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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 25/06/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2664/2021 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2664/2021 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTA
nonché
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 25 giugno 2025 alle ore 13,39 innanzi alla dott.ssa Lorella Scelli, sono comparsi:
Per il sig. è presente l'Avv. Mariaines Del Borrello, in sostituzione dell'Avv. Parte_1
D'Incecco, la quale nel riportarsi integralmente a tutti gli atti e verbali di causa ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiede che la causa venga trattenuta a decisone.
Per è presente l'Avv. Giovanni Arienzo in sostituzione dell'Avv. Carlo Gagliardi il Controparte_1 quale si riporta integralmente al contenuto degli atti depositati nell'interesse della Compagnia e alle conclusioni ivi rassegnate;
chiede che la causa sia trattenuta a decisione.
I predetti difensori si riportano alle rispettive note conclusive chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in esse indicate.
L'avv. Del Borrello esibisce l'atto di citazione regolarmente notificato al sig. con CP_2 prova dell'avvenuta notifica e riserva di depositare copia dell'atto notificato.
pagina 1 di 6 Il Giudice
Dichiara la contumacia del sig. attesa la regolarità della notifica. Fa presente che si CP_2 ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
tornato in udienza alle ore 17.30 all'esito della camera di consiglio il Giudice dott. pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2664/2021 r.g., vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
D'INCECCO PASQUALE elettivamente domiciliato in via Vespucci, 19, Pescara presso il difensore
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAGLIARDI CARLO Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in via Tortona 25, Milano presso il difensore
CONVENUTA
nonché
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza non definitiva il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, sulla domanda proposta da , nei confronti della e di Parte_1 Controparte_1 CP_2
pagina 2 di 6 statuiva quanto segue: “dichiara la responsabilità del conducente l'auto Fiat Panda Tg. CP_2
DG129XE, assicurata presso nella causazione del sinistro per Controparte_1 CP_2 cui è causa e, per l'effetto, condanna la al risarcimento dei danni biologici patiti Controparte_1 nell'occorso dall'attore da determinarsi all'esito di CTU medico- Parte_1 legale, per il cui espletamento si rimette la causa in istruttoria.
Dichiara il concorso colposo dell'attore della produzione dei danni in misura del 70%. Spese processuali al definitivo.”
Nella fase istruttoria che seguiva, veniva disposta ed espletata ctu medico-legale ed all'esito la causa veniva rimessa per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione.
La causa dunque, giungeva di nuovo a decisione, a seguito di discussione orale, previo deposito di note conclusive autorizzate da parte dei rispettivi procuratori, dovendosi decidere sulla quantificazione dei danni da risarcire all'attrice.
Preliminarmente occorre precisare che nell'epigrafe della sentenza non definitiva del 17.01.2024 non veniva indicata il sig. ma verificato in data odierna che è stato CP_2 CP_2 regolarmente citato, le omissioni dinanzi indicate non comportano alcuna nullità ( cfr. Corte di
Cassazione 02.12.2019 n. 31374).
Accertata dunque la responsabilità dell'attore nella misura del 70% secondo quanto statuito, occorre ora passare alla individuazione delle singole voci di danno autonomamente risarcibili nel caso di specie, tenuto conto della formulazione della domanda e delle conclusioni rassegnate.
Per la quantificazione dei danni non patrimoniali, si ha riguardo alla ctu in atti, a firma della dott.ssa
, esente da vizi logici ed in questa sede pienamente condivisibile, la quale, in forza Persona_1 dei quesiti posti ha concluso secondo quanto segue: “ in conseguenza e per causa del sinistro stradale di cui è rimasto Parte_1 vittima in data 25/01/2020 ha riportato “Trauma cranio-facciale con frattura della branca orizzontale dell'emi mandibola dx, avulsione di multipli elementi dentali dell'arcata superiore e FLC a tutto spessore del labbro inferiore a destra”.
Dette lesioni risultano compatibili con la dinamica dell'evento lesivo ed hanno cagionato un periodo di inabilità temporanea di giorni 5 (cinque) a totale, giorni 20 (venti) a parziale al 75%, giorni 20 (venti)
a parziale al 50% ed ulteriori giorni 20 (venti) a parziale al 25%.
pagina 3 di 6 Le stesse sono andate incontro a guarigione clinica con postumi permanenti invalidanti produttivi di un danno alla persona valutabile, in sede di responsabilità civile, nella misura complessiva del 12%
(dodici per cento), in termini di riduzione dell'integrità psico-fisica (danno biologico).
Le spese mediche sostenute in proprio dall'infortunato e documentate in atti nella misura complessiva di euro 737,91 risultano attinenti e congrue. Sono prevedibili spese future di natura odontoiatrica per complessivi euro 18.750,00 e il saldo della nota spese per la relazione medico legale versata in atti di euro 1.220,00.”
Con riguardo alla valutazione del danno temporaneo, considerato il tipo di lesione accertata ed il trattamento richiesto, lo stesso ha determinato in un periodo di inabilità temporanea di giorni 5 (cinque)
a totale, giorni 20 (venti) a parziale al 75%, giorni 20 (venti) a parziale al 50% ed ulteriori giorni 20
(venti) a parziale al 25%.
I primi risultano necessari in relazione al trattamento consistito in un iniziale ricovero ospedaliero durante il quale il periziando veniva sottoposto a sutura della ferita lacero-contusa a livello del labbro inferiore e ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura mandibolare destra.
Passando alla valutazione medico legale del danno globalmente considerato, valutati i postumi invalidanti, causalmente riconducibili all'evento traumatico oggetto di causa, caratterizzati da esiti algo-disfunzionali e disestetici di trauma facciale con ferita lacero-contusa del labbro inferiore, frattura mandibolare destra trattata chirurgicamente e perdite dentarie multiple in arcata superiore con conseguenti menomazioni di natura permanente e produttive di un danno alla persona valutabile nella misura complessiva del 12% (dodici per cento) in termini di riduzione dell'integrità psico-fisica (danno biologico).
Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale alla salute (costituente una categoria ampia ed onnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici: Cass. Sez. unite sentenza n, 26972 dell'11.11.2008; Cassazione civile sez.
III, del 13.02.2019 n. 4151), si ricorre all'applicazione delle tabelle di Milano vigenti.
Come noto, il risarcimento del danno non patrimoniale ha natura unitaria ed onnicomprensiva, con la conseguenza che lo stesso postula una liquidazione congiunta del“danno non patrimoniale conseguente
a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari” e “ del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva, in via di pagina 4 di 6 presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione” ( Relazione dell'Osservatorio della Giustizia civile allegata alle tabelle del 2021).
Tali tabelle consentono di liquidare tanto il danno c.d. all'integrità psicofisica, quanto il pregiudizio in termini di “dolore” e “ sofferenza soggettiva” ( c.d. danno morale), individuando un valore del punto relativo alla sola componente di danno c.d. biologico e stabilendo un aumento per la componente del danno non patrimoniale c.d. morale di una percentuale ponderata tanto più elevata quanto più grave è
l'invalidità.
Per il risarcimento del danno non patrimoniale (danno biologico e sofferenza morale) da invalidità temporanea totale le tabelle richiamate prevedono una forbice di valori monetari da un minimo di euro
115 ad un massimo di 173,00 al giorno.
Ciò posto considerata l'età dell'attore nato il [...], la tipologia della lesione e gli esiti dal medesimo riportati, risulta equo liquidare, per ogni giorno di ITT, la somma di euro 140,00 già all'attualità.
Considerato che il CTU ha quantificato un periodo di inabilità temporanea di giorni 5 (cinque) a totale, giorni 20 (venti) a parziale al 75%, giorni 20 (venti) a parziale al 50% ed ulteriori giorni 20 (venti) a parziale al 25% il ristoro del danno non patrimoniale temporaneo ( biologico e morale) ammonta a complessivi euro 4.900,00 già all'attualità.
Per quanto riguarda il danno biologico permanente riportato dall'attore nella misura del 12% è pari alla somma di euro 28.918,00 oltre alle spese mediche sostenute in proprio dall'infortunato e documentate in atti nella misura complessiva di euro 737,91 e alle spese future di natura odontoiatrica per complessivi euro 18.750,00.
Pertanto il danno ammonta in euro 53.305,91 al quale devono aggiungersi, a titolo di danno e in misura equitativa gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma devalutata e rivalutata dal
03.07.2024 ( approssimativa epoca in cui il danno non patrimoniale temporaneo, determinando un danno permanente, ha fatto maturare in capo all'attore gran parte del credito risarcitorio) sino alla data odierna (cfr. ex multis Cass. Sez. unite 1712/1995 n. 608 2003) e in considerazione di quanto statuito con la sentenza sull'an viene posta per il 70% a carico dell'attore ( euro 37.314,13) e per il 30% (euro
15.991,77) a carico della convenuta.
Con riferimento al saldo della nota spese per la relazione medico legale versata in atti di euro 1.220,00 le stesse restano a carico dell'attore mentre le spese della ctu restano a carico delle parti solidalmente come già statuito con ordinanza del 29.08.2024. pagina 5 di 6 Considerando che la compagnia in sede stragiudiziale ha già corrisposto la congrua somma di euro
22.000,00 a tacitazione di ogni diritto presente e futuro la domanda attorea alla luce delle risultanze e della sentenza pronunciata sull'an, deve essere rigettata.
Le spese liquidate secondo il DM 55/2014, vanno poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti della in persona del legale rappresentante pro- tempore e di Controparte_1 CP_2 gni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
[...]
a) rigetta la domanda attorea;
b)condanna l'attore a rifondere, in favore della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro- tempore le spese di lite che - tenuto conto del valore della causa compreso nello scaglione tra gli € 5.200,01 e gli € 26.000,00, va liquidato secondo il valore medio in € 5.077,00 oltre al rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge;
c) pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di ctu.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Pescara, 25.06.2025
La giudice
Lorella Scelli
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2664/2021 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTA
nonché
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 25 giugno 2025 alle ore 13,39 innanzi alla dott.ssa Lorella Scelli, sono comparsi:
Per il sig. è presente l'Avv. Mariaines Del Borrello, in sostituzione dell'Avv. Parte_1
D'Incecco, la quale nel riportarsi integralmente a tutti gli atti e verbali di causa ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiede che la causa venga trattenuta a decisone.
Per è presente l'Avv. Giovanni Arienzo in sostituzione dell'Avv. Carlo Gagliardi il Controparte_1 quale si riporta integralmente al contenuto degli atti depositati nell'interesse della Compagnia e alle conclusioni ivi rassegnate;
chiede che la causa sia trattenuta a decisione.
I predetti difensori si riportano alle rispettive note conclusive chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in esse indicate.
L'avv. Del Borrello esibisce l'atto di citazione regolarmente notificato al sig. con CP_2 prova dell'avvenuta notifica e riserva di depositare copia dell'atto notificato.
pagina 1 di 6 Il Giudice
Dichiara la contumacia del sig. attesa la regolarità della notifica. Fa presente che si CP_2 ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
tornato in udienza alle ore 17.30 all'esito della camera di consiglio il Giudice dott. pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2664/2021 r.g., vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
D'INCECCO PASQUALE elettivamente domiciliato in via Vespucci, 19, Pescara presso il difensore
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAGLIARDI CARLO Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in via Tortona 25, Milano presso il difensore
CONVENUTA
nonché
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza non definitiva il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, sulla domanda proposta da , nei confronti della e di Parte_1 Controparte_1 CP_2
pagina 2 di 6 statuiva quanto segue: “dichiara la responsabilità del conducente l'auto Fiat Panda Tg. CP_2
DG129XE, assicurata presso nella causazione del sinistro per Controparte_1 CP_2 cui è causa e, per l'effetto, condanna la al risarcimento dei danni biologici patiti Controparte_1 nell'occorso dall'attore da determinarsi all'esito di CTU medico- Parte_1 legale, per il cui espletamento si rimette la causa in istruttoria.
Dichiara il concorso colposo dell'attore della produzione dei danni in misura del 70%. Spese processuali al definitivo.”
Nella fase istruttoria che seguiva, veniva disposta ed espletata ctu medico-legale ed all'esito la causa veniva rimessa per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione.
La causa dunque, giungeva di nuovo a decisione, a seguito di discussione orale, previo deposito di note conclusive autorizzate da parte dei rispettivi procuratori, dovendosi decidere sulla quantificazione dei danni da risarcire all'attrice.
Preliminarmente occorre precisare che nell'epigrafe della sentenza non definitiva del 17.01.2024 non veniva indicata il sig. ma verificato in data odierna che è stato CP_2 CP_2 regolarmente citato, le omissioni dinanzi indicate non comportano alcuna nullità ( cfr. Corte di
Cassazione 02.12.2019 n. 31374).
Accertata dunque la responsabilità dell'attore nella misura del 70% secondo quanto statuito, occorre ora passare alla individuazione delle singole voci di danno autonomamente risarcibili nel caso di specie, tenuto conto della formulazione della domanda e delle conclusioni rassegnate.
Per la quantificazione dei danni non patrimoniali, si ha riguardo alla ctu in atti, a firma della dott.ssa
, esente da vizi logici ed in questa sede pienamente condivisibile, la quale, in forza Persona_1 dei quesiti posti ha concluso secondo quanto segue: “ in conseguenza e per causa del sinistro stradale di cui è rimasto Parte_1 vittima in data 25/01/2020 ha riportato “Trauma cranio-facciale con frattura della branca orizzontale dell'emi mandibola dx, avulsione di multipli elementi dentali dell'arcata superiore e FLC a tutto spessore del labbro inferiore a destra”.
Dette lesioni risultano compatibili con la dinamica dell'evento lesivo ed hanno cagionato un periodo di inabilità temporanea di giorni 5 (cinque) a totale, giorni 20 (venti) a parziale al 75%, giorni 20 (venti)
a parziale al 50% ed ulteriori giorni 20 (venti) a parziale al 25%.
pagina 3 di 6 Le stesse sono andate incontro a guarigione clinica con postumi permanenti invalidanti produttivi di un danno alla persona valutabile, in sede di responsabilità civile, nella misura complessiva del 12%
(dodici per cento), in termini di riduzione dell'integrità psico-fisica (danno biologico).
Le spese mediche sostenute in proprio dall'infortunato e documentate in atti nella misura complessiva di euro 737,91 risultano attinenti e congrue. Sono prevedibili spese future di natura odontoiatrica per complessivi euro 18.750,00 e il saldo della nota spese per la relazione medico legale versata in atti di euro 1.220,00.”
Con riguardo alla valutazione del danno temporaneo, considerato il tipo di lesione accertata ed il trattamento richiesto, lo stesso ha determinato in un periodo di inabilità temporanea di giorni 5 (cinque)
a totale, giorni 20 (venti) a parziale al 75%, giorni 20 (venti) a parziale al 50% ed ulteriori giorni 20
(venti) a parziale al 25%.
I primi risultano necessari in relazione al trattamento consistito in un iniziale ricovero ospedaliero durante il quale il periziando veniva sottoposto a sutura della ferita lacero-contusa a livello del labbro inferiore e ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura mandibolare destra.
Passando alla valutazione medico legale del danno globalmente considerato, valutati i postumi invalidanti, causalmente riconducibili all'evento traumatico oggetto di causa, caratterizzati da esiti algo-disfunzionali e disestetici di trauma facciale con ferita lacero-contusa del labbro inferiore, frattura mandibolare destra trattata chirurgicamente e perdite dentarie multiple in arcata superiore con conseguenti menomazioni di natura permanente e produttive di un danno alla persona valutabile nella misura complessiva del 12% (dodici per cento) in termini di riduzione dell'integrità psico-fisica (danno biologico).
Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale alla salute (costituente una categoria ampia ed onnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici: Cass. Sez. unite sentenza n, 26972 dell'11.11.2008; Cassazione civile sez.
III, del 13.02.2019 n. 4151), si ricorre all'applicazione delle tabelle di Milano vigenti.
Come noto, il risarcimento del danno non patrimoniale ha natura unitaria ed onnicomprensiva, con la conseguenza che lo stesso postula una liquidazione congiunta del“danno non patrimoniale conseguente
a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari” e “ del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva, in via di pagina 4 di 6 presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione” ( Relazione dell'Osservatorio della Giustizia civile allegata alle tabelle del 2021).
Tali tabelle consentono di liquidare tanto il danno c.d. all'integrità psicofisica, quanto il pregiudizio in termini di “dolore” e “ sofferenza soggettiva” ( c.d. danno morale), individuando un valore del punto relativo alla sola componente di danno c.d. biologico e stabilendo un aumento per la componente del danno non patrimoniale c.d. morale di una percentuale ponderata tanto più elevata quanto più grave è
l'invalidità.
Per il risarcimento del danno non patrimoniale (danno biologico e sofferenza morale) da invalidità temporanea totale le tabelle richiamate prevedono una forbice di valori monetari da un minimo di euro
115 ad un massimo di 173,00 al giorno.
Ciò posto considerata l'età dell'attore nato il [...], la tipologia della lesione e gli esiti dal medesimo riportati, risulta equo liquidare, per ogni giorno di ITT, la somma di euro 140,00 già all'attualità.
Considerato che il CTU ha quantificato un periodo di inabilità temporanea di giorni 5 (cinque) a totale, giorni 20 (venti) a parziale al 75%, giorni 20 (venti) a parziale al 50% ed ulteriori giorni 20 (venti) a parziale al 25% il ristoro del danno non patrimoniale temporaneo ( biologico e morale) ammonta a complessivi euro 4.900,00 già all'attualità.
Per quanto riguarda il danno biologico permanente riportato dall'attore nella misura del 12% è pari alla somma di euro 28.918,00 oltre alle spese mediche sostenute in proprio dall'infortunato e documentate in atti nella misura complessiva di euro 737,91 e alle spese future di natura odontoiatrica per complessivi euro 18.750,00.
Pertanto il danno ammonta in euro 53.305,91 al quale devono aggiungersi, a titolo di danno e in misura equitativa gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma devalutata e rivalutata dal
03.07.2024 ( approssimativa epoca in cui il danno non patrimoniale temporaneo, determinando un danno permanente, ha fatto maturare in capo all'attore gran parte del credito risarcitorio) sino alla data odierna (cfr. ex multis Cass. Sez. unite 1712/1995 n. 608 2003) e in considerazione di quanto statuito con la sentenza sull'an viene posta per il 70% a carico dell'attore ( euro 37.314,13) e per il 30% (euro
15.991,77) a carico della convenuta.
Con riferimento al saldo della nota spese per la relazione medico legale versata in atti di euro 1.220,00 le stesse restano a carico dell'attore mentre le spese della ctu restano a carico delle parti solidalmente come già statuito con ordinanza del 29.08.2024. pagina 5 di 6 Considerando che la compagnia in sede stragiudiziale ha già corrisposto la congrua somma di euro
22.000,00 a tacitazione di ogni diritto presente e futuro la domanda attorea alla luce delle risultanze e della sentenza pronunciata sull'an, deve essere rigettata.
Le spese liquidate secondo il DM 55/2014, vanno poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti della in persona del legale rappresentante pro- tempore e di Controparte_1 CP_2 gni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
[...]
a) rigetta la domanda attorea;
b)condanna l'attore a rifondere, in favore della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro- tempore le spese di lite che - tenuto conto del valore della causa compreso nello scaglione tra gli € 5.200,01 e gli € 26.000,00, va liquidato secondo il valore medio in € 5.077,00 oltre al rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge;
c) pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di ctu.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Pescara, 25.06.2025
La giudice
Lorella Scelli
pagina 6 di 6