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Sentenza 7 luglio 2023
Sentenza 7 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/07/2023, n. 29546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29546 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NA ED AT, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/11/2022 del TRIBUNALE DI MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LA GU, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore Avv. Tommaso ATRU RYOLO, che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione, con conclusioni ribadite anche con la memoria del 21/03/2023. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17/11/2022 il Tribunale di Messina ha confermato l'ordinanza Gip del Tribunale di Messina del 02/11/2022, che ha applicato a NA ED AT misura cautelare della custodia in carcere in relazione all'imputazione provvisoria allo stesso ascritta (art. 628 cod. pen.). 2. NA ED AT, per mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione deducendo cinque motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp.att. del cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 29546 Anno 2023 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 28/03/2023 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta mancanza e/o manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per essere stato ritenuto credibile il narrato della persona offesa della rapina;
il ricorrente era intervenuto in un secondo momento per dividere due soggetti che avevano in corso una colluttazione;
il ricorrente non era stato in alcun modo riconosciuto e la responsabilità era da riferire interamente a SA. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge con riferimento agli artt. 213, 361 e 195 cod. proc. pen. o, comunque, mancanza o manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui il Tribunale del riesame ha dedotto la riferibilità al ricorrente della condotta di rapina in assenza di qualsiasi riconoscimento da parte del OU e del UN;
la Polizia giudiziaria ha solo riferito de relato che teste e persona offesa avrebbero indicato il ricorrente come due dei tre autori della rapina;
l'unico elemento in tal senso è rappresentato dal verbale di arresto. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge con riferimento all'art. 195 cod. proc. pen. o, comunque, mancanza di motivazione nella parte in cui si è dato rilievo alle dichiarazioni di persona non generalizzata, né altrimenti identificata;
la segnalazione da parte di un ragazzo alle forze dell'ordine quanto alla presenza di tre persone che stavano aggredendo un quarto uomo non è sufficiente a ricostruire la responsabilità del ricorrente. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla credibilità attribuita alle sommarie informazioni rese dal OU, sentito senza l'assistenza di un interprete, nonostante lo stesso abbia omesso rilevanti circostanze emerse pacificamente dagli interrogatori di garanzia. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza in capo al ricorrente in relazione all'art. 628 cod. pen. e all'art. 582 cod. pen., anche tenuto conto dell'interrogatorio del coindagato SA, che si è dichiarato unico responsabile dell'aggressione. 3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta e conclusioni ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. I motivi proposti, del tutto reiterativi dei motivi proposti dinnanzi al Tribunale di Messina, sono manifestamente infondati e generici, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. I motivi proposti si caratterizzano per una oggettiva genericità della loro articolazione, in mancanza di reale confronto con le argomentazioni spese dal Tribunale di Messina. In tal senso, giova ribadire il costante principio che chiarisce come in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01, Sez. F., n.47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Rv. 237012-01, Sez.3, n. 40873 del 21/10/2010, Rv. 248698-01). Il controllo di legittimità, dunque, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01). Il principio di diritto appena richiamato rende evidente la manifesta infondatezza dei primi tre motivi di ricorso con il quale è stata dedotta mancanza e in parte illogicità dell'ordinanza del Tribunale, tutti incentrati sulla attendibilità della persona offesa e sulla validità del riconoscimento dalla stessa effettuato. Tali motivi si appalesano in tutta la loro genericità in mancanza di reale confronto con la logica e persuasiva motivazione resa sul punto, con la quale il ricorrente non si confronta affatto, sostanzialmente limitandosi ad una lettura alternativa già proposta in sede di riesame. Il Tribunale ha, difatti, analiticamente ricostruito il contesto nell'ambito del quale maturavano le condotte oggetto di imputazione provvisoria, la coerenza delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e delle denunce querele presentate in sequenza, il riscontro alle stesse da parte di soggetti estranei e testimoni oculari, il riconoscimento effettuato nell'immediatezza dei fatti del ricorrente come uno degli aggressori (Sez.1, n. 47545 del 02/12/2018, Rv. 242216-01) . Con tale ampia e persuasiva motivazione, del tutto priva di aporie, il ricorrente non si confronta. tu, 3 3. Le stesse considerazioni valgono quanto alle censure articolate nel quarto e quinto motivo di ricorso in ordine alla effettiva ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza. In presenza di una motivazione approfondita e logica, che non si presenta contraddittoria o insufficiente, il ricorrente propone di fatto una mera rilettura degli elementi analiticamente considerati dal Tribunale. In tal senso, il giudice a quo, ha ricostruito con una lettura approfondita, un insieme di elementi estremamente significativi a carico del ricorrente ed in particolare: - la versione fornita dalla persona offesa, specificamente posta a raffronto con le versioni, ritenute non credibili, rese durante gli interrogatori di garanzia, anche quanto al riconoscimento del terzo soggetto sfuggito all'intervento delle forze di polizia;
- le circostanze dalle quali scaturiva l'arresto ad esito di attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato a seguito della segnalazione di una aggressione in corso nella villetta Royal;
- la diretta percezione da parte delle forze di polizia della aggressione in corso da parte di tre soggetti nei confronti di un quarto;
- l'intervento immediato e la fuga degli aggressori;
- gli elementi forniti dalla persona offesa e da un testimone estraneo quanto all'identificazione degli aggressori e alla sottrazione di un telefono cellulare specificamente identificato;
- le lesioni riportate a seguito della aggressione;
- il riconoscimento dell'odierno ricorrente, in modo esplicito, da parte della persona offesa immediatamente dopo che gli aggressori vennero bloccati dalle forze di polizia. Il Tribunale ha, inoltre, chiarito come BOUCHMAK, quale persona informata dei fatti, parlasse e comprendesse perfettamente la lingua italiana. Con tale insieme di corpose considerazioni il ricorrente non si confronta, limitandosi a fornire una propria alternativa lettura delle circostanze indiziarie compiutamente valutate dal Tribunale, non essendo riscontrabile nel caso in esame alcuna violazione di legge o ancor più una motivazione del tutto omessa o apparente. 4. La motivazione offerta dal Tribunale del riesame, come evidenziato, si presenta priva di vizi logici manifesti e decisivi, coerente con le emergenze indiziarie, fornendo una valutazione non censurabile, allo stato degli atti, degli elementi che compongono il quadro della cautela richiesta. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 28 Marzo 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LA GU, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore Avv. Tommaso ATRU RYOLO, che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione, con conclusioni ribadite anche con la memoria del 21/03/2023. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17/11/2022 il Tribunale di Messina ha confermato l'ordinanza Gip del Tribunale di Messina del 02/11/2022, che ha applicato a NA ED AT misura cautelare della custodia in carcere in relazione all'imputazione provvisoria allo stesso ascritta (art. 628 cod. pen.). 2. NA ED AT, per mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione deducendo cinque motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp.att. del cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 29546 Anno 2023 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 28/03/2023 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta mancanza e/o manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per essere stato ritenuto credibile il narrato della persona offesa della rapina;
il ricorrente era intervenuto in un secondo momento per dividere due soggetti che avevano in corso una colluttazione;
il ricorrente non era stato in alcun modo riconosciuto e la responsabilità era da riferire interamente a SA. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge con riferimento agli artt. 213, 361 e 195 cod. proc. pen. o, comunque, mancanza o manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui il Tribunale del riesame ha dedotto la riferibilità al ricorrente della condotta di rapina in assenza di qualsiasi riconoscimento da parte del OU e del UN;
la Polizia giudiziaria ha solo riferito de relato che teste e persona offesa avrebbero indicato il ricorrente come due dei tre autori della rapina;
l'unico elemento in tal senso è rappresentato dal verbale di arresto. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge con riferimento all'art. 195 cod. proc. pen. o, comunque, mancanza di motivazione nella parte in cui si è dato rilievo alle dichiarazioni di persona non generalizzata, né altrimenti identificata;
la segnalazione da parte di un ragazzo alle forze dell'ordine quanto alla presenza di tre persone che stavano aggredendo un quarto uomo non è sufficiente a ricostruire la responsabilità del ricorrente. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla credibilità attribuita alle sommarie informazioni rese dal OU, sentito senza l'assistenza di un interprete, nonostante lo stesso abbia omesso rilevanti circostanze emerse pacificamente dagli interrogatori di garanzia. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza in capo al ricorrente in relazione all'art. 628 cod. pen. e all'art. 582 cod. pen., anche tenuto conto dell'interrogatorio del coindagato SA, che si è dichiarato unico responsabile dell'aggressione. 3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta e conclusioni ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. I motivi proposti, del tutto reiterativi dei motivi proposti dinnanzi al Tribunale di Messina, sono manifestamente infondati e generici, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. I motivi proposti si caratterizzano per una oggettiva genericità della loro articolazione, in mancanza di reale confronto con le argomentazioni spese dal Tribunale di Messina. In tal senso, giova ribadire il costante principio che chiarisce come in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01, Sez. F., n.47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Rv. 237012-01, Sez.3, n. 40873 del 21/10/2010, Rv. 248698-01). Il controllo di legittimità, dunque, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01). Il principio di diritto appena richiamato rende evidente la manifesta infondatezza dei primi tre motivi di ricorso con il quale è stata dedotta mancanza e in parte illogicità dell'ordinanza del Tribunale, tutti incentrati sulla attendibilità della persona offesa e sulla validità del riconoscimento dalla stessa effettuato. Tali motivi si appalesano in tutta la loro genericità in mancanza di reale confronto con la logica e persuasiva motivazione resa sul punto, con la quale il ricorrente non si confronta affatto, sostanzialmente limitandosi ad una lettura alternativa già proposta in sede di riesame. Il Tribunale ha, difatti, analiticamente ricostruito il contesto nell'ambito del quale maturavano le condotte oggetto di imputazione provvisoria, la coerenza delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e delle denunce querele presentate in sequenza, il riscontro alle stesse da parte di soggetti estranei e testimoni oculari, il riconoscimento effettuato nell'immediatezza dei fatti del ricorrente come uno degli aggressori (Sez.1, n. 47545 del 02/12/2018, Rv. 242216-01) . Con tale ampia e persuasiva motivazione, del tutto priva di aporie, il ricorrente non si confronta. tu, 3 3. Le stesse considerazioni valgono quanto alle censure articolate nel quarto e quinto motivo di ricorso in ordine alla effettiva ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza. In presenza di una motivazione approfondita e logica, che non si presenta contraddittoria o insufficiente, il ricorrente propone di fatto una mera rilettura degli elementi analiticamente considerati dal Tribunale. In tal senso, il giudice a quo, ha ricostruito con una lettura approfondita, un insieme di elementi estremamente significativi a carico del ricorrente ed in particolare: - la versione fornita dalla persona offesa, specificamente posta a raffronto con le versioni, ritenute non credibili, rese durante gli interrogatori di garanzia, anche quanto al riconoscimento del terzo soggetto sfuggito all'intervento delle forze di polizia;
- le circostanze dalle quali scaturiva l'arresto ad esito di attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato a seguito della segnalazione di una aggressione in corso nella villetta Royal;
- la diretta percezione da parte delle forze di polizia della aggressione in corso da parte di tre soggetti nei confronti di un quarto;
- l'intervento immediato e la fuga degli aggressori;
- gli elementi forniti dalla persona offesa e da un testimone estraneo quanto all'identificazione degli aggressori e alla sottrazione di un telefono cellulare specificamente identificato;
- le lesioni riportate a seguito della aggressione;
- il riconoscimento dell'odierno ricorrente, in modo esplicito, da parte della persona offesa immediatamente dopo che gli aggressori vennero bloccati dalle forze di polizia. Il Tribunale ha, inoltre, chiarito come BOUCHMAK, quale persona informata dei fatti, parlasse e comprendesse perfettamente la lingua italiana. Con tale insieme di corpose considerazioni il ricorrente non si confronta, limitandosi a fornire una propria alternativa lettura delle circostanze indiziarie compiutamente valutate dal Tribunale, non essendo riscontrabile nel caso in esame alcuna violazione di legge o ancor più una motivazione del tutto omessa o apparente. 4. La motivazione offerta dal Tribunale del riesame, come evidenziato, si presenta priva di vizi logici manifesti e decisivi, coerente con le emergenze indiziarie, fornendo una valutazione non censurabile, allo stato degli atti, degli elementi che compongono il quadro della cautela richiesta. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 28 Marzo 2023.