Art. 11.
Le regioni, le province ed i comuni si sostituiscono all'ONMI, ai suoi organi centrali e periferici, in tutti i rapporti giuridici nascenti da convenzioni relative ai servizi di assistenza espletati dall'ente.
Le regioni, le province ed i comuni si sostituiscono all'ONMI, ai suoi organi centrali e periferici, in tutti i rapporti giuridici nascenti da convenzioni relative ai servizi di assistenza espletati dall'ente.