prima decade del mese di giugno) ed il 30 giugno di ciascun anno.
A tal proposito appare condivisibile quanto rilevato dalla giurisprudenza di merito (ad es., Trib.
Milano n. 3074/2025 del 4.7.2025, reperibile in https://bdp.giustizia.it/), secondo cui, in conformità alle pronunce della Suprema Corte in materia, e sempre che il dipendente non riceva un diverso invito a godere delle ferie a pena di perdita delle stesse, nel periodo di tempo compreso tra la data di fine delle lezioni ed il 30 giugno il docente debba considerarsi “a disposizione” della pubblica amministrazione di appartenenza, come confermato a livello amministrativo dalle ordinanze ministeriali emesse annualmente per dettare le modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, le quali prevedono “il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, rimane a disposizione dell'istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2024, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte” (in tal senso si esprime l'art. 13 comma 4 dell'ordinanza ministeriale. n. 55 del 22.3.2024, reperibile in https://www.mim.gov.it/, ed analogamente quelle precedenti).
Il legislatore non ha espressamente disciplinato le modalità di gestione delle ferie nel suddetto periodo
(immediatamente precedente il 30 giugno) in cui il docente deve considerarsi “nella disponibilità” del . Sulla scorta della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, egli non può ritenersi CP_1 in ferie, salvo che non sussista una esplicita richiesta del docente e la successiva autorizzazione del
Dirigente scolastico, od il diverso invito del datore di lavoro a fruire delle ferie residue in quel periodo.
Diversamente, nei giorni di sospensione “delle lezioni” in senso stretto (ossia i periodi di chiusura delle scuole nel periodo compreso tra l'inizio e la fine delle lezioni, determinati dai calendari scolastici regionali), l'art. 1 co. 54 della l. n. 228/2012 prescrive che il personale docente di tutti i gradi di istruzione “fruisca delle ferie”.
In tal caso, il docente non può essere considerato in servizio, né sussiste altra ragione, logica o giuridica, né risulta disposizione normativa od amministrativa che consenta di ritenere in quei periodi il docente “nella disponibilità” dell'amministrazione di appartenenza, ovvero impegnato in attività didattiche diverse dallo svolgimento delle lezioni in senso stretto, potendo dirsi fatto notorio – cui consegue il regime probatorio di cui all'art. 115 co. 2 cpc – quello per cui in quei periodi di sospensione le scuole sono chiuse proprio per consentire il godimento del dovuto riposo all'interno della organizzazione dell'intero anno scolastico.
È evidentemente salvo il caso in cui il docente, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento della corrispondente indennità sostitutiva, alleghi e provi di non aver effettivamente goduto del riposo feriale in quei periodi, quale fatto costitutivo della sua pretesa.
Secondo la medesima giurisprudenza di merito sopra richiamata, peraltro, se non si tenesse conto di tale specificità del rapporto dei docenti e del riposo di cui abbiano, comunque, beneficiato nei periodi di sospensione delle lezioni come sopra ricordati, si giungerebbe alla illogica conseguenza di riconoscere loro un arricchimento ingiustificato, e di negare lo stesso presupposto logico da cui anche tutta la giurisprudenza di legittimità ed europea sopra richiamata muove, e cioè quello per cui l'indennità “sostitutiva per le ferie non godute” in tanto possa riconoscersi in quanto non sussista, da parte del lavorate, il godimento effettivo dei giorni di ferie maturati.
6. Il caso di specie.
ha chiesto in questo giudizio la condanna del a corrispondergli Parte_1 CP_1
l'indennità sostitutiva relativamente all'annualità 2023/2024, nella quale ha stipulato con la P.A. contratto di lavoro a tempo determinato per l'insegnamento di "filosofia e storia" con decorrenza dal
12.09.2023 al 30.06.2024 per nove ore settimanali. Nel caso di specie, però egli ha espressamente dedotto di essere stato collocato in ferie d'ufficio, e di averne pertanto goduto, "durante i periodi di sospensione delle lezioni" (ricorso, pag. 2), chiedendo la corresponsione di compensi "sostitutivi", senza neppure allegare la circostanza per cui nei giorni del collocamento in ferie d'ufficio egli avrebbe comunque prestato l'attività lavorativa, e dunque omesso di godere dell'effettivo riposo connesso alle ferie.
Sulla scorta di quanto ampiamente esposto supra, la domanda di pagamento della indennità sostitutiva per ferie in realtà effettivamente godute dal docente va rigettata, in quanto infondata.
Quanto al computo dei giorni di ferie maturate, si evidenzia che, come correttamente rilevato dal convenuto, ha osservato un orario di lavoro part time verticale, del quale non può CP_1 Pt_1 non tenersi conto in sede di calcolo dei giorni di ferie maturati, che vanno pertanto determinati nel numero di 16, il ricorrente, invece, non ha tenuto conto di tale orario nel calcolo dei giorni (cfr. pagg.
9 e 10 note udienza depositate il 30.10.25).
Come affermato dal - senza contestazioni da parte della ricorrente - i giorni di “sospensione CP_1 delle lezioni” in senso stretto, stabiliti dal calendario regionale, sono stati, per l'A.S. di riferimento, i seguenti 19:
- 1 giorno il 9 dicembre 2023 (ponte dell'Immacolata);
- 9 giorni da sabato 23.12.2023 a venerdì 5.1.2024 (festività natalizie);
- 3 giorni da lunedì 12.2.2023 a mercoledì 14.2.2024 (carnevale e mercoledì delle Ceneri);
- 4 giorni da giovedì 28.3.2024 a martedì 2 aprile 2024 (festività pasquali);
- 2 giorni da venerdì 26.4.25 a sabato 27.4.2024 (ponte anniversario della Liberazione);
Avendo il ricorrente goduto delle ferie in tali periodi, nulla gli è dovuto a titolo di indennità sostitutiva.
Quanto ai residui giorni di ferie, va rilevato che una volta sottratti i giorni di sospensione delle lezioni da quelli maturati e non goduti (16 - 19) non residuano ulteriori giorni di ferie.
7. Le spese di lite.
La particolarità della vicenda e l'incertezza giurisprudenziale in materia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 242/2025 promossa da contro il Parte_1
, in persona del Ministro pro tempore, ogni Controparte_1 diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese. Così deciso in Rovigo, in data 5 novembre 2025
Il Giudice
dott. Marco Pesoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 242/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti CELESTE Parte_1 C.F._1 LISO e SABINO SERNIA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, sito in Andria, alla via Senatore Onofrio Jannuzzi n. 21, contro
(C.F. ), con il patrocinio ex Controparte_1 P.IVA_1 art. 417-bis c.p.c. dell'Avv. CRISTIANA SOPPELSA ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio V, Ambito territoriale di Padova e Rovigo, sede di Rovigo, sito in Via Don Minzoni 15.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
"1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per l'annualità 2023/2024 per effetto della corretta interpretazione della normativa interna (art. 1, comma 55 della legge n. 228/2012) alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle plurime sentenze della Corte di Cassazione (n. 16715 del 17.06.2024; n. 15415 del 03.06.2024; n. 14268 del 05.05.2022).
2) Per l'effetto, condannare il al pagamento, in favore del Controparte_1 ricorrente, dell'indennità per le ferie non godute, relativamente al numero di giorni di ferie non fruite, e precisamente 24,4 giorni per l'anno 2023/2024.
3) Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari".
Per parte resistente:
"Rigettare in toto le domande attoree in quanto del tutto infondate nel merito;
- In via subordinata riconoscere esclusivamente le giornate non oggetto di compensazione;
- vittoria di spese o, in subordine, compensazione delle stesse". RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 05.05.2025 ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...] per sentire accogliere le conclusioni riportate in epigrafe, Controparte_2 allegando a tal fine (i) di aver prestato servizio nell'anno scolastico 2023/2024, in qualità di docente c.d. precario di scuola secondaria di II grado, in forza di un contratto part time con decorrenza dal 12.09.2023 al 30.06.2024 (cfr. doc. all. al ricorso); (ii) di aver maturato in tale annualità giorni di ferie sulla base di quelli di servizio effettivamente prestati nel corso di tale anno scolastico, così come previsto dall'art. 35 CCNL Scuola vigente;
(iii) di non aver usufruito di alcun giorno di ferie volontario, ma di essere stato collocato in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni;
(iv) di aver diritto al pagamento di una indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute in corrispondenza dei periodi di sospensione delle attività scolastiche, lamentando di non essere stato né invitato a fruire delle ferie, né informato delle conseguenze della mancata fruizione.
Ha, in particolare, dedotto la violazione ed erronea applicazione da parte dell'Amministrazione convenuta (i) dell'art. 5, comma 8 d.l. 95/2012 nell'interpretazione conforme all'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE, che non consentirebbe la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all'indennità sostitutiva, senza che il lavoratore sia stato posto in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro, e della quale disposizione, nella formulazione letterale, ha pertanto invocato la disapplicazione per contrasto con la normativa eurounitaria;
(ii) dell'art. 1, commi 54 ss. legge n. 228/2012; (iii) dell'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
chiedendo la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento della predetta indennità sostitutiva.
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta. Cont Si è costituito ritualmente in giudizio il , il quale, negando la sussistenza di un diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha eccepito (i) l'erroneità del calcolo dei giorni di ferie maturati evidenziando come egli abbia lavorato nell'annualità richiesta con orario di lavoro part time;
(ii) l'inesistenza di giorni idonei alla monetizzazione, una volta decurtati dal numero di ferie complessivo sia i giorni corrispondenti alla sospensione delle attività didattiche sia quelli ulteriori di cui il docente abbia fruito a domanda (ancorchè, nel caso di specie, pari a zero) (iii) nonché la circostanza che il ricorrente sia stato posto nelle condizioni di poter usufruire delle ferie maturate attraverso la programmazione delle attività didattiche e dei conseguenti impegni richiesti al personale docente contenuta nel Piano Annuale delle Attività predisposto prima dell'inizio delle lezioni, e che lo stesso sia stato avvisato della perdita delle ferie in caso di mancato godimento dalla dichiarazione congiunta n. 2 riportata dopo l'art. 38 CCNL 2019-2021 del 18.01.2024, che limita la monetizzazione delle ferie non godute alle sole ipotesi, nelle quali l'impossibilità non è imputabile alla volontà del dipendente.
La causa, documentale, è stata discussa e decisa all'udienza del 5 novembre 2025.
3. La normativa di riferimento.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, appare opportuno esaminare il merito della domanda partendo dalla normativa di riferimento. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità che si è occupata della questione della monetizzazione delle ferie non godute da parte del personale docente e, in particolare, dai docenti c.d. precari assunti con contratti di lavoro aventi durata fino al termine delle lezioni o comunque fino al
30 giugno di ciascun anno (da ultimo, si v. Cass.
7.5.2025 n. 11968), l'analisi del contesto normativo di riferimento deve muovere dal contratto collettivo del personale della scuola per il quadriennio
2006/2009, su cui è successivamente intervenuta la fondamentale normativa primaria entrata in vigore nel corso dell'anno 2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto Scuola, del 29.11.2007, disciplinava le ferie del personale all'art. 13, i cui commi 9 e 10 si occupavano nello specifico del personale docente.
In base al comma 9, le ferie dovevano essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione “delle attività didattiche”; durante la rimanente parte dell'anno poteva essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi.
Il comma dieci stabiliva, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non potessero essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio
- ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - fossero godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dalle attività didattiche.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, poneva alcune precisazioni: in particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato fosse stata tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sarebbero state liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico), e si prevedeva altresì, espressamente, che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. 11968/2025, cit.), la norma doveva essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non poteva considerarsi obbligato a fruire delle ferie “nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificassero tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione
«periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico»”. Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il personale docente a termine non era tenuto a chiedere le ferie né poteva essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le eventuali ferie non godute sarebbero state liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore nell'anno 2012, nel contesto di più ampi interventi di contenimento della spesa pubblica.
Dapprima l'art. 5 co. 8 del d.l. n. 95 del 6.7.2012, conv. in l. n. 135/2012, ha così disposto: “Le ferie,
i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
Sulla norma è intervenuta la Corte costituzionale con sentenza n. 95 del 6.5.2016 che, pur dichiarando non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n.
2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice rimettente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.
“In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea” (Cass. 11968/2025 cit.).
Successivamente il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della l. n.
228 del 2012 (entrato in vigore l'1.1.2013 ed applicabile a partire dall'anno scolastico 2013/2014, come chiarito più volte dalla Suprema Corte: ad es. da Cass. 14268/2022) - dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1 “il personale docente di tutti i gradi di istruzione [quindi, senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato] fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche [la previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto): Cass. 11968/2025], limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
“In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del d.l. n. 95 del
2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie e al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013” (Cass. 11968/2025 cit.).
Quanto alla corretta comprensione del riferimento normativo ai “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, vale richiamare l'art. 74 d.lgs. 297/1994, il quale prevede che “Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore,
l'anno scolastico ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità”.
Il periodo destinato invece allo svolgimento delle lezioni in senso stretto, solitamente compreso tra la prima decade dei mesi di settembre e di giugno di ciascun anno scolastico, è determinato con apposite deliberazioni delle Giunte regionali, nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Regioni dall'art. 138 comma 1 lett. a e d del d.lgs. n. 112/1998. All'interno del più ampio
“calendario scolastico” stabilito a livello regionale sono indicati, ovviamente, anche i giorni di
“sospensione delle lezioni”, solitamente collocati in prossimità delle festività riconosciute a livello nazionale (Natale, Pasqua, 1° novembre, 25 aprile, 1° maggio, etc.).
4. La giurisprudenza della CGUE.
In via preliminare è opportuno ricordare che, con riferimento ai docenti a tempo determinato, la Corte di Giustizia ha affermato che “l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che consente di porre fine, alla data di conclusione del periodo di lezioni, al rapporto di lavoro a tempo determinato dei docenti assunti per un anno scolastico in qualità di funzionari ad interim, quantunque ciò privi tali docenti dei giorni di ferie annuali estive retribuite inerenti a tale anno scolastico, purché tali docenti percepiscano un'indennità finanziaria a tale titolo” (sentenza della Prima Sezione 21.11.2018, nella causa C-245/17).
In termini più generali, “secondo costante giurisprudenza della Corte, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva
2003/88 […] il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio essenziale del diritto sociale dell'Unione, in quanto tale diritto alle ferie annuali retribuite comprende anche il diritto all'ottenimento di un pagamento. Infatti,
l'espressione «ferie annuali retribuite», utilizzata dal legislatore dell'Unione, tra l'altro, all'articolo
7 della direttiva 2003/88, significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi del medesimo, la retribuzione del lavoratore deve essere mantenuta. In altre parole, quest'ultimo deve continuare a percepire la retribuzione ordinaria nel corso di tale periodo di riposo e di svago (sentenza
12.11.2014, C-118/13, § 20 e 21).
Con tre sentenze della Grande Sezione del 6.11.2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-
570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), pur rese in relazione a rapporti di lavoro diversi da quello di docente pubblico, la Corte, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, demandando al giudice del rinvio il compito di “verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione” (causa C-684/16).
Più di recente, e con specifico riferimento al divieto di monetizzazione delle ferie non godute imposto dalla legge italiana per i dipendenti pubblici con il già citato art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012, la
Corte di Giustizia ha da un lato ampliato il novero delle vicende estintive del rapporto di lavoro dalle quali scaturisce comunque il diritto alla monetizzazione e, dall'altro, ha confermato che il legislatore nazionale possa apportare limitazioni al diritto alla monetizzazione delle ferie, purché sia rispettato il contenuto essenziale del diritto e osservato il principio di proporzionalità, tenendo adeguatamente conto delle sottese finalità, di interesse generale per l'ordinamento, della normativa.
In particolare, dopo aver premesso che l'articolo 7 par. 1 della direttiva UE n. 2003/88 riflette e concretizza il diritto fondamentale a un periodo annuale di ferie retribuite sancito dall'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, ha rilevato come con lo stesso articolo non sia incompatibile, in linea di principio, “una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce” (§ 35) affermando che “tale direttiva non può, in linea di principio, vietare una disposizione nazionale ai sensi della quale, al termine di tale periodo, i giorni di ferie annuali retribuite non goduti non potranno più essere sostituiti da un'indennità finanziaria, neppure in caso di successiva cessazione del rapporto di lavoro, allorché il lavoratore ha avuto la possibilità di esercitare il diritto che detta direttiva gli attribuisce” (§ 39), e ribadendo quanto già in precedenza statuito, e cioè che “il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria. L'onere della prova incombe al datore di lavoro (v. in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-
Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punti 45 e 46). Ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonché l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punti 46 e 55)” (§ 49 e 50).
Non è irrilevante sottolineare come anche la giurisprudenza della CGUE presupponga che l'indennità sostitutiva, come tale, debba essere riconosciuta al lavoratore quando egli non abbia potuto effettivamente godere delle ferie retribuite riconosciutegli.
5. La giurisprudenza interna.
La Corte di Cassazione si è più volte pronunciata in materia affermando il principio per cui “Il docente
a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie
e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del
d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass.
7.5.2025 n. 11968; Cass. 17.6.2024, n. 16715; Cass. ord. n. 13440 del 15.5.2024 e n. 14268 del
5.5.2022, perlopiù rese in giudizi aventi ad oggetto rapporti di lavoro instaurati prima del 1.1.2013). In particolare, nella pronuncia n. 16715/2024, la Suprema Corte, decidendo sul ricorso proposto da una docente che aveva dedotto (e deve ritenersi, pur nel silenzio della pronuncia sul punto, anche provato in causa) che “i suoi dirigenti scolastici avevano considerato come giorni di ferie fruiti anche quelli intercorsi fra l'8 giugno di ogni anno, data di conclusione delle lezioni, e il 30 giugno, nonostante non avesse mai chiesto di godere di dette ferie e non fosse mai stata collocata in congedo
d'ufficio”, laddove invece ella “sarebbe rimasta a disposizione dell'istituto scolastico nel periodo compreso fra la fine delle lezioni (di solito, l'8 giugno) e il termine delle attività didattiche (che coincideva sempre con il 30 giugno)”, ha espressamente affermato che “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012. In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il
30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs.
n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato
l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”.
Ha ribadito il principio di diritto già in precedenza affermato (e sopra riportato), con la precisazione per cui “In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
In senso analogo deve richiamarsi anche Cass.
6.11.2024 n. 28587, che dopo aver richiamato la precedente pronuncia n. 16715/2024, ha aggiunto: “l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno ministero ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
Quanto, infine, alla prova della mancata fruizione delle ferie, la giurisprudenza di legittimità, pur con diversi accenti (si v. quanto in proposito ricostruito da Cass.
8.7.2022 n. 21780), ha ripetutamente affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento
(Cass. n. 8521 del 2015; n. 26985 del 2009; n. 22751 del 2004) oppure di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto (così Cass. n. 21780 del 2022). Analoghi principi valgono per la domanda relativa a festività o riposi non goduti (v. Cass. n. 5649 del 2004; n. 4223 del 1992)” (Cass. 31.5.2024 n. 15258).
Nella giurisprudenza di merito si registrano orientamenti parzialmente diversi, dovuti sia alle peculiarità dei singoli casi in esame, sia ad una affermata necessità di considerare diversamente il periodo di “sospensione delle lezioni” in senso stretto (corrispondente alle festività stabilite dal calendario scolastico annuale nel periodo compreso tra l'inizio e la conclusione delle lezioni), ed il periodo di sospensione delle attività compreso, per i docenti a tempo determinato e con contratti in scadenza al 30 giugno di ciascun anno, tra la data di termine delle lezioni stabilita dal calendario regionale (solitamente corrispondente alla prima decade del mese di giugno) ed il 30 giugno di ciascun anno.
A tal proposito appare condivisibile quanto rilevato dalla giurisprudenza di merito (ad es., Trib.
Milano n. 3074/2025 del 4.7.2025, reperibile in https://bdp.giustizia.it/), secondo cui, in conformità alle pronunce della Suprema Corte in materia, e sempre che il dipendente non riceva un diverso invito a godere delle ferie a pena di perdita delle stesse, nel periodo di tempo compreso tra la data di fine delle lezioni ed il 30 giugno il docente debba considerarsi “a disposizione” della pubblica amministrazione di appartenenza, come confermato a livello amministrativo dalle ordinanze ministeriali emesse annualmente per dettare le modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, le quali prevedono “il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, rimane a disposizione dell'istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2024, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte” (in tal senso si esprime l'art. 13 comma 4 dell'ordinanza ministeriale. n. 55 del 22.3.2024, reperibile in https://www.mim.gov.it/, ed analogamente quelle precedenti).
Il legislatore non ha espressamente disciplinato le modalità di gestione delle ferie nel suddetto periodo
(immediatamente precedente il 30 giugno) in cui il docente deve considerarsi “nella disponibilità” del . Sulla scorta della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, egli non può ritenersi CP_1 in ferie, salvo che non sussista una esplicita richiesta del docente e la successiva autorizzazione del
Dirigente scolastico, od il diverso invito del datore di lavoro a fruire delle ferie residue in quel periodo.
Diversamente, nei giorni di sospensione “delle lezioni” in senso stretto (ossia i periodi di chiusura delle scuole nel periodo compreso tra l'inizio e la fine delle lezioni, determinati dai calendari scolastici regionali), l'art. 1 co. 54 della l. n. 228/2012 prescrive che il personale docente di tutti i gradi di istruzione “fruisca delle ferie”.
In tal caso, il docente non può essere considerato in servizio, né sussiste altra ragione, logica o giuridica, né risulta disposizione normativa od amministrativa che consenta di ritenere in quei periodi il docente “nella disponibilità” dell'amministrazione di appartenenza, ovvero impegnato in attività didattiche diverse dallo svolgimento delle lezioni in senso stretto, potendo dirsi fatto notorio – cui consegue il regime probatorio di cui all'art. 115 co. 2 cpc – quello per cui in quei periodi di sospensione le scuole sono chiuse proprio per consentire il godimento del dovuto riposo all'interno della organizzazione dell'intero anno scolastico.
È evidentemente salvo il caso in cui il docente, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento della corrispondente indennità sostitutiva, alleghi e provi di non aver effettivamente goduto del riposo feriale in quei periodi, quale fatto costitutivo della sua pretesa.
Secondo la medesima giurisprudenza di merito sopra richiamata, peraltro, se non si tenesse conto di tale specificità del rapporto dei docenti e del riposo di cui abbiano, comunque, beneficiato nei periodi di sospensione delle lezioni come sopra ricordati, si giungerebbe alla illogica conseguenza di riconoscere loro un arricchimento ingiustificato, e di negare lo stesso presupposto logico da cui anche tutta la giurisprudenza di legittimità ed europea sopra richiamata muove, e cioè quello per cui l'indennità “sostitutiva per le ferie non godute” in tanto possa riconoscersi in quanto non sussista, da parte del lavorate, il godimento effettivo dei giorni di ferie maturati.
6. Il caso di specie.
ha chiesto in questo giudizio la condanna del a corrispondergli Parte_1 CP_1
l'indennità sostitutiva relativamente all'annualità 2023/2024, nella quale ha stipulato con la P.A. contratto di lavoro a tempo determinato per l'insegnamento di "filosofia e storia" con decorrenza dal
12.09.2023 al 30.06.2024 per nove ore settimanali. Nel caso di specie, però egli ha espressamente dedotto di essere stato collocato in ferie d'ufficio, e di averne pertanto goduto, "durante i periodi di sospensione delle lezioni" (ricorso, pag. 2), chiedendo la corresponsione di compensi "sostitutivi", senza neppure allegare la circostanza per cui nei giorni del collocamento in ferie d'ufficio egli avrebbe comunque prestato l'attività lavorativa, e dunque omesso di godere dell'effettivo riposo connesso alle ferie.
Sulla scorta di quanto ampiamente esposto supra, la domanda di pagamento della indennità sostitutiva per ferie in realtà effettivamente godute dal docente va rigettata, in quanto infondata.
Quanto al computo dei giorni di ferie maturate, si evidenzia che, come correttamente rilevato dal convenuto, ha osservato un orario di lavoro part time verticale, del quale non può CP_1 Pt_1 non tenersi conto in sede di calcolo dei giorni di ferie maturati, che vanno pertanto determinati nel numero di 16, il ricorrente, invece, non ha tenuto conto di tale orario nel calcolo dei giorni (cfr. pagg.
9 e 10 note udienza depositate il 30.10.25).
Come affermato dal - senza contestazioni da parte della ricorrente - i giorni di “sospensione CP_1 delle lezioni” in senso stretto, stabiliti dal calendario regionale, sono stati, per l'A.S. di riferimento, i seguenti 19:
- 1 giorno il 9 dicembre 2023 (ponte dell'Immacolata);
- 9 giorni da sabato 23.12.2023 a venerdì 5.1.2024 (festività natalizie);
- 3 giorni da lunedì 12.2.2023 a mercoledì 14.2.2024 (carnevale e mercoledì delle Ceneri);
- 4 giorni da giovedì 28.3.2024 a martedì 2 aprile 2024 (festività pasquali);
- 2 giorni da venerdì 26.4.25 a sabato 27.4.2024 (ponte anniversario della Liberazione);
Avendo il ricorrente goduto delle ferie in tali periodi, nulla gli è dovuto a titolo di indennità sostitutiva.
Quanto ai residui giorni di ferie, va rilevato che una volta sottratti i giorni di sospensione delle lezioni da quelli maturati e non goduti (16 - 19) non residuano ulteriori giorni di ferie.
7. Le spese di lite.
La particolarità della vicenda e l'incertezza giurisprudenziale in materia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 242/2025 promossa da contro il Parte_1
, in persona del Ministro pro tempore, ogni Controparte_1 diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese. Così deciso in Rovigo, in data 5 novembre 2025
Il Giudice
dott. Marco Pesoli