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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 3056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3056 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43447/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies c. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43447/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. TOSO DANIELA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MONTE ROSA N. 67 MILANO presso il difensore avv. TOSO DANIELA ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIESSI STEFANIA, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in GALLERIA EUROPA N. 4 20081 ABBIATEGRASSO presso il difensore avv. CHIESSI STEFANIA CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1 in limine litis ci si oppone all'eventuale richiesta di controparte alla concessione della provvisoria esecuzione del presente decreto ingiuntivo opposto R.G. 26715/2024 – n. 13948/2024, per tutte le ragioni, di cui alla narrativa che precede;
in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o titolarità del diritto/credito in capo al signor, per tutte le ragioni di cui alla narrativa che precede;
nel Controparte_1 merito accertare e dichiarare il decreto ingiuntivo opposto, R.G. 26715/2024 – n. 13948/2024, nullo, invalido, inefficace e comunque privo di ogni e qualsiasi effetto giuridico, per le ragioni tutte le ragioni dedotte in narrativa e, conseguentemente, revocare il predetto provvedimento monitorio;
accertare e dichiarare che comunque nulla è dovuto dal signor, in favore del signor, con riserva di Parte_1 Controparte_1 dedurre istanze istruttorie e di ulteriormente produrre, ex art. 171ter c.p.c.; in ogni caso compensi professionali e spese, interamente rifusi. Per Controparte_1 che il Tribunale adito Voglia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa concessione della provvisoria esecuzione, totale o parziale, del decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 13984/2024 per l'importo di € 11.450,00, oltre a interessi dalla data di messa in mora al saldo e alle spese della procedura monitoria, dichiarare l'opposizione infondata, e per l'effetto respingere le domande del signor Parte_1 per i motivi tutti esposti in narrativa confermandone la condanna al pagamento della somma di € 11.450,00, o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data di messa in mora e alle spese di procedura liquidate in € 850,00 per compensi ed € 145,50 per spese esenti, oltre spese generali, IVA e CPA e successive occorrende. Con rifusione delle spese di lite (anche) del presente giudizio di opposizione, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 13948/2024 emesso da questo tribunale. allega di essere erede di;
che questi ha concesso un Controparte_1 Persona_1 finanziamento a quest'ultimo, a propria volta, ha cessato di adempiere alle rate Parte_1 convenute per la restituzione del prestito;
alla morte del de cuius le rate maturate erano pari a € 11.450,00: somma per la quale è stato concesso l'ingiunto decreto. si è opposto, contestando la qualità di erede di parte convenuta opposta e Parte_1 allegando che dalla data della morte, titolare del credito è divenuta con la Parte_2 conseguenza che ifetta di legittimazione attiva. Parte_1
Ora, la documentazione prodotta da non comprova ex se la qualità di erede Controparte_1
(manca infatti un atto di accettazione formale o implicito), ma detta qualità risulta comunque provata nel momento in cui lo stesso esercita un diritto di credito del de cuius e si qualifica come erede (art. 476 e 475 c.c.).
Nel merito, la tesi di parte attrice opponente è nel senso che dalla data della morte del de cuius, in base alla scrittura privata sotto riportata, ogni credito sarebbe passato in titolarità di parte convenuta replica che tale successione avrebbe avuto per oggetto solo i Parte_2 crediti relativi alle rate non ancora maturate;
controreplica parte opponente “che, come risulta dal tenore letterale ed interpretazione della scrittura privata del 01.10.2015, il signor
abbia “sostituito” la signora quale soggetto creditore del signor Per_1 Parte_2
relativamente alla scrittura privata del 01.10.2015 e quindi l'intero rapporto di Parte_1 credito sia ora in capo alla signora Evidente quindi come il signor Parte_2 Per_1
abbia voluto dare una diversa destinazione al credito, vantato nei confronti del
[...] signor ed abbia convenuto che in caso di Suo decesso il signor Parte_1 Parte_1 avrebbe dovuto adempiere l'obbligazione in favore della signora che è Parte_2 diventata l'unico soggetto legittimato attivo, nonché creditore nei confronti del signor Pt_1 er tutta la scrittura privata del 01.10.2015”.
[...]
Questo il testo della dichiarazione (predisposta, all'evidenza, da ma corredata Parte_1 dalle firme di tutte le parti, compresa): Parte_2
pagina 2 di 4 Ora, letteralmente viene legittimata a ricevere la rata mensile. Parte_2
In primo luogo, letteralmente sembra venire in rilievo una mera legittimazione a ricevere, alla stregua di un'indicazione al pagamento (art. 1188 c.c.): ma per il vero nessuna delle parti mette in dubbio che il de cuius abbia inteso beneficiare con una vera e propria Parte_2 attribuzione;
ciò pare del resto conforme a una lettura dell'accordo nella prospettiva di chi lo ha redatto (forse a digiuno di nozioni giuridiche strettamente tecniche): le rate, si dice, sono da versare a punto, ma da un punto di vista prosaico (adottando quindi l'ottica Parte_2 del non giurista) ciò si spiega perché spettano a lei (una sorta di sineddoche, o di metonimia: il pagamento per il credito). Occorre però chiarire se (la quale, a questo punto, nella logica dell'opponente, Parte_2 dovrebbe essere la titolare del credito, peraltro solo postulandone la natura di legato) è succeduta nelle rate maturate dopo la morte de cuius ovvero anche in quelle precedenti ma rimaste insolute. Anzitutto si osserva che il riferimento è alle “rate mensili” e non alle rate tout court: distinzione che, se pure può in tesi non apparire dirimente, depone più nel senso che il riferimento sia alle rate che di volta in volta verranno a maturare. Del resto l'accordo riguarda un obbligo, una condotta futura: “somma che m'impegno a restituire con rate mensili”: le rate mensili sono quelle che matureranno, in quanto solo rispetto alle stesse è possibile programmare un obbligo. Dal punto di vista letterale poi, la frase “in caso di decesso […] la rata mensile la dovrò versare a mia sorella” si caratterizza invece per l'impiego del termine “rata”, al singolare. Se si fosse inteso fare riferimento anche alle rate scadute, sarebbe stato corretto parlare di “rate”; se le parti avessero inteso fare riferimento anche alle rate scadute avrebbero usato il termine
“rate” (non potendo sapere a priori, ossia al momento della stipula, se l'inadempimento avrebbe potuto riguardare una sola rata o più). Al di là degli aspetti stilistici, il punto è che la tesi di parte opponente, presa alla lettera, comporterebbe che se il mutuatario non avesse restituito alcunché fin dalla prima rata,
pagina 3 di 4 l'intero obbligo di restituzione dovrebbe essere adempiuto in favore di mentre Parte_2 nulla spetterebbe all'erede. Come ciò si concili con un'interpretazione “equilbrata” (se non vuol dirsi equa) dell'atto resta un mistero, tenuto conto che al de cuius stava certamente caro anche l'odierno convenuto opposto, non a caso nominato erede universale. Se quindi la tesi di parte opponente non pare possa dirsi pacifica, si ritiene opportuno ipotizzare che, al più, le parti non si siano raffigurate l'ipotesi dell'inadempimento di singole rate. Probabile, in altri termini, che il punto non sia stato specificamente analizzato, postulando le parti che il debito sarebbe stato regolarmente onorato. Si tratta del resto di una lettura anche conforme a quello che verosimilmente era l'intenzione delle parti, per come oggettivata;
posto che il testo è stato redatto, come evidenziato, dal mutuatario, sarebbe stato imprudente (nel senso di controproducente) da parte dello stesso prevedere fin dalla stipula l'ipotesi di un inadempimento: circostanza che avrebbe verosimilmente costituito quantomeno una remora alla concessione del prestito. Consegue che sia in base a una lettura oggettiva che soggettiva il contratto presenta una lacuna: nulla dice sulla sorte delle rate inadempiute. Valgono allora le regole generali: il credito alle rate inadempiute maturate fino al momento della morte del de cuius cade in successione perché era ormai definitivamente entrato nel patrimonio del de cuius. Regola generale è che tutte le rate fanno parte del patrimonio del de cuius e vanno soggette alla successione a titolo universale. Il de cuius ha disposto in favore di un terzo (di fatto con un legato, data la natura del tutto specifica dell'attribuzione) rispetto all'erede; si danno due possibilità: quella sostenuta dall'attrice opponente, implicante una deroga alla successione dell'erede di portata più ampia, e quella sostenuta dalla parte convenuta, implicante deroga di portata meno ampia. Sul presupposto della norma dispositiva (nel caso di specie: di quanto non disposto a titolo di legato, tutto va all'erede), il rischio della mancata prova della deroga di quest'ultima ricade su chi ne vuole trarre vantaggio (ossia, nel caso di specie, l'attore opponente). Consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto, da dichiarare esecutivo. Spese pari a € 3.500,00, avuto riguardo al valore della causa e alla modestia della fase istruttoria, oltre spese generali 15%, cp.a. e i.v.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta RESPINGE L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 13948/2024 emesso da questo tribunale CONDANNA l pagamento in favore di di € 3.500,00 oltre spese generali 15% Parte_1 Controparte_1
c.p.a e i.v.a. Milano, 10 aprile 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies c. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43447/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. TOSO DANIELA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MONTE ROSA N. 67 MILANO presso il difensore avv. TOSO DANIELA ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIESSI STEFANIA, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in GALLERIA EUROPA N. 4 20081 ABBIATEGRASSO presso il difensore avv. CHIESSI STEFANIA CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1 in limine litis ci si oppone all'eventuale richiesta di controparte alla concessione della provvisoria esecuzione del presente decreto ingiuntivo opposto R.G. 26715/2024 – n. 13948/2024, per tutte le ragioni, di cui alla narrativa che precede;
in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o titolarità del diritto/credito in capo al signor, per tutte le ragioni di cui alla narrativa che precede;
nel Controparte_1 merito accertare e dichiarare il decreto ingiuntivo opposto, R.G. 26715/2024 – n. 13948/2024, nullo, invalido, inefficace e comunque privo di ogni e qualsiasi effetto giuridico, per le ragioni tutte le ragioni dedotte in narrativa e, conseguentemente, revocare il predetto provvedimento monitorio;
accertare e dichiarare che comunque nulla è dovuto dal signor, in favore del signor, con riserva di Parte_1 Controparte_1 dedurre istanze istruttorie e di ulteriormente produrre, ex art. 171ter c.p.c.; in ogni caso compensi professionali e spese, interamente rifusi. Per Controparte_1 che il Tribunale adito Voglia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa concessione della provvisoria esecuzione, totale o parziale, del decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 13984/2024 per l'importo di € 11.450,00, oltre a interessi dalla data di messa in mora al saldo e alle spese della procedura monitoria, dichiarare l'opposizione infondata, e per l'effetto respingere le domande del signor Parte_1 per i motivi tutti esposti in narrativa confermandone la condanna al pagamento della somma di € 11.450,00, o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data di messa in mora e alle spese di procedura liquidate in € 850,00 per compensi ed € 145,50 per spese esenti, oltre spese generali, IVA e CPA e successive occorrende. Con rifusione delle spese di lite (anche) del presente giudizio di opposizione, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 13948/2024 emesso da questo tribunale. allega di essere erede di;
che questi ha concesso un Controparte_1 Persona_1 finanziamento a quest'ultimo, a propria volta, ha cessato di adempiere alle rate Parte_1 convenute per la restituzione del prestito;
alla morte del de cuius le rate maturate erano pari a € 11.450,00: somma per la quale è stato concesso l'ingiunto decreto. si è opposto, contestando la qualità di erede di parte convenuta opposta e Parte_1 allegando che dalla data della morte, titolare del credito è divenuta con la Parte_2 conseguenza che ifetta di legittimazione attiva. Parte_1
Ora, la documentazione prodotta da non comprova ex se la qualità di erede Controparte_1
(manca infatti un atto di accettazione formale o implicito), ma detta qualità risulta comunque provata nel momento in cui lo stesso esercita un diritto di credito del de cuius e si qualifica come erede (art. 476 e 475 c.c.).
Nel merito, la tesi di parte attrice opponente è nel senso che dalla data della morte del de cuius, in base alla scrittura privata sotto riportata, ogni credito sarebbe passato in titolarità di parte convenuta replica che tale successione avrebbe avuto per oggetto solo i Parte_2 crediti relativi alle rate non ancora maturate;
controreplica parte opponente “che, come risulta dal tenore letterale ed interpretazione della scrittura privata del 01.10.2015, il signor
abbia “sostituito” la signora quale soggetto creditore del signor Per_1 Parte_2
relativamente alla scrittura privata del 01.10.2015 e quindi l'intero rapporto di Parte_1 credito sia ora in capo alla signora Evidente quindi come il signor Parte_2 Per_1
abbia voluto dare una diversa destinazione al credito, vantato nei confronti del
[...] signor ed abbia convenuto che in caso di Suo decesso il signor Parte_1 Parte_1 avrebbe dovuto adempiere l'obbligazione in favore della signora che è Parte_2 diventata l'unico soggetto legittimato attivo, nonché creditore nei confronti del signor Pt_1 er tutta la scrittura privata del 01.10.2015”.
[...]
Questo il testo della dichiarazione (predisposta, all'evidenza, da ma corredata Parte_1 dalle firme di tutte le parti, compresa): Parte_2
pagina 2 di 4 Ora, letteralmente viene legittimata a ricevere la rata mensile. Parte_2
In primo luogo, letteralmente sembra venire in rilievo una mera legittimazione a ricevere, alla stregua di un'indicazione al pagamento (art. 1188 c.c.): ma per il vero nessuna delle parti mette in dubbio che il de cuius abbia inteso beneficiare con una vera e propria Parte_2 attribuzione;
ciò pare del resto conforme a una lettura dell'accordo nella prospettiva di chi lo ha redatto (forse a digiuno di nozioni giuridiche strettamente tecniche): le rate, si dice, sono da versare a punto, ma da un punto di vista prosaico (adottando quindi l'ottica Parte_2 del non giurista) ciò si spiega perché spettano a lei (una sorta di sineddoche, o di metonimia: il pagamento per il credito). Occorre però chiarire se (la quale, a questo punto, nella logica dell'opponente, Parte_2 dovrebbe essere la titolare del credito, peraltro solo postulandone la natura di legato) è succeduta nelle rate maturate dopo la morte de cuius ovvero anche in quelle precedenti ma rimaste insolute. Anzitutto si osserva che il riferimento è alle “rate mensili” e non alle rate tout court: distinzione che, se pure può in tesi non apparire dirimente, depone più nel senso che il riferimento sia alle rate che di volta in volta verranno a maturare. Del resto l'accordo riguarda un obbligo, una condotta futura: “somma che m'impegno a restituire con rate mensili”: le rate mensili sono quelle che matureranno, in quanto solo rispetto alle stesse è possibile programmare un obbligo. Dal punto di vista letterale poi, la frase “in caso di decesso […] la rata mensile la dovrò versare a mia sorella” si caratterizza invece per l'impiego del termine “rata”, al singolare. Se si fosse inteso fare riferimento anche alle rate scadute, sarebbe stato corretto parlare di “rate”; se le parti avessero inteso fare riferimento anche alle rate scadute avrebbero usato il termine
“rate” (non potendo sapere a priori, ossia al momento della stipula, se l'inadempimento avrebbe potuto riguardare una sola rata o più). Al di là degli aspetti stilistici, il punto è che la tesi di parte opponente, presa alla lettera, comporterebbe che se il mutuatario non avesse restituito alcunché fin dalla prima rata,
pagina 3 di 4 l'intero obbligo di restituzione dovrebbe essere adempiuto in favore di mentre Parte_2 nulla spetterebbe all'erede. Come ciò si concili con un'interpretazione “equilbrata” (se non vuol dirsi equa) dell'atto resta un mistero, tenuto conto che al de cuius stava certamente caro anche l'odierno convenuto opposto, non a caso nominato erede universale. Se quindi la tesi di parte opponente non pare possa dirsi pacifica, si ritiene opportuno ipotizzare che, al più, le parti non si siano raffigurate l'ipotesi dell'inadempimento di singole rate. Probabile, in altri termini, che il punto non sia stato specificamente analizzato, postulando le parti che il debito sarebbe stato regolarmente onorato. Si tratta del resto di una lettura anche conforme a quello che verosimilmente era l'intenzione delle parti, per come oggettivata;
posto che il testo è stato redatto, come evidenziato, dal mutuatario, sarebbe stato imprudente (nel senso di controproducente) da parte dello stesso prevedere fin dalla stipula l'ipotesi di un inadempimento: circostanza che avrebbe verosimilmente costituito quantomeno una remora alla concessione del prestito. Consegue che sia in base a una lettura oggettiva che soggettiva il contratto presenta una lacuna: nulla dice sulla sorte delle rate inadempiute. Valgono allora le regole generali: il credito alle rate inadempiute maturate fino al momento della morte del de cuius cade in successione perché era ormai definitivamente entrato nel patrimonio del de cuius. Regola generale è che tutte le rate fanno parte del patrimonio del de cuius e vanno soggette alla successione a titolo universale. Il de cuius ha disposto in favore di un terzo (di fatto con un legato, data la natura del tutto specifica dell'attribuzione) rispetto all'erede; si danno due possibilità: quella sostenuta dall'attrice opponente, implicante una deroga alla successione dell'erede di portata più ampia, e quella sostenuta dalla parte convenuta, implicante deroga di portata meno ampia. Sul presupposto della norma dispositiva (nel caso di specie: di quanto non disposto a titolo di legato, tutto va all'erede), il rischio della mancata prova della deroga di quest'ultima ricade su chi ne vuole trarre vantaggio (ossia, nel caso di specie, l'attore opponente). Consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto, da dichiarare esecutivo. Spese pari a € 3.500,00, avuto riguardo al valore della causa e alla modestia della fase istruttoria, oltre spese generali 15%, cp.a. e i.v.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta RESPINGE L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 13948/2024 emesso da questo tribunale CONDANNA l pagamento in favore di di € 3.500,00 oltre spese generali 15% Parte_1 Controparte_1
c.p.a e i.v.a. Milano, 10 aprile 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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