Articolo 4 bis della Legge 29 maggio 2017, n. 71
Articolo 4Articolo 5
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14 giugno 2024
Art. 4-bis. (( (Servizio di sostegno psicologico agli studenti). )) ((1. Per l'attuazione delle finalita' della presente legge, le regioni possono adottare iniziative affinche' sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalita' degli studenti medesimi nonche' di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie))
Entrata in vigore il 14 giugno 2024
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