Articolo 11 della Legge 23 dicembre 1975, n. 698
Articolo 10Articolo 12
Versione
15 gennaio 1976
Art. 11.
Le regioni, le province ed i comuni si sostituiscono all'ONMI, ai suoi organi centrali e periferici, in tutti i rapporti giuridici nascenti da convenzioni relative ai servizi di assistenza espletati dall'ente.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1976
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