Articolo 1 della Legge 15 febbraio 1952, n. 80
Articolo 2
Versione
5 marzo 1952
Art. 1.
A far tempo dal 1 luglio 1951, la misura degli assegni familiari in vigore per i settori dell'industria e del commercio e professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi e' aumentata della seguente misura:
1° operai: lire 20 giornaliere per ciascun figlio e lire 9 giornaliere per il coniuge;
2° impiegati lire 21 giornaliere per ciascun figlio e lire 9 giornaliere per il coniuge.
Con la stessa decorrenza l'aliquota di contribuzione prevista per il settore dell'industria dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1951, n. 75 , e' elevata, al netto del contributo dovuto per gli assegni familiari di caropane, al 19,05 per cento.
L'aliquota di contribuzione prevista per il settore del commercio e delle professioni e arti dalle tabelle C e G, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1949, n. 11 , modificata con l' art. 1, secondo comma, della legge 9 giugno 1950, n. 520 , e' elevata con la stessa decorrenza al 18,85 per cento.
L'addizionale stabilita dall' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1949, n. 11 , e' soppressa a decorrere dal 1 luglio 1951.
Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall' art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861 , ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.
Entrata in vigore il 5 marzo 1952