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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 16/01/2026, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 241/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente e Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4099/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sapri - Vicolo Villa Comunale, 1 84073 Sapri SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259009023027000 IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259009023027000 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6213/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 05.08.2025 , il sig. Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020259009023027-000 di €. 6.744,05, notificata a mezzo raccomandata il
18.06.2025 , emessa dalla Agenzia delle Entrate - riscossione in qualità di concessionario del servizio nazionale di riscossione per conto di Comune di Sapri, nonché gli atti prodromici costituiti dagli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2018 e 2019, asseritamente notificati in data 28/04/2021.
Opponeva il ricorrente ,la illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti prodromici;
per intervenuta decadenza dal potere impositivo dell'ente; per prescrizione del diritto alla riscossione;
per la illegittimità della pretesa.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale chiedeva riunirsi il giudizio ad altri ricorso pendenti avverso altre intimazioni relative a diversi soggetti, ma avente oggetto il medesimo accertamento;
eccepiva l'inammissibilità del ricorso in mancanza di impugnazione degli atti presupposti;
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva quanto all'attività di accertamento da cui era estranea.
Non si costituiva il Comune di Sapri ,pur ritualmente evocate , giusta pec di consegna del 05.08.2025 .
Alla pubblica udienza del 17.12.2025 ,sulle conclusioni del ricorrente, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia può essere decisa in relazione alla questione più liquida che assorbe gli ulteriori motivi di contestazione.
La questione di cui si controverte afferisce al pagamento dell'IMU richiesta con l'intimazione impugnata fondata sugli accertamenti esecutivi anni 2018 e 2019 , asseritamente notificati in data 28.04.2021 di cui il ricorrente lamenta la mancata notifica.
L'eccezione è fondata .
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
La mancata notifica di un atto presupposto, come è l'avviso di accertamento rispetto all'avviso di intimazione , determina la nullità per vizio procedurale dell'atto consequenziale . Dalla disamina degli atti di causa, non vi è prova dell'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento esecutivi , presupposti all'intimazione qui impugnata.
Correlativamente il ricorso va accolto rimanendo assorbita nella statuizione che precede ogni altra eccezione della difesa istante.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell'ente impositore , titolare sostanziale dell'obbligazione dedotta in giudizio,restando compensate nei confronti del concessionario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso .Condanna il Comune di Sapri al pagamento delle spese di lite , in favore del ricorrente ,liquidate in € 1.000,00 oltre rimb. forf.15 % , rimb cut versato ed accessori di legge,se dovuti , con attribuzione al procuratore antistatario. Compensa le spese nei confronti dell'Agenzia Entrate
Riscossione.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente e Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4099/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sapri - Vicolo Villa Comunale, 1 84073 Sapri SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259009023027000 IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259009023027000 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6213/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 05.08.2025 , il sig. Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020259009023027-000 di €. 6.744,05, notificata a mezzo raccomandata il
18.06.2025 , emessa dalla Agenzia delle Entrate - riscossione in qualità di concessionario del servizio nazionale di riscossione per conto di Comune di Sapri, nonché gli atti prodromici costituiti dagli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2018 e 2019, asseritamente notificati in data 28/04/2021.
Opponeva il ricorrente ,la illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti prodromici;
per intervenuta decadenza dal potere impositivo dell'ente; per prescrizione del diritto alla riscossione;
per la illegittimità della pretesa.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale chiedeva riunirsi il giudizio ad altri ricorso pendenti avverso altre intimazioni relative a diversi soggetti, ma avente oggetto il medesimo accertamento;
eccepiva l'inammissibilità del ricorso in mancanza di impugnazione degli atti presupposti;
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva quanto all'attività di accertamento da cui era estranea.
Non si costituiva il Comune di Sapri ,pur ritualmente evocate , giusta pec di consegna del 05.08.2025 .
Alla pubblica udienza del 17.12.2025 ,sulle conclusioni del ricorrente, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia può essere decisa in relazione alla questione più liquida che assorbe gli ulteriori motivi di contestazione.
La questione di cui si controverte afferisce al pagamento dell'IMU richiesta con l'intimazione impugnata fondata sugli accertamenti esecutivi anni 2018 e 2019 , asseritamente notificati in data 28.04.2021 di cui il ricorrente lamenta la mancata notifica.
L'eccezione è fondata .
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
La mancata notifica di un atto presupposto, come è l'avviso di accertamento rispetto all'avviso di intimazione , determina la nullità per vizio procedurale dell'atto consequenziale . Dalla disamina degli atti di causa, non vi è prova dell'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento esecutivi , presupposti all'intimazione qui impugnata.
Correlativamente il ricorso va accolto rimanendo assorbita nella statuizione che precede ogni altra eccezione della difesa istante.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell'ente impositore , titolare sostanziale dell'obbligazione dedotta in giudizio,restando compensate nei confronti del concessionario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso .Condanna il Comune di Sapri al pagamento delle spese di lite , in favore del ricorrente ,liquidate in € 1.000,00 oltre rimb. forf.15 % , rimb cut versato ed accessori di legge,se dovuti , con attribuzione al procuratore antistatario. Compensa le spese nei confronti dell'Agenzia Entrate
Riscossione.