TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 11831/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.10.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Vincenzo Caputo e Luigi Anania presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Vincenzo Caputo e Luigi Anania presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in OG AN (MI) il 10.9.2016
(anno 2016 atto n. 9 parte I)
In regime di separazione dei beni.
pagina 1 di 4 con i seguenti figli: nata a [...] il [...] (codice fiscale Per_1
) e nato a [...] il [...] (codice fiscale C.F._3 Parte_3
), entrambi cittadini italiani C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24 ottobre 2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e facoltà per il padre, salvo diverso accordo con la madre, di vederli e tenerli con sé secondo le seguenti modalità:
a) a fine settimana alternati dalle ore 19:00 del venerdì alle ore 22:00 della domenica, prelevandoli e riaccompagnandoli presso la casa materna;
b) per sette giorni continuativi durante le vacanze natalizie nei periodi, ad anni alterni con la madre, dalle ore 18:00 del 23 dicembre alle ore 18:00 del 30 dicembre ovvero dalle ore 18:00 del 30 dicembre sino alle ore 20:00 del 6 gennaio, prelevandoli e riaccompagnandoli pressa la casa della madre o presso altro luogo da questa indicato;
c) nelle vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre, prelevandoli e riaccompagnandoli presso la casa della madre od altro luogo da questa indicato;
d) per quindici giorni continuativi durante le vacanze estive nel mese di agosto da concordarsi con la madre entro il 30 giugno di ogni anno, ovvero, in mancanza di accordo entro il suddetto termine, nei periodi, ad anni alterni con la madre, dalle ore
9:00 del 01 agosto alle ore 12:00 del 14 agosto e dalle ore 12:00 del 14 agosto alle ore 22:00 del 28 agosto. Si concorda sin da ora tra le parti che in mancanza di accordo il padre terrà con sé i figli dal 16 al 31 agosto, prelevandoli nel luogo in cui si trovano e riportandoli nel luogo che verrà concordato con la madre;
e) durante i giorni del compleanno e dell'onomastico del padre ed il 19 marzo di ciascun anno, circostanze nelle quali il padre si impegna a prelevarlo dalla casa materna ed a riaccompagnarlo, nel rispetto dei loro impegni scolastici.
2) La casa familiare sita a Lainate, via Lucania n. 8, di proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1
resterà alla medesima che la abiterà con i minori. Il coniuge, si
[...] Parte_2 allontanerà dalla casa familiare entro e non oltre il 31 dicembre 2024;
3) Il padre, verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli la somma di € 560,00 (€ 280,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2024,
e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, prima rivalutazione al 01 novembre 2025.
4) Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli Parte_2 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pagina 2 di 4 pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in OG AN (MI) in data 10 settembre 2016
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OG AN perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 12.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.10.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Vincenzo Caputo e Luigi Anania presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Vincenzo Caputo e Luigi Anania presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in OG AN (MI) il 10.9.2016
(anno 2016 atto n. 9 parte I)
In regime di separazione dei beni.
pagina 1 di 4 con i seguenti figli: nata a [...] il [...] (codice fiscale Per_1
) e nato a [...] il [...] (codice fiscale C.F._3 Parte_3
), entrambi cittadini italiani C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24 ottobre 2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e facoltà per il padre, salvo diverso accordo con la madre, di vederli e tenerli con sé secondo le seguenti modalità:
a) a fine settimana alternati dalle ore 19:00 del venerdì alle ore 22:00 della domenica, prelevandoli e riaccompagnandoli presso la casa materna;
b) per sette giorni continuativi durante le vacanze natalizie nei periodi, ad anni alterni con la madre, dalle ore 18:00 del 23 dicembre alle ore 18:00 del 30 dicembre ovvero dalle ore 18:00 del 30 dicembre sino alle ore 20:00 del 6 gennaio, prelevandoli e riaccompagnandoli pressa la casa della madre o presso altro luogo da questa indicato;
c) nelle vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre, prelevandoli e riaccompagnandoli presso la casa della madre od altro luogo da questa indicato;
d) per quindici giorni continuativi durante le vacanze estive nel mese di agosto da concordarsi con la madre entro il 30 giugno di ogni anno, ovvero, in mancanza di accordo entro il suddetto termine, nei periodi, ad anni alterni con la madre, dalle ore
9:00 del 01 agosto alle ore 12:00 del 14 agosto e dalle ore 12:00 del 14 agosto alle ore 22:00 del 28 agosto. Si concorda sin da ora tra le parti che in mancanza di accordo il padre terrà con sé i figli dal 16 al 31 agosto, prelevandoli nel luogo in cui si trovano e riportandoli nel luogo che verrà concordato con la madre;
e) durante i giorni del compleanno e dell'onomastico del padre ed il 19 marzo di ciascun anno, circostanze nelle quali il padre si impegna a prelevarlo dalla casa materna ed a riaccompagnarlo, nel rispetto dei loro impegni scolastici.
2) La casa familiare sita a Lainate, via Lucania n. 8, di proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1
resterà alla medesima che la abiterà con i minori. Il coniuge, si
[...] Parte_2 allontanerà dalla casa familiare entro e non oltre il 31 dicembre 2024;
3) Il padre, verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli la somma di € 560,00 (€ 280,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2024,
e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, prima rivalutazione al 01 novembre 2025.
4) Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli Parte_2 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pagina 2 di 4 pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in OG AN (MI) in data 10 settembre 2016
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OG AN perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 12.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 4