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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/11/2025, n. 4321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4321 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 10318/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10318/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 01/02/1975 Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv. MOSCATIELLO BRUNO e FRANCESCO
MOSCATIELLO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: ratei di assegno di invalidità civile
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05/08/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento dell'invalidità civile;
di essere stato riconosciuto invalido nella misura del 60% nonché nella condizione di disabilità di cui all'art. 3 co. 1 l. 104/1992; di aver presentato ricorso per A.T.P. per conseguire il riconoscimento del requisito utile per l'indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità civile o
1 l'assegno di invalidità civile e la condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3 l. 104/1992; che il giudice assegnatario della causa dichiarava inammissibile l'istanza di accertamento tecnico preventivo in ragione dell'assenza ingiustificata a visita.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo di accertare il suo diritto all'assegno di invalidità civile con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa od in subordine, da diversa data successiva con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei, CP_1 oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127ter c.p.c., il Giudicante, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal riconoscimento dell'assegno di invalidità civile dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa o da diversa data indicata dal
C.T.U.
Parte ricorrente ha esperito, quindi, un'azione di condanna secondo le norme di cui agli artt. 442 e segg. c.p.c., a seguito dell'esaurimento della condizione di procedibilità rappresentata dalla pronuncia di inammissibilità della richiesta avente ad oggetto la stessa prestazione in sede di procedimento per A.T.P. ex art. 445bis c.p.c. (cfr. ordinanza del 23.7.2024 resa nel procedimento per A.T.P. recante R.G. 15364/2023 allegata al ricorso). Tali considerazioni, infatti, sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 8932/2015; cfr. anche Cass.
27064/2018) secondo cui “in materia di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis cod. proc. civ, non è ricorribile per cassazione ex art.
111 Cost. l'ordinanza di inammissibilità del ricorso per difetto dei relativi
2 presupposti, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per
l'interessato di promuovere il giudizio di merito - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, secondo comma, cod. proc. civ., essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione”.
ECCEZIONI DI PARTE RESISTENTE
Anche se parte resistente ha formulato l'eccezione preliminare di decadenza,
è possibile definire la presente controversia utilizzando il criterio della c.d. ragione più liquida. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass.
17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n.
9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez. un.
9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
REQUISITI SOCIO-REDDITUALI – CARENZE ASSERTIVE – ART. 421
C.P.C.
Come espressamente eccepito da parte resistente, il presente giudizio non ha ad oggetto solo ed esclusivamente la sussistenza del requisito sanitario utile per l'assegno di invalidità civile ma tutti i presupposti, compresi quelli socio-reddituali della prestazione richiesta.
Parte ricorrente, infatti, in ricorso non ha né allegato né provato né i redditi posseduti a partire dall'anno di presentazione della domanda amministrativa né di essere inoccupata per il periodo considerato.
3 Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità
(Cass. 30250/2022) secondo cui “In materia di pensione d'inabilità o di assegno d'invalidità, rispettivamente previsti, a favore degli invalidi civili
(totali o parziali) dagli artt. 12 e 13 della l. n. 118 del 1971, il cosiddetto requisito economico ed il requisito dell'incollocazione integrano
(diversamente da quello reddituale per le prestazioni pensionistiche dell' un elemento costitutivo della pretesa, la mancanza del quale è CP_1 deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio. Tale deducibilità o rilevabilità d'ufficio è, peraltro, da rapportare alle preclusioni determinatesi nel processo e, in particolare, a quella derivante dal giudicato interno formatosi - ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all'esito della verifica del solo requisito sanitario - per effetto della mancata impugnazione della decisione implicita (siccome relativa ad un indispensabile premessa o presupposto logico-giuridico della pronuncia) in ordine all'esistenza del requisito economico;
per converso, ove il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda (senza alcuna pronuncia sul requisito economico) e l'interessato abbia appellato in ordine all'esclusione della sussistenza del requisito sanitario, la carenza del requisito economico è deducibile o rilevabile per la prima volta anche in appello ed è censurabile con ricorso per cassazione, la decisione - espressa o implicita - in ordine alla sussistenza dello stesso requisito economico o dell'incollocazione, deducendo, con riguardo al caso di decisione implicita, il vizio di omesso esame di un punto decisivo”.
Tali carenze assertive e probatorie non possono essere sanate neppure esercitando il potere di cui all'art. 421 c.p.c. in quanto non costituirebbe un'ipotesi di integrazione documentale di un quadro probatorio già delineato ma rimedierebbe alla relativa carenza probatoria. Per le stesse ragioni, non risulta meritevole di accoglimento la richiesta di rinvio formulata da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta per il deposito delle dichiarazioni reddituale in quanto si tratta di una richiesta istruttoria inammissibile in quanto tardiva.
4 Si intende, infatti, aderire alla costante giurisprudenza di legittimità (Cass.
23605/2020) secondo cui “Nel rito del lavoro, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l'art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale – quale caratteristica precipua del rito speciale – consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte;
ne consegue che tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto tardivamente costituito, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti”.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Resta, quindi, assorbita la richiesta di acquisizione documentale.
SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle CP_1 spese di lite, che si liquidano in € 886,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Si comunichi.
Aversa, 05/11/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10318/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 01/02/1975 Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv. MOSCATIELLO BRUNO e FRANCESCO
MOSCATIELLO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: ratei di assegno di invalidità civile
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05/08/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento dell'invalidità civile;
di essere stato riconosciuto invalido nella misura del 60% nonché nella condizione di disabilità di cui all'art. 3 co. 1 l. 104/1992; di aver presentato ricorso per A.T.P. per conseguire il riconoscimento del requisito utile per l'indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità civile o
1 l'assegno di invalidità civile e la condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3 l. 104/1992; che il giudice assegnatario della causa dichiarava inammissibile l'istanza di accertamento tecnico preventivo in ragione dell'assenza ingiustificata a visita.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo di accertare il suo diritto all'assegno di invalidità civile con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa od in subordine, da diversa data successiva con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei, CP_1 oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127ter c.p.c., il Giudicante, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal riconoscimento dell'assegno di invalidità civile dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa o da diversa data indicata dal
C.T.U.
Parte ricorrente ha esperito, quindi, un'azione di condanna secondo le norme di cui agli artt. 442 e segg. c.p.c., a seguito dell'esaurimento della condizione di procedibilità rappresentata dalla pronuncia di inammissibilità della richiesta avente ad oggetto la stessa prestazione in sede di procedimento per A.T.P. ex art. 445bis c.p.c. (cfr. ordinanza del 23.7.2024 resa nel procedimento per A.T.P. recante R.G. 15364/2023 allegata al ricorso). Tali considerazioni, infatti, sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 8932/2015; cfr. anche Cass.
27064/2018) secondo cui “in materia di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis cod. proc. civ, non è ricorribile per cassazione ex art.
111 Cost. l'ordinanza di inammissibilità del ricorso per difetto dei relativi
2 presupposti, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per
l'interessato di promuovere il giudizio di merito - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, secondo comma, cod. proc. civ., essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione”.
ECCEZIONI DI PARTE RESISTENTE
Anche se parte resistente ha formulato l'eccezione preliminare di decadenza,
è possibile definire la presente controversia utilizzando il criterio della c.d. ragione più liquida. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass.
17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n.
9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez. un.
9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
REQUISITI SOCIO-REDDITUALI – CARENZE ASSERTIVE – ART. 421
C.P.C.
Come espressamente eccepito da parte resistente, il presente giudizio non ha ad oggetto solo ed esclusivamente la sussistenza del requisito sanitario utile per l'assegno di invalidità civile ma tutti i presupposti, compresi quelli socio-reddituali della prestazione richiesta.
Parte ricorrente, infatti, in ricorso non ha né allegato né provato né i redditi posseduti a partire dall'anno di presentazione della domanda amministrativa né di essere inoccupata per il periodo considerato.
3 Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità
(Cass. 30250/2022) secondo cui “In materia di pensione d'inabilità o di assegno d'invalidità, rispettivamente previsti, a favore degli invalidi civili
(totali o parziali) dagli artt. 12 e 13 della l. n. 118 del 1971, il cosiddetto requisito economico ed il requisito dell'incollocazione integrano
(diversamente da quello reddituale per le prestazioni pensionistiche dell' un elemento costitutivo della pretesa, la mancanza del quale è CP_1 deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio. Tale deducibilità o rilevabilità d'ufficio è, peraltro, da rapportare alle preclusioni determinatesi nel processo e, in particolare, a quella derivante dal giudicato interno formatosi - ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all'esito della verifica del solo requisito sanitario - per effetto della mancata impugnazione della decisione implicita (siccome relativa ad un indispensabile premessa o presupposto logico-giuridico della pronuncia) in ordine all'esistenza del requisito economico;
per converso, ove il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda (senza alcuna pronuncia sul requisito economico) e l'interessato abbia appellato in ordine all'esclusione della sussistenza del requisito sanitario, la carenza del requisito economico è deducibile o rilevabile per la prima volta anche in appello ed è censurabile con ricorso per cassazione, la decisione - espressa o implicita - in ordine alla sussistenza dello stesso requisito economico o dell'incollocazione, deducendo, con riguardo al caso di decisione implicita, il vizio di omesso esame di un punto decisivo”.
Tali carenze assertive e probatorie non possono essere sanate neppure esercitando il potere di cui all'art. 421 c.p.c. in quanto non costituirebbe un'ipotesi di integrazione documentale di un quadro probatorio già delineato ma rimedierebbe alla relativa carenza probatoria. Per le stesse ragioni, non risulta meritevole di accoglimento la richiesta di rinvio formulata da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta per il deposito delle dichiarazioni reddituale in quanto si tratta di una richiesta istruttoria inammissibile in quanto tardiva.
4 Si intende, infatti, aderire alla costante giurisprudenza di legittimità (Cass.
23605/2020) secondo cui “Nel rito del lavoro, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l'art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale – quale caratteristica precipua del rito speciale – consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte;
ne consegue che tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto tardivamente costituito, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti”.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Resta, quindi, assorbita la richiesta di acquisizione documentale.
SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle CP_1 spese di lite, che si liquidano in € 886,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Si comunichi.
Aversa, 05/11/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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