Art. 4-bis. (( (Servizio di sostegno psicologico agli studenti). )) ((1. Per l'attuazione delle finalita' della presente legge, le regioni possono adottare iniziative affinche' sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalita' degli studenti medesimi nonche' di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie))
Versione
14 giugno 2024
14 giugno 2024
Commentari • 2
- 1. Parere sullo schema di decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito concernente la disciplina sul funzionamento del servizio digitale «Ascoltami» e sul…Garante Privacy · 26 marzo 2026
[…] a) l'istituzione e i criteri di ripartizione delle risorse del «Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore degli studenti» (di seguito, anche «Fondo») per l'attivazione, in via sperimentale, di presìdi di esperti psicologi a supporto delle Istituzioni Scolastiche, finalizzati a fornire il servizio di sostegno psicologico di cui all'articolo 4-bis della Legge 29 maggio 2017, n. 71, in coerenza con le finalità del Protocollo d'intesa del 19 marzo 2024 tra il MIM e il CNOP (di seguito, anche «Sostegno Psicologico»);
Leggi di più… - 2. Intervista al Prof. Antonio Gorgoni. Le Linee Guida della Commissione europea ai sensi dell'art. 28 DSA: privacy e autonomia del minoreRedazione Dimt · https://www.dimt.it/ · 9 gennaio 2026