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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 05/11/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Maria Balletti Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 1140/2024 R.G,
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. , Parte_1 CP_1 CP_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Filippo Castaldi.
APPELLANTE
E
ING. rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli Controparte_3
avv.ti Federico D'Alessio e NI NO.
APPELLATO
Avente ad oggetto: appello alla sentenza n. 2310/2024 del Tribunale di Nocera
Inferiore (SA)
Conclusioni: le parti hanno concluso mediante note di trattazione depositate telematicamente, riportandosi ai rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo in primo grado la ha proposto opposizione Parte_2
al decreto ingiuntivo n. 271/2016, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 45.646,46 in favore dell'ing.
, a titolo di compenso per prestazioni professionali di progettazione Controparte_3
relative all'ampliamento e adeguamento funzionale dell'“Hotel La Pineta” sito in
Pollica; a motivi dell'opposizione ha dedotto che l'incarico di progettazione era stato affidato non allo , ma alla società appaltatrice “Gruppo ESA Costruzioni CP_3
Generali S.r.l.” ed il corrispettivo delle attività progettuali compreso nel prezzo a corpo del contratto di appalto del 05.11.2012; che, quindi, il professionista aveva operato quale dipendente della ESA COSTRUZIONI e non per incarico diretto della committente;
che aveva effettuato il pagamento di rilevanti somme alla ESA
COSTRUZIONI, a titolo di acconto, tra cui, a mezzo bonifico del 03.12.2012, la somma di €. 224.000,04 comprensiva di Iva, a fronte della fattura n. 73 del
22.12.2012.
Si è costituito lo che ha contestato l'opposizione chiedendone il rigetto. CP_3
La causa è stata, poi, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta ed espletamento di prova orale.
Con sentenza n. 2310/2024, il Tribunale ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, ritenendo provata la titolarità del credito in capo allo e la CP_3
sua effettiva prestazione d'opera professionale, condannando la Controparte_4
al pagamento, in favore di delle spese di lite, oltre il rimborso Controparte_3
forfettario spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA come per legge.
Avverso tale decisione ha proposto appello, chiedendone la riforma, Parte_1
con il favore delle spese, e deducendo a motivi:
1) L' erronea esclusione di parte della prova testimoniale richiesta (capitoli n. 2 e 4 della memoria istruttoria del 27.03.2018), con violazione dell'art. 244 c.p.c. e lesione del diritto di difesa;
2) L' erronea ammissione di prove testimoniali generiche e irrilevanti addotte dall'opposto;
3) La violazione dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova e vizio di motivazione nella valutazione delle risultanze documentali e testimoniali;
4) L'omessa considerazione dell'inadempimento del professionista;
5) L'errata liquidazione del quantum richiesto, con mancata valutazione della congruità della parcella e duplicazione dei compensi.
Si è costituito che, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità Controparte_3
dell'appello ex art. 342 c.p.c., chiedendone il rigetto nel merito, e solo in via gradata, in ipotesi di accoglimento del gravame e di revoca dell'istanza monitoria, rideterminare i compensi maturati per l'attività svolta, con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
Quindi, all'udienza del 26.06.2025 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e la causa è stata ritenuta alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene alla eccepita inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., deve rilevarsi che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi a seguito della novella degli artt. 342 e 434 c.p.c., ha definitivamente chiarito la necessità, ai fini della ammissibilità dell'appello, che il fatto sia ricostruito con chiarezza e che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze. L'impugnazione deve, quindi, contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di prima grado.
Ciò posto, nel caso di specie, l'appellante ha argomentato le ragioni poste a base della decisione di primo grado, indicando, altresì, i motivi delle doglianze e delle censure sollevate, rendendo, altresì, ben comprensibile le modifiche richieste.
In conseguenza l'appello è ammissibile.
Nel merito rileva, poi, la Corte che l'appello è infondato.
Con il primo motivo l'appellante censura la decisione del Tribunale per aver limitato, ovvero, negato l'ammissione dei capitoli di prova n. 2 e 4 della memoria istruttoria, con violazione dell'art.244 c.p.c..
Il motivo è infondato.
L'art. 244 c.p.c. impone che la prova per testimoni sia dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli distinti.
La funzione della regola è duplice: consentire al giudice di valutarne la rilevanza e alla controparte di preparare la difesa.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che la specificazione non richiede una precisione formale “iper-tecnica” ma una sufficiente collocazione spazio- temporale e soggettiva del fatto da provare;
tuttavia, il giudice di merito ha il potere- dovere di escludere i capitoli manifestamente generici o privi di utilità probatoria per il thema decidendum.
In questo senso, l'apprezzamento circa la specificità dei capitoli va compiuto ponendo il loro contenuto in relazione all'intero corpo processuale e alle deduzioni delle parti
(cfr. Cass. civ., Sez., 12 ottobre 2011, n.20997; Cass. civ., Sez. II, 22 aprile 2009,
n.9547; Cass. civ., Sez. II, 2 febbraio 2015, n.1808). Nel caso di specie i capitoli 2 e 4, come formulati nella memoria istruttoria del
27.03.2018, contenevano, rispettivamente, deduzioni volte a provare l'intervento dell'appaltatrice ESA COSTRUZIONI nell'affidamento della progettazione e i pagamenti intercorsi fra committente e appaltatrice, nonché dichiarazioni informali e circostanze indiziarie acquisite fuori da formali contesti contrattuali.
Il Tribunale, motivando, ha ritenuto che tali capitoli, in larga parte, introducessero elementi meramente ripetitivi o di valore meramente indiziario rispetto ai documenti contrattuali già prodotti, quali il contratto d'appalto e i bonifici, e alle deposizioni che avevano attestato la paternità tecnica degli elaborati depositati al Genio Civile.
La Corte ritiene che tale valutazione, rientrante nell'ambito della discrezionalità tecnica del giudice di merito, è corretta e adeguatamente motivata.
Infatti, anche quando la parte deduce capitoli che appaiono formalmente meno
“precisi”, il giudice deve verificarne l'effettiva connessione con il thema decidendum e la loro utilità a far emergere fatti decisivi.
Ne consegue che, ove, come nel caso in esame, la documentazione documentale e le deposizioni dirette forniscano elementi idonei alla decisione, il rigetto di capitoli inutilmente dilatori non costituisce violazione di diritto
Difatti, è pacifico in giurisprudenza che il giudice di merito ha ampio potere discrezionale nell'ammettere o escludere la prova testimoniale, purché motivi in relazione alla specificità e rilevanza dei capitoli di prova.
Tale scelta rientra nei poteri discrezionali del giudice e non implica alcuna violazione del diritto di difesa.
Con il secondo motivo l'appellante contesta, altresì, l'ammissione e il valore probatorio di alcune deposizioni rese a favore dello , sostenendo la loro irrilevanza. CP_3 Il Tribunale ha, invece, valorizzato le deposizioni dei testimoni che avevano confermato lo svolgimento delle prestazioni da parte dell'ing. , poiché suffragate CP_3
dagli elaborati depositati presso il Genio civile che riportano la paternità tecnica e i relativi timbri e firme.
Le dichiarazioni dei testi sono, poi, ulteriormente suffragate dai coincidenti documenti, quali gli elaborati tecnici a firma dello , depositati presso i competenti uffici, che CP_3
le rendono rilevanti e attendibili.
Secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la prova dell'attività professionale può essere desunta da documenti, elaborati tecnici e testimonianze, integrati dal parere dell'Ordine, e l'onere probatorio è assolto quando risulta chiara la riferibilità della prestazione al committente (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 4 maggio 2020, n.
8434).
Il motivo non può, quindi, essere accolto.
Con il terzo motivo l'appellante censura il Tribunale che ha impropriamente fatto gravare sul committente l'onere di provare la esclusione del rapporto diretto.
La censura è infondata.
Il Tribunale ha correttamente applicato il generale principio in tema di onere secondo cui chi afferma un fatto ha l'onere di provarlo.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore, nella specie il professionista, deve dimostrare il rapporto di lavoro autonomo e l'effettiva prestazione;
il parere di congruità dell'Ordine costituisce elemento importante, ma non sostituisce la necessità di prova sull'an e sul quantum in sede di cognizione.
Tuttavia, quando il professionista non si limita alla mera produzione di una parcella ma deposita elaborati, atti di deposito, autorizzazioni e procede all'escussione di testimoni che riferiscono attività concrete, il giudice può ritenere provata la pretesa (cfr. Cass. civ., Sez.II,27 settembre 2011, n.19750; Cass. civ., Sez.II,23 aprile 2018, n.9920; Cass. civ., Sez. II, 4 maggio 2020, n.8434).
Nel caso in esame, lo non si è limitato a produrre una semplice richiesta di CP_3
pagamento ma ha prodotto elaborati progettuali recanti timbri e firme, con relativo deposito al Genio Civile;
computi metrici e documentazione tecnica;
l'attestazione
(parere) di congruità dell'Ordine professionale;
deposizioni testimoniali di soggetti che hanno riferito il suo diretto coinvolgimento nelle attività progettuali.
Infatti i testi , e hanno attestato di aver collaborato con lo Tes_1 Tes_2 Tes_3
nella redazione degli elaborati progettuali, svolgendo il lavoro nelle ore CP_3
pomeridiane, essendo lo impiegato part- time della ESA COSTRUZIONI, dal CP_3
settembre al dicembre del 2012.
In particolare, il teste ha dichiarato di aver ricevuto per la sua collaborazione Tes_1
l'importo di €. 3000,00, con bonifico bancario dello , previa emissione di CP_3
regolare fattura.
La contrapposta documentazione contrattuale di quale il contratto Parte_1
d'appalto del 05.11.2012 e il pagamento all'appaltatrice, con la quale deduce che le somme corrisposte comprendevano anche la progettazione, non sono idonei a suffragare l'assunto difensivo, volto ad escludere qualsiasi obbligo nei confronti del professionista.
Ed, invero, come correttamente rilevato dal Tribunale, la copia fotostatica della scrittura privata prodotta dall'opponente non è opponibile allo , poiché priva di CP_3
data certa.
Inoltre, all'epoca della scrittura l'incarico risultava già conferito allo e gli CP_3
elaborati progettuali in fase di completamento. Inoltre, ove la ESA COSTRUZIONI fosse stata incaricata anche della progettazione, gli elaborati avrebbero dovuto riportare la firma di suo espresso delegato e, non già, del solo , semplice dipendente della società. CP_3
Va, altresì, rilevato che lo , a seguito del fallimento della ESA Costruzioni, ha CP_3
proposto istanza di ammissione al passivo in relazione ai soli crediti vantati per la sua attività di dipendente, non ricomprendendovi quello per la progettazione in esame.
Ciò contrasta con l'assunto di parte appellante secondo cui la richiesta di pagamento delle prestazioni costituisce espediente dello conseguente alla dichiarazione di CP_3
fallimento della ESA COSTRUZIONI.
Pertanto, alla stregua del materiale probatorio, complessivamente valutato, correttamente il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova circa la pretesa azionata dal professionista.
Non emergono, quindi, dal fascicolo elementi idonei a dimostrare un travisamento palese delle risultanze;
la valutazione del Tribunale appare congrua e ancorata ad elementi documentali e testimoniali concreti.
L'accertamento dell'attendibilità dei testi e la congruenza delle deposizioni con i documenti sono attività riservate al giudice di merito e tale apprezzamento è sindacabile soltanto ove emerga manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento della prova.
Nella specie, le deposizioni favorevoli allo risultano concordanti fra loro e CP_3
raccordabili con i depositi tecnici (elaborati, timbri, atti di deposito).
Anche tale motivo non può, dunque, essere accolto.
Con il quarto motivo l'appellante sostiene che i progetti risultano errati, o comunque inidonei, deducendo che quindi il compenso dovuto andava ridotto o escluso, lamentando il mancato espletamento di C.T.U. tecnica. È principio consolidato che, se l'azione si concentra sulla valutazione tecnico- professionale della prestazione (vizi progettuali, inidoneità dell'opera, danno), il giudice può ricorrere a consulenza tecnica d'ufficio quando i documenti e le deposizioni non siano sufficienti a fornire un accertamento fondato.
Tuttavia, il ricorso alla C.T.U. non è obbligatorio;
ove la documentazione tecnica, il deposito degli elaborati e le testimonianze consentano una valutazione ragionevole della prestazione e della sua utilità, il giudice può decidere anche senza disporre tale accertamento.
Nel caso in esame il Tribunale ha motivato la non necessità sulla scorta degli esiti dei depositi tecnici, delle autorizzazioni, e delle deposizioni testimoniali.
Non sussiste, dunque, un vizio nel non avere disposto C.T.U., posto che mancavano elementi che rendessero indispensabile un accertamento tecnico ulteriormente specialistico.
Non è, infatti, emersa alcuna prova del dedotto inadempimento, tale da escludere la remunerazione o da giustificare una riduzione del compenso nella misura richiesta dall'appellante.
Difatti, il teste che, peraltro, ha riferito circostanze de relato, ha, però, Testimone_4
attestato che il progetto dello non fu realizzato su precisa scelta della CP_3
committenza e, non già, per sua inadeguatezza, in quanto l'opera era realizzabile.
La liquidazione è stata operata dal Tribunale sulla base del computo metrico, del parere dell'Ordine e della documentazione tecnica: elementi che, uniti alla prova testimoniale, giustificano la determinazione del quantum a favore del professionista.
È pacifico che il parere di congruità dell'Ordine non vincola il giudice, ma è elemento probatorio rilevante;
altresì il giudice ha la discrezionalità di disporre C.T.U. ove ritenga necessario un accertamento tecnico più approfondito. La decisione di non disporre C.T.U., che costituisce un onere che grava sul giudice di merito solo se indispensabile per la decisione, non è censurabile in fatto e diritto ove, come nel caso, il materiale documentale e le prove testimoniali consentano una valutazione ragionevole del quantum. (cfr. Cass. civ., Sez.II, 5 maggio 2015, n.8938;
Cass. civ., Sez.VI-2,2 marzo 2020, n.5990).
Orbene, nel caso in esame il Tribunale, sulla base del computo metrico depositato, del parere dell'Ordine e della documentazione tecnica, ha proceduto a valutare la congruità della prestazione e ha ritenuto pacifica la misura del credito.
Né tale valutazione risulta manifestamente irrazionale o priva di sufficiente base probatoria.
Invero, la circostanza dedotta dall'appellante, secondo cui il compenso andava decurtato del 40%, stante la semplicità degli elaborati, non ha trovato alcun riscontro in atti ed è smentita dal parere di congruità del relativo Ordine Professionale.
Di contro, trattandosi di progettazione di immobile adibito ad attività alberghiera non può ritenersi che la stessa sia stata di bassa complessità.
Alla luce delle suesposte considerazioni l'appello non può essere accolto.
La condanna dell'appellante alle spese di giudizio del presente grado e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza Parte_2 Controparte_3
n.2310/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello. 2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato, che si liquidano in €. 4996,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, somma che distrae in favore degli avv.ti Federico D'Alessio e
NI NO, dichiaratisi antistatarii.
Dato atto che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano dott.ssa Maria Balletti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Maria Balletti Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 1140/2024 R.G,
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. , Parte_1 CP_1 CP_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Filippo Castaldi.
APPELLANTE
E
ING. rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli Controparte_3
avv.ti Federico D'Alessio e NI NO.
APPELLATO
Avente ad oggetto: appello alla sentenza n. 2310/2024 del Tribunale di Nocera
Inferiore (SA)
Conclusioni: le parti hanno concluso mediante note di trattazione depositate telematicamente, riportandosi ai rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo in primo grado la ha proposto opposizione Parte_2
al decreto ingiuntivo n. 271/2016, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 45.646,46 in favore dell'ing.
, a titolo di compenso per prestazioni professionali di progettazione Controparte_3
relative all'ampliamento e adeguamento funzionale dell'“Hotel La Pineta” sito in
Pollica; a motivi dell'opposizione ha dedotto che l'incarico di progettazione era stato affidato non allo , ma alla società appaltatrice “Gruppo ESA Costruzioni CP_3
Generali S.r.l.” ed il corrispettivo delle attività progettuali compreso nel prezzo a corpo del contratto di appalto del 05.11.2012; che, quindi, il professionista aveva operato quale dipendente della ESA COSTRUZIONI e non per incarico diretto della committente;
che aveva effettuato il pagamento di rilevanti somme alla ESA
COSTRUZIONI, a titolo di acconto, tra cui, a mezzo bonifico del 03.12.2012, la somma di €. 224.000,04 comprensiva di Iva, a fronte della fattura n. 73 del
22.12.2012.
Si è costituito lo che ha contestato l'opposizione chiedendone il rigetto. CP_3
La causa è stata, poi, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta ed espletamento di prova orale.
Con sentenza n. 2310/2024, il Tribunale ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, ritenendo provata la titolarità del credito in capo allo e la CP_3
sua effettiva prestazione d'opera professionale, condannando la Controparte_4
al pagamento, in favore di delle spese di lite, oltre il rimborso Controparte_3
forfettario spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA come per legge.
Avverso tale decisione ha proposto appello, chiedendone la riforma, Parte_1
con il favore delle spese, e deducendo a motivi:
1) L' erronea esclusione di parte della prova testimoniale richiesta (capitoli n. 2 e 4 della memoria istruttoria del 27.03.2018), con violazione dell'art. 244 c.p.c. e lesione del diritto di difesa;
2) L' erronea ammissione di prove testimoniali generiche e irrilevanti addotte dall'opposto;
3) La violazione dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova e vizio di motivazione nella valutazione delle risultanze documentali e testimoniali;
4) L'omessa considerazione dell'inadempimento del professionista;
5) L'errata liquidazione del quantum richiesto, con mancata valutazione della congruità della parcella e duplicazione dei compensi.
Si è costituito che, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità Controparte_3
dell'appello ex art. 342 c.p.c., chiedendone il rigetto nel merito, e solo in via gradata, in ipotesi di accoglimento del gravame e di revoca dell'istanza monitoria, rideterminare i compensi maturati per l'attività svolta, con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
Quindi, all'udienza del 26.06.2025 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e la causa è stata ritenuta alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene alla eccepita inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., deve rilevarsi che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi a seguito della novella degli artt. 342 e 434 c.p.c., ha definitivamente chiarito la necessità, ai fini della ammissibilità dell'appello, che il fatto sia ricostruito con chiarezza e che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze. L'impugnazione deve, quindi, contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di prima grado.
Ciò posto, nel caso di specie, l'appellante ha argomentato le ragioni poste a base della decisione di primo grado, indicando, altresì, i motivi delle doglianze e delle censure sollevate, rendendo, altresì, ben comprensibile le modifiche richieste.
In conseguenza l'appello è ammissibile.
Nel merito rileva, poi, la Corte che l'appello è infondato.
Con il primo motivo l'appellante censura la decisione del Tribunale per aver limitato, ovvero, negato l'ammissione dei capitoli di prova n. 2 e 4 della memoria istruttoria, con violazione dell'art.244 c.p.c..
Il motivo è infondato.
L'art. 244 c.p.c. impone che la prova per testimoni sia dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli distinti.
La funzione della regola è duplice: consentire al giudice di valutarne la rilevanza e alla controparte di preparare la difesa.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che la specificazione non richiede una precisione formale “iper-tecnica” ma una sufficiente collocazione spazio- temporale e soggettiva del fatto da provare;
tuttavia, il giudice di merito ha il potere- dovere di escludere i capitoli manifestamente generici o privi di utilità probatoria per il thema decidendum.
In questo senso, l'apprezzamento circa la specificità dei capitoli va compiuto ponendo il loro contenuto in relazione all'intero corpo processuale e alle deduzioni delle parti
(cfr. Cass. civ., Sez., 12 ottobre 2011, n.20997; Cass. civ., Sez. II, 22 aprile 2009,
n.9547; Cass. civ., Sez. II, 2 febbraio 2015, n.1808). Nel caso di specie i capitoli 2 e 4, come formulati nella memoria istruttoria del
27.03.2018, contenevano, rispettivamente, deduzioni volte a provare l'intervento dell'appaltatrice ESA COSTRUZIONI nell'affidamento della progettazione e i pagamenti intercorsi fra committente e appaltatrice, nonché dichiarazioni informali e circostanze indiziarie acquisite fuori da formali contesti contrattuali.
Il Tribunale, motivando, ha ritenuto che tali capitoli, in larga parte, introducessero elementi meramente ripetitivi o di valore meramente indiziario rispetto ai documenti contrattuali già prodotti, quali il contratto d'appalto e i bonifici, e alle deposizioni che avevano attestato la paternità tecnica degli elaborati depositati al Genio Civile.
La Corte ritiene che tale valutazione, rientrante nell'ambito della discrezionalità tecnica del giudice di merito, è corretta e adeguatamente motivata.
Infatti, anche quando la parte deduce capitoli che appaiono formalmente meno
“precisi”, il giudice deve verificarne l'effettiva connessione con il thema decidendum e la loro utilità a far emergere fatti decisivi.
Ne consegue che, ove, come nel caso in esame, la documentazione documentale e le deposizioni dirette forniscano elementi idonei alla decisione, il rigetto di capitoli inutilmente dilatori non costituisce violazione di diritto
Difatti, è pacifico in giurisprudenza che il giudice di merito ha ampio potere discrezionale nell'ammettere o escludere la prova testimoniale, purché motivi in relazione alla specificità e rilevanza dei capitoli di prova.
Tale scelta rientra nei poteri discrezionali del giudice e non implica alcuna violazione del diritto di difesa.
Con il secondo motivo l'appellante contesta, altresì, l'ammissione e il valore probatorio di alcune deposizioni rese a favore dello , sostenendo la loro irrilevanza. CP_3 Il Tribunale ha, invece, valorizzato le deposizioni dei testimoni che avevano confermato lo svolgimento delle prestazioni da parte dell'ing. , poiché suffragate CP_3
dagli elaborati depositati presso il Genio civile che riportano la paternità tecnica e i relativi timbri e firme.
Le dichiarazioni dei testi sono, poi, ulteriormente suffragate dai coincidenti documenti, quali gli elaborati tecnici a firma dello , depositati presso i competenti uffici, che CP_3
le rendono rilevanti e attendibili.
Secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la prova dell'attività professionale può essere desunta da documenti, elaborati tecnici e testimonianze, integrati dal parere dell'Ordine, e l'onere probatorio è assolto quando risulta chiara la riferibilità della prestazione al committente (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 4 maggio 2020, n.
8434).
Il motivo non può, quindi, essere accolto.
Con il terzo motivo l'appellante censura il Tribunale che ha impropriamente fatto gravare sul committente l'onere di provare la esclusione del rapporto diretto.
La censura è infondata.
Il Tribunale ha correttamente applicato il generale principio in tema di onere secondo cui chi afferma un fatto ha l'onere di provarlo.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore, nella specie il professionista, deve dimostrare il rapporto di lavoro autonomo e l'effettiva prestazione;
il parere di congruità dell'Ordine costituisce elemento importante, ma non sostituisce la necessità di prova sull'an e sul quantum in sede di cognizione.
Tuttavia, quando il professionista non si limita alla mera produzione di una parcella ma deposita elaborati, atti di deposito, autorizzazioni e procede all'escussione di testimoni che riferiscono attività concrete, il giudice può ritenere provata la pretesa (cfr. Cass. civ., Sez.II,27 settembre 2011, n.19750; Cass. civ., Sez.II,23 aprile 2018, n.9920; Cass. civ., Sez. II, 4 maggio 2020, n.8434).
Nel caso in esame, lo non si è limitato a produrre una semplice richiesta di CP_3
pagamento ma ha prodotto elaborati progettuali recanti timbri e firme, con relativo deposito al Genio Civile;
computi metrici e documentazione tecnica;
l'attestazione
(parere) di congruità dell'Ordine professionale;
deposizioni testimoniali di soggetti che hanno riferito il suo diretto coinvolgimento nelle attività progettuali.
Infatti i testi , e hanno attestato di aver collaborato con lo Tes_1 Tes_2 Tes_3
nella redazione degli elaborati progettuali, svolgendo il lavoro nelle ore CP_3
pomeridiane, essendo lo impiegato part- time della ESA COSTRUZIONI, dal CP_3
settembre al dicembre del 2012.
In particolare, il teste ha dichiarato di aver ricevuto per la sua collaborazione Tes_1
l'importo di €. 3000,00, con bonifico bancario dello , previa emissione di CP_3
regolare fattura.
La contrapposta documentazione contrattuale di quale il contratto Parte_1
d'appalto del 05.11.2012 e il pagamento all'appaltatrice, con la quale deduce che le somme corrisposte comprendevano anche la progettazione, non sono idonei a suffragare l'assunto difensivo, volto ad escludere qualsiasi obbligo nei confronti del professionista.
Ed, invero, come correttamente rilevato dal Tribunale, la copia fotostatica della scrittura privata prodotta dall'opponente non è opponibile allo , poiché priva di CP_3
data certa.
Inoltre, all'epoca della scrittura l'incarico risultava già conferito allo e gli CP_3
elaborati progettuali in fase di completamento. Inoltre, ove la ESA COSTRUZIONI fosse stata incaricata anche della progettazione, gli elaborati avrebbero dovuto riportare la firma di suo espresso delegato e, non già, del solo , semplice dipendente della società. CP_3
Va, altresì, rilevato che lo , a seguito del fallimento della ESA Costruzioni, ha CP_3
proposto istanza di ammissione al passivo in relazione ai soli crediti vantati per la sua attività di dipendente, non ricomprendendovi quello per la progettazione in esame.
Ciò contrasta con l'assunto di parte appellante secondo cui la richiesta di pagamento delle prestazioni costituisce espediente dello conseguente alla dichiarazione di CP_3
fallimento della ESA COSTRUZIONI.
Pertanto, alla stregua del materiale probatorio, complessivamente valutato, correttamente il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova circa la pretesa azionata dal professionista.
Non emergono, quindi, dal fascicolo elementi idonei a dimostrare un travisamento palese delle risultanze;
la valutazione del Tribunale appare congrua e ancorata ad elementi documentali e testimoniali concreti.
L'accertamento dell'attendibilità dei testi e la congruenza delle deposizioni con i documenti sono attività riservate al giudice di merito e tale apprezzamento è sindacabile soltanto ove emerga manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento della prova.
Nella specie, le deposizioni favorevoli allo risultano concordanti fra loro e CP_3
raccordabili con i depositi tecnici (elaborati, timbri, atti di deposito).
Anche tale motivo non può, dunque, essere accolto.
Con il quarto motivo l'appellante sostiene che i progetti risultano errati, o comunque inidonei, deducendo che quindi il compenso dovuto andava ridotto o escluso, lamentando il mancato espletamento di C.T.U. tecnica. È principio consolidato che, se l'azione si concentra sulla valutazione tecnico- professionale della prestazione (vizi progettuali, inidoneità dell'opera, danno), il giudice può ricorrere a consulenza tecnica d'ufficio quando i documenti e le deposizioni non siano sufficienti a fornire un accertamento fondato.
Tuttavia, il ricorso alla C.T.U. non è obbligatorio;
ove la documentazione tecnica, il deposito degli elaborati e le testimonianze consentano una valutazione ragionevole della prestazione e della sua utilità, il giudice può decidere anche senza disporre tale accertamento.
Nel caso in esame il Tribunale ha motivato la non necessità sulla scorta degli esiti dei depositi tecnici, delle autorizzazioni, e delle deposizioni testimoniali.
Non sussiste, dunque, un vizio nel non avere disposto C.T.U., posto che mancavano elementi che rendessero indispensabile un accertamento tecnico ulteriormente specialistico.
Non è, infatti, emersa alcuna prova del dedotto inadempimento, tale da escludere la remunerazione o da giustificare una riduzione del compenso nella misura richiesta dall'appellante.
Difatti, il teste che, peraltro, ha riferito circostanze de relato, ha, però, Testimone_4
attestato che il progetto dello non fu realizzato su precisa scelta della CP_3
committenza e, non già, per sua inadeguatezza, in quanto l'opera era realizzabile.
La liquidazione è stata operata dal Tribunale sulla base del computo metrico, del parere dell'Ordine e della documentazione tecnica: elementi che, uniti alla prova testimoniale, giustificano la determinazione del quantum a favore del professionista.
È pacifico che il parere di congruità dell'Ordine non vincola il giudice, ma è elemento probatorio rilevante;
altresì il giudice ha la discrezionalità di disporre C.T.U. ove ritenga necessario un accertamento tecnico più approfondito. La decisione di non disporre C.T.U., che costituisce un onere che grava sul giudice di merito solo se indispensabile per la decisione, non è censurabile in fatto e diritto ove, come nel caso, il materiale documentale e le prove testimoniali consentano una valutazione ragionevole del quantum. (cfr. Cass. civ., Sez.II, 5 maggio 2015, n.8938;
Cass. civ., Sez.VI-2,2 marzo 2020, n.5990).
Orbene, nel caso in esame il Tribunale, sulla base del computo metrico depositato, del parere dell'Ordine e della documentazione tecnica, ha proceduto a valutare la congruità della prestazione e ha ritenuto pacifica la misura del credito.
Né tale valutazione risulta manifestamente irrazionale o priva di sufficiente base probatoria.
Invero, la circostanza dedotta dall'appellante, secondo cui il compenso andava decurtato del 40%, stante la semplicità degli elaborati, non ha trovato alcun riscontro in atti ed è smentita dal parere di congruità del relativo Ordine Professionale.
Di contro, trattandosi di progettazione di immobile adibito ad attività alberghiera non può ritenersi che la stessa sia stata di bassa complessità.
Alla luce delle suesposte considerazioni l'appello non può essere accolto.
La condanna dell'appellante alle spese di giudizio del presente grado e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza Parte_2 Controparte_3
n.2310/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello. 2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato, che si liquidano in €. 4996,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, somma che distrae in favore degli avv.ti Federico D'Alessio e
NI NO, dichiaratisi antistatarii.
Dato atto che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano dott.ssa Maria Balletti